Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Il Consigliere delegato dott. Claudio Antonelli ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento camerale iscritto al n. 124/2025 R.G.V.G. promosso da in persona del proprio legale rappr.te pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Maria Cristina Sala Ronchi contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
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Letto il ricorso depositato il 4 aprile 2025 con il quale la società ricorrente indicata in epigrafe domanda - ai sensi della Legge 89/2001, come modificata e integrata dall'art.1, comma 777, della Legge n. 208/2015 - l'indennizzo per la non ragionevole della procedura fallimentare n. 159/2015 Reg. Fall. del Tribunale di Palermo, in danno della “ ” dichiarata fallita con sentenza n. Controparte_2
163/2015 del 18.11.2015, definita con decreto di chiusura in data 26.09.2024, nella quale l'istante è stata coinvolta quale creditrice ammessa al passivo fallimentare;
Esaminati gli atti e la documentazione allegata;
Ritenuta la tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all'art. 4 legge n.
89/2001;
Rilevato che la procedura fallimentare presupposta alla richiesta di equa riparazione ha avuto per la ricorrente una durata complessiva di 8 anni, 6 mesi e 8 giorni, calcolata, come richiesto, dalla data di ammissione al passivo (18 marzo 2016) alla data di chiusura della procedura fallimentare presupposta (26 settembre 2024), eccedendo il termine (anni 6) di cui all'art.2 della Legge n.89/2001, come modificato all'art.55 del D.L. n.83/2012, convertito dalla Legge n.134/2012, di 2 anni, 6 mesi e 8 giorni
(arrotondati ad anni 3 ex art. 2 L. 89/01);
Considerato che, a norma dell'art. 2 bis c.3 L. n. 89/2001 come modificato dall'art. 55 del D.L. 22.06.2012 n. 83 conv. in L.
7.08.2012 n.134, la misura dell'indennizzo, anche
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Valutata, infine, la complessità del giudizio, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti, e gli interessi coinvolti, deve essere riconosciuto alla ricorrente, a titolo di indennizzo, per gli anni di ritardo eccedente la durata ragionevole del processo, la somma di € 1.200,00 (calcolata sulla base di € 400,00 per ciascuno dei 3 anni di ritardo), oltre interessi nella misura legale decorrenti dalla data del deposito del ricorso al saldo;
Considerato, infine, che le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
147/2022 e con parametro di minima complessità (cfr. Cass. n.16512/2020), aumentate del 30% ex art.4 comma 1bis D.M. 55/2014, debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M
. visti ed applicati gli artt.1 bis e ss. della legge n.89/2001
INGIUNGE al Ministero della Giustizia il pagamento, senza dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, in favore di in persona del proprio legale Parte_1 rappr.te pro tempore, della somma di € 1.200,00, oltre interessi legali calcolati come in motivazione;
e delle spese legali liquidate in €308,00, per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, ed € 27,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario
DISPONE che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione e al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 17 aprile 2025
Il Consigliere delegato
Claudio Antonelli
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