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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1958/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc con scadenza prevista al giorno 11.06.2025 promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
BASILE ANGELA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia CARNOVALE;
Resistente
nonché contro
- , in persona del l.r.p.t, Controparte_2 rappresentanto e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Claudio Larussa
Resistente
- , in persona del l.r.p.t, Resistente- contumace CP_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.09.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 29.06.2023, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
13320239001053917000 portante, per quanto di competenza di questo giudice, le seguenti cartelle esattoriali/avvisi di addebito:
1 ) cartella di pagamento n.13320160005704757000 notificata il 01.10.2016;
1 2) cartella di pagamento n.13320170004432660000 notificata il 31.08.2017
3) avviso di addebito n.43320120000484082000, notificato, il 08.06.2012;
4) avviso di addebito n.43320120001282064000, notificato, il 29.01.2013;
5)avviso di addebito n.43320130000415834000, notificato il 24.04.2013;
6) avviso di addebito n.43320130000880026000, notificato il 17.01.2014;
7) avviso di addebito n.43320160000330863000, notificato il 13.05.2016;
8) avviso di addebito n.43320160001042014000, notificato il 21.11.2016;
9) avviso di addebito n.43320170000508657000, notificato il 29.09.2017;
10) avviso di addebito n.43320180000519152000, notificato il 18.07.2018;
11) avviso di addebito n.43320180001393352000, notificato il 21.01.2019;
12) avviso di addebito n.43320190000529647000, notificato il 19.07.2019.
Eccepiva, in estrema sintesi, a) la nullità dell'intimazione per mancata indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere in violazione dell'art. 3, comma 4, della legge 8.8.1990
n. 241 nonché per carenza di motivazione ex art. artt. 7 della legge 27.7.2000 n. 212 e mancato riferimento all'atto di accertamento;
b) la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
c) l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi addebito;
d) la maturazione del termine prescrizionale quinquennale, ex art. 3, comma 9, della l. 8.8.1995
n. 335.
Instaurato il contraddittorio, e contestavano la fondatezza del CP_1 Controparte_2 ricorso chiedendone il rigetto. non si costituiva in giudizio. CP_3
Esaurita la trattazione, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile in relazione alle cartelle esattoriali n.13320160005704757000 notificata il 01.10.2016 e n.
n.13320170004432660000 notificata il 31.08.2017 in quanto aventi ad oggetto crediti dell' , ente non convenuto in giudizio (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022 punto 12.2.) CP_4
Sempre in via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto i crediti contributivi dell' per cui è causa sono maturati in data CP_3 CP_1 successiva al 31.12.2008, pertanto sono estranei alla cartolarizzazione e cessione disposta dall'art. 13 co. 1 della legge n. 448 del 1998.
2 Nel merito, il ricorso è infondato.
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l.
n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta fermo, quindi, che parte ricorrente, una volta venuta a conoscenza della propria situazione debitoria mediante la notifica dell'intimazione di pagamento (atto di messa in mora), ha l'onere di esercitare l'opposizione nei termini decadenziali normativamente previsti.
Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in data 9.09.2023, ossia entro i termini decadenziali di cui all'art. 24 d.lgs 46/99 decorrenti dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento del 29.06.2023, ma oltre il termine previsto dall'art. 617 cpc, sicchè è fatta salva unicamente la possibilità di eccepire vizi di merito (qual è la prescrizione), restando preclusi quelli di forma1.
Come noto, la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti
3 termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento non sia stata opposta difatti “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. CP_5
n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Tanto chiarito, ed hanno dedotto di aver interrotto il termine CP_2 CP_2 CP_1 di prescrizione (quinquennale, come visto) mediante notifica dei seguenti atti interruttivi:
1) atto di intimazione n. 13320159006691477000 notificato in data 26.11.2015, personalmente alla ricorrente, presso l'indirizzo in Belvedere di Spinello via Bari n. 49, afferente i seguenti avvisi di addebito n. 43320120000484082000, n.
43320120001282064000, n. 43320130000415834000 e n. 43320130000880026000 ( cfr. all.
6 fascicolo ); Controparte_2
2)atto di pignoramento presso terzi notificato in data 23.3.2016 presso l'indirizzo in
Belvedere di Spinello via Bari n. 49, mediante consegna fattane al figlio sig. CP_6 dichiaratosi familiare convivente, afferente i seguenti avvisi di addebito 3)
.43320120000484082000 4) n.43320120001282064000 5) n.43320130000415834000, 6)
n.43320130000880026000;
4 3) intimazione di pagamento notificata in data 3.12.2018, presso l'indirizzo di via Sant'Elia in Belvedere di Spinello, mediante consegna fattane al figlio sig. , afferente i CP_6 seguenti avvisi di addebito numeri 3) .43320120000484082000, notificato, il 08.06.2012; 4)
n.43320120001282064000, notificato, il 29.01.2013; 5) n.43320130000415834000, notificato il 24.04.2013; 6) n.43320130000880026000, notificato il 17.01.2014; 7)
n.43320160000330863000, notificato il 13.05.2016; 8) n.43320160001042014000, notificato il 21.11.2016; 9) n.43320170000508657000, notificato il 29.09.2017;
4) intimazione di pagamento opposta, n 13320239001053917000 notificata in data
29.06.2023 presso l'indirizzo in Belvedere di Spinello Piazza Antonio Frontera n. 49, afferente tutti gli avvisi di addebito per cui è causa ( cfr. all. 1 fascicolo CP_2
).
[...]
Tanto premesso, a prescindere da ogni indagine in ordine all'effettivo luogo di residenza anagrafica della ricorrente, deve ritenersi regolarmente effettuata la notifica dell'intimazione di pagamento n 13320159006691477000, in data 26.11.2015, in quanto effettuata personalmente a mani della ricorrente ( cfr. all. 6 fascicolo CP_2
).
[...]
Si ritiene di giungere alla medesima conclusione in relazione alla notifica dell' atto di pignoramento presso terzi, effettuata in data 23.3.2016 presso il medesimo indirizzo (in
Belvedere di Spinello via Bari n. 49), mediante consegna fattane al figlio sig. CP_6 dichiaratosi familiare convivente, in quanto, la presunzione offerta dal certificato storico di residenza anagrafica prodotto in atti (che attesta come la ricorrente sia residente in
Belvedere di Spinello piazza Antonio Frontera n. 49 dal 28.08.1966) deve ritenersi superata a) dalla dichiarazione resa dallo stesso figlio sig. , che ha dichiarato il CP_6 rapporto di convivenza con la madre;
b) dalla circostanza che solamente 4 mesi prima, presso lo stesso indirizzo, l'odierna ricorrente aveva ricevuto personalmente l'intimazione di pagamento n. 13320159006691477000; invero, come noto “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata
5 la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione” ( cfr. Cass. n. 24852/2006).
Diversamente, non può ritenersi validamente notificata l'intimazione di pagamento del
3.12.2018, consegnata all'indirizzo in Belvedere di Spinello via Sant'Elia a mani del figlio sig. in quanto a) non vi è prova che la ricorrente abbia ricevuto, presso tale CP_6 indirizzo, alcuna corrispondenza;
b) il figlio, all'atto della consegna, non ha dichiarato alcun rapporto di convivenza con la madre;
c) l'indirizzo coincide con quello di residenza anagrafica del sig. dal (6.10.1985); d) già dall'esame dell' estratto delle CP_6 residenze anagrafiche prodotto dall' ( cfr. all. fascicolo , la ricorrente risultava CP_1 CP_1 residente in [...]di Spinello piazza Antonio Frontera n. 49 dal 17.02.2017, sicchè la notifica, in assenza di elementi idonei in concreto ad evidenziare una diversa ubicazione della residenza anagrafica della ricorrente, non può ritenersi validamente effettuata.
Tanto chiarito, il termine di prescrizione deve ritenersi interrotto per gli avvisi di addebito di cui ai numeri sub. 3), 4) 5) e 6), dapprima, dalla notifica dell'intimazione n
13320159006691477000 in data 26.11.2015 nonchè dall'atto di pignoramento presso terzi del 23.3.2016 e, da ultimo, dall'intimazione di pagamento impugnata del 29.06.2023; mentre per gli avvisi di addebito sub. 7), 8), 9), 10), 11) e 12) l'unico atto (validamente) interruttivo è rappresentato dall'intimazione di pagamento impugnata notificata in data
29.06.2023.
Orbene, assumendo a riferimento la data di notifica di ciascuna avviso di addebito deve rilevarsi come anche tenuto conto del combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l.
18/2020 e 12, c. 1, d.lgs. 159/2015, per cui i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente che è pari a 541 giorni (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata( 29.06.2023), devono ritenersi prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito di cui ai numeri sub.3,4,5,6, 7.
Deve altresì ritenersi prescritto il credito portato dall'avviso di addebito sub. 8, notificato in data 21.11.2016, in quanto, pur tenendo conto della c.d. Sospensione Covid, pari a
6 complessivi 311 giorni decorrenti dal 23.2.20202 ( non applicandosi la c.d. sospensione lunga , maturando la prescrizione al di fuori del periodo l'08.03.2020 e il 31.08.2021), il credito era prescritto alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, con decorrenza dal 30.09.2022.
Infine, sempre tenuto conto della c.d. sospensione Covid., nessuna prescrizione può dirsi maturata in relazione agli ulteriori avvisi di addebito sub. 9,10,11 e 12.
Il ricorso, pertanto, può trovare parziale accoglimento, dovendosi dichiarare
A)l'inammissibilità rispetto alle cartelle esattoriali sub. 1) e 2); B) l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito di cui ai numeri 3)
43320120000484082000 4) 43320120001282064000 5) 43320130000415834000 6)
43320130000880026000 7) 43320160000330863000 e 8) 43320160001042014000,; si rigetta per il resto.
Le spese processuali restano compensate tra tutte le parti in causa in forza della reciproca soccombenza.
Nulla sulle spese nei confronti di in quanto contumace. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1958 /2023 R.G., così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso in relazione alle cartelle esattoriali n.13320160005704757000 e n.13320170004432660000, di cui all'impugnata intimazione di pagamento;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_3
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito numeri 3) 43320120000484082000 4) 43320120001282064000 5) 43320130000415834000
6) 43320130000880026000 7) 43320160000330863000 e 8) 43320160001042014000 di cui all'impugnata intimazione di pagamento;
7 -rigetta per il resto.
-spese compensate.
Crotone, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così in motivazione Cass. n. 27019 del 12/11/2008 e Cass. n. 11338 del 11/05/2010: “Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella”. 2 Invero come noto l'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; ulteriormente l'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n.335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; quindi è stato previsto un primo periodo di sospensione pari a 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.06.2020 e un secondo periodo di sospensione, pari a 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di 311 giorni.