Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5512 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 ), . B N E E , E C 1 9 N A 9 O P 1 I I - Z 1 A D 1 - R LA CORTE S05512055 12/03 1 E T REPUBBLICA ITALIANA S 2 IC I . G L D E 9 R IU 3 A IN N G E D 6 E E 4 T .N . N T E SSAZIONE T T S Oggett▸ IS E R ( A Giudice di pace SEZIONE TERZA CIVILE Domanda riconvenzionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23083/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente 25720/01 i Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Cron. 12120 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere Ud.10/01/03 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona dell'Avv. Pierpaolo procuratore speciale eresponsabile della Cotone funzione Corporate e Legal Affairs della Società, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GENTILE, che la difende, giusta procura speciale per AR IO De T Franchis di Roma del 24/07/01 rep. n. 64651; ricorrente
contro
OM CH;
2003 intimata - 46 e sul 2° ricorso n° 25720/01 proposto da: 1 OM CH, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PELAGIO PRIMO 10, presso lo studio legale MURANO, difesa dagli avvocati MATTEO D'ANGELO, ANTONIETTA CENTOMIGLIA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona dell'Avv. Pierpaolo procuratore speciale eresponsabile della Cotone Corporate e Legal Affairs della Società, funzione elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso GENTILE, che la lo studio dell'avvocato GIOVANNI difende, giusta procura in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 36/01 del Giudice di pace di BUCCINO, emessa e depositata il 23/04/01 (R.G. 123/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Giovanni GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del I e II motivo, l'assorbimento del III del ricorso principale e l'inammissibilità o il rigetto dell'incidentale. 2 Svolgimento del processo NA ZI conveniva davanti al giudice di Pace di Buccino, la Telecom s.p.a., assumendo che era proprietaria di un fondo sul quale la convenuta aveva installato una linea telefonica sorretta da vari pali, senza alcun atto di consenso, e chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, contenendo il petitum entro i due milioni. Si costituiva la Telecom, che resisteva alla doman- e proponeva domanda riconvenzionale, con la quale da, chiedeva che le fosse riconosciuto l'acquisto per usu- capione della servitu' di telefonia, ovvero che la stessa fosse disposta coattivamente, nonché chiedeva il risarcimento dei danni da molestie ex art. 1079 C. C., senza limitazione del quantum ed il risarcimento dei danni per lite temeraria. La convenuta eccepiva altresì l'incompetenza del giudice di pace, assumendo la competenza del tribunale di Salerno. Il giudice di pace, con sentenza depositata il rigettava l'eccezione di incompetenza per23.4.2001, materia e per valore nonché le domande riconvenzionali, perché inammissibili ed infondate, accoglieva la doman- da principale e condannava la convenuta al pagamento della somma di £. 1.500.000, in favore dell'attore, ol- 3 R tre alle spese processuali. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Telecom, che ha presentato anche memoria. Resiste con controricorso l'attore, che ha proposto anche ricorso incidentale. Motivi della decisione 1.1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a nor- ma dell'art. 335 c.p.c.. Ritiene questa Corte che gli stessi vadano dichia- rati inammissibili. Il problema se il giudice di pace fosse o meno com- petente a decidere sulla domanda riconvenzionale, co- stituente il primo motivo di ricorso (censura fondata sul rilievo che la riconvenzionale aveva ad oggetto un diritto immobiliare ed in ogni caso che, per il cumulo delle domande, la causa era di competenza del tribuna- le), può essere posto ed esaminato solo successivamente all'individuazione del mezzo di impugnazione, con cui far valere detto vizio della sentenza, come qualunque altro (ivi compresa l'assunta omessa pronunzia lamenta- ta con il secondo motivo di ricorso), poiché la senten- za, relativamente a tale domanda ha comunque chiuso il grado di giudizio. Questa Corte, decidendo su identica controversia nella stessa udienza del 10.1.2003, sul ricorso Telecom 4 r C. EC RI e sul ricorso incidentale di quest'ultimo, ha affermato il seguente principio di diritto. Premesso che l'individuazione del mezzo di impugna- zione esperibile avverso le sentenze del giudice di pa- ce avviene in funzione della domanda proposta enon del contenuto concreto della decisione (Cass. S.U. n. principio, relativo 12542/1998) e che detto all'individuazione del mezzo di impugnazione, si appli- ca non solo in relazione alla domanda principale, ma riconvenzionale, che anche in relazione alla domanda con quella principale a norma non sia connessa dell'art. 36 c.p.c. (con la conseguenza che in quest'ipotesi ciascuna delle domande è sottoposta al mezzo di impugnazione suo proprio), nell'ipotesi in cui sussista una domanda riconvenzionale connessa e questa debba essere decisa secondo diritto o dallo stesso giu- dice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudi- Inhe zic debba deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione di questa sentenza l'appello, e ciò anche nel caso in cui, pur essendo la riconvenzionale connessa di competenza del tribunale, il giudice di pace, in luogo di rimettere l'intero giu- dizio al giudice superiore, a norma dell'art. 40 C. 7 5 دو c.p.c., abbia deciso sulle domande.
2. Infatti, il comma 7 dell'art. 40 c.p.c., stabilen- do che l'intera causa debba essere rimessa al tribuna- para le, competente la riconvenzionale per una decisione unitaria, ha fissato, in effetti, due principi. Il primo è quello che, in ipotesi di connessione propria ex art. 36 c.p.c. (con esclusione della c.d. connessione impropria), il legislatore ha voluto il si- multaneus processus davanti al tribunale, sia per la domanda principale che per la riconvenzionale. La necessità di detta unicità di processo, ovvia- mente, rimane anche in sede di impugnazione, con la conseguenza che va esclusa la possibilità di due diver- si mezzi di impugnazione. Se per l'impugnazione della decisione sulla ricon- venzionale connessa è esperibile l'appello, ciò compor- ta che anche l'intera sentenza è appellabile e non ri- corribile, anche per quei capi che, in assenza di do- manda riconvenzionale connessa, sarebbero stati impu- gnabili solo con ricorso per cassazione. Tale principio discende, anzitutto, dal rilievo che il legislatore ha dato la prevalenza nella determina- zione delle competenze ( e tali sono anche quelle atti- nenti alla fase delle impugnazioni) a quelle proprie per valore o mate- della riconvenzionale connessa, se 6 ria superiore alla domanda principale.
3.Inoltre, l'art. 40, c.7, c.p.c., a ben vedere, fissa non solo un principio in tema di competenza per connessione, ma anche un principio di unitarietà della decisione (intesa non solo quale simultaneità del pro- cesso ma anche quale unicità della regola decisionale} in caso di domanda principale e domanda riconvenziona- le. Per realizzare detta unitarietà di decisione, nell'ipotesi in cui il giudice competente per la doman- da principale sia il giudice di pace e quello della ri- convenzionale connessa sia il tribunale, è stato neces- sario stabilire la competenza di quest'ultimo. Se detto spostamento della competenza non è neces- sario, in quanto il giudice di pace è competente sia per la domanda principale che per quella riconvenziona- le connessa ex art. 36 c.p.c., il principio dell'unitarietà della decisione rimane soddisfatto dall'adozione della stesso criterio decisionale, e cioè secondo diritto, se questo è il criterio per decidere una delle due domande.
4.1. Nella fattispecie è pacifico tra le parti (e lo afferma espressamente la stessa ricorrente) che la domanda riconvenzionale della Telecom è connessa alla domanda principale. Segnatamente detta connessione sussiste tra la do- 7 r manda di risarcimento del danno, avanzata dall'attore, per la lesione del suo diritto di proprietà determinata dal fatto della convenuta, non altrimenti giustificato, e la domanda riconvenzionale della convenuta, con cui si chiedeva che fosse accertato il suo diritto (già esistente) di servitu' di telefonia sul fondo per usu- capione e che fosse condannato l'attore al risarcimento dei danni causati a detto diritto ex art. 1079 c.c.. 4.2. Indipendentemente dalla questione se la compe- ہو appartenesse al tribunale o al giudice di pa- tenza come ritenuto dalla sentenza impugnata, poiché tale ce, questione è già "merito" dell'impugnazione, che può es- sere esaminato solo dal giudice investito con esatto mezzo di impugnazione, la domanda riconvenzionale con- nessa superava il valore dei due milioni. Infatti già la sola domanda di risarcimento del danno ex art. 1079 C.C., non essendo stata precisata nel quantum, deve ritenersi di valore eguale al limite massimo della competenza del giudice adito, e cioè pari a cinque milioni di lire, ai sensi dell'art. 14 c.p.c.. 4.3. Inoltre la stessa domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitu' di conduttura telefonica, costituendo un diritto reale su bene immobile altrui (cfr. Cass. N. 2505/1998; Cass. N. 1151/1995; Cass. N. 73/1995; Cass. N. 385/1993 8 r ) comportava, indipendentemente dalla competenza, che essa non potesse essere decisa secondo equità. Infatti, secondo l'altro principio di diritto af- fermato dalla suddetta decisione di questa Corte del 10.1.2003 (Telecom c. EC), per il giudice di pace la regola di decisione secondo equità per le cause di valore entro i due milioni attiene esclusivamente alle cause decise da detto giudice secondo valore, e quindi necessariamente alle sole cause attinenti a beni mobili per effetto dell'art. 7 c.p.c., con la conseguenza che se una causa relativa a beni immobili è portata alla cognizione del giudice di pace e l'incompetenza non viene rilevata, anche d'ufficio, entro la prima udienza di trattazione, mentre la questione sulla competenza rimane preclusa, la regola decisionale sarà secondo di- ritto e non secondo equità, in ogni caso.
5. Pertanto nella fattispecie la decisione sulla do- riconvenzionale, era impugnabile esclusivamente manda con l'appello e non con il ricorso per cassazione. Poiché la domanda riconvenzionale era connessa, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., con la domanda principale, l'intera sentenza era solo appellabile e non ricorribi- le. Il ricorso principale e quello incidentale vanno, pertanto, dichiarati inammissibili. 9 Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, lì 10 gennaio 2003 Il Presidente Il cons. est. ревно IL CANCELLIERE CI Dott asa Maria Aiello Ristia Depositata in Cancellers FORER -C ( Dott.ssa Marie Areho 10