TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 03.09.2024 al n. 4322 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cercola (NA) alla via G.B. Vico 4 presso lo studio degli avv.ti Umberto
ZO e OS GA, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA) alla Via Capodivilla 68, presso lo studio dell'avv.to
IN AN, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
PARTE RESISTENTE
NONCHÉ
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliata in Cercola (NA) al viale Raffaello 7, presso lo studio dell'avv.to Concetta
Filosa, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza cartolare del 03.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03.09.2024, i signori e instavano per la Parte_1 Parte_2 modifica del Decreto n. 157/2016, reso dal Tribunale di Nola in data 04.02.2016, di omologazione della separazione personale dei propri genitori e in relazione Controparte_1 CP_2 all'assegnazione della casa familiare e alla modalità di versamento del contributo al mantenimento della prole.
I ricorrenti, a sostegno della domanda, deducevano che la madre, aveva lasciato la CP_2 casa familiare. Instavano, pertanto, non essendo economicamente autosufficienti per l'assegnazione della casa familiare in loro favore nonché per il versamento diretto del mantenimento posto a carico del signor . Controparte_1
Il resistente , costituitosi in giudizio, aderiva alle richieste dei ricorrenti. Controparte_1
La resistente costituitasi in giudizio, rappresentava, invece, che nell'ipotesi di CP_2 accoglimento del ricorso sarebbe stata costretta a trovare una nuova collocazione abitativa di talchè spiegava domanda riconvenzionale nei confronti di , richiedendo il Persona_1 riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento.
Tanto premesso, il ricorso si è rivelato fondato e va, pertanto, accolto.
La richiesta di assegnazione della casa familiare da parte dei ricorrenti (figli dei signori Per_1
e si fonda sulla circostanza che la madre, a partire dal mese di marzo 2024,
[...] CP_2 ha lasciato l'abitazione familiare atteso che la convivenza con i figli era diventata insostenibile.
Orbene, considerata la predetta circostanza, non contestata dalla resistente e, tenuto CP_2 conto che i figli, sebbene maggiorenni, non sono economicamente indipendenti, la casa familiare sita in Pollena Trocchia (NA) alla Via Santa Caterina n. 10/12 va assegnata ai ricorrenti Parte_1
e . Parte_2
Va altresì accolta la domanda di versamento diretto ai figli del contributo al mantenimento dovuto dal padre atteso che non è contestato che i ricorrenti non siano economicamente indipendenti. Inoltre la madre finora destinataria del mantenimento per la prole, non è più a tanto CP_2 legittimata essendo venuto meno il requisito della coabitazione.
Ne deriva che il sig. sarà tenuto a pagare entro il 5 di ogni mese direttamente ai Controparte_1 figli ricorrenti l'importo di € 650,00 (€ 325,00 ciascuno), importo annualmente ed autonomamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Ciò con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Le spese straordinarie nell'interesse dei ricorrenti individuate e regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Nola del maggio 2021 graveranno su ciascun genitore nella misura del 50% come già previsto in sede di separazione ma saranno corrisposte direttamente ai figli. Va altresì accolta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente. Al riguardo ritiene il tribunale che tra le parti sussista una rilevante disparità economica posto che, non solo il sig. CP_1 svolge attività di autista con retribuzione media di circa € 2.000,00 mensili ed ha acquistato
[...] nel 2025 un'auto del costo di € 7.000,00 mentre la resistente svolge lavori saltuari percependo introiti verosimilmente modesti, ma anche che la signora è rimasta priva di abitazione. CP_2
Eppertanto, considerata la durata del matrimonio e le condizioni economiche delle parti, nonché la circostanza che la contribuisce in minima misura al mantenimento della prole, si stima CP_2 congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 signora versando alla signora entro il 5 di ogni mese la somma di € 150,00, CP_2 CP_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e con decorrenza dal mese di dicembre 2024.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della controversia e la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica parziale del decreto n.157/2016 reso dal Tribunale di
Nola in data 04.02.2016: a) assegna la casa familiare sita in Pollena Trocchia (NA) alla Via Santa
Caterina n. 10/12 ai ricorrenti e;
b) dispone che, con decorrenza Parte_1 Parte_2 dalla domanda, l'importo di € 650,00 (€ 325,00 ciascuno) importo annualmente ed autonomamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sia versato dal sig. Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente ai figli e;
c) dispone Parte_1 Parte_2 che i signori e corrispondano direttamente ai figli la misura del Controparte_1 CP_2
50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente e per l'effetto pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora Controparte_1 CP_2 versando alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
5) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 03.09.2024 al n. 4322 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Cercola (NA) alla via G.B. Vico 4 presso lo studio degli avv.ti Umberto
ZO e OS GA, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA) alla Via Capodivilla 68, presso lo studio dell'avv.to
IN AN, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
PARTE RESISTENTE
NONCHÉ
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliata in Cercola (NA) al viale Raffaello 7, presso lo studio dell'avv.to Concetta
Filosa, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza cartolare del 03.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03.09.2024, i signori e instavano per la Parte_1 Parte_2 modifica del Decreto n. 157/2016, reso dal Tribunale di Nola in data 04.02.2016, di omologazione della separazione personale dei propri genitori e in relazione Controparte_1 CP_2 all'assegnazione della casa familiare e alla modalità di versamento del contributo al mantenimento della prole.
I ricorrenti, a sostegno della domanda, deducevano che la madre, aveva lasciato la CP_2 casa familiare. Instavano, pertanto, non essendo economicamente autosufficienti per l'assegnazione della casa familiare in loro favore nonché per il versamento diretto del mantenimento posto a carico del signor . Controparte_1
Il resistente , costituitosi in giudizio, aderiva alle richieste dei ricorrenti. Controparte_1
La resistente costituitasi in giudizio, rappresentava, invece, che nell'ipotesi di CP_2 accoglimento del ricorso sarebbe stata costretta a trovare una nuova collocazione abitativa di talchè spiegava domanda riconvenzionale nei confronti di , richiedendo il Persona_1 riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento.
Tanto premesso, il ricorso si è rivelato fondato e va, pertanto, accolto.
La richiesta di assegnazione della casa familiare da parte dei ricorrenti (figli dei signori Per_1
e si fonda sulla circostanza che la madre, a partire dal mese di marzo 2024,
[...] CP_2 ha lasciato l'abitazione familiare atteso che la convivenza con i figli era diventata insostenibile.
Orbene, considerata la predetta circostanza, non contestata dalla resistente e, tenuto CP_2 conto che i figli, sebbene maggiorenni, non sono economicamente indipendenti, la casa familiare sita in Pollena Trocchia (NA) alla Via Santa Caterina n. 10/12 va assegnata ai ricorrenti Parte_1
e . Parte_2
Va altresì accolta la domanda di versamento diretto ai figli del contributo al mantenimento dovuto dal padre atteso che non è contestato che i ricorrenti non siano economicamente indipendenti. Inoltre la madre finora destinataria del mantenimento per la prole, non è più a tanto CP_2 legittimata essendo venuto meno il requisito della coabitazione.
Ne deriva che il sig. sarà tenuto a pagare entro il 5 di ogni mese direttamente ai Controparte_1 figli ricorrenti l'importo di € 650,00 (€ 325,00 ciascuno), importo annualmente ed autonomamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Ciò con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Le spese straordinarie nell'interesse dei ricorrenti individuate e regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Nola del maggio 2021 graveranno su ciascun genitore nella misura del 50% come già previsto in sede di separazione ma saranno corrisposte direttamente ai figli. Va altresì accolta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente. Al riguardo ritiene il tribunale che tra le parti sussista una rilevante disparità economica posto che, non solo il sig. CP_1 svolge attività di autista con retribuzione media di circa € 2.000,00 mensili ed ha acquistato
[...] nel 2025 un'auto del costo di € 7.000,00 mentre la resistente svolge lavori saltuari percependo introiti verosimilmente modesti, ma anche che la signora è rimasta priva di abitazione. CP_2
Eppertanto, considerata la durata del matrimonio e le condizioni economiche delle parti, nonché la circostanza che la contribuisce in minima misura al mantenimento della prole, si stima CP_2 congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 signora versando alla signora entro il 5 di ogni mese la somma di € 150,00, CP_2 CP_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e con decorrenza dal mese di dicembre 2024.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della controversia e la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica parziale del decreto n.157/2016 reso dal Tribunale di
Nola in data 04.02.2016: a) assegna la casa familiare sita in Pollena Trocchia (NA) alla Via Santa
Caterina n. 10/12 ai ricorrenti e;
b) dispone che, con decorrenza Parte_1 Parte_2 dalla domanda, l'importo di € 650,00 (€ 325,00 ciascuno) importo annualmente ed autonomamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sia versato dal sig. Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente ai figli e;
c) dispone Parte_1 Parte_2 che i signori e corrispondano direttamente ai figli la misura del Controparte_1 CP_2
50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente e per l'effetto pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora Controparte_1 CP_2 versando alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
5) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)