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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1094/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 aprile 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi:
Per l'avv. BERALDO GIOVANNI nessuno Parte_1 Parte_1 compare
Per l'avv. TARENZI LUIGI MARIO, oggi sostituito dall'avv. Chiara Controparte_1
Baccalini
Il Gop invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale depositata in data 27/3/2025
Dopo breve discussione orale, il Gop si ritira in Camera di Consiglio invitando le parti a comparire avanti a sé alle h. 14.30 per la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Alle h. 14.30 alla presenza del procuratore di parte opposta ,il Gop dà lettura della sentenza allegata al presente verbale
Il presente verbale viene chiuso alle h. 14.35
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1094/2023 promossa da:
ALLEVAMENTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BERALDO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CANOVA, 41 31100 TREVISO presso il difensore avv. BERALDO GIOVANNI
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARENZI LUIGI MARIO , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN SENATORE, 6/1 MILANO presso il difensore avv. TARENZI
LUIGI MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da atto di citazione in opposizione del 21/12/2022
Per parte opposta come da note conclusive depositate in data 27/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il Decreto Ingiuntivo n. 18254/2022 Controparte_1
RG 34721/2022 ingiungente a il pagamento di euro 43.386,51 Parte_1
oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo ,oltre a Euro 1400, per compensi della procedura monitoria, Euro 286,00 per spese,15% rimb forf cpa, iva e successive occorrende, a fronte del mancato pagamento di una serie di fatture emesse da per la somministrazione di Parte_2 energia
Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 11/11/2022
Proponeva tempestiva opposizione la società chiedendo Parte_1
la revoca del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito o in via subordinata per sussistenza di pagina 2 di 4 credito inferiore
Deduceva parte opponente l'inesistenza inter partes di contratto , la mancata prova della fornitura e dei Cont prezzi concordati, non potendo le fatture dimesse da costituire nel giudizio di opposizione idonea prova delle asserite pretese economiche
Si costituiva in causa chiedendo la reiezione dell'opposizione, la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata ,la condanna dell'opponente al pagamento di somme di pari importo a quelle ingiunte
Deduceva parte opposta di essere creditrice della società per somministrazione di Parte_1 energia in stabili siti in Trebalseleghe (PD),Piombino Dese (PD),Galliera Veneta (PD) e Piazzola Sul
Brenta e di avere emesso n. 10 fatture per l'importo totale di euro 43.386,51
Deduceva che la fornitura di energie era avvenuta a seguito di contratto stipultato in data 2/11/18 dalla Cont società opponente e dalla società Linea Più spa ,poi ,incorporata in e da un addendum del
27/11/19 Cont Deduceva che in ordine ai consumi si era limitata ad inserire in fattura i dati rilevati e ricevuti dal Distributore Locale, dati emergenti dalle fatture di trasporto di E-Distribuzione Cont Deduceva che i solleciti di pagamento inviati da erano stati ignorati e che le fatture inviate non erano state contestate ante causam
All'udienza del 28/6/2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione
All'udienza del 22/11/23 il Giudice respingeva le richieste istruttorie e rinviava per pc
Il Gop differiva la causa ad udienza ex art 281 sexies cpc
**********************
,attrice sostanziale,ha svolto con rito monitorio un'azione contrattuale di Controparte_1 adempimento contro deducendo di essere creditrice della Parte_1 somma di euro 43.386, 51 portata da n. 10 fatture rimaste impagate ed emesse a seguito di somministrazione di energia elettrica
Parte opposta si è difesa allegando l'inesistenza di un contratto inter partes e della mancanza di prova di consumi e accordo sul prezzo
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art. 1218 e 2967 cc e Controparte_1
dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere adempiuto correttamente o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria(cass sez unite n. 13533/2001).Tutto quanto precede va coordinato con il principio di pagina 3 di 4 contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù del quale ,la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.Nel caso, poi di contestazione di fattura ,è onere del somministrante dimostrare la correttezza dei costi in relazione al contratto e alla somministrazione.
Nel caso di specie , è stata provata l'esistenza di un rapporto commerciale intervenuto tra le odierne parti con la produzione n. 6 di parte opposta ,all'atto della costituzione ,che non risulta contestata dall'opponente , la quale , peraltro non ha depositato memorie istruttorie ex art 171 ter cpc
Parte opponente , non ha effettuato, ante causam , alcuna contestazione delle fatture emesse Cont da , né ha riscontrato i solleciti di pagamento.
Le contestazioni dell'opponente , nel presente giudizio, risultano del tutto generiche;
le contestazioni circa i consumi non specificano quali avrebbero dovuto essere i consumi veritieri secondo l'opponente, né i prezzi corretti applicabili , talchè ,appare accoglibile la tesi dell'opposta ,ex art 115 cpc.
Per contro, l'opposta ha provato, attraverso la produzione delle bollette di trasporto di
[...]
e i dati dei rilievi dalla stessa forniti , i consumi , che sono stati riportati nelle fatture di CP_2
Cont
(documenti dal n. 7 bic all'8 ter).
La circostanza che le fatture emesse da riportano consumi in linea con i dati Controparte_1
comunicati da E-Distribuzione e le mancate contestazioni ante causam relative ai prezzi applicati , insieme agli altri elementi sopra richiamati costituiscono indizi gravi , precisi e concordanti in merito alla correttezza delle fatture emesse
L'opposizione va dunque rigettata e il decrecto ingiuntivo opposto confermato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione
CONFERMA
Il Decreto ingiuntivo n.18254/2022 RG 34721/2022 del Tribunale di Milano già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 rimborsare a le spese di lite che si liquidano in € 3500 omnia , c.p.a. 4% e iva di Controparte_1 legge se dovuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 14 aprile 2025
Il Gop dott. Giovannina Riccardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1094/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 aprile 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi:
Per l'avv. BERALDO GIOVANNI nessuno Parte_1 Parte_1 compare
Per l'avv. TARENZI LUIGI MARIO, oggi sostituito dall'avv. Chiara Controparte_1
Baccalini
Il Gop invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale depositata in data 27/3/2025
Dopo breve discussione orale, il Gop si ritira in Camera di Consiglio invitando le parti a comparire avanti a sé alle h. 14.30 per la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Alle h. 14.30 alla presenza del procuratore di parte opposta ,il Gop dà lettura della sentenza allegata al presente verbale
Il presente verbale viene chiuso alle h. 14.35
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1094/2023 promossa da:
ALLEVAMENTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BERALDO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CANOVA, 41 31100 TREVISO presso il difensore avv. BERALDO GIOVANNI
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARENZI LUIGI MARIO , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN SENATORE, 6/1 MILANO presso il difensore avv. TARENZI
LUIGI MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da atto di citazione in opposizione del 21/12/2022
Per parte opposta come da note conclusive depositate in data 27/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il Decreto Ingiuntivo n. 18254/2022 Controparte_1
RG 34721/2022 ingiungente a il pagamento di euro 43.386,51 Parte_1
oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo ,oltre a Euro 1400, per compensi della procedura monitoria, Euro 286,00 per spese,15% rimb forf cpa, iva e successive occorrende, a fronte del mancato pagamento di una serie di fatture emesse da per la somministrazione di Parte_2 energia
Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 11/11/2022
Proponeva tempestiva opposizione la società chiedendo Parte_1
la revoca del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito o in via subordinata per sussistenza di pagina 2 di 4 credito inferiore
Deduceva parte opponente l'inesistenza inter partes di contratto , la mancata prova della fornitura e dei Cont prezzi concordati, non potendo le fatture dimesse da costituire nel giudizio di opposizione idonea prova delle asserite pretese economiche
Si costituiva in causa chiedendo la reiezione dell'opposizione, la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata ,la condanna dell'opponente al pagamento di somme di pari importo a quelle ingiunte
Deduceva parte opposta di essere creditrice della società per somministrazione di Parte_1 energia in stabili siti in Trebalseleghe (PD),Piombino Dese (PD),Galliera Veneta (PD) e Piazzola Sul
Brenta e di avere emesso n. 10 fatture per l'importo totale di euro 43.386,51
Deduceva che la fornitura di energie era avvenuta a seguito di contratto stipultato in data 2/11/18 dalla Cont società opponente e dalla società Linea Più spa ,poi ,incorporata in e da un addendum del
27/11/19 Cont Deduceva che in ordine ai consumi si era limitata ad inserire in fattura i dati rilevati e ricevuti dal Distributore Locale, dati emergenti dalle fatture di trasporto di E-Distribuzione Cont Deduceva che i solleciti di pagamento inviati da erano stati ignorati e che le fatture inviate non erano state contestate ante causam
All'udienza del 28/6/2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione
All'udienza del 22/11/23 il Giudice respingeva le richieste istruttorie e rinviava per pc
Il Gop differiva la causa ad udienza ex art 281 sexies cpc
**********************
,attrice sostanziale,ha svolto con rito monitorio un'azione contrattuale di Controparte_1 adempimento contro deducendo di essere creditrice della Parte_1 somma di euro 43.386, 51 portata da n. 10 fatture rimaste impagate ed emesse a seguito di somministrazione di energia elettrica
Parte opposta si è difesa allegando l'inesistenza di un contratto inter partes e della mancanza di prova di consumi e accordo sul prezzo
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art. 1218 e 2967 cc e Controparte_1
dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere adempiuto correttamente o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria(cass sez unite n. 13533/2001).Tutto quanto precede va coordinato con il principio di pagina 3 di 4 contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù del quale ,la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato.Nel caso, poi di contestazione di fattura ,è onere del somministrante dimostrare la correttezza dei costi in relazione al contratto e alla somministrazione.
Nel caso di specie , è stata provata l'esistenza di un rapporto commerciale intervenuto tra le odierne parti con la produzione n. 6 di parte opposta ,all'atto della costituzione ,che non risulta contestata dall'opponente , la quale , peraltro non ha depositato memorie istruttorie ex art 171 ter cpc
Parte opponente , non ha effettuato, ante causam , alcuna contestazione delle fatture emesse Cont da , né ha riscontrato i solleciti di pagamento.
Le contestazioni dell'opponente , nel presente giudizio, risultano del tutto generiche;
le contestazioni circa i consumi non specificano quali avrebbero dovuto essere i consumi veritieri secondo l'opponente, né i prezzi corretti applicabili , talchè ,appare accoglibile la tesi dell'opposta ,ex art 115 cpc.
Per contro, l'opposta ha provato, attraverso la produzione delle bollette di trasporto di
[...]
e i dati dei rilievi dalla stessa forniti , i consumi , che sono stati riportati nelle fatture di CP_2
Cont
(documenti dal n. 7 bic all'8 ter).
La circostanza che le fatture emesse da riportano consumi in linea con i dati Controparte_1
comunicati da E-Distribuzione e le mancate contestazioni ante causam relative ai prezzi applicati , insieme agli altri elementi sopra richiamati costituiscono indizi gravi , precisi e concordanti in merito alla correttezza delle fatture emesse
L'opposizione va dunque rigettata e il decrecto ingiuntivo opposto confermato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione
CONFERMA
Il Decreto ingiuntivo n.18254/2022 RG 34721/2022 del Tribunale di Milano già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 rimborsare a le spese di lite che si liquidano in € 3500 omnia , c.p.a. 4% e iva di Controparte_1 legge se dovuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 14 aprile 2025
Il Gop dott. Giovannina Riccardi
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