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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3060/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il giorno 17/06/2024
da
, con l'avv. CAZZOLATO FABI DAVIDE Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con gli avv.ti DI LIBERTO GIANCARLO e BASSO MARTINA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
Con note scritte depositate per l'udienza in trattazione scritta del 10.04.2025,
entrambe le parti chiedevano di confermare le seguenti condizioni, in gran parte già proposte dal Giudice e oggetto di accordo all'udienza del 27.11.2024: 2
“Affido condiviso con collocamento presso la madre nella casa coniugale, con assegnazione della stessa;
il padre potrà vedere e tenere con sé il giovedì pomeriggio Per_1
accompagnandolo a tennis e riportandolo a casa dopo cena e a fine settimana alterni dal sabato mattina ore 10.00 fino alla domenica sera dopo cena.
Nelle settimane in cui il week end è di competenza della mamma, potrà stare con il padre un ulteriore pomeriggio individuato nel venerdì dalle 17 a dopo cena.
Durante le vacanze natalizie trascorrerà la settimana dal 25 al 31 gennaio con un Per_1
genitore, con l'altro dal 31 gennaio fino alla ripresa della scuola. Le festività di Pasqua
verranno trascorse a metà tra i genitori alternando Pasqua e lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, da Per_1
decidere in accordo entro il 31.5 di ogni anno.
Le parti potranno in ogni caso stabilire in accordo tempi diversi e più ampi, tenuto conto delle reciproche esigenze e delle esigenze del minore. Entrambe le parti prestano il consenso a far seguire il figlio da uno psicologo, scelto concordemente.
Le parti concordano che il padre versi entro il 15 di ogni mese il contributo al mantenimento per figlio di € 350 mensili rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova.
Inoltre, il padre si impegna a lasciare l'intero ammontare dell'assegno unico alla mamma.
Autorizzare entrambi i genitori all'inserimento del minore nei documenti validi per l'espatrio, e comunque che ognuno possa chiedere la carta di identità ovvero il passaporto del figlio.
Spese compensate.”
***
Con ricorso depositato il 17.06.2024, la sig.ra chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
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“1) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito autorizzare i coniugi a vivere separati di letto e di mensa, con reciproca disponibilità al trasferimento, all'espatrio ed al rilascio di nuovo passaporto;
2) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito predisporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento e residenza prevalente presso la Persona_2 Parte_1
stessa, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore e con le modalità che l'Ecc.mo Tribunale vorrà indicare,
tenuto conto anche del piano genitoriale proposto dalla ricorrente ed allegato al presente atto;
3) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito assegnare la residenza familiare sita in Loreggia (Pd), via
G. Leopardi n.5 alla sig.ra affinché continui ad abitarci assieme al figlio;
Parte_1
4) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito altresì porre a carico del marito sig. CP_1
l'obbligo di versare mensilmente alla moglie un assegno non inferiore ad Euro 450,00
mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da corrispondere alla Per_1
madre entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale in misura Istat, e di rimborsare alla moglie la metà delle spese straordinarie sostenute per il figlio come indicate nel “Protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del foro di Padova” del 17.11.2017 in ordine a: "Protocollo di intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli minori nati fuori dal matrimonio”, con assegni per il nucleo familiare alla sig.ra . In ogni caso: Spese, diritti ed Parte_1
onorari di causa, oltre cassa previdenza ed iva, integralmente rifusi, con distrazione in favore del procuratore deducente che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Sentenza esecutiva ex lege.”
In data 25.10.2024 si costituiva il sig. , chiedendo: CP_1
“A. IN VIA PREGIUDIZIALE E/O COMUNQUE IN OGNI CASO Stante tutto quanto premesso in narrativa, si ribadisce (sottolineandone la necessità) la proposta, già formulata in sede stragiudiziale, di avviare, in via immediata, un percorso a favore del minore che potrà svolgersi nelle forme della mediazione familiare e/o della coordinazione genitoriale e/o
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del sostegno psicologico per e/o comunque in ogni e qualsivoglia altra diversa forma Per_1
che le parti, anche eventualmente su sollecitazione del Giudice (anche ai sensi dell'art. 473bis. 10 c.p.c.), decideranno di adottare.
***
B. IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI Premesso che le decisioni in ordine all'affidamento e alle modalità di collocamento del minore potranno essere assunte compiutamente solo all'esito dei percorsi e degli approfondimenti richiesti in narrativa e/o ritenuti utili dal Giudice, si chiede che nei provvedimenti temporanei e urgenti venga, sin da subito, stabilito:
1) disporsi l'affidamento condiviso del minore;
2) prevedersi, sin da subito, un calendario che consenta al minore di trascorrere un congruo tempo con entrambi i genitori;
3) stante l'ingiustificato rifiuto della sig.ra di aderire alla richiesta del sig. di Pt_1 CP_1
intraprendere con il minore un percorso di sostegno psicologico a tutela di quest'ultimo si chiede, di autorizzare il sig. a intraprendere un percorso psicologico di supporto al CP_1
minore per sostenerlo nell'affrontare al meglio la separazione dei genitori, stante le problematiche sopra descritte in narrativa, indicando, sin da ora quale professionista la dott.ssa o l'istituto Atelier Lab di Montebelluna e/o altro istituto o Persona_3
Professionista che le parti individueranno consensualmente (come auspicabile);
4) ove la sig.ra rifiuti ogni e qualsivoglia collaborazione nell'intraprendere un Pt_1
percorso a favore del minore proposto e ribadito anche ai paragrafi B/2 e B/3 si chiede che il
Giudice disponga ogni e più opportuno strumento volta a tutelare gli interessi supremi del minore e a garantirgli una crescita equilibrata e serena.
***
C. NEL MERITO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Pt_1
alle seguenti condizioni:
[...]
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1. autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare ovunque vogliano la propria residenza.
2. In ordine all'affidamento:
- rigettarsi la domanda avversaria di affidamento esclusivo per le ragioni dedotte tutte in narrativa con ogni conseguenza di cui all'art. 337 quater, comma 2, secondo capoverso,
c.p.c.;
- disporsi l'affidamento condiviso del minore.
3. In ordine al collocamento del minore: si chiede che le modalità di collocamento del minore e il relativo calendario siano il più aderenti possibile a quelle che sono le esigenze del minore tenuto conto degli esiti dei percorsi e della C.T.U. nell'esclusivo interesse di Per_1
Si propone e si auspica:
3/1) in via principale: di poter giungere a un calendario di tipo paritetico a settimane alterne o con le modalità proposte nella parte narrativa (vedasi paragrafo C/1);
3/2) in via subordinata: qualora all'esito degli approfondimenti e accertamenti non si ritenga di stabilire un collocamento paritetico, si auspica, comunque, che venga stabilito un calendario che consenta a di trascorrere un congruo tempo con entrambi i genitori, Per_1
come proposto in narrativa (vedasi paragrafo C/2);
4. In ordine all'assegnazione della casa familiare: essendo questa conseguenza delle modalità
di collocamento che non potranno prescindere dagli accertamenti e dalle indagini sopra indicati, ci si rimette alla decisione del Tribunale.
5. In ordine all'assegno perequativo: essendo questa una conseguenza delle modalità di collocamento che non potranno prescindere dagli accertamenti e dalle indagini sopra indicati, ci si rimette alla decisione del Tribunale. In ogni caso, si chiede che nella determinazione dell'importo dell'eventuale assegno perequativo si tenga conto dell'assegnazione della casa familiare all'uno o all'altro genitore e dei tempi di permanenza del minore con ciascuno. Nella denegata ipotesi in cui venisse disposta la collocazione del minore presso la madre nella casa familiare, tenuto conto di quanto sopra, si chiede che l'assegno perequativo non abbia un importo superiore ad euro 300,00 mensili.
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6. In ordine alle spese straordinarie: disporsi che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, purché previamente documentate e concordate, come da
Protocollo del Tribunale di Padova da intendersi qui integralmente trascritto.
7. In ordine all'assegno unico: disporsi che le parti percepiscano l'assegno unico al 50%
come per legge.
8. Autorizzarsi il rilascio e/o rinnovo del passaporto/dei documenti equipollenti del minore.
***
D. RICHIESTA DI C.T.U.: Si chiede, sin da ora, sia disposta apposita C.T.U. affinché,
svolti i necessari accertamenti psicologici nonché ogni più opportuna indagine anche negli ambienti frequentati dal minore riferisca in merito:
- alla personalità del minore e dei genitori, alla qualità della loro relazione e al rapporto con la rispettiva famiglia di origine descrivendo i contesti materno e paterno e le rispettive risorse;
- alla tipologia di affidamento ritenuta più confacente all'interesse del minore indicando tempi e modalità della frequentazione con ciascun genitore. Verifichi il Consulente la possibilità per le parti di raggiungere condizioni concordate nell'interesse del minore e suggerisca eventuali percorsi (es. mediazione familiare) che i genitori – individualmente e/o congiuntamente – potranno intraprendere all'esito della CTU. Indichi il CTU l'eventuale necessità/opportunità di un monitoraggio con la relativa tempistica. Nel caso di ascolto del minore, accerti il CTU la capacità di discernimento del minore, esplicitando i criteri valutativi dell'indagine.
***
D. IN OGNI CASO:
Spese e competenze di causa interamente rifuse da incrementarsi del 30% ai sensi del art. 4,
comma 1-bis, D.M. 10/03/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 08/03/2018 n. 37.”
Successivamente, all'udienza del 27.11.2024 le parti, su proposta del Giudice,
raggiungevano l'accordo sopra riportato in merito alle condizioni riguardati il figlio minore Per_1
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La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 27.11.2024 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto delle condizioni proposte congiuntamente dalle parti, non emergendo ragioni ostative e risultando le stesse conformi all'interesse del figlio minore.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di CAMPODARSEGO (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte II Serie A
anno 2012 n° 6);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente;
4) spese compensate.
Padova, 13.5.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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