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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3480/2018 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e
PROMOSSA DA
, e , rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3
giusta procura in atti, dall'avv. Walter Romano
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata da già in persona Controparte_1 CP_2 CP_3
del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto
Guido
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
in persona del curatore p.t. Controparte_4
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
All'udienza del 19.11.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
_____________________
La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 793/2018, emesso da questo Tribunale in data Parte_2
25.6.2018, con cui è stato ingiunto loro di pagare, in favore di quali Controparte_1 fideiussori di la somma di € 369.374,97, oltre interessi e spese del presente procedimento, CP_4
quale saldo negativo riveniente dai rapporti di conto corrente ed aperture di credito in conto corrente intrattenuti dalla predetta società con Unicredit Banca S.p.A., istituto che, con contratto concluso in data 14.7.2017, ha ceduto alla ricorrente il credito da questa azionata in sede monitoria.
A sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto: il difetto di prova in ordine alla titolarità
del predetto credito;
il difetto di rappresentanza processuale in capo al soggetto che ha conferito la procura alle liti;
la mancanza di prova del credito, per essere stato prodotto unicamente l'estratto conto di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993; la mancanza delle necessarie sottoscrizioni sui contratti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo;
la presenza, in essi, di clausole vessatorie non sottoscritte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.; l'indicazione non chiara dei tassi di interesse applicati ai rapporti;
l'applicazione di interessi superiori a quelli legali, di commissioni,
spese, postergazione delle valute e capitalizzazione degli interessi in assenza delle relative pattuizioni;
l'applicazione di interessi usurari;
la nullità delle fideiussioni per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 287/1990; l'estinzione delle fideiussioni ai sensi degli artt. 1956 e 1957; l'annullabilità dei contratti con i quali essi si sono costituiti fideiussori della
[...]
CP_ per essere il loro consenso stato estorto con minaccia, oltre che carpito con dolo;
la sproporzione tra l'importo da essi garantito e l'ammontare del debito di detta società; l'inadempimento del menzionato istituto di credito alle obbligazioni assunte con i contratti di fideiussione per violazione del dovere di comportarsi in buona fede al momento della conclusione e nell'esecuzione del contratto.
Sulla scorta delle predette premesse, gli opponenti hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità dei contratti bancari conclusi da Unicredit Banca S.p.A. con la debitrice principale, nonché delle fideiussioni da essi prestate a garanzia delle obbligazioni derivanti da detti contratti, il loro annullamento per vizio del consenso, la loro risoluzione per inadempimento ed, infine, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti per effetto della segnalazione dei proprio nominativi alla Centrale dei Rischi. Costituitasi in giudizio allorquando la causa era stata già rinviata una prima volta per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., l'opposta ha contestato la fondatezza delle avverse domande, di cui ha invocato il rigetto.
L'opposizione è fondata e deve essere, pertanto, accolta per quanto di ragione, non avendo fornito la prova della sussistenza del credito azionato, circostanza che Controparte_1
consente, sulla scorta del criterio della ragione più liquida, di addivenire alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, come richiesto dagli attori.
Nel richiedere l'emissione di detto decreto l'opposta ha allegato al relativo ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993, l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca cedente, il quale ha dichiarato che il credito è vero e liquido.
Come noto, tuttavia, “a norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito
di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo,
trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza
che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in
senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in
giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo
passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità
dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito,
risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel
giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella
sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su
cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della
propria pretesa” (ex plurimis, Cass. n. 14640/2018).
Nel caso di specie l'opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto gli estratti conto che documentano l'intero svolgimento del rapporto di conto corrente intrattenuto da con CP_4 Unicredit Banca S.p.A., ma la suddetta produzione documentale è inammissibile, per essere la costituzione di avvenuta quando erano già spirati i termini di cui all'art. Controparte_1
183 co. 6 c.p.c. ed erano, pertanto, maturate le preclusioni assertive ed istruttorie.
La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di chiarire che il riferimento al deposito dei documenti ad opera del contumace che si costituisce in giudizio, contenuto nell'art. 293 c.p.c. co. 2
c.p.c., va inteso nel senso che esso deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi - alla fase del processo in cui ancora non è
maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale (Cass. n. 108/2024; Cass.
n. 19274/2016).
Acclarato che, per le ragioni in precedenza esposte, il decreto ingiuntivo va revocato per non avere l'opposta provato l'esistenza del credito azionato, vanno dichiarate inammissibili per carenza di interesse alla relativa pronuncia le domande proposte in via riconvenzionale dagli opponenti che trovano fondamento nelle patologie, di carattere genetico o funzionale, da cui, secondo la loro prospettazione, sarebbero affetti tanto i contratti bancari stipulati dalla debitrice principale, quanto i contratti di fideiussione, atteso che dal loro accoglimento costoro non conseguirebbero effetti utili ulteriori rispetto a quelli che discendono dalla revoca di detto decreto.
Va, invece, rigettata la domanda riconvenzionale con la quale gli opponenti hanno richiesto la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti per effetto della segnalazione, a loro dire illegittima, dei rispettivi nominativi alla Centrale dei Rischi da parte di Unicredit S.p.A., rispetto alla quale difetta, in capo all'opposta, la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso.
In proposito la Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che, a norma dell'art. 3 co. 2 della L.
n. 130/1999, “i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono
un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e
rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione”, il quale, “secondo quanto
espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via
esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione”, sicché “il flusso di liquidità che l'incasso dei
crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla
corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione”, ha evidenziato come “in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario,
controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso
intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della
cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la
proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo
imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva,
"scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via
esclusiva, il valore del medesimo” (Cass. n. 21843/2019).
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite – liquidate, nell'intero, come da dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 – vanno compensate in misura pari ad un mezzo e, per la restante parte, poste a carico dell'opposta, con distrazione in favore del procuratore degli opponenti, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 3480/2018 R.G., così provvede:
- accoglie il ricorso, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 793/2018 emesso da questo
Tribunale in data 25.6.2018;
- dichiara inammissibili per difetto di interesse ad agire le domande di declaratoria di nullità,
annullamento e risoluzione per inadempimento formulate dagli opponenti;
- rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli opponenti;
- compensa in misura pari ad un mezzo le spese di lite, ponendo la restante metà a carico dell'opposta e liquidandole, nell'intero, in € 757,00 per spese ed € 11.229,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso, in Brindisi, in data 5 maggio 2025. Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3480/2018 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e
PROMOSSA DA
, e , rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3
giusta procura in atti, dall'avv. Walter Romano
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata da già in persona Controparte_1 CP_2 CP_3
del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto
Guido
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
in persona del curatore p.t. Controparte_4
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
All'udienza del 19.11.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
_____________________
La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 793/2018, emesso da questo Tribunale in data Parte_2
25.6.2018, con cui è stato ingiunto loro di pagare, in favore di quali Controparte_1 fideiussori di la somma di € 369.374,97, oltre interessi e spese del presente procedimento, CP_4
quale saldo negativo riveniente dai rapporti di conto corrente ed aperture di credito in conto corrente intrattenuti dalla predetta società con Unicredit Banca S.p.A., istituto che, con contratto concluso in data 14.7.2017, ha ceduto alla ricorrente il credito da questa azionata in sede monitoria.
A sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto: il difetto di prova in ordine alla titolarità
del predetto credito;
il difetto di rappresentanza processuale in capo al soggetto che ha conferito la procura alle liti;
la mancanza di prova del credito, per essere stato prodotto unicamente l'estratto conto di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993; la mancanza delle necessarie sottoscrizioni sui contratti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo;
la presenza, in essi, di clausole vessatorie non sottoscritte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.; l'indicazione non chiara dei tassi di interesse applicati ai rapporti;
l'applicazione di interessi superiori a quelli legali, di commissioni,
spese, postergazione delle valute e capitalizzazione degli interessi in assenza delle relative pattuizioni;
l'applicazione di interessi usurari;
la nullità delle fideiussioni per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 287/1990; l'estinzione delle fideiussioni ai sensi degli artt. 1956 e 1957; l'annullabilità dei contratti con i quali essi si sono costituiti fideiussori della
[...]
CP_ per essere il loro consenso stato estorto con minaccia, oltre che carpito con dolo;
la sproporzione tra l'importo da essi garantito e l'ammontare del debito di detta società; l'inadempimento del menzionato istituto di credito alle obbligazioni assunte con i contratti di fideiussione per violazione del dovere di comportarsi in buona fede al momento della conclusione e nell'esecuzione del contratto.
Sulla scorta delle predette premesse, gli opponenti hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità dei contratti bancari conclusi da Unicredit Banca S.p.A. con la debitrice principale, nonché delle fideiussioni da essi prestate a garanzia delle obbligazioni derivanti da detti contratti, il loro annullamento per vizio del consenso, la loro risoluzione per inadempimento ed, infine, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti per effetto della segnalazione dei proprio nominativi alla Centrale dei Rischi. Costituitasi in giudizio allorquando la causa era stata già rinviata una prima volta per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., l'opposta ha contestato la fondatezza delle avverse domande, di cui ha invocato il rigetto.
L'opposizione è fondata e deve essere, pertanto, accolta per quanto di ragione, non avendo fornito la prova della sussistenza del credito azionato, circostanza che Controparte_1
consente, sulla scorta del criterio della ragione più liquida, di addivenire alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, come richiesto dagli attori.
Nel richiedere l'emissione di detto decreto l'opposta ha allegato al relativo ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993, l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca cedente, il quale ha dichiarato che il credito è vero e liquido.
Come noto, tuttavia, “a norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito
di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo,
trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza
che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in
senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in
giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo
passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità
dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito,
risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel
giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella
sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su
cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della
propria pretesa” (ex plurimis, Cass. n. 14640/2018).
Nel caso di specie l'opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto gli estratti conto che documentano l'intero svolgimento del rapporto di conto corrente intrattenuto da con CP_4 Unicredit Banca S.p.A., ma la suddetta produzione documentale è inammissibile, per essere la costituzione di avvenuta quando erano già spirati i termini di cui all'art. Controparte_1
183 co. 6 c.p.c. ed erano, pertanto, maturate le preclusioni assertive ed istruttorie.
La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di chiarire che il riferimento al deposito dei documenti ad opera del contumace che si costituisce in giudizio, contenuto nell'art. 293 c.p.c. co. 2
c.p.c., va inteso nel senso che esso deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi - alla fase del processo in cui ancora non è
maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale (Cass. n. 108/2024; Cass.
n. 19274/2016).
Acclarato che, per le ragioni in precedenza esposte, il decreto ingiuntivo va revocato per non avere l'opposta provato l'esistenza del credito azionato, vanno dichiarate inammissibili per carenza di interesse alla relativa pronuncia le domande proposte in via riconvenzionale dagli opponenti che trovano fondamento nelle patologie, di carattere genetico o funzionale, da cui, secondo la loro prospettazione, sarebbero affetti tanto i contratti bancari stipulati dalla debitrice principale, quanto i contratti di fideiussione, atteso che dal loro accoglimento costoro non conseguirebbero effetti utili ulteriori rispetto a quelli che discendono dalla revoca di detto decreto.
Va, invece, rigettata la domanda riconvenzionale con la quale gli opponenti hanno richiesto la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti per effetto della segnalazione, a loro dire illegittima, dei rispettivi nominativi alla Centrale dei Rischi da parte di Unicredit S.p.A., rispetto alla quale difetta, in capo all'opposta, la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso.
In proposito la Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che, a norma dell'art. 3 co. 2 della L.
n. 130/1999, “i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono
un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e
rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione”, il quale, “secondo quanto
espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via
esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione”, sicché “il flusso di liquidità che l'incasso dei
crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla
corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione”, ha evidenziato come “in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario,
controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso
intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della
cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la
proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo
imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva,
"scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via
esclusiva, il valore del medesimo” (Cass. n. 21843/2019).
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite – liquidate, nell'intero, come da dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 – vanno compensate in misura pari ad un mezzo e, per la restante parte, poste a carico dell'opposta, con distrazione in favore del procuratore degli opponenti, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 3480/2018 R.G., così provvede:
- accoglie il ricorso, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 793/2018 emesso da questo
Tribunale in data 25.6.2018;
- dichiara inammissibili per difetto di interesse ad agire le domande di declaratoria di nullità,
annullamento e risoluzione per inadempimento formulate dagli opponenti;
- rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli opponenti;
- compensa in misura pari ad un mezzo le spese di lite, ponendo la restante metà a carico dell'opposta e liquidandole, nell'intero, in € 757,00 per spese ed € 11.229,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso, in Brindisi, in data 5 maggio 2025. Il Giudice
dott. Maurizio Rubino