TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1287/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato
Dott.ssa MA LE EL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1287/2021 de Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi promossa da in persona dell'Amministratore e Rappresentante Parte_1
legale pro tempore, sig. nato a [...] il [...], con sede Parte_2
legale in Gioia Tauro, Via Mascagni, 15, P. IVA e Cod. Fisc.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Agresta. Cod. Fisc. P.IVA_1 [...]
PEC e-mail C.F._1 Email_1
giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione, e Email_2
proseguita in riassunzione, a seguito della estinzione della società, da Parte_2
nato a [...], il [...], Cod. Fisc. residente in
[...] C.F._2
Palmi, Via Statale, 18, Km 490/300, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Agresta, Cod.
Fisc. , pec: giusta procura in atti;
C.F._3 Email_1
-attore- nei confronti di
(c.f.: ), in persona del sig. , nato a CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
Reggio Calabria il 18.01.1967 (c.f.: ), legale rappresentante in C.F._4
carica e pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe
Catalano (c.f. ) C.F._5
- convenuto -
AVENTE AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RITARDO
NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE NEGOZIALE;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale del 03.12.2024
PARTE ATTRICE: 1)riconoscere e dichiarare che la in persona del CP_1
suo rappresentante legale protempore, con sede in Gioia Tauro, Via Nazionale, 18, è responsabile per tutti i danni patrimoniali e morale derivati al sig. ; Parte_2
2)conseguentemente, condannare la in persona del suo CP_1
rappresentante protempore, a voler provvedere al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morale derivati al sig. , per inadempimento contrattuale Parte_2
della Società convenuta, nella complessiva somma di € 7.850,00, di cui € 5.850,00 per danno patrimoniale ed € 2.000,00 per danno morale, o in quella, maggiore o minore, che sulla base degli atti di causa e delle risultanze istruttorie sarà ritenuta dal Tribunale più rispondente agli effetti risarcitori;
3)condannare la in persona del rappresentante legale pro-tempore, CP_1
al rimborso in favore del sig. , delle spese, onorari di giudizio, IVA e Parte_2
CPA, come per legge.
PARTE CONVENUTA:
PRELIMINARMENTE, in accoglimento dei motivi di difesa in premessa sviluppati, si chiede il rigetto della domanda per mancata prova dell'acquisto della titolarità sostanziale del diritto di credito reclamato;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Rigettare integralmente la domanda formulata da nei Parte_2
confronti di per tutte le ragioni tutte ampiamente dedotte in tutti gli in atti, difese CP_1
e verbali di causa, dichiarando che nulla è dovuto dalla convenuta, a qualunque titolo,
a . Parte_2
IN VIA SUBORDINATA, nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso formulate, Accertare e
Cont dichiarare la responsabilità colposa esclusiva dell'occorso in capo alla unica responsabile per la mancata consegna dell'esatto ricambio.
Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario
e con espressa richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui la illegittima riassunzione dovesse essere ritenuta valida, si richiamano qui e si chiede l'acquisizione di tutta la documentazione offerta in produzione nel giudizio interrotto e, si chiede altresì
l'ammissione di tutte le già ammesse prove con i testi indicati.
*** dando atto che nell'odierna causa questo Giudice è subentrato al precedente in virtù del Provvedimento di delega del 04.10.2023.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
La adiva questo Tribunale deducendo di avere subito a Parte_3 causa del ritardo nell'adempimento della prestazione contrattualmente concordata , consistente nella riparazione del veicolo intestato alla società e destinato allo svolgimento dell'attività d'impresa, trasporto di persone, da parte della società convenuta CP_1
autofficina autorizzata FIAT.
Deduceva in fatto:
- di avere chiesto il servizio di riparazione del FIAT Ducato E6 Panorama, targato FD654YR, (minivan 9 posti, intestato alla società e utilizzato dalla società per effettuare l'attività di trasporto persone), in data 15.05.2018
- che in quell'occasione il veicolo veniva visionato dai dipendenti dell'Officina della che riscontravano l'anomalia al cambio tra la 5^ e la 6^ CP_1
marcia e per il quale era necessario sostituire alcuni pezzi del veicolo
- Che il mezzo era all'epoca ancora coperto dalla garanzia che sarebbe CP_4
scaduta il 28.05.2018, ma un dipendete della società , tale , addetto Persona_1 all'accettazione consigliava al , legale rappresentante della Parte_2 Parte_3
, di acquistare il servizio di estensione della garanzia “maximum Care” sul
[...]
mezzo, che avrebbe consentito di usufruire del servizio di sostituzione vettura nel caso in cui i tempi di riparazione avessero superato i quattro giorni, e considerato che la riparazione del veicolo avrebbe comportato un periodo di ricovero di venti giorni;
- Che in data 04.06.2018 veniva sottoscritto il contratto di estensione garanzia proposto dalla , al costo di € 1.000,00, che veniva corrisposto regolarmente e CP_1
quindi la garanzia veniva attivata
- Che l'officina della concordava col cliente il ricovero del veicolo CP_1
in data 26.06.2018 preannunciando che il veicolo sarebbe stato restituito dopo venti giorni;
- che la riconsegna del veicolo avveniva in data 7 agosto 2018 quindi in ritardo rispetto al termine di consegna prospettato. - Che la società per potere svolgere l'attività di trasporto di persone noleggiava a proprie spese un veicolo avente medesime caratteristiche del Ford Ducato inutilizzabile perché ancora fermo per la riparazione, sostenendo un costo complessivo di € 5.850,00
- Di avere chiesto, inutilmente, alla , con diverse missive, il CP_1
risarcimento del danno prima di adire questo Tribunale e di avere anche promosso il tentativo di mediazione, anche questo inutilmente.
La società lamentava che il ritardo nell'adempimento della prestazione da parte della , tenuto conto dei tempi di riparazione indicati dalla stessa e solitamente CP_1
necessari per la riparazione di un veicolo, aveva causato alla società Parte_3 un danno patrimoniale corrispondente al costo sostenuto per il noleggio di un'autovettura sostituiva, per tutto il periodo del ritardo, oltre al danno morale e ne chiedeva il risarcimento.
La costituendosi in giudizio, confermando la circostanza del CP_1
ricovero in officina del veicolo della nel periodo indicato dalla società Parte_3
attrice e del preventivo riscontro delle anomalie al veicolo nel mese di maggio del 2018, deduceva che il ritardo non era dipeso da sua colpa ma dalla errata consegna dei pezzi di ricambio da parte della AS MA , dopo la prima richiesta dell'officina, e dal CP_5
ritardo nella consegna dei pezzi di ricambio corretti, dopo la nuova richiesta di pezzi
Cont ricambio, sempre imputabile alla AS MA . Eccepiva quindi l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa attrice chiedendone il riegetto.
In corso di causa la società attrice veniva cancellata dal registro delle imprese con conseguente estinzione della stessa, sicchè all'udienza del 29.11.2024, a seguito della prova offerta in giudizio da parte convenuta mediante produzione della visura camerale della società attrice, considerato che l'estinzione della società non era mai stata dedotta dal procuratore di parte attrice, il giudizio veniva interrotto e, nei termini di legge, riassunto da , in qualità ex socio accomandatario dell'estinta Parte_2
società, per la prosecuzione, con ricorso depositato in data 06.02.2024 .
A seguito della riassunzione la epositava comparsa di costituzione CP_1
e risposta con la quale, oltre a richiamare le difese già esplicate prima della interruzione della causa, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire del per Parte_2 mancanza di titolarità del diritto al risarcimento del danno azionato dalla società estinta poiché “la richiesta anticipata di cancellazione è interpretato come un comportamento concludente di rinuncia al potenziale credito/attivo” e non avendo il Pt_2
dimostrato, in altro modo, di essere titolare della pretesa già fatta valere dalla società estinta.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove scritte offerte in giudizio dalle parti e mediante assunzione di prova testimoniale sui capitoli di prova articolati da entrambe le parti e all'udienza del 03.12.2024, fatte precisare le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
Preliminarmente va affrontata la questione relativa all'eccezione sollevata da controparte circa la carenza di legittimazione a proseguire il giudizio di , Parte_2
ex socio accomandatario della per indimostrata titolarità nella Parte_3
posizione giuridica vantata dalla società estinta, sul presupposto che la cancellazione della società in corso di causa avesse acquisito valore di rinuncia alla pretesa creditoria.
La veniva cancellata, senza liquidazione, dal registro delle Controparte_6
imprese in data 29.05.2023, risultando inattiva ed essendo venuta a mancare la pluralità dei soci e non essendo stata ricostituita nel termine di legge la compagine sociale. Dalla visura camerale, infatti, si evince che la società era composta di due soci, il
[...]
socio accomandatario e socia accomandante che in data Pt_2 Controparte_7
19.09.2022 recedeva dalla società.
La decisione sulla preliminare eccezione sollevata da controparte deve prendere le mosse dai principi cristallizzati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali:
a) la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne comporta sempre l'irreversibile estinzione, indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti;
b) per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal novellato art. 10 l. fall., la stessa regola è applicabile anche alle società di persone. Queste ultime si differenziano da quelle di capitali solo per il fatto che l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella non ha efficacia costituiva, ma ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria (Secondo la Suprema corte la prova contraria non può vertere sulla presenza di rapporti sociali non ancora definiti, perché la soluzione condurrebbe ad un risultato sostanzialmente identico alla situazione preesistente la riforma societaria, poiché solo la dimostrazione di un fatto dinamico – ad es. la società, dopo l'avvenuta cancellazione, ha continuato ad operare e ad esistere – può superare la presunzione di estinzione).
La giurisprudenza ritiene che i crediti o beni sopravvenuti e non indicati in sede di liquidazione si traferiscano, con la cancellazione ed estinzione della società, in capo agli ex soci.
La cancellazione della società dal Registro Imprese (e quindi la sua estinzione) genera, secondo l'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, un fenomeno successorio in capo agli ex soci che, da un lato sono responsabili dell'assolvimento di eventuali debiti presenti al momento della cancellazione e, dall'altro lato, hanno , comunque, il diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni da parte dei debitori.
Sulla legittimazione processuale dell'ex socio di una società di persone a proseguire l'azione promossa dalla società estinta per crediti societari si è pronunciata con ordinanza, 17 marzo 2023, n. 7760 la Suprema Corte, sezione V civile, condivisa sotto il profilo interpretativo da questo Tribunale.
Secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza citata, “ai fini della legittimazione processuale, deve farsi un distinguo fra la figura del socio da quella dell'ex liquidatore: l'attività di questi resta confinata entro la fase di esistenza della società, verso cui non si realizza alcuna forma di successione. E anche nel caso della diversa (ed opposta) ipotesi della sopravvivenza di obbligazioni tributarie,
l'eventuale responsabilità del liquidatore si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri, attinenti alla fase della liquidazione, e non sulla mera qualità di liquidatore, cosicché è inammissibile la domanda giudiziale proposta dall'ex liquidatore.
Opposta è la considerazione circa la legittimazione del socio: la Suprema Corte ha più volte precisato (SS. UU., 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072; da ultimo, Cass. civ.,
11 giugno 2019, n. 15637) che rispetto agli ex soci, "qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci...; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa".
In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, le già citate Sezioni Unite, con le sentenze nn. 6070 e 6072 del 2013, hanno distinto le ipotesi in cui l'ex socio agisca per un debito o per un credito della società: con riferimento a quest'ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, "il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione", (v. Cass. n. 15894, 11 luglio 2014; Cass. n. 17492, 04 luglio 2018)".
Una volta estinta la società, i diritti dalla medesima vantati, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione (perché al momento non considerati, se ne ignorasse, o no, l'esistenza), transitano nella titolarità dei soci. Questa è la portata decisoria del principio, fissato dalle Sezioni unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, e non più smentito, il quale ha ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio in capo ai soci, con conseguente applicazione dell'art. 110 c.p.c., atteso che il primo soggetto si estingue e proseguono il processo i suoi successori a titolo universale: avendo, invero, ragionato tali sentenze nel senso che tale disposizione contempla, altresì, qualsiasi «altra causa» per la quale una parte venga meno, onde risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo.”
Ora la cancellazione della società in pendenza di un giudizio volto ad accertare una pretesa creditoria non può essere intesa sic e simpliciter come espressione di rinuncia alla pretesa stessa , tale da non consentire ai soci di proseguire l'azione intrapresa dalla società prima della sua cancellazione.
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 9464/2020 avente ad oggetto “Società - Domanda di ripetizione di indebito su c/c bancario - Cancellazione della società dal registro delle imprese – Conseguenze “, ragionando sulla regola della successione in capo ai soci dei residui attivi e sull'eccezione della non sopravvivenza delle "mere pretese" procede mediante interpretazione sistematica partendo dalle regole che disciplinano la rinuncia ad una pretesa creditoria. Ricorda la Corte che “La rinuncia costituisce un atto negoziale abdicativo unilaterale ricettizio, onde di tale categoria ha tutti i requisiti: la volontarietà dell'atto e dei suoi effetti (negozio giuridico, inteso come dichiarazione di volontà, diretta a realizzare effetti giuridici), la modalità espressiva idonea a trasmettere il contenuto e la comunicazione a destinatario determinato, ossia, ove si tratti di diritto relativo, il titolare del lato passivo del rapporto. Nel rapporto obbligatorio, l'atto estintivo dell'obbligazione per rinuncia del creditore assume tipicamente il nome di remissione del debito, art. 1236
c.c.
Secondo la Corte la presenza dei requisiti sopra in sintesi richiamati, necessari affinchè la rinuncia alla pretesa creditoria possa essere considerata giuridicamente valida ed efficace e produrre i suoi effetti, va verificata anche con riguardo all'atto della domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese: “i requisiti della univocità e della concludenza - che devono essere riscontrati nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal registro delle imprese, al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati - devono essere valutati con particolare rigore e cautela, come esposto: pertanto, ove difettino indici univoci sulla volontà remissoria deve essere esclusa la volontà di remissione del debito. Sarebbe, dunque, errato presumere sempre iuris et de iure, in presenza di una cancellazione richiesta dal liquidatore della società ed operata in corso di causa, una rinuncia della stessa al diritto azionato.” Né questo era, si noti, il portato della più volte citate decisioni delle Sezioni unite (Cass. nn. 6070-6072 del 2013), le quali avevano piuttosto evidenziato una delle varie evenienze solo "possibili".
Perché, dunque, si possano ravvisare i ricordati presupposti, in presenza di una domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese, non è sufficiente - pena il ritenere ingiustificatamente sempre estinto il credito in tali evenienze, sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri ex art. 2729 c.c., ed a parte quanto si dirà in tema di ricettizietà dell'atto - che la cancellazione sia domandata ed eseguita: ciò, pur quando la società, nella persona dell'organo e legale rappresentante (di regola il liquidatore) abbia conosciuto l'esistenza del credito, peraltro ancora sub iudice come nella specie, onde neppure ne potesse avere la certezza. Infatti, la cancellazione potrebbe essere stata, ad esempio, decisa dalla società, perché ritenuto in quel momento più conveniente (risparmio di ulteriori costi, difficoltà organizzative, ecc., anche in presenza di eventi radicali, come es. la scadenza del termine di durata, il raggiungimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità di conseguirlo, i dissidi insanabili fra i soci o la continuata inattività dell'assemblea ex artt. 2272 e 2484 c.c.), nell'inesistenza di una disposizione che vieti la cancellazione in presenza di crediti in contesa: senza che ciò possa significare, di per sé solo, anche rinuncia al credito. All'opposto, la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, pur dopo l'avvenuta cancellazione della società (come l'eventuale prosecuzione del processo da parte dei soci, successori a titolo universale, senza previa interruzione del giudizio: evenienza del tutto lecita), costituisce un elemento in senso contrario rispetto ad un'ipotizzata volontà abdicativa: essendo ragionevolmente presumibile, piuttosto, in generale che il difensore, mandatario della società, avesse in tal senso concordato con la stessa la linea difensiva da tenere, anche nell'interesse dei soci, il cui sostrato personale riemerge proprio nel momento della cancellazione del soggetto collettivo.” (CAssazione Prima sezione civile sentenza n.
9464/2020)
Ora il caso di specie è del tutto analogo a quello affrontato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza citata,e il ragionamento può essere mutuato per la risoluzione del caso di specie.
Nel presente giudizio, tenuto in considerazione una serie di circostanze:
- La cancellazione per inattività e per mancata ricostituzione della compagine sociale;
- La cancellazione della società avvenuta senza liquidazione;
- La persistente volontà del socio accomandatario, legale rappresenta della società estinta di proseguire il giudizio manifestata anche in occasione della sua presenza in aula anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese da lui stesso chiesta , quale amministratore della società permettono di escludere che la domanda di cancellazione della società in corso di causa esprimesse una valida rinuncia da parte della società attrice al diritto al risarcimento azionato contro la essendo, come visto, dettata da particolari CP_1
contingenze quali l'inattività e il venir meno della pluralità dei soci, ed avendo l'allora amministratore della società manifestato per facta concludentia la volontà di far valere la pretesa creditoria. .
La domanda di cancellazione, quindi, non può essere interpretata come espressione della volontà abdicativa rispetto alla pretesa risarcitoria azionata.
Pertanto, posto che non è ravvisabile alcuna rinuncia della società alla pretesa risarcitoria, per il solo fatto della cancellazione dal registro delle imprese, l'ex socio accomandatario della estinta odierno attore, è subentrato (secondo Parte_3
il fenomeno successorio già ampiamente illustrato mediante richiamo alla lettera della giurisprudenza di legittimità) nel diritto al risarcimento del danno, sub iudice, e lo stesso
è, pertanto, legittimato, quale successore della avendone interesse, Parte_3
a proseguire il presente giudizio, subentrando nella medesima posizione giuridica dell'estinta società.
FATTO
Dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e dalle prove testimoniali assunte, risulta provato che la concludeva con la Parte_3 CP_1 un contratto di vendita di beni e servizi, in particolare secondo l'accordo negoziale la si impegnava a prestare alla società attrice il servizio di riparazione e vendita CP_1
e sostituzione di pezzi sul veicolo tipo FIAT DUCATO E6 Panorama utilizzato dalla per svolgere la sua attività di trasporto di persone, e quest'ultima si Parte_4
impegnava a corrispondere il corrispettivo per le prestazioni rese (vd.si preventivo redatto dalla sottoscritto dal legale rappresentante della ed CP_1 Parte_3
allegato al fascicolo di parte attrice).
Il veicolo veniva preventivamente controllato dalla officina della in CP_1
data 15.05.2018 per la valutazione dei servizi e beni necessari alla riparazione dell'anomalia riscontrata al cambio del veicolo.
La riparazione richiedeva non solo il servizio di assistenza dell'officina ma anche la sostituzione di alcuni pezzi, per difetto originario degli stessi.
Il ricovero del veicolo presso l'officina veniva concordata per il giorno
26.06.2018 e in quella data la consegnava il veicolo per la riparazione Parte_4 alla con l'accordo che il veicolo sarebbe stato riconsegnato dopo venti giorni, CP_1
circostanza questa mai contestata da parte convenuta.
Dalle prove testimoniali assunte , vd. dichiarazioni del responsabile dell'officina
, verbale ud. Del 15.11.2023, è emerso che “i tempi medi per CP_1 CP_8 riparare un'avaria al cambio del Fiat Ducato come quello di proprietà della Parte_1
in presenza di tutti i ricambi corretti, è di 4/5 giorni lavorativi”.
[...]
Tuttavia il veicolo della veniva completamente riparato e Parte_4
consegnato marciante e perfettamente funzionante in data 07.08.2018 (vd. documenti allegati fascicolo di parte attrice e prove testimoniali).
Prima del ricovero del mezzo per la riparazione la stipulava Parte_4
in data 04.06.2018, su suggerimento della stessa un contratto di estensione CP_1 della garanzia sul veicolo da riparare “MAXIMUM CARE”, che, tra l'altro e per quel che qui interessa, garantiva il servizio gratuito di consegna di auto di cortesia, per un periodo massimo di 4 giorni, in sostituzione del veicolo fermo per riparazione, o il ricorso , senza costi, al servizio di noleggio. Il servizio di estensione di garanzia costava alla € 1.000,00 (vd. fattura del 04.06.2018). Parte_4 CP_1
al fine di esercitare la propria attività sociale, ricorreva Parte_5 al servizio di noleggio di un'autovettura con caratteristiche similari al veicolo in riparazione,(posto che il veicolo di cortesia offerto dalla non aveva dette CP_1
caratteristiche) in tre periodi successivi, dal 27.06.2018 al 02.07.2018 e dal 04.07.2018 al 13.07.2018, e dal 14.07.2018 al 07.08.2018, come dimostrato con le fatture prodotte in giudizio emesse dalla e dalla oltre che dalle prove CP_9 Parte_6 testimoniali, per un costo complessivo di € 5.850,00 dei quali € 750,00 venivano coperti dalla garanzia Maximum Care, comportando quindi un esborso da parte della soceità
di € 5.100,00, IVA compresa (come dichiarato con la lettera di Parte_3
richiesta risarcimento danni inoltrata dalla alla datata Parte_3 CP_1
24.05.2021).
Infatti, la società facendo valere la clausola del contratto Parte_3
di estensione di garanzia, di rimborso delle spese di noleggio , inoltrava alla CP_1 alla , e all' il rimborso del costo sostenuto CP_10 Controparte_11
in forza e virtù dell'estensione di garanzia Maximum Care.
Risulta provato documentalmente che, dopo più di dieci giorni dal ricovero del veicolo, e solo in data 09.07.2018 la rilasciava alla un CP_1 Parte_4
preventivo per il servizio di riparazione del veicolo e cambio pezzi, annotando espressamente sullo stesso che il veicolo sarebbe rimasto ricoverato per circa 20 giorni.
Il preventivo veniva accettato dalla mediante sottoscrizione che Parte_3
valeva, anche, come autorizzazione ad eseguire le riparazioni e le sostituzioni dei pezzi necessari alla riparazione del veicolo.
IN data 23.07.2018 la inoltrava alla alla Parte_3 CP_1 [...]
, e all' una missiva con la quale lamentava il CP_10 Controparte_11 ritardo nell'adempimento del servizio di riparazione, l'indisponibilità di veicolo a noleggio sostitutivo con le caratteristiche richieste presso il punto noleggio AVIS indicato dalla che autorizzava la consegna di veicolo sostitutivo in Controparte_11
data 04.07.2018, prenotazione n. 25116914, e chiedeva il rimborso dei costi sostenuti per il noleggio di altro veicolo con caratteristiche analoghe a quelle del veicolo in riparazione.
A detta missiva, seguiva, in data 30.07.2018, altra lettera di diffida ad adempiere dello stesso tenore della precedente indirizzata agli stessi destinatari (vd. documentazione allegata al fascicolo di parte attrice). A cui seguiva altra richiesta in data
06.10.2018.
, come si evince dalla visura camerale allegata agli atti Parte_7
di causa, svolgeva attività turistica di trasporto di persone, e il veicolo ricoverato per la riparazione serviva alla società attrice per svolgere la propria attività, il fermo prolungato del veicolo ha sicuramente recato un pregiudizio alla società, considerato anche che il ricovero del veicolo si protraeva per 43 giorni.
La ha espressamente dedotto in giudizio che il veicolo in Parte_4 riparazione presso l'officina erviva per offrire servizio di trasporto turistico, CP_1
in quanto effettuava con lo stesso dei tour panoramici grazie alle caratteristiche del veicolo dotato di ampie vetrate.
Il veicolo offerto in sostituzione dalla non aveva le stesse caratteristiche CP_1
di quello in riparazione (tanto è emerso dalle prove testimoniali) e pertanto la Pt_8
, al fine di potere proseguire la propria attività, constatato il prolungarsi, rispetto
[...]
ai normali tempi di riparazione (quattro/cinque giorni circa vd prova testimoniale CP_8
e ) e al tempo indicato espressamente dalla del ricovero in officina Tes_1 CP_1 della vettura, e persino dell'ulteriore periodo comunicato dall'officina nel preventivo del
04.07.2018, termine di venti giorni, si vedeva costretta a noleggiare a proprie spese un autoveicolo con le medesime caratteristiche del Fiat Ducato panorama in riparazione.
Dalla ricostruzione dei fatti alla luce delle prove acquisite durante l'istruzione, emerge che la prestazione ella di riparazione del veicolo doveva essere CP_1
eseguita entro il termine di 20 giorni dalla consegna del veicolo , fissata per il giorno
26.06.2018, indicato dalla stessa che era ben consapevole del tipo di riparazione CP_1
da effettuare;
dunque la prestazione doveva essere eseguita entro il 16.07.2018.
Invece l'autovettura veniva riconsegnata in data 7 agosto 2018.
Ora nella presente vicenda rileva il comportamento tenuto dalla e dalla CP_1
non solo in costanza di rapporto negoziale, ma anche nel periodo Parte_4
antecedente, nella fase delle trattative, svoltesi immediatamente prima della conclusione del contratto mediante consegna del veicolo in officina per la riparazione (conclusione del contratto mediante esecuzione). Infatti, come emerso dalle prove testimoniali, in occasione del primo contatto con l'officina avvenuto in data 15.05.2018, la acquisiva piena consapevolezza CP_1 del tipo di riparazione che avrebbe dovuto eseguire per risolvere l'anomalia riscontrata,
e dunque della necessità di sostituire alcuni pezzi, e la era Parte_3
consapevole che la riparazione del veicolo avrebbe comportato un periodo di ricovero in officina di venti giorni dal momento della concordata consegna in data 26.06.2018.
Dunque , il veicolo per cui è causa veniva visionato dall'officina in CP_1
data 15.05.2018, e su indicazione dell'officina il veicolo veniva preso in consegna , per la riparazione , in data 26.06.2018, e in data 07.08.2018 il veicolo usciva marciante dall'officina , dopo il lavoro di riparazione e sostituzione pezzi.
Al momento della consegna della vettura la società si impegnava a CP_1
restituire il mezzo dopo 20 giorni, a prescindere dal tempo medio di riparazione del CP_ guasto riscontrato sul Ducato della società attrice, di circa 4/5 giorni secondo il tempario e le dichiarazioni del responsabile dell'Officina rese in sede di prova testimoniale.
Il , n.q. di legale rappresentante della società attrice, accettava le Pt_2
condizioni proposte e dunque anche il termine ad adempiere.
Ma il termine concordato non veniva rispettato dalla che in corso di CP_1
giudizio, senza negare la cronologia dei fatti, e dunque il ritardo contestato, deduceva a propria discolpa il ritardo nella spedizione dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione da parte della AS MA , causato a dire di parte attrice dalla consegna di pezzi CP_5
Cont non compatibili con la vettura in riparazione, e chiedeva la condanna della al risarcimento del danno pur non avendola mai chiamata in giudizio.
La dedotta circostanza non risulta compiutamente dimostrata atteso che parte convenuta non dimostra di avere richiesto alla AS MA tempestivamente e correttamente i pezzi che servivano per la riparazione della vettura della società attrice,
Cont non viene offerto in giudizio copia dell'ordine inviato dalla alla ma solo i CP_1
Cont documenti di trasporto della contenenti, a dire di parte convenuta, i pezzi destinati per la riparazione della vettura della ma non v'è alcuna certezza che Parte_3
i beni indicati nei documenti di trasporto fossero quelli richiesti dalla per la CP_1
riparazione del Fiat Ducato, e non destinati ad altre riparazioni;
inoltre parte attrice non ha offerto prova della impossibilità di reperire i pezzi originali presso altri rivenditori autorizzati al fine di rispettare l'obbligo negoziale, o di avere fatto quanto era nelle sue possibilità per rispettare il termine. Pertanto, le prove offerte in giudizio da parte convenuta non appaiono sufficienti ad escludere la responsabilità della società convenuta per il ritardo nell'adempimento della prestazione.
Cont I rapporti fra la e la non sono opponibili all'attore non avendo CP_1
parte convenuta chiesto la chiamata in garanzia della . CP_5
Il ritardo nell'adempimento , ai sensi dell'art. 1218 c.c., fa sorgere in capo al contraente adempiente il diritto al risarcimento del danno direttamente cagionato dal ritardo.
La società attrice, ed oggi il , ex socio accomandatario, hanno Parte_2
dimostrato in giudizio che, a causa del ritardo, la società ha sopportato il costo per il noleggio di una vettura sostitutiva per il periodo dalla scadenza del termine pattuito sino alla consegna (16.07.2018-07.08.2018) periodo che non poteva più essere coperto dalla garanzia MAXIMUM Care atteso che la stessa aveva coperto solo 5 giorni, rimborsando in totale € 750,00.
Dalla fattura per il servizio di noleggio rilasciata dalla per Parte_9
il periodo dal 14.07.2018 al 07.08.2018, si evince che il costo giornaliero sopportato dalla
è stato di € 150,00 iva compresa. Parte_4
Pertanto, considerato che i giorni di ritardo sono stati complessivamente n. 23 giorni, il danno emergente, consistente nella diminuzione patrimoniale subita per sostenere il costo di noleggio dopo la scadenza del termine e fino alla consegna della vettura, pari a 150 euro al giorno, è stato di € 3.450,00.
Al di là del costo sostenuto per il noleggio della vettura non sono emersi in giudizio altri elementi di prova utili a dimostrare un maggior danno subito dalla società, atteso che l'attività di trasporto è stata svolta dalla mediante le vetture Parte_3
noleggiate, scelte dalla società attrice con le medesime caratteristiche del Parte_10 fermo in riparazione, senza incidere sull'attività di impresa;
né è ravvisabile
[...]
altro danno patrimoniale o non patrimoniale , ulteriore rispetto al già quantificato danno emergente.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1218 c.c. la va condannata al pagamento CP_1 della somma di € 3.450,00 a titolo di risarcimento del danno da ritardo arrecato alla da corrispondere in favore dell' ex socio Parte_3 Parte_2
succeduto nella pretesa risarcitoria alla società a seguito della sua Parte_3
estinzione. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta, e liquidate come in dispositivo a favore di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_2
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- Accerta e riconosce la responsabilità della per il ritardo CP_1 nell'adempimento della prestazione dovuta in favore della per i fatti Parte_3
di causa;
- Per l'effetto condanna la al pagamento, a titolo di risarcimento del CP_1 danno patrimoniale derivato a causa del ritardo, della somma di € 3.450,00 in favore dell'attore , n.q. di ex socio accomandatario e successore della estinta Parte_2
Parte_3
- Condanna alle spese id lite parte convenuta che liquida in favore di parte di attrice in € 264,00 per spese n.i., € 2.552,00 per compenso professionale oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Palmi, 27.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA LE EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato
Dott.ssa MA LE EL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1287/2021 de Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi promossa da in persona dell'Amministratore e Rappresentante Parte_1
legale pro tempore, sig. nato a [...] il [...], con sede Parte_2
legale in Gioia Tauro, Via Mascagni, 15, P. IVA e Cod. Fisc.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Agresta. Cod. Fisc. P.IVA_1 [...]
PEC e-mail C.F._1 Email_1
giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione, e Email_2
proseguita in riassunzione, a seguito della estinzione della società, da Parte_2
nato a [...], il [...], Cod. Fisc. residente in
[...] C.F._2
Palmi, Via Statale, 18, Km 490/300, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Agresta, Cod.
Fisc. , pec: giusta procura in atti;
C.F._3 Email_1
-attore- nei confronti di
(c.f.: ), in persona del sig. , nato a CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
Reggio Calabria il 18.01.1967 (c.f.: ), legale rappresentante in C.F._4
carica e pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe
Catalano (c.f. ) C.F._5
- convenuto -
AVENTE AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RITARDO
NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE NEGOZIALE;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale del 03.12.2024
PARTE ATTRICE: 1)riconoscere e dichiarare che la in persona del CP_1
suo rappresentante legale protempore, con sede in Gioia Tauro, Via Nazionale, 18, è responsabile per tutti i danni patrimoniali e morale derivati al sig. ; Parte_2
2)conseguentemente, condannare la in persona del suo CP_1
rappresentante protempore, a voler provvedere al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morale derivati al sig. , per inadempimento contrattuale Parte_2
della Società convenuta, nella complessiva somma di € 7.850,00, di cui € 5.850,00 per danno patrimoniale ed € 2.000,00 per danno morale, o in quella, maggiore o minore, che sulla base degli atti di causa e delle risultanze istruttorie sarà ritenuta dal Tribunale più rispondente agli effetti risarcitori;
3)condannare la in persona del rappresentante legale pro-tempore, CP_1
al rimborso in favore del sig. , delle spese, onorari di giudizio, IVA e Parte_2
CPA, come per legge.
PARTE CONVENUTA:
PRELIMINARMENTE, in accoglimento dei motivi di difesa in premessa sviluppati, si chiede il rigetto della domanda per mancata prova dell'acquisto della titolarità sostanziale del diritto di credito reclamato;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Rigettare integralmente la domanda formulata da nei Parte_2
confronti di per tutte le ragioni tutte ampiamente dedotte in tutti gli in atti, difese CP_1
e verbali di causa, dichiarando che nulla è dovuto dalla convenuta, a qualunque titolo,
a . Parte_2
IN VIA SUBORDINATA, nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso formulate, Accertare e
Cont dichiarare la responsabilità colposa esclusiva dell'occorso in capo alla unica responsabile per la mancata consegna dell'esatto ricambio.
Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario
e con espressa richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui la illegittima riassunzione dovesse essere ritenuta valida, si richiamano qui e si chiede l'acquisizione di tutta la documentazione offerta in produzione nel giudizio interrotto e, si chiede altresì
l'ammissione di tutte le già ammesse prove con i testi indicati.
*** dando atto che nell'odierna causa questo Giudice è subentrato al precedente in virtù del Provvedimento di delega del 04.10.2023.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
La adiva questo Tribunale deducendo di avere subito a Parte_3 causa del ritardo nell'adempimento della prestazione contrattualmente concordata , consistente nella riparazione del veicolo intestato alla società e destinato allo svolgimento dell'attività d'impresa, trasporto di persone, da parte della società convenuta CP_1
autofficina autorizzata FIAT.
Deduceva in fatto:
- di avere chiesto il servizio di riparazione del FIAT Ducato E6 Panorama, targato FD654YR, (minivan 9 posti, intestato alla società e utilizzato dalla società per effettuare l'attività di trasporto persone), in data 15.05.2018
- che in quell'occasione il veicolo veniva visionato dai dipendenti dell'Officina della che riscontravano l'anomalia al cambio tra la 5^ e la 6^ CP_1
marcia e per il quale era necessario sostituire alcuni pezzi del veicolo
- Che il mezzo era all'epoca ancora coperto dalla garanzia che sarebbe CP_4
scaduta il 28.05.2018, ma un dipendete della società , tale , addetto Persona_1 all'accettazione consigliava al , legale rappresentante della Parte_2 Parte_3
, di acquistare il servizio di estensione della garanzia “maximum Care” sul
[...]
mezzo, che avrebbe consentito di usufruire del servizio di sostituzione vettura nel caso in cui i tempi di riparazione avessero superato i quattro giorni, e considerato che la riparazione del veicolo avrebbe comportato un periodo di ricovero di venti giorni;
- Che in data 04.06.2018 veniva sottoscritto il contratto di estensione garanzia proposto dalla , al costo di € 1.000,00, che veniva corrisposto regolarmente e CP_1
quindi la garanzia veniva attivata
- Che l'officina della concordava col cliente il ricovero del veicolo CP_1
in data 26.06.2018 preannunciando che il veicolo sarebbe stato restituito dopo venti giorni;
- che la riconsegna del veicolo avveniva in data 7 agosto 2018 quindi in ritardo rispetto al termine di consegna prospettato. - Che la società per potere svolgere l'attività di trasporto di persone noleggiava a proprie spese un veicolo avente medesime caratteristiche del Ford Ducato inutilizzabile perché ancora fermo per la riparazione, sostenendo un costo complessivo di € 5.850,00
- Di avere chiesto, inutilmente, alla , con diverse missive, il CP_1
risarcimento del danno prima di adire questo Tribunale e di avere anche promosso il tentativo di mediazione, anche questo inutilmente.
La società lamentava che il ritardo nell'adempimento della prestazione da parte della , tenuto conto dei tempi di riparazione indicati dalla stessa e solitamente CP_1
necessari per la riparazione di un veicolo, aveva causato alla società Parte_3 un danno patrimoniale corrispondente al costo sostenuto per il noleggio di un'autovettura sostituiva, per tutto il periodo del ritardo, oltre al danno morale e ne chiedeva il risarcimento.
La costituendosi in giudizio, confermando la circostanza del CP_1
ricovero in officina del veicolo della nel periodo indicato dalla società Parte_3
attrice e del preventivo riscontro delle anomalie al veicolo nel mese di maggio del 2018, deduceva che il ritardo non era dipeso da sua colpa ma dalla errata consegna dei pezzi di ricambio da parte della AS MA , dopo la prima richiesta dell'officina, e dal CP_5
ritardo nella consegna dei pezzi di ricambio corretti, dopo la nuova richiesta di pezzi
Cont ricambio, sempre imputabile alla AS MA . Eccepiva quindi l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa attrice chiedendone il riegetto.
In corso di causa la società attrice veniva cancellata dal registro delle imprese con conseguente estinzione della stessa, sicchè all'udienza del 29.11.2024, a seguito della prova offerta in giudizio da parte convenuta mediante produzione della visura camerale della società attrice, considerato che l'estinzione della società non era mai stata dedotta dal procuratore di parte attrice, il giudizio veniva interrotto e, nei termini di legge, riassunto da , in qualità ex socio accomandatario dell'estinta Parte_2
società, per la prosecuzione, con ricorso depositato in data 06.02.2024 .
A seguito della riassunzione la epositava comparsa di costituzione CP_1
e risposta con la quale, oltre a richiamare le difese già esplicate prima della interruzione della causa, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire del per Parte_2 mancanza di titolarità del diritto al risarcimento del danno azionato dalla società estinta poiché “la richiesta anticipata di cancellazione è interpretato come un comportamento concludente di rinuncia al potenziale credito/attivo” e non avendo il Pt_2
dimostrato, in altro modo, di essere titolare della pretesa già fatta valere dalla società estinta.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove scritte offerte in giudizio dalle parti e mediante assunzione di prova testimoniale sui capitoli di prova articolati da entrambe le parti e all'udienza del 03.12.2024, fatte precisare le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
Preliminarmente va affrontata la questione relativa all'eccezione sollevata da controparte circa la carenza di legittimazione a proseguire il giudizio di , Parte_2
ex socio accomandatario della per indimostrata titolarità nella Parte_3
posizione giuridica vantata dalla società estinta, sul presupposto che la cancellazione della società in corso di causa avesse acquisito valore di rinuncia alla pretesa creditoria.
La veniva cancellata, senza liquidazione, dal registro delle Controparte_6
imprese in data 29.05.2023, risultando inattiva ed essendo venuta a mancare la pluralità dei soci e non essendo stata ricostituita nel termine di legge la compagine sociale. Dalla visura camerale, infatti, si evince che la società era composta di due soci, il
[...]
socio accomandatario e socia accomandante che in data Pt_2 Controparte_7
19.09.2022 recedeva dalla società.
La decisione sulla preliminare eccezione sollevata da controparte deve prendere le mosse dai principi cristallizzati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali:
a) la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne comporta sempre l'irreversibile estinzione, indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti;
b) per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal novellato art. 10 l. fall., la stessa regola è applicabile anche alle società di persone. Queste ultime si differenziano da quelle di capitali solo per il fatto che l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella non ha efficacia costituiva, ma ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria (Secondo la Suprema corte la prova contraria non può vertere sulla presenza di rapporti sociali non ancora definiti, perché la soluzione condurrebbe ad un risultato sostanzialmente identico alla situazione preesistente la riforma societaria, poiché solo la dimostrazione di un fatto dinamico – ad es. la società, dopo l'avvenuta cancellazione, ha continuato ad operare e ad esistere – può superare la presunzione di estinzione).
La giurisprudenza ritiene che i crediti o beni sopravvenuti e non indicati in sede di liquidazione si traferiscano, con la cancellazione ed estinzione della società, in capo agli ex soci.
La cancellazione della società dal Registro Imprese (e quindi la sua estinzione) genera, secondo l'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, un fenomeno successorio in capo agli ex soci che, da un lato sono responsabili dell'assolvimento di eventuali debiti presenti al momento della cancellazione e, dall'altro lato, hanno , comunque, il diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni da parte dei debitori.
Sulla legittimazione processuale dell'ex socio di una società di persone a proseguire l'azione promossa dalla società estinta per crediti societari si è pronunciata con ordinanza, 17 marzo 2023, n. 7760 la Suprema Corte, sezione V civile, condivisa sotto il profilo interpretativo da questo Tribunale.
Secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza citata, “ai fini della legittimazione processuale, deve farsi un distinguo fra la figura del socio da quella dell'ex liquidatore: l'attività di questi resta confinata entro la fase di esistenza della società, verso cui non si realizza alcuna forma di successione. E anche nel caso della diversa (ed opposta) ipotesi della sopravvivenza di obbligazioni tributarie,
l'eventuale responsabilità del liquidatore si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri, attinenti alla fase della liquidazione, e non sulla mera qualità di liquidatore, cosicché è inammissibile la domanda giudiziale proposta dall'ex liquidatore.
Opposta è la considerazione circa la legittimazione del socio: la Suprema Corte ha più volte precisato (SS. UU., 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072; da ultimo, Cass. civ.,
11 giugno 2019, n. 15637) che rispetto agli ex soci, "qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci...; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa".
In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, le già citate Sezioni Unite, con le sentenze nn. 6070 e 6072 del 2013, hanno distinto le ipotesi in cui l'ex socio agisca per un debito o per un credito della società: con riferimento a quest'ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, "il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione", (v. Cass. n. 15894, 11 luglio 2014; Cass. n. 17492, 04 luglio 2018)".
Una volta estinta la società, i diritti dalla medesima vantati, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione (perché al momento non considerati, se ne ignorasse, o no, l'esistenza), transitano nella titolarità dei soci. Questa è la portata decisoria del principio, fissato dalle Sezioni unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, e non più smentito, il quale ha ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio in capo ai soci, con conseguente applicazione dell'art. 110 c.p.c., atteso che il primo soggetto si estingue e proseguono il processo i suoi successori a titolo universale: avendo, invero, ragionato tali sentenze nel senso che tale disposizione contempla, altresì, qualsiasi «altra causa» per la quale una parte venga meno, onde risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo.”
Ora la cancellazione della società in pendenza di un giudizio volto ad accertare una pretesa creditoria non può essere intesa sic e simpliciter come espressione di rinuncia alla pretesa stessa , tale da non consentire ai soci di proseguire l'azione intrapresa dalla società prima della sua cancellazione.
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 9464/2020 avente ad oggetto “Società - Domanda di ripetizione di indebito su c/c bancario - Cancellazione della società dal registro delle imprese – Conseguenze “, ragionando sulla regola della successione in capo ai soci dei residui attivi e sull'eccezione della non sopravvivenza delle "mere pretese" procede mediante interpretazione sistematica partendo dalle regole che disciplinano la rinuncia ad una pretesa creditoria. Ricorda la Corte che “La rinuncia costituisce un atto negoziale abdicativo unilaterale ricettizio, onde di tale categoria ha tutti i requisiti: la volontarietà dell'atto e dei suoi effetti (negozio giuridico, inteso come dichiarazione di volontà, diretta a realizzare effetti giuridici), la modalità espressiva idonea a trasmettere il contenuto e la comunicazione a destinatario determinato, ossia, ove si tratti di diritto relativo, il titolare del lato passivo del rapporto. Nel rapporto obbligatorio, l'atto estintivo dell'obbligazione per rinuncia del creditore assume tipicamente il nome di remissione del debito, art. 1236
c.c.
Secondo la Corte la presenza dei requisiti sopra in sintesi richiamati, necessari affinchè la rinuncia alla pretesa creditoria possa essere considerata giuridicamente valida ed efficace e produrre i suoi effetti, va verificata anche con riguardo all'atto della domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese: “i requisiti della univocità e della concludenza - che devono essere riscontrati nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal registro delle imprese, al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati - devono essere valutati con particolare rigore e cautela, come esposto: pertanto, ove difettino indici univoci sulla volontà remissoria deve essere esclusa la volontà di remissione del debito. Sarebbe, dunque, errato presumere sempre iuris et de iure, in presenza di una cancellazione richiesta dal liquidatore della società ed operata in corso di causa, una rinuncia della stessa al diritto azionato.” Né questo era, si noti, il portato della più volte citate decisioni delle Sezioni unite (Cass. nn. 6070-6072 del 2013), le quali avevano piuttosto evidenziato una delle varie evenienze solo "possibili".
Perché, dunque, si possano ravvisare i ricordati presupposti, in presenza di una domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese, non è sufficiente - pena il ritenere ingiustificatamente sempre estinto il credito in tali evenienze, sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri ex art. 2729 c.c., ed a parte quanto si dirà in tema di ricettizietà dell'atto - che la cancellazione sia domandata ed eseguita: ciò, pur quando la società, nella persona dell'organo e legale rappresentante (di regola il liquidatore) abbia conosciuto l'esistenza del credito, peraltro ancora sub iudice come nella specie, onde neppure ne potesse avere la certezza. Infatti, la cancellazione potrebbe essere stata, ad esempio, decisa dalla società, perché ritenuto in quel momento più conveniente (risparmio di ulteriori costi, difficoltà organizzative, ecc., anche in presenza di eventi radicali, come es. la scadenza del termine di durata, il raggiungimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità di conseguirlo, i dissidi insanabili fra i soci o la continuata inattività dell'assemblea ex artt. 2272 e 2484 c.c.), nell'inesistenza di una disposizione che vieti la cancellazione in presenza di crediti in contesa: senza che ciò possa significare, di per sé solo, anche rinuncia al credito. All'opposto, la mancata dichiarazione del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ai fini della interruzione del processo e la prosecuzione del medesimo, pur dopo l'avvenuta cancellazione della società (come l'eventuale prosecuzione del processo da parte dei soci, successori a titolo universale, senza previa interruzione del giudizio: evenienza del tutto lecita), costituisce un elemento in senso contrario rispetto ad un'ipotizzata volontà abdicativa: essendo ragionevolmente presumibile, piuttosto, in generale che il difensore, mandatario della società, avesse in tal senso concordato con la stessa la linea difensiva da tenere, anche nell'interesse dei soci, il cui sostrato personale riemerge proprio nel momento della cancellazione del soggetto collettivo.” (CAssazione Prima sezione civile sentenza n.
9464/2020)
Ora il caso di specie è del tutto analogo a quello affrontato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza citata,e il ragionamento può essere mutuato per la risoluzione del caso di specie.
Nel presente giudizio, tenuto in considerazione una serie di circostanze:
- La cancellazione per inattività e per mancata ricostituzione della compagine sociale;
- La cancellazione della società avvenuta senza liquidazione;
- La persistente volontà del socio accomandatario, legale rappresenta della società estinta di proseguire il giudizio manifestata anche in occasione della sua presenza in aula anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese da lui stesso chiesta , quale amministratore della società permettono di escludere che la domanda di cancellazione della società in corso di causa esprimesse una valida rinuncia da parte della società attrice al diritto al risarcimento azionato contro la essendo, come visto, dettata da particolari CP_1
contingenze quali l'inattività e il venir meno della pluralità dei soci, ed avendo l'allora amministratore della società manifestato per facta concludentia la volontà di far valere la pretesa creditoria. .
La domanda di cancellazione, quindi, non può essere interpretata come espressione della volontà abdicativa rispetto alla pretesa risarcitoria azionata.
Pertanto, posto che non è ravvisabile alcuna rinuncia della società alla pretesa risarcitoria, per il solo fatto della cancellazione dal registro delle imprese, l'ex socio accomandatario della estinta odierno attore, è subentrato (secondo Parte_3
il fenomeno successorio già ampiamente illustrato mediante richiamo alla lettera della giurisprudenza di legittimità) nel diritto al risarcimento del danno, sub iudice, e lo stesso
è, pertanto, legittimato, quale successore della avendone interesse, Parte_3
a proseguire il presente giudizio, subentrando nella medesima posizione giuridica dell'estinta società.
FATTO
Dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e dalle prove testimoniali assunte, risulta provato che la concludeva con la Parte_3 CP_1 un contratto di vendita di beni e servizi, in particolare secondo l'accordo negoziale la si impegnava a prestare alla società attrice il servizio di riparazione e vendita CP_1
e sostituzione di pezzi sul veicolo tipo FIAT DUCATO E6 Panorama utilizzato dalla per svolgere la sua attività di trasporto di persone, e quest'ultima si Parte_4
impegnava a corrispondere il corrispettivo per le prestazioni rese (vd.si preventivo redatto dalla sottoscritto dal legale rappresentante della ed CP_1 Parte_3
allegato al fascicolo di parte attrice).
Il veicolo veniva preventivamente controllato dalla officina della in CP_1
data 15.05.2018 per la valutazione dei servizi e beni necessari alla riparazione dell'anomalia riscontrata al cambio del veicolo.
La riparazione richiedeva non solo il servizio di assistenza dell'officina ma anche la sostituzione di alcuni pezzi, per difetto originario degli stessi.
Il ricovero del veicolo presso l'officina veniva concordata per il giorno
26.06.2018 e in quella data la consegnava il veicolo per la riparazione Parte_4 alla con l'accordo che il veicolo sarebbe stato riconsegnato dopo venti giorni, CP_1
circostanza questa mai contestata da parte convenuta.
Dalle prove testimoniali assunte , vd. dichiarazioni del responsabile dell'officina
, verbale ud. Del 15.11.2023, è emerso che “i tempi medi per CP_1 CP_8 riparare un'avaria al cambio del Fiat Ducato come quello di proprietà della Parte_1
in presenza di tutti i ricambi corretti, è di 4/5 giorni lavorativi”.
[...]
Tuttavia il veicolo della veniva completamente riparato e Parte_4
consegnato marciante e perfettamente funzionante in data 07.08.2018 (vd. documenti allegati fascicolo di parte attrice e prove testimoniali).
Prima del ricovero del mezzo per la riparazione la stipulava Parte_4
in data 04.06.2018, su suggerimento della stessa un contratto di estensione CP_1 della garanzia sul veicolo da riparare “MAXIMUM CARE”, che, tra l'altro e per quel che qui interessa, garantiva il servizio gratuito di consegna di auto di cortesia, per un periodo massimo di 4 giorni, in sostituzione del veicolo fermo per riparazione, o il ricorso , senza costi, al servizio di noleggio. Il servizio di estensione di garanzia costava alla € 1.000,00 (vd. fattura del 04.06.2018). Parte_4 CP_1
al fine di esercitare la propria attività sociale, ricorreva Parte_5 al servizio di noleggio di un'autovettura con caratteristiche similari al veicolo in riparazione,(posto che il veicolo di cortesia offerto dalla non aveva dette CP_1
caratteristiche) in tre periodi successivi, dal 27.06.2018 al 02.07.2018 e dal 04.07.2018 al 13.07.2018, e dal 14.07.2018 al 07.08.2018, come dimostrato con le fatture prodotte in giudizio emesse dalla e dalla oltre che dalle prove CP_9 Parte_6 testimoniali, per un costo complessivo di € 5.850,00 dei quali € 750,00 venivano coperti dalla garanzia Maximum Care, comportando quindi un esborso da parte della soceità
di € 5.100,00, IVA compresa (come dichiarato con la lettera di Parte_3
richiesta risarcimento danni inoltrata dalla alla datata Parte_3 CP_1
24.05.2021).
Infatti, la società facendo valere la clausola del contratto Parte_3
di estensione di garanzia, di rimborso delle spese di noleggio , inoltrava alla CP_1 alla , e all' il rimborso del costo sostenuto CP_10 Controparte_11
in forza e virtù dell'estensione di garanzia Maximum Care.
Risulta provato documentalmente che, dopo più di dieci giorni dal ricovero del veicolo, e solo in data 09.07.2018 la rilasciava alla un CP_1 Parte_4
preventivo per il servizio di riparazione del veicolo e cambio pezzi, annotando espressamente sullo stesso che il veicolo sarebbe rimasto ricoverato per circa 20 giorni.
Il preventivo veniva accettato dalla mediante sottoscrizione che Parte_3
valeva, anche, come autorizzazione ad eseguire le riparazioni e le sostituzioni dei pezzi necessari alla riparazione del veicolo.
IN data 23.07.2018 la inoltrava alla alla Parte_3 CP_1 [...]
, e all' una missiva con la quale lamentava il CP_10 Controparte_11 ritardo nell'adempimento del servizio di riparazione, l'indisponibilità di veicolo a noleggio sostitutivo con le caratteristiche richieste presso il punto noleggio AVIS indicato dalla che autorizzava la consegna di veicolo sostitutivo in Controparte_11
data 04.07.2018, prenotazione n. 25116914, e chiedeva il rimborso dei costi sostenuti per il noleggio di altro veicolo con caratteristiche analoghe a quelle del veicolo in riparazione.
A detta missiva, seguiva, in data 30.07.2018, altra lettera di diffida ad adempiere dello stesso tenore della precedente indirizzata agli stessi destinatari (vd. documentazione allegata al fascicolo di parte attrice). A cui seguiva altra richiesta in data
06.10.2018.
, come si evince dalla visura camerale allegata agli atti Parte_7
di causa, svolgeva attività turistica di trasporto di persone, e il veicolo ricoverato per la riparazione serviva alla società attrice per svolgere la propria attività, il fermo prolungato del veicolo ha sicuramente recato un pregiudizio alla società, considerato anche che il ricovero del veicolo si protraeva per 43 giorni.
La ha espressamente dedotto in giudizio che il veicolo in Parte_4 riparazione presso l'officina erviva per offrire servizio di trasporto turistico, CP_1
in quanto effettuava con lo stesso dei tour panoramici grazie alle caratteristiche del veicolo dotato di ampie vetrate.
Il veicolo offerto in sostituzione dalla non aveva le stesse caratteristiche CP_1
di quello in riparazione (tanto è emerso dalle prove testimoniali) e pertanto la Pt_8
, al fine di potere proseguire la propria attività, constatato il prolungarsi, rispetto
[...]
ai normali tempi di riparazione (quattro/cinque giorni circa vd prova testimoniale CP_8
e ) e al tempo indicato espressamente dalla del ricovero in officina Tes_1 CP_1 della vettura, e persino dell'ulteriore periodo comunicato dall'officina nel preventivo del
04.07.2018, termine di venti giorni, si vedeva costretta a noleggiare a proprie spese un autoveicolo con le medesime caratteristiche del Fiat Ducato panorama in riparazione.
Dalla ricostruzione dei fatti alla luce delle prove acquisite durante l'istruzione, emerge che la prestazione ella di riparazione del veicolo doveva essere CP_1
eseguita entro il termine di 20 giorni dalla consegna del veicolo , fissata per il giorno
26.06.2018, indicato dalla stessa che era ben consapevole del tipo di riparazione CP_1
da effettuare;
dunque la prestazione doveva essere eseguita entro il 16.07.2018.
Invece l'autovettura veniva riconsegnata in data 7 agosto 2018.
Ora nella presente vicenda rileva il comportamento tenuto dalla e dalla CP_1
non solo in costanza di rapporto negoziale, ma anche nel periodo Parte_4
antecedente, nella fase delle trattative, svoltesi immediatamente prima della conclusione del contratto mediante consegna del veicolo in officina per la riparazione (conclusione del contratto mediante esecuzione). Infatti, come emerso dalle prove testimoniali, in occasione del primo contatto con l'officina avvenuto in data 15.05.2018, la acquisiva piena consapevolezza CP_1 del tipo di riparazione che avrebbe dovuto eseguire per risolvere l'anomalia riscontrata,
e dunque della necessità di sostituire alcuni pezzi, e la era Parte_3
consapevole che la riparazione del veicolo avrebbe comportato un periodo di ricovero in officina di venti giorni dal momento della concordata consegna in data 26.06.2018.
Dunque , il veicolo per cui è causa veniva visionato dall'officina in CP_1
data 15.05.2018, e su indicazione dell'officina il veicolo veniva preso in consegna , per la riparazione , in data 26.06.2018, e in data 07.08.2018 il veicolo usciva marciante dall'officina , dopo il lavoro di riparazione e sostituzione pezzi.
Al momento della consegna della vettura la società si impegnava a CP_1
restituire il mezzo dopo 20 giorni, a prescindere dal tempo medio di riparazione del CP_ guasto riscontrato sul Ducato della società attrice, di circa 4/5 giorni secondo il tempario e le dichiarazioni del responsabile dell'Officina rese in sede di prova testimoniale.
Il , n.q. di legale rappresentante della società attrice, accettava le Pt_2
condizioni proposte e dunque anche il termine ad adempiere.
Ma il termine concordato non veniva rispettato dalla che in corso di CP_1
giudizio, senza negare la cronologia dei fatti, e dunque il ritardo contestato, deduceva a propria discolpa il ritardo nella spedizione dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione da parte della AS MA , causato a dire di parte attrice dalla consegna di pezzi CP_5
Cont non compatibili con la vettura in riparazione, e chiedeva la condanna della al risarcimento del danno pur non avendola mai chiamata in giudizio.
La dedotta circostanza non risulta compiutamente dimostrata atteso che parte convenuta non dimostra di avere richiesto alla AS MA tempestivamente e correttamente i pezzi che servivano per la riparazione della vettura della società attrice,
Cont non viene offerto in giudizio copia dell'ordine inviato dalla alla ma solo i CP_1
Cont documenti di trasporto della contenenti, a dire di parte convenuta, i pezzi destinati per la riparazione della vettura della ma non v'è alcuna certezza che Parte_3
i beni indicati nei documenti di trasporto fossero quelli richiesti dalla per la CP_1
riparazione del Fiat Ducato, e non destinati ad altre riparazioni;
inoltre parte attrice non ha offerto prova della impossibilità di reperire i pezzi originali presso altri rivenditori autorizzati al fine di rispettare l'obbligo negoziale, o di avere fatto quanto era nelle sue possibilità per rispettare il termine. Pertanto, le prove offerte in giudizio da parte convenuta non appaiono sufficienti ad escludere la responsabilità della società convenuta per il ritardo nell'adempimento della prestazione.
Cont I rapporti fra la e la non sono opponibili all'attore non avendo CP_1
parte convenuta chiesto la chiamata in garanzia della . CP_5
Il ritardo nell'adempimento , ai sensi dell'art. 1218 c.c., fa sorgere in capo al contraente adempiente il diritto al risarcimento del danno direttamente cagionato dal ritardo.
La società attrice, ed oggi il , ex socio accomandatario, hanno Parte_2
dimostrato in giudizio che, a causa del ritardo, la società ha sopportato il costo per il noleggio di una vettura sostitutiva per il periodo dalla scadenza del termine pattuito sino alla consegna (16.07.2018-07.08.2018) periodo che non poteva più essere coperto dalla garanzia MAXIMUM Care atteso che la stessa aveva coperto solo 5 giorni, rimborsando in totale € 750,00.
Dalla fattura per il servizio di noleggio rilasciata dalla per Parte_9
il periodo dal 14.07.2018 al 07.08.2018, si evince che il costo giornaliero sopportato dalla
è stato di € 150,00 iva compresa. Parte_4
Pertanto, considerato che i giorni di ritardo sono stati complessivamente n. 23 giorni, il danno emergente, consistente nella diminuzione patrimoniale subita per sostenere il costo di noleggio dopo la scadenza del termine e fino alla consegna della vettura, pari a 150 euro al giorno, è stato di € 3.450,00.
Al di là del costo sostenuto per il noleggio della vettura non sono emersi in giudizio altri elementi di prova utili a dimostrare un maggior danno subito dalla società, atteso che l'attività di trasporto è stata svolta dalla mediante le vetture Parte_3
noleggiate, scelte dalla società attrice con le medesime caratteristiche del Parte_10 fermo in riparazione, senza incidere sull'attività di impresa;
né è ravvisabile
[...]
altro danno patrimoniale o non patrimoniale , ulteriore rispetto al già quantificato danno emergente.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1218 c.c. la va condannata al pagamento CP_1 della somma di € 3.450,00 a titolo di risarcimento del danno da ritardo arrecato alla da corrispondere in favore dell' ex socio Parte_3 Parte_2
succeduto nella pretesa risarcitoria alla società a seguito della sua Parte_3
estinzione. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta, e liquidate come in dispositivo a favore di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_2
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- Accerta e riconosce la responsabilità della per il ritardo CP_1 nell'adempimento della prestazione dovuta in favore della per i fatti Parte_3
di causa;
- Per l'effetto condanna la al pagamento, a titolo di risarcimento del CP_1 danno patrimoniale derivato a causa del ritardo, della somma di € 3.450,00 in favore dell'attore , n.q. di ex socio accomandatario e successore della estinta Parte_2
Parte_3
- Condanna alle spese id lite parte convenuta che liquida in favore di parte di attrice in € 264,00 per spese n.i., € 2.552,00 per compenso professionale oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Palmi, 27.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA LE EL