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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4761/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4761/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANZONI MONICA LUISA del foro di Modena, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. FRANZONI MONICA LUISA, del foro di Modena, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
1 Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) La casa già coniugale in Modena, Via Giovanni Morone Cardinale n.8 di proprietà di rimane a lui definitivamente assegnata e Parte_1
, continuerà a vivere in Modena, Via Guarino Parte_2
Guarini 74, ove è tornata a vivere dopo la dimissione da Villa Parco in
Modena e vi trasferirà la propria residenza;
3) I ricorrenti danno atto reciprocamente di percepire una pensione che impiegano per le personali necessità ed esigenze di vita e non prevedono perciò la corresponsione dall'uno all'altra e viceversa di contributi per alimenti e/o mantenimento, come pure nulla si prevede per la figlia
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
4) Le parti chiedono che il Tribunale, in Camera di Consiglio, omologhi il presente verbale.
5) Le spese del presente procedimento sono sostenute da Parte_1
.
[...]
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione
2 della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , Parte_1 Parte_2 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a NA (MO) il 27/08/1942 e nata a Parte_2
NA (MO) il 09/02/1946.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NA procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1984, atto n. 33, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice relatore Il
Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Dott. Riccardo
Di Pasquale
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4761/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANZONI MONICA LUISA del foro di Modena, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. FRANZONI MONICA LUISA, del foro di Modena, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
1 Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) La casa già coniugale in Modena, Via Giovanni Morone Cardinale n.8 di proprietà di rimane a lui definitivamente assegnata e Parte_1
, continuerà a vivere in Modena, Via Guarino Parte_2
Guarini 74, ove è tornata a vivere dopo la dimissione da Villa Parco in
Modena e vi trasferirà la propria residenza;
3) I ricorrenti danno atto reciprocamente di percepire una pensione che impiegano per le personali necessità ed esigenze di vita e non prevedono perciò la corresponsione dall'uno all'altra e viceversa di contributi per alimenti e/o mantenimento, come pure nulla si prevede per la figlia
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
4) Le parti chiedono che il Tribunale, in Camera di Consiglio, omologhi il presente verbale.
5) Le spese del presente procedimento sono sostenute da Parte_1
.
[...]
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione
2 della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , Parte_1 Parte_2 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a NA (MO) il 27/08/1942 e nata a Parte_2
NA (MO) il 09/02/1946.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NA procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1984, atto n. 33, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice relatore Il
Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Dott. Riccardo
Di Pasquale
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