Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17670 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
| Aula B' LA CORTE UPREMA DICASSAZIONE670/02 REPUBBLICA ITALIANA 1 767 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO L R.G.N. 9241/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere Cron. 41521 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.24/06/02 ConsigliereDott. Ulpiano MORCAVALLO ha pronunciato la seguente 2-9 SE NTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CESARI CESARE, OR BRENNO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, 2002 presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che 2991 li rappresenta e difende, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
- resistenti con mandato avverso la sentenza n. 87/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 11/05/99 R.G.N. 42/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Parma, confermando la decisione di primo grado, dichiarava il diritto di AR OR EN, nei confronti RE e di alla liquidazione del supplemento di dell'Inps, maturato in base alla contribuzionepensione versata dopo il proprio pensionamento e successivamente al 1 luglio 1990, data di Inricostituzione del trattamento pensionistico. particolare il Tribunale rigettava l'appello dell'Inps considerando che, pur essendo vero che il supplemento di pensione può essere corrisposto quando siano decorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 7 della legge 155/81, dalla data di decorrenza della pensione о dalla data di decorrenza del precedente supplemento, doveva ritenersi altrettanto vero che nella specie, alla data dell'1 luglio 1990, non si era verificata nell'una né all'altra delle condizioni che fanno decorrere il termine quinquennale, sia perché la riliquidazione della pensione, in attuazione della riforma del trattamento pensionistico, con il passaggio dal sistema contributivo a quello retributivo, non costituiva liquidazione di un supplemento, sia perché alla data predetta non si 3 era verificato che un ricalcalo della pensione, pur utilizzando i contributi sino ad allora versati. pensione,Trattandosi quindi sempre della stessa sempre la stessa doveva considerarsi anche la decorrenza iniziale di essa, (maggio 1987), con la conseguenza che il termine quinquennale per la domanda di prestazione doveva considerarsi ampiamente decorso nel momento in cui i due ricorrenti avevano richiesto la liquidazione di un supplemento di pensione. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'Inps censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Non si sono costituiti gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce l'Istituto violazione dell'art. 7, CO. 4, della legge n.155/81 e dell'art. 5 della legge n.233/90, assumendo che, contrariamente а quanto ritenuto dal Tribunale le controparti avevano diritto alla liquidazione di una pensione supplementare solo decorso il termine di cinque anni dalla data di ricostituzione delle pensioni (1.luglio 1990), in quanto, nel ricalcalo del trattamento pensionistico degli interessati, si era tenuto conto anche delle contribuzioni supplementari dalle stesse versate sino al 30 4 giugno 1990. Ritiene la Corte che, adeguandosi al precedente orientamento, il ricorso deve essere accolto. Ha ritenuto infatti Cass. n.13220/99 che con riferimento all'art. 7 della legge n.155/81, 11 che prevede che la liquidazione di un supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione о dalla data del dies a quo della precedente supplemento, il identifica oltre decorrenza del quinquennio si alternativamente, nella data di decorrenza che, della pensione e nella data di decorrenza del precedente supplemento anche nella data di riliquidazione della pensione sulla base dei une "ius diversi criteri di calcolo in ragione di applicabile al rapportosuperveniens" previdenziale, ove questa tenga altresì conto della contribuzione supplementare sino а quel momento maturata. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, e decidendo nel merito, respinge la domanda proposta da AR RE e OR EN. Nulla per le spese dell'intero giudizio ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, е decidendo nel 5 merito, respinge la domanda proposta da RE e OR EN. Nulla per le dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 24 giugno 2002. il Presidente: Il Cans. este soe:II for IL CANCELLIERE Deposi t Capellaria Oggi, 11016 2002 CANCELLIERE 6 AR spese ASTH CA EXPOSEA DI BOLLO, DI 12 0 I SPISA, TASSA A DELL'ART. 10 6 6* ** 11-8773 #. 693