Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/02/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 26.11.2024 e vertente
TRA
( , con sede Parte_1 P.IVA_1
in Fondi (LT), via S. Agata n. 12, in persona del legale rappresentante , Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cesaro;
,
-Attore opponente in persona del legale rapp.te Controparte_1
sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Elisabetta Voza, giusta Controparte_1
procura in atti;
-Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2144/2016 del 4 novembre
2016,
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione del 26.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere brevemente in punto di fatto che il presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il provvedimento monitorio indicato in epigrafe con il quale questo
risultante dalle fatture differite n. 521/15, 716/15 e 1065/15, nonché dalle note di debito n.126/15, 169/15, 255/15, 91/15, 94/15, 117/15, 137/15, 153/15, depositate unitamente all'estratto autentico del Libro Registro Fatture di Vendita.
Nel proporre opposizione la società contesta il valore probatorio delle fatture Pt_1
allegate e dunque la prova del credito;
rappresenta che in ogni caso, che 16 dei 64 D.D.T. indicati nelle suindicate fatture differite, sono stati firmati da soggetti completamente estranei alla odierna opponente o comunque non autorizzati al ritiro di merce per conto della Tali documenti sono relativi alla consegna di materiale edile per un Pt_1 importo di € 3.014,60.
In particolare, l' opponente si riferisce a documenti di trasporto nei quali il ritiro merce era stato effettuato da e , gli ultimi Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
due ritenuti estranei alla compagine societaria, il invece in quanto avente Persona_1
svolto mansioni di carattere contabile- amministrativo per la suddetta società fino al
30.07.2015, come da ultima busta paga allegata e dunque fino a data antecedente l' acquisto dei materiali edili di cui è causa;
evidenziava che comunque i predetti soggetti non avevano mai avuto poteri di rappresentanza per conto della società né di addetti al ritiro merce.
L' opponente proponeva inoltre domanda riconvenzionale relativamente al pagamento indebito ex art 2033 c.c. dell' importo di € 1.695,46; sul punto, rappresentava che dall'esame di alcuni D.D.T ricevuti, relativi ad acquisti pregressi, la aveva Pt_1
verificato di aver pagato alla il corrispettivo di materiali edili ritirati sempre da CP_1
due dei soggetti sopracitati, non aventi alcuna legittimazione ( e Persona_1 CP_2
): acquisti che la ha ingiustamente addebitato alla odierna opponente.
[...] CP_1
Ciò sarebbe risultato in modo chiaro dalla lettura delle fatture n. 206/15, 898/15, 1238/15
e 1390/15 emesse dalla (all. sub doc. 5) e dall'esame delle firme apposte in calce CP_1
ad alcuni dei D.D.T. citati nelle medesime fatture (all. sub doc. 6). In particolare, venivano in rilievo 17 D.D.T .elencati per un importo complessivo di € 1.695,46.
Dunque l' opponente deduce in compensazione tale ulteriore credito in ragione del pagamento indebito delle somma sopracitate.
L' opponente conclude quindi riconoscendo la sussistenza di un credito della CP_1
[... pari a soli € 1056, 45. Si costituiva l' opposta resistendo alla domanda ed eccependo la sussistenza dell' apparentia iuris con riferimento ai poteri rappresentativi del in merito al Persona_1
ritiro della merce per conto della atteso l' affidamento incolpevole riposto dalla Pt_1
venditrice su tale circostanza, in ragione di una consolidata prassi commerciale tra le due società, in base alla quale il ritiro della merce ordinata era effettuato da parte del personale più disparato della senza alcuna necessaria autorizzazione scritta;
Pt_1
rappresentava inoltre la tardività delle contestazioni mosse da controparte in relazione all' acquisto dei materiali, atteso che le fatturazioni erano differite rispetto al ritiro della merce e richiamavano i relativi DDT, quindi la ra in condizione di verificare l' Pt_1
effettiva consegna e l' ordine della merce fatturata.
Concessa l' esecuzione provvisoria del d.i. opposto limitatamente alla somma non contestata di € 1056,45, la causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ( ritenute inammissibili le richieste di prova orale) ed all' udienza in trattazione scritta del 26.11.2024 è stata trattenuta in decisione.
L' opposizione è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei seguenti limiti.
Con riferimento alla somma di € 3.014,60 avente ad oggetto l' omesso pagamento delle fatture azionate in monitorio relative a DDT sottoscritti per ritiro merce da Per_1
e , va osservato come l' opposta, attore in
[...] Controparte_2 Controparte_3
senso sostanziale, non abbia provato il proprio credito.
Invero, la sul punto invoca i principi dell' apparentia iuris ed in particolare CP_1
della rappresentanza apparente del e dei suoi delegati, in merito al ritiro Persona_1
merce per conto della Pt_1
Sul punto, va osservato che per costante giurisprudenza, chi invoca la produzione di effetti giuridici nella sfera giuridica del rappresentato per effetto della prestazione eseguita in favore del rappresentante apparente, deve fornire la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens" ( Cass. Civ. 9758/2018).
Nella fattispecie, l' opposta non ha assolto tale onere probatorio.
In primo luogo, a prescindere dalla legittimazione al ritiro della merce di cui ai DDT oggetto di contestazione, non è stato specificato chi avesse effettuato a monte l' ordine del materiale, non essendo chiaro se fosse stato il che lo ha poi ritirato o Persona_1
altri preposti della sul punto, nella capitolazione di cui alla II memoria ex art Pt_1 183 VI comma cpc di parte opposta si fa riferimento ad un' autorizzazione al mero “ ritiro” della merce, in capo al ma non è offerta la prova di chi avesse ordinato Per_1
la merce.
Tale circostanza è dirimente, atteso che difetta in atti la prova del titolo negoziale alla base della consegna della merce, essendo incontestato che il non avesse un Per_1
potere rappresentativo della società opponente né fosse delegato all' acquisto di materiali, svolgendo solo fino al 30.07.2015 mansioni di carattere amministrativo-contabile.
Dunque, colpevolmente l' opposta non ha chiesto al di giustificare il suo potere Per_1
rappresentativo non solo al ritiro, ma, a monte, ad acquistare il materiale per conto della negligenza, ancor più grave atteso che il ritiro non avveniva presso la sede della Pt_1
ma presso i locali della venditrice;
tali argomentazioni sono ovviamente, a Pt_1
maggior ragioni, valide con riferimento alla merce ritirata da e Controparte_2
, delegati dal in quanto estranei alla compagine societaria della CP_3 Persona_1
opponente.
Ne consegue sul punto l' accoglimento del motivo d' opposizione.
Non può trovare accoglimento invece l' eccezione di compensazione relativa al credito di € 1.695,46 di parte opponente, asseritamente riferito a somme indebitamente pagate alla in quanto relative anche in tal caso a merce mai consegnata e ricevuta CP_1
poiché ritirata da e . Persona_1 Controparte_3
Sul punto l' onere probatorio è carico dell' opponente, attore in riconvenzionale, atteso che nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (03/17146). In particolare, l'attore in ripetizione che assuma di avere pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto. alla ripetizione, cioè l'eccedenza del pagamento (Cass.
Civ.00/9604).
Nella fattispecie, tale onere probatorio non è stato assolto.
La merce di cui alla domanda di ripetizione indebito, formulata in via strumentale alla conseguenziale rispetto all' eccezione di compensazione, è stata di fatti pagata dalla la quale, dunque, aveva ricevuto le fatture relative che richiamavano i DDT Pt_1
ed aveva pertanto verificato la consegna della merce e ciò a prescindere dalla circostanza che l' avesse ritirata dei soggetti non autorizzati, ovvero i Per_1 L' opponente avrebbe dovuto provare quindi l' omessa consegna, circostanza di cui non fornisce prova e l' errore, quale vizio della volontà in merito all' iniziale supposizione della disponibilità (acquisto) dei prodotti fatturati ( sul punto i capitoli 4 e 5 della II memoria appaiono del tutto generici e non circostanziati).
Ne consegue in assenza di prova in tal senso, il rigetto della domanda di ripetizione e della conseguenziale eccezione di compensazione.
Dunque, in parziale accoglimento dell' opposizione, l' opponente deve essere condannata al pagamento in favore della della somma Controparte_1 complessiva di € 2751,91 oltre interessi legali dalla domanda per le ragioni di cui sopra.
Le spese di lite, come di norma, seguiranno la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono a carico di parte opponente nella misura della metà, atteso il riconoscimento in sentenza di un credito dell' opposto pari a circa la metà della pretesa monitoria.
PQM
il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente l' opposizione e per l' effetto revoca il d.i. opposto;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 2751,91, oltre interessi dalla domanda al tasso legale;
- Rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
- Condanna l' opponente alla refusione della metà delle spese di lite, quota che si liquida in € 1200,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Latina, 20.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli