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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 978/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Pavese Franca Paola del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Borgo San Martino (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Pavese Franca Paola del Foro di Alessandria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo San Martino (AL) il 21/10/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2007. Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 15/09/2007 e Per_1 Per_2
03/10/2012, entrambi ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con convenzione di negoziazione assistita il
10/03/2016, depositata e convalidata dalla Procura di Vercelli al n. 8/2016 in data 02/05/2016; non risulta che si siano mai riconciliati.
pagina 1 di 3 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Borgo San Martino (AL) il 21/10/2007, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2007 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli della coppia sono e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno a risiedere in misura prevalente presso la casa di proprietà del IG. Pt_1 sita in Borgo San Martino, via Fornace n. 2; si dà atto che la IG.ra si è allontanata Pt_2 dalla ex casa coniugale asportando tutti i propri effetti personali per trasferirsi poi in provincia di Padova;
la casa, dunque, rimarrà nella disponibilità del marito che continuerà
a viverci con i figli;
2. il padre si occuperà al 100% del mantenimento ordinario dei figli esonerando la madre da qualsivoglia contributo in loro favore;
3. la madre verserà al padre entro la fine di ogni mese il contributo del 50% delle spese straordinarie sostenute dai ragazzi, comunicate, concordate e debitamente documentate;
pagina 2 di 3 4. si dà atto che i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e non hanno nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
5. i figli minori vedranno la madre quando vorranno e in particolare la IG. potrà Pt_2 vedere e tenere i figli con sé uno o due fine settimana al mese (a seconda delle sue disponibilità e data la considerevole distanza fra le residenze dei due genitori) e tre settimane nel periodo estivo, con massima libertà sia nelle vacanze pasquali che natalizie e negli altri periodi di vacanza scolastica, nel rispetto della volontà e degli impegni personali, scolastici e sportivi dei minori.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 978/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Pavese Franca Paola del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Borgo San Martino (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Pavese Franca Paola del Foro di Alessandria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo San Martino (AL) il 21/10/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2007. Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 15/09/2007 e Per_1 Per_2
03/10/2012, entrambi ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con convenzione di negoziazione assistita il
10/03/2016, depositata e convalidata dalla Procura di Vercelli al n. 8/2016 in data 02/05/2016; non risulta che si siano mai riconciliati.
pagina 1 di 3 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Borgo San Martino (AL) il 21/10/2007, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2007 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i figli della coppia sono e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno a risiedere in misura prevalente presso la casa di proprietà del IG. Pt_1 sita in Borgo San Martino, via Fornace n. 2; si dà atto che la IG.ra si è allontanata Pt_2 dalla ex casa coniugale asportando tutti i propri effetti personali per trasferirsi poi in provincia di Padova;
la casa, dunque, rimarrà nella disponibilità del marito che continuerà
a viverci con i figli;
2. il padre si occuperà al 100% del mantenimento ordinario dei figli esonerando la madre da qualsivoglia contributo in loro favore;
3. la madre verserà al padre entro la fine di ogni mese il contributo del 50% delle spese straordinarie sostenute dai ragazzi, comunicate, concordate e debitamente documentate;
pagina 2 di 3 4. si dà atto che i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e non hanno nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
5. i figli minori vedranno la madre quando vorranno e in particolare la IG. potrà Pt_2 vedere e tenere i figli con sé uno o due fine settimana al mese (a seconda delle sue disponibilità e data la considerevole distanza fra le residenze dei due genitori) e tre settimane nel periodo estivo, con massima libertà sia nelle vacanze pasquali che natalizie e negli altri periodi di vacanza scolastica, nel rispetto della volontà e degli impegni personali, scolastici e sportivi dei minori.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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