TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 177/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 177/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALLI ANGELA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. SALVADORI ELISA e dell'avv.
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.-SEDE
CON OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (CONTENZIOSO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con
Sentenza n. 1106/2017 pubbl. il 30/10/2017 - RG n. 2317/2017, con previsione di provvedimenti accessori in merito ai figli e rilevando Persona_1 Per_2 il mutamento delle circostanze di fatto, con ricorso depositato in data 23.1.2025 il signor evocava in causa per Parte_1 Controparte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio. Il ricorrente concludeva per sentir “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso, prevedendo la revoca e dunque la eliminazione dell'importo di € 350,00 mensili, sinora versato mensilmente alla signora a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, a far data dal CP_1 deposito del ricorso medesimo;
le parti dunque provvederanno alle esigenze ordinarie dei figli, secondo i tempi di rispettiva permanenza, in via diretta, fermo restando
1 l'onere di entrambi i genitori di corrispondere pro quota, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, da concordarsi e documentarsi previamente, secondo quanto stabilito dalle linee guida del CNF, anche in relazione alle modalità di concertazione della spesa e relativo rimborso. Vinte le spese”.
Si costituiva in causa la signora la quale dava Controparte_1 atto dell'accordo intervenuto tra le parti.
I procuratori chiedevano dunque poter rassegnare conclusioni congiunte previa trasformazione del rito e trattazione cartolare dell'udienza già fissata al
29.05.2025.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo le stesse agli interessi delle stesse così come emersi negli atti depositati. Le condizioni stesse sono formulate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con Sentenza n. 1106/2017 pubbl. il 30/10/2017 - RG n. 2317/2017 tra e così dispone: Parte_1 Controparte_1
a) per quanto attiene al mantenimento del figlio maggiorenne , il Persona_1 contributo di mantenimento viene revocato, dal momento che, il figlio ha iniziato a lavorare con uno stipendio di € 1.000,00 circa al mese, in caso di perdita incolpevole del posto di lavoro, il mantenimento verrà ripristinato nell'importo ritenuto necessario, direttamente e previo accordo tra e il padre medesimo;
Persona_1
b) l'assegno unico universale per la quota relativa a è Persona_1 CP_ direttamente versato dall' al figlio per accordo tra i genitori;
c) per quanto attiene il contributo al mantenimento del figlio minore a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio, il Sig. Per_2 verserà alla Sig.ra la somma mensile di € 200,00 oltre Pt_1 Controparte_1 rivalutazione annuale secondo l'indice Istat entro il 30 di ogni mese;
d) l'assegno unico universale per il figlio minore è percepito al Per_2 cinquanta percento tra le parti e continuerà ad essere percepito in tale misura da entrambi, per accordi intercorsi tra le parti;
e) gli effetti del presente accordo decorrono dal mese di maggio 2025;
2 f) spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 177/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALLI ANGELA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. SALVADORI ELISA e dell'avv.
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.-SEDE
CON OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO (CONTENZIOSO)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con
Sentenza n. 1106/2017 pubbl. il 30/10/2017 - RG n. 2317/2017, con previsione di provvedimenti accessori in merito ai figli e rilevando Persona_1 Per_2 il mutamento delle circostanze di fatto, con ricorso depositato in data 23.1.2025 il signor evocava in causa per Parte_1 Controparte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio. Il ricorrente concludeva per sentir “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso, prevedendo la revoca e dunque la eliminazione dell'importo di € 350,00 mensili, sinora versato mensilmente alla signora a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, a far data dal CP_1 deposito del ricorso medesimo;
le parti dunque provvederanno alle esigenze ordinarie dei figli, secondo i tempi di rispettiva permanenza, in via diretta, fermo restando
1 l'onere di entrambi i genitori di corrispondere pro quota, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, da concordarsi e documentarsi previamente, secondo quanto stabilito dalle linee guida del CNF, anche in relazione alle modalità di concertazione della spesa e relativo rimborso. Vinte le spese”.
Si costituiva in causa la signora la quale dava Controparte_1 atto dell'accordo intervenuto tra le parti.
I procuratori chiedevano dunque poter rassegnare conclusioni congiunte previa trasformazione del rito e trattazione cartolare dell'udienza già fissata al
29.05.2025.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo le stesse agli interessi delle stesse così come emersi negli atti depositati. Le condizioni stesse sono formulate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con Sentenza n. 1106/2017 pubbl. il 30/10/2017 - RG n. 2317/2017 tra e così dispone: Parte_1 Controparte_1
a) per quanto attiene al mantenimento del figlio maggiorenne , il Persona_1 contributo di mantenimento viene revocato, dal momento che, il figlio ha iniziato a lavorare con uno stipendio di € 1.000,00 circa al mese, in caso di perdita incolpevole del posto di lavoro, il mantenimento verrà ripristinato nell'importo ritenuto necessario, direttamente e previo accordo tra e il padre medesimo;
Persona_1
b) l'assegno unico universale per la quota relativa a è Persona_1 CP_ direttamente versato dall' al figlio per accordo tra i genitori;
c) per quanto attiene il contributo al mantenimento del figlio minore a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio, il Sig. Per_2 verserà alla Sig.ra la somma mensile di € 200,00 oltre Pt_1 Controparte_1 rivalutazione annuale secondo l'indice Istat entro il 30 di ogni mese;
d) l'assegno unico universale per il figlio minore è percepito al Per_2 cinquanta percento tra le parti e continuerà ad essere percepito in tale misura da entrambi, per accordi intercorsi tra le parti;
e) gli effetti del presente accordo decorrono dal mese di maggio 2025;
2 f) spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3