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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2225 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione ai sensi dell'art. 281, comma 3, c.p.c. all'udienza del 4.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mauro Bottoni
(C.F. – PEC: - fax n. C.F._2 Email_1
0637512012) che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Simone Calvigioni (C.F. – PEC: - C.F._3 Email_2
fax n. 0637512012), giusta delega in atti.
Parte Opponente
E
(C.F. e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma (RM),
[...] C.F._5
Via Pilo Albertelli n. 1, presso lo studio degli Avvocati Michele Mammone (C.F.
– PEC: ) e C.F._6 Email_3
Lorenzo Pacella (C.F. - C.F._7
PEC: ) che li rappresentano e difendono, Email_4
1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale allegata all'atto di precetto notificato in data 21.12.2022 depositata in atti.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 2.1.2023, la IG.ra Parte_1 proponeva opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto
[...]
notificatole in data 21.12.2022 su istanza dei IG.ri e Controparte_1 CP_2
con il quale le si intimava di eseguire, in forza della sentenza della Corte di
[...]
Appello di Roma n. 2171/2003, notificata in uno con l'atto di precetto opposto, tutte le opere necessarie alla eliminazione e/o sistemazione delle “cause che hanno determinato le infiltrazioni d'acqua nel locale dell'appellante o mediante ripristino della situazione preesistente o, comunque, mediante l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare totalmente il pericolo di tali infiltrazioni analiticamente indicate dal CTU nel paragrafo
4) della sua relazione tecnica”, “di quelle opere realizzate che hanno determinato la riduzione di illuminazione della finestra del bagno di pertinenza dell'immobile dell'Appellante”
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva della IG.ra ; 2) il difetto di certezza e liquidità del titolo esecutivo Controparte_1 azionato;
3) l'inattualità del titolo esecutivo azionato posto che, successivamente alla formazione del titolo, si sarebbero verificati “tanti mutamenti dello stato di fatto e di diritto da rendere ormai non più attuale il diritto incorporato nel titolo” (pag. 11 dell'atto di citazione), sicché “l'azione esecutiva (dovrebbe ritenersi) ormai definitivamente consumata” (pag. 11, cit.).
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis: nel merito: per le motivazioni di cui alla narrativa, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo ed improduttivo di effetti l'atto di precetto qui opposto, notificato dai IGnori e in Controparte_1 Controparte_2 data 21.12.2022, con ogni conseguente provvedimento di legge. Vinte le spese”.
Il procedimento, ritualmente iscritto e rubricato al R.G. n. 2225/2023, veniva assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese, che
2 differiva l'udienza per la comparizione delle parti e per la trattazione dell'istanza cautelare unitamente al merito al 21.4.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.3.2023, si costituiva in giudizio parte opposta contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda ed in particolare eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione.
Gli opposti concludevano chiedendo: “voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, rigettare la citazione avversaria, e dunque l'opposizione a precetto proposta dalla IG.ra , in quanto inammissibile e Parte_1
infondata, con ogni conseguente statuizione in ordine al diritto dei convenuti di mettere in esecuzione il titolo di cui all'opposto precetto. Con vittoria di spese, competenze, ed onorari”.
All'udienza di prima comparizione, i procuratori delle parti concordemente chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10.11.2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. assegnando termine per note fino a dieci giorni prima.
A detta udienza le parti deducevano che erano in corso trattative per il bonario componimento della controversia e chiedevano un breve rinvio per la formalizzazione di un accordo.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza del 2.2.2024 per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
All'udienza del 2.2.2024, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva ulteriormente differita per gli stessi incombenti all'udienza del 19.4.2024.
A tale udienza il procuratore di parte opponente preliminarmente dava atto dell'intervenuto decesso dell'avv. nonché sottoponeva alla controparte Controparte_3 un'ulteriore proposta conciliativa a saldo e stralcio di ogni pretesa.
Il procuratore di parte opposta riservava ogni opportuna valutazione in ordine alla proposta formulata a verbale da parte opponente, riportandosi per il resto ai propri scritti difensi ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Le parti chiedevano un ulteriore rinvio per l'eventuale formalizzazione di un accordo.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza dell'11.102024.
3 All'udienza così fissata i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, dato atto, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza del 4.12.2024, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., assegnando termine per note fino a 10 giorni prima.
A tale udienza, il Giudice, all'esito della discussione orale, provvedeva ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, vanno qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 625, comma 1, c.p.c. contestandosi nella fattispecie il diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposto in suo danno.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è infondata e/o inammissibile per i motivi di seguito indicati.
In particolare, priva di pregio giuridico ed infondata appare l'eccezione preliminare - invero non più riproposta dall'opponente nelle ultime note conclusive depositate - di difetto di legittimazione della IG.ra ad attivare il titolo per cui è Controparte_1
causa in quanto il locale indicato nel dispositivo della sentenza messa in esecuzione riguarderebbe un vano che sarebbe di esclusiva proprietà del . CP_2
Come correttamente evidenziato da parte opposta, infatti, il titolo in forza del quale è stata minacciata l'opposizione si riferisce al “locale dell'appellante” inteso come l'intera porzione immobiliare sottostante alla terrazza di copertura della IG.ra , Parte_1 ossia l'appartamento e il contiguo locale ad uso studio di proprietà rispettivamente della IG.ra e dell'arch. . CP_1 CP_2
A tale conclusione si perviene anche dall'esame della motivazione della sentenza della
Corte di Appello di Roma azionata nella quale si legge che la CTU espletata dall'Ing.
ha chiaramente affermato che le infiltrazioni d'acqua Persona_1
riscontrate provengono dalla terrazza della e hanno danneggiato entrambe Parte_1
le proprietà, rendendo necessarie le opere di riparazione indicate nella sentenza stessa.
Ne consegue, pertanto, che la IGnora è legittimata ad attivare il titolo CP_1 esecutivo e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della stessa formulata dall'opponente deve essere respinta.
4 Priva di pregio di pregio giuridico appare, altresì, la tesi di parte opponente secondo la quale, in forza di una clausola contenuta nell'art. 6 del contratto di compravendita dell'immobile che stabilisce che tutte le cause legali in corso che coinvolgono la parte venditrice (IG.ra rimarranno a suo carico, i IGg.ri e non CP_4 CP_2 CP_1 avrebbero il diritto di procedere all'esecuzione forzata in suo danno.
La clausola in questione è, infatti, una tipica clausola di manleva, che ha effetto esclusivamente tra le parti del contratto (in questo caso, tra la venditrice e gli acquirenti),
e non può essere opposta da terzi come la IG.ra , che non è parte di tale Parte_1
accordo. Pertanto, la clausola non ha rilevanza alcuna nei confronti di soggetti esterni al contratto.
Inoltre, la clausola in questione riguarda esclusivamente le pretese che terzi potrebbero avanzare nei confronti della parte venditrice, connesse all'immobile e risalenti a situazioni preesistenti alla compravendita. Tuttavia, essa non incide sui diritti successivi connessi alla proprietà dell'immobile, che sono stati riconosciuti da un titolo giudiziale successivo alla vendita. Pertanto, la clausola non può costituire ostacolo all'esecuzione forzata in base al titolo giudiziale.
A ciò si aggiunga che la scrittura del 9.9.2010 (richiamata da parte opponente) stabilisce che i diritti derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Roma (n. 2171/2003), così come confermata dalla Corte di Cassazione, sono stati ceduti agli attuali esponenti
( e ). Questa modifica rende superflua la clausola di manleva CP_2 CP_1
iniziale, in quanto la parte venditrice non ha più nulla da imputare agli acquirenti.
Infine, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2909 c.c. (che estende gli effetti del giudicato ai successori) e 475 c.p.c. (che consente ai successori di procedere all'esecuzione utilizzando il titolo giudiziale originario) la possibilità per i successori a titolo particolare ( e ) di agire esecutivamente deve considerarsi già CP_2 CP_1
oltremodo garantita.
Del resto, nel rispetto dei principi generali di cui alle norme citate, la Corte di Appello di
Roma, con il decreto del 18/29 marzo 2022 - reso, nel contraddittorio tra le parti, a definizione del procedimento ex art. 476, comma 2, c.p.c., iscritto al R.G. n. 51212/2021 che ha accertato il relativo diritto – ha rilasciato, in favore degli opposti, la formula esecutiva (docc. 6 e 7 del fascicolo di parte opposta).
5 Le contestazioni formulate in merito da parte opponente risultano, pertanto, sotto i molteplici profili sopra esaminati, totalmente infondate.
Suggestiva, ma anch'essa infondata e priva del necessario riscontro probatorio, appare, inoltre, la tesi difensiva di parte opponente esplicata nelle ultime note conclusive depositate secondo la quale il motivo per cui l'odierno opposto e i suoi danti causa, nel lungo tempo intercorso dall'emanazione della sentenza della Corte di appello di Roma, non hanno mai posto in esecuzione il titolo oggi azionato con il precetto opposto risiederebbe nel fatto che “sono stati effettuati non uno, ma più interventi sui beni in questione, che hanno eliminato le infiltrazioni e le altre problematiche di cui al titolo esecutivo, sicché nel corso del ventennio trascorso dalla pronuncia della sentenza oggi azionata, la situazione degli immobili è completamente mutata e il diritto all'azione esecutiva, incorporato nel titolo, si è completamente estinto per fatti sopravvenuti …”.
In merito va innanzitutto osservato che nessuna eccezione di prescrizione è stata mai sollevata da parte opponente, con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, il decorso del tempo non può ritenersi rilevante ai fini dell'estinzione del diritto consacrato nel titolo.
Né tanto meno la mancata esecuzione del titolo per lungo tempo può indurre a ritenere, come vorrebbe far intendere parte opponente, che vi sia stata una carenza di interesse in capo al precettante.
Questo tanto più se si considera che nel lungo lasso di tempo intercorso tra l'emanazione della sentenza e la notifica dell'atto di precetto oggetto di opposizione, sono intercorsi un giudizio in Cassazione per l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello qui posta in esecuzione, nonché una serie di tentativi, protrattisi per anni, dell'odierno opposto di addivenire ad una composizione pacifica della questione.
Né in alcun modo può attribuirsi ai tentativi dell'arch. di risolvere la questione CP_2 in via bonaria la valenza d rinuncia all'esecuzione o una transazione, come erroneamente sostenuto da parte opponente.
In particolare, quanto alla missiva dell'8.8.2008 prodotta in atti, questa non contiene alcuna rinuncia all'esecuzione forzata, ma rappresenta solo l'accordo dell'arch. CP_2
per una esecuzione spontanea delle opere da parte della IG.ra , purché Parte_1
conforme al titolo giudiziale. Non si tratta quindi di una rinuncia all'azione esecutiva.
6 Quanto ai prospetti dei lavori del 21.8.2008 e del 20.9.2008 in atti, questi documenti elencano le opere da eseguire sulla terrazza e rappresentano solo un'operazione preliminare per realizzare quanto previsto dal titolo giudiziale.
Anche tali documenti, pertanto, non hanno valore alcuno di rinuncia all'esecuzione, né integrano un negozio transattivo.
Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti non emerge traccia di alcun negozio transattivo, in quanto negli stessi documenti non si rinvengono i presupposti essenziali previsti dalla legge come l'indicazione della lite da tranIGere e le reciproche concessioni tra le parti.
La documentazione suddetta, pertanto, non può configurarsi come una transazione, che sarebbe comunque nulla se priva dei requisiti necessari.
Inoltre, giusto il disposto dell'art. 1967 c.c., la transazione deve essere provata per iscritto ed in atti, lo si ribadisce, non è presente alcun accordo scritto che presenti i requisiti minimi di un atto transattivo.
In sintesi, i comportamenti e le azioni dell'arch. sono stati solo finalizzati a CP_2 tutelare il suo interesse evitando controversie, in linea con l'obbligo di ridurre il danno
(art. 1227 c.c.) e non possono in alcun modo configurare né una rinuncia, né una transazione, ma solo un tentativo legittimo di risolvere la questione in modo bonario.
Altrettanto infondata deve ritenersi l'eccezione – anche questa non più riproposta espressamente nelle recenti note conclusive di parte opponente – secondo la quale la sentenza azionata non consentirebbe di individuare le opere da eseguirsi e che successivamente alla formazione del titolo si sarebbero verificati “tanti mutamenti dello stato di fatto e di diritto da rendere ormai non più attuale il diritto incorporato nel titolo”
(pag. 11).
In merito va osservato che, quanto alla mancata individuazione delle opere nel titolo in forza del quale è stata minacciata l'esecuzione, la sentenza indica chiaramente sia le opere di ripristino della terrazza di controparte sovrastante le proprietà degli odierni opposti, IGnori e (“le infiltrazioni d'acqua riscontrate (…) CP_1 CP_2 provengono dalla sovrastante terrazza di copertura a livello dell'unità immobiliare di proprietà di e sono state determinate dalla demolizione del Parte_1 parapetto divisorio tra la nuova terrazza e quella preesistente”: pag. 9; rimandando espressamente al par. 4 della relazione peritale dove le stesse sono dettagliatamente
7 riportate: pagg. 44 – 51), sia gli interventi volti alla eliminazione delle opere realizzate da dall'odierna opponente - “pianerottolo ed una rampa di scale” - che hanno determinato la riduzione dell'ariosità e luminosità della finestra del bagno sito nello studio del . CP_2
Quanto al dedotto mutamento nello stato dei luoghi, è necessario distinguere tra la pavimentazione della terrazza ed il ripristino dell'ariosità e luminosità dell'immobile sottostante.
Con riferimento ai lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza sovrastante si osserva che tutte le opere realizzate successivamente alla pubblicazione della sentenza si sono rivelate non conformi al dictum giudiziale, come confermato dalla stessa controparte (cfr. verbale dell'assemblea di condominio di via SS. Pietro e Paolo n. 4 del
17.3.2010 dove la rappresentante dell'odierna opponente, dinanzi alle contestazioni relative ai lavori di cui trattasi, dichiara in maniera confessoria “che sta provvedendo a quanto si renda necessario per la prossima effettuazione dei lavori [di rifacimento della pavimentazione” - doc. 8 del fascicolo di parte opposta), o comunque sono state effettuate in maniera parziale e difettosa sì da rendere ancora permanente ed attuale, in capo agli odierni opposti, il danno derivante dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo sovrastante di proprietà dell'odierno opponente.
Con riguardo ai lavori di ripristino dell'ariosità e luminosità dell'immobile sottostante, priva di pregio ed assolutamente indimostrata nel corso del processo, appare la tesi difensiva dell'opponente secondo cui sarebbero state le opere realizzate dall'arch.
nella finestra del bagno dello studio (consistenti nell'apposizione di una fascia CP_2
di tegole tipo marIGliesi, di un grigliato a delimitazione della zona di passaggio tra la terrazza e il pianerottolo, erezione di un “manufatto” in giardino, ossia una tenda) “che nel corso degli anni, (avrebbero) ostacolato e ostacolano in maniera IGnificativa il passaggio della luce”,
Anzi, a fronte della datata documentazione fotografica prodotta in atti da parte opponente, risalente a giugno 2010 (doc. 13, fascicolo di parte opponente), parte opposta ha prodotto recente documentazione fotografica del maro 2023 (doc. 11 – 13 del fascicolo di parte opposta), non specificatamente contestata, dalla quale si evince che sopra la finestra del bagno non ci sono tegole e che la tenda avvolgibile (non fissa)
8 posizionata dagli odierni opposti si trova ben sotto la soglia della stessa finestra del bagno.
Ad ogni modo, tutte le affermazioni ed eccezione sulle quali parte opponente fonda la propria domanda rimangono del tutto indimostrate.
Parte opponente, infatti, benché avesse l'onere di dimostrare i fatti posti a sostegno della domanda, all'udienza di prima comparizione delle parti del 21.4.2023 non ha chiesto i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 186, comma 3, vigente ratione temporis, ma si è limitata a chiedere un rinvio per la precisazione delle conclusioni, incorrendo, pertanto, nelle maturate preclusioni.
Invero, le contestazioni sollevate dalla parte opponente relative all'intervenuta esecuzione del dictum giudiziale riguardano modalità dell'esecuzione ed in quanto tali devono considerarsi inammissibili in questa sede.
In particolare, secondo costante giurisprudenza, la cognizione delle modalità di esecuzione forzata spetta al giudice dell'esecuzione, che deve accertare la portata sostanziale della sentenza e determinare le modalità necessarie per eseguire l'obbligazione, anche attraverso l'adozione di provvedimenti per la realizzazione delle opere necessarie (Cass. 12.12.2018, n. 32196).
Ed ancora “qualora insorga tra le parti controversia in ordine al contenuto della sentenza di condanna, questa deve essere decisa con sentenza di mero accertamento che chiarisca il contenuto del relativo comando e non con sentenza di condanna ad eseguire le opere oggetto dello stesso, spettando al giudice dell'esecuzione, una volta risolta
l'incertezza sul contenuto del comando, disporre l'esecuzione dettando le relative modalità” (Cass. 18.3.2003, n. 3990).
E ciò coerentemente con il principio di ordine generale secondo il quale il giudice dell'esecuzione verifica che il risultato richiesto dal creditore nel precetto corrisponda a quanto prescritto dal titolo esecutivo e stabilisce le modalità per l'esecuzione forzata delle opere, laddove la parte esecutata non abbia adempiuto spontaneamente (Cass.
18.07.2011, n. 15727).
Ne consegue, che tutte le contestazioni inerenti alle modalità dell'esecuzione devono essere risolte dal giudice dell'esecuzione, in quanto competenza esclusiva di quest'ultimo.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione dev'essere respinta.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente, , al rimborso in Parte_1 favore dell'opponente, e , Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.810,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 2.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
10
IV SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2225 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione ai sensi dell'art. 281, comma 3, c.p.c. all'udienza del 4.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mauro Bottoni
(C.F. – PEC: - fax n. C.F._2 Email_1
0637512012) che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Simone Calvigioni (C.F. – PEC: - C.F._3 Email_2
fax n. 0637512012), giusta delega in atti.
Parte Opponente
E
(C.F. e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma (RM),
[...] C.F._5
Via Pilo Albertelli n. 1, presso lo studio degli Avvocati Michele Mammone (C.F.
– PEC: ) e C.F._6 Email_3
Lorenzo Pacella (C.F. - C.F._7
PEC: ) che li rappresentano e difendono, Email_4
1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale allegata all'atto di precetto notificato in data 21.12.2022 depositata in atti.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 2.1.2023, la IG.ra Parte_1 proponeva opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto
[...]
notificatole in data 21.12.2022 su istanza dei IG.ri e Controparte_1 CP_2
con il quale le si intimava di eseguire, in forza della sentenza della Corte di
[...]
Appello di Roma n. 2171/2003, notificata in uno con l'atto di precetto opposto, tutte le opere necessarie alla eliminazione e/o sistemazione delle “cause che hanno determinato le infiltrazioni d'acqua nel locale dell'appellante o mediante ripristino della situazione preesistente o, comunque, mediante l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare totalmente il pericolo di tali infiltrazioni analiticamente indicate dal CTU nel paragrafo
4) della sua relazione tecnica”, “di quelle opere realizzate che hanno determinato la riduzione di illuminazione della finestra del bagno di pertinenza dell'immobile dell'Appellante”
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva della IG.ra ; 2) il difetto di certezza e liquidità del titolo esecutivo Controparte_1 azionato;
3) l'inattualità del titolo esecutivo azionato posto che, successivamente alla formazione del titolo, si sarebbero verificati “tanti mutamenti dello stato di fatto e di diritto da rendere ormai non più attuale il diritto incorporato nel titolo” (pag. 11 dell'atto di citazione), sicché “l'azione esecutiva (dovrebbe ritenersi) ormai definitivamente consumata” (pag. 11, cit.).
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis: nel merito: per le motivazioni di cui alla narrativa, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo ed improduttivo di effetti l'atto di precetto qui opposto, notificato dai IGnori e in Controparte_1 Controparte_2 data 21.12.2022, con ogni conseguente provvedimento di legge. Vinte le spese”.
Il procedimento, ritualmente iscritto e rubricato al R.G. n. 2225/2023, veniva assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese, che
2 differiva l'udienza per la comparizione delle parti e per la trattazione dell'istanza cautelare unitamente al merito al 21.4.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.3.2023, si costituiva in giudizio parte opposta contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda ed in particolare eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione.
Gli opposti concludevano chiedendo: “voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, rigettare la citazione avversaria, e dunque l'opposizione a precetto proposta dalla IG.ra , in quanto inammissibile e Parte_1
infondata, con ogni conseguente statuizione in ordine al diritto dei convenuti di mettere in esecuzione il titolo di cui all'opposto precetto. Con vittoria di spese, competenze, ed onorari”.
All'udienza di prima comparizione, i procuratori delle parti concordemente chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10.11.2023 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. assegnando termine per note fino a dieci giorni prima.
A detta udienza le parti deducevano che erano in corso trattative per il bonario componimento della controversia e chiedevano un breve rinvio per la formalizzazione di un accordo.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza del 2.2.2024 per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
All'udienza del 2.2.2024, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva ulteriormente differita per gli stessi incombenti all'udienza del 19.4.2024.
A tale udienza il procuratore di parte opponente preliminarmente dava atto dell'intervenuto decesso dell'avv. nonché sottoponeva alla controparte Controparte_3 un'ulteriore proposta conciliativa a saldo e stralcio di ogni pretesa.
Il procuratore di parte opposta riservava ogni opportuna valutazione in ordine alla proposta formulata a verbale da parte opponente, riportandosi per il resto ai propri scritti difensi ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Le parti chiedevano un ulteriore rinvio per l'eventuale formalizzazione di un accordo.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza dell'11.102024.
3 All'udienza così fissata i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, dato atto, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza del 4.12.2024, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., assegnando termine per note fino a 10 giorni prima.
A tale udienza, il Giudice, all'esito della discussione orale, provvedeva ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, vanno qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 625, comma 1, c.p.c. contestandosi nella fattispecie il diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposto in suo danno.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è infondata e/o inammissibile per i motivi di seguito indicati.
In particolare, priva di pregio giuridico ed infondata appare l'eccezione preliminare - invero non più riproposta dall'opponente nelle ultime note conclusive depositate - di difetto di legittimazione della IG.ra ad attivare il titolo per cui è Controparte_1
causa in quanto il locale indicato nel dispositivo della sentenza messa in esecuzione riguarderebbe un vano che sarebbe di esclusiva proprietà del . CP_2
Come correttamente evidenziato da parte opposta, infatti, il titolo in forza del quale è stata minacciata l'opposizione si riferisce al “locale dell'appellante” inteso come l'intera porzione immobiliare sottostante alla terrazza di copertura della IG.ra , Parte_1 ossia l'appartamento e il contiguo locale ad uso studio di proprietà rispettivamente della IG.ra e dell'arch. . CP_1 CP_2
A tale conclusione si perviene anche dall'esame della motivazione della sentenza della
Corte di Appello di Roma azionata nella quale si legge che la CTU espletata dall'Ing.
ha chiaramente affermato che le infiltrazioni d'acqua Persona_1
riscontrate provengono dalla terrazza della e hanno danneggiato entrambe Parte_1
le proprietà, rendendo necessarie le opere di riparazione indicate nella sentenza stessa.
Ne consegue, pertanto, che la IGnora è legittimata ad attivare il titolo CP_1 esecutivo e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della stessa formulata dall'opponente deve essere respinta.
4 Priva di pregio di pregio giuridico appare, altresì, la tesi di parte opponente secondo la quale, in forza di una clausola contenuta nell'art. 6 del contratto di compravendita dell'immobile che stabilisce che tutte le cause legali in corso che coinvolgono la parte venditrice (IG.ra rimarranno a suo carico, i IGg.ri e non CP_4 CP_2 CP_1 avrebbero il diritto di procedere all'esecuzione forzata in suo danno.
La clausola in questione è, infatti, una tipica clausola di manleva, che ha effetto esclusivamente tra le parti del contratto (in questo caso, tra la venditrice e gli acquirenti),
e non può essere opposta da terzi come la IG.ra , che non è parte di tale Parte_1
accordo. Pertanto, la clausola non ha rilevanza alcuna nei confronti di soggetti esterni al contratto.
Inoltre, la clausola in questione riguarda esclusivamente le pretese che terzi potrebbero avanzare nei confronti della parte venditrice, connesse all'immobile e risalenti a situazioni preesistenti alla compravendita. Tuttavia, essa non incide sui diritti successivi connessi alla proprietà dell'immobile, che sono stati riconosciuti da un titolo giudiziale successivo alla vendita. Pertanto, la clausola non può costituire ostacolo all'esecuzione forzata in base al titolo giudiziale.
A ciò si aggiunga che la scrittura del 9.9.2010 (richiamata da parte opponente) stabilisce che i diritti derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Roma (n. 2171/2003), così come confermata dalla Corte di Cassazione, sono stati ceduti agli attuali esponenti
( e ). Questa modifica rende superflua la clausola di manleva CP_2 CP_1
iniziale, in quanto la parte venditrice non ha più nulla da imputare agli acquirenti.
Infine, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2909 c.c. (che estende gli effetti del giudicato ai successori) e 475 c.p.c. (che consente ai successori di procedere all'esecuzione utilizzando il titolo giudiziale originario) la possibilità per i successori a titolo particolare ( e ) di agire esecutivamente deve considerarsi già CP_2 CP_1
oltremodo garantita.
Del resto, nel rispetto dei principi generali di cui alle norme citate, la Corte di Appello di
Roma, con il decreto del 18/29 marzo 2022 - reso, nel contraddittorio tra le parti, a definizione del procedimento ex art. 476, comma 2, c.p.c., iscritto al R.G. n. 51212/2021 che ha accertato il relativo diritto – ha rilasciato, in favore degli opposti, la formula esecutiva (docc. 6 e 7 del fascicolo di parte opposta).
5 Le contestazioni formulate in merito da parte opponente risultano, pertanto, sotto i molteplici profili sopra esaminati, totalmente infondate.
Suggestiva, ma anch'essa infondata e priva del necessario riscontro probatorio, appare, inoltre, la tesi difensiva di parte opponente esplicata nelle ultime note conclusive depositate secondo la quale il motivo per cui l'odierno opposto e i suoi danti causa, nel lungo tempo intercorso dall'emanazione della sentenza della Corte di appello di Roma, non hanno mai posto in esecuzione il titolo oggi azionato con il precetto opposto risiederebbe nel fatto che “sono stati effettuati non uno, ma più interventi sui beni in questione, che hanno eliminato le infiltrazioni e le altre problematiche di cui al titolo esecutivo, sicché nel corso del ventennio trascorso dalla pronuncia della sentenza oggi azionata, la situazione degli immobili è completamente mutata e il diritto all'azione esecutiva, incorporato nel titolo, si è completamente estinto per fatti sopravvenuti …”.
In merito va innanzitutto osservato che nessuna eccezione di prescrizione è stata mai sollevata da parte opponente, con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, il decorso del tempo non può ritenersi rilevante ai fini dell'estinzione del diritto consacrato nel titolo.
Né tanto meno la mancata esecuzione del titolo per lungo tempo può indurre a ritenere, come vorrebbe far intendere parte opponente, che vi sia stata una carenza di interesse in capo al precettante.
Questo tanto più se si considera che nel lungo lasso di tempo intercorso tra l'emanazione della sentenza e la notifica dell'atto di precetto oggetto di opposizione, sono intercorsi un giudizio in Cassazione per l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello qui posta in esecuzione, nonché una serie di tentativi, protrattisi per anni, dell'odierno opposto di addivenire ad una composizione pacifica della questione.
Né in alcun modo può attribuirsi ai tentativi dell'arch. di risolvere la questione CP_2 in via bonaria la valenza d rinuncia all'esecuzione o una transazione, come erroneamente sostenuto da parte opponente.
In particolare, quanto alla missiva dell'8.8.2008 prodotta in atti, questa non contiene alcuna rinuncia all'esecuzione forzata, ma rappresenta solo l'accordo dell'arch. CP_2
per una esecuzione spontanea delle opere da parte della IG.ra , purché Parte_1
conforme al titolo giudiziale. Non si tratta quindi di una rinuncia all'azione esecutiva.
6 Quanto ai prospetti dei lavori del 21.8.2008 e del 20.9.2008 in atti, questi documenti elencano le opere da eseguire sulla terrazza e rappresentano solo un'operazione preliminare per realizzare quanto previsto dal titolo giudiziale.
Anche tali documenti, pertanto, non hanno valore alcuno di rinuncia all'esecuzione, né integrano un negozio transattivo.
Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti non emerge traccia di alcun negozio transattivo, in quanto negli stessi documenti non si rinvengono i presupposti essenziali previsti dalla legge come l'indicazione della lite da tranIGere e le reciproche concessioni tra le parti.
La documentazione suddetta, pertanto, non può configurarsi come una transazione, che sarebbe comunque nulla se priva dei requisiti necessari.
Inoltre, giusto il disposto dell'art. 1967 c.c., la transazione deve essere provata per iscritto ed in atti, lo si ribadisce, non è presente alcun accordo scritto che presenti i requisiti minimi di un atto transattivo.
In sintesi, i comportamenti e le azioni dell'arch. sono stati solo finalizzati a CP_2 tutelare il suo interesse evitando controversie, in linea con l'obbligo di ridurre il danno
(art. 1227 c.c.) e non possono in alcun modo configurare né una rinuncia, né una transazione, ma solo un tentativo legittimo di risolvere la questione in modo bonario.
Altrettanto infondata deve ritenersi l'eccezione – anche questa non più riproposta espressamente nelle recenti note conclusive di parte opponente – secondo la quale la sentenza azionata non consentirebbe di individuare le opere da eseguirsi e che successivamente alla formazione del titolo si sarebbero verificati “tanti mutamenti dello stato di fatto e di diritto da rendere ormai non più attuale il diritto incorporato nel titolo”
(pag. 11).
In merito va osservato che, quanto alla mancata individuazione delle opere nel titolo in forza del quale è stata minacciata l'esecuzione, la sentenza indica chiaramente sia le opere di ripristino della terrazza di controparte sovrastante le proprietà degli odierni opposti, IGnori e (“le infiltrazioni d'acqua riscontrate (…) CP_1 CP_2 provengono dalla sovrastante terrazza di copertura a livello dell'unità immobiliare di proprietà di e sono state determinate dalla demolizione del Parte_1 parapetto divisorio tra la nuova terrazza e quella preesistente”: pag. 9; rimandando espressamente al par. 4 della relazione peritale dove le stesse sono dettagliatamente
7 riportate: pagg. 44 – 51), sia gli interventi volti alla eliminazione delle opere realizzate da dall'odierna opponente - “pianerottolo ed una rampa di scale” - che hanno determinato la riduzione dell'ariosità e luminosità della finestra del bagno sito nello studio del . CP_2
Quanto al dedotto mutamento nello stato dei luoghi, è necessario distinguere tra la pavimentazione della terrazza ed il ripristino dell'ariosità e luminosità dell'immobile sottostante.
Con riferimento ai lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza sovrastante si osserva che tutte le opere realizzate successivamente alla pubblicazione della sentenza si sono rivelate non conformi al dictum giudiziale, come confermato dalla stessa controparte (cfr. verbale dell'assemblea di condominio di via SS. Pietro e Paolo n. 4 del
17.3.2010 dove la rappresentante dell'odierna opponente, dinanzi alle contestazioni relative ai lavori di cui trattasi, dichiara in maniera confessoria “che sta provvedendo a quanto si renda necessario per la prossima effettuazione dei lavori [di rifacimento della pavimentazione” - doc. 8 del fascicolo di parte opposta), o comunque sono state effettuate in maniera parziale e difettosa sì da rendere ancora permanente ed attuale, in capo agli odierni opposti, il danno derivante dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo sovrastante di proprietà dell'odierno opponente.
Con riguardo ai lavori di ripristino dell'ariosità e luminosità dell'immobile sottostante, priva di pregio ed assolutamente indimostrata nel corso del processo, appare la tesi difensiva dell'opponente secondo cui sarebbero state le opere realizzate dall'arch.
nella finestra del bagno dello studio (consistenti nell'apposizione di una fascia CP_2
di tegole tipo marIGliesi, di un grigliato a delimitazione della zona di passaggio tra la terrazza e il pianerottolo, erezione di un “manufatto” in giardino, ossia una tenda) “che nel corso degli anni, (avrebbero) ostacolato e ostacolano in maniera IGnificativa il passaggio della luce”,
Anzi, a fronte della datata documentazione fotografica prodotta in atti da parte opponente, risalente a giugno 2010 (doc. 13, fascicolo di parte opponente), parte opposta ha prodotto recente documentazione fotografica del maro 2023 (doc. 11 – 13 del fascicolo di parte opposta), non specificatamente contestata, dalla quale si evince che sopra la finestra del bagno non ci sono tegole e che la tenda avvolgibile (non fissa)
8 posizionata dagli odierni opposti si trova ben sotto la soglia della stessa finestra del bagno.
Ad ogni modo, tutte le affermazioni ed eccezione sulle quali parte opponente fonda la propria domanda rimangono del tutto indimostrate.
Parte opponente, infatti, benché avesse l'onere di dimostrare i fatti posti a sostegno della domanda, all'udienza di prima comparizione delle parti del 21.4.2023 non ha chiesto i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 186, comma 3, vigente ratione temporis, ma si è limitata a chiedere un rinvio per la precisazione delle conclusioni, incorrendo, pertanto, nelle maturate preclusioni.
Invero, le contestazioni sollevate dalla parte opponente relative all'intervenuta esecuzione del dictum giudiziale riguardano modalità dell'esecuzione ed in quanto tali devono considerarsi inammissibili in questa sede.
In particolare, secondo costante giurisprudenza, la cognizione delle modalità di esecuzione forzata spetta al giudice dell'esecuzione, che deve accertare la portata sostanziale della sentenza e determinare le modalità necessarie per eseguire l'obbligazione, anche attraverso l'adozione di provvedimenti per la realizzazione delle opere necessarie (Cass. 12.12.2018, n. 32196).
Ed ancora “qualora insorga tra le parti controversia in ordine al contenuto della sentenza di condanna, questa deve essere decisa con sentenza di mero accertamento che chiarisca il contenuto del relativo comando e non con sentenza di condanna ad eseguire le opere oggetto dello stesso, spettando al giudice dell'esecuzione, una volta risolta
l'incertezza sul contenuto del comando, disporre l'esecuzione dettando le relative modalità” (Cass. 18.3.2003, n. 3990).
E ciò coerentemente con il principio di ordine generale secondo il quale il giudice dell'esecuzione verifica che il risultato richiesto dal creditore nel precetto corrisponda a quanto prescritto dal titolo esecutivo e stabilisce le modalità per l'esecuzione forzata delle opere, laddove la parte esecutata non abbia adempiuto spontaneamente (Cass.
18.07.2011, n. 15727).
Ne consegue, che tutte le contestazioni inerenti alle modalità dell'esecuzione devono essere risolte dal giudice dell'esecuzione, in quanto competenza esclusiva di quest'ultimo.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione dev'essere respinta.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente, , al rimborso in Parte_1 favore dell'opponente, e , Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.810,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 2.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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