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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/03/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 962/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa AR Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 962/2022 promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
VENERA BELLA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Corso Sicilia, n. C.F._2
93, Acireale (CT); appellante contro
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 Parte_2 P.VA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. ENZA DANIELA LEONARDI, C.F. , ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in V.le XX Settembre, n. 50, Catania;
appellata
avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di compravendita – prescrizione presuntiva – giuramento decisorio.
Parte appellata, unica comparsa, ha precisato le conclusioni all'udienza del 27.11.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 335/2020 emesso dal Giudice di pace di Acireale, con cui imprenditore individuale, è stata Parte_1
Cont condannata, unitamente al marito , a corrispondere a euro 1.302,00, Controparte_2 Parte_2
quale corrispettivo per la fornitura di materiali edili oggetto della fattura n.
1.409 del 30.07.201, oltre interessi e spese.
La debitrice ingiunta in primo grado, ha proposto opposizione dinanzi al Parte_1
Giudice di pace formulando i seguenti motivi di opposizione: - difetto di legittimazione passiva, non esercitando attività di impresa;
- insussistenza del credito, in quanto i buoni di consegna non risultano riconducibili all'opponente, recando la sottoscrizione di un soggetto terzo, cui peraltro è cointestata la fattura di vendita;
- estinzione del credito per intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 5 c.c.
Nel procedimento di primo grado la creditrice opposta Cer. si è costituita eccependo Parte_2
che il contratto di compravendita è stato concluso da e , Parte_1 Controparte_2 qualificatisi come titolari dell'omonima impresa individuale, e che i buoni di consegna della merce, posti alla base della fattura azionata, sono stati sottoscritti da , il quale aveva Controparte_2
contestualmente pagato la merce con un assegno postale rimasto poi insoluto. Cer. ha Parte_2
infine precisato che la merce è stata regolarmente consegnata e ricevuta da e che, Parte_1 in ogni caso, l'opponente non ha mai contestato la fattura oggetto di ingiunzione, neanche dopo aver ricevuto la diffida di pagamento.
In ordine all'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, ne ha CP_1 Parte_2 eccepito l'infondatezza, in quanto l'art. 2955 n. 5 c.c., quale interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si riferisce alle vendite al minuto di beni di largo e generalizzato consumo e non è applicabile alla fattispecie in esame, che ha ad oggetto una vendita di materiali edili.
La società creditrice opposta ha quindi chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante prove orali e dalle dichiarazioni rese è emerso quanto segue:
- il testimone di parte opposta , figlio del legale rappresentante di Testimone_1 CP_1 [...]
e dipendente della società sino al 2019 (soggetto preposto alla ricezione degli ordini all'epoca Pt_2
della fornitura di merce in contestazione), ha affermato che faceva acquisti di Parte_1
merce circa una volta al mese e si era qualificata come titolare di una ditta individuale;
la stessa solitamente pagava in contanti, ma in occasione dell'acquisto oggetto della fattura n. 1.149/2011 aveva pagato con un assegno;
il testimone ha precisato altresì che la merce veniva consegnata dall'autista della società ; Controparte_3
Cont
- il secondo testimone di parte opposta , autista alle dipendenze di Controparte_3 Parte_2
sino al 2015, ha affermato di essere stato presente in occasione della vendita e che Pt_1
si era qualificata come titolare di una ditta individuale;
ha aggiunto che la suddetta si
[...]
recava in azienda da sola e talvolta accompagnata dal compagno e/o marito;
il testimone, che si è occupato personalmente della consegna della merce, ha inoltre precisato di averla consegnata a presso “quella che sembrava una casa privata”. Parte_1 - , legale rappresentante di cui è stato deferito il giuramento Controparte_4 CP_1 Parte_2 decisorio, ha dichiarato che “La Sig.ra è venuta con il sig. alla Parte_1 Controparte_2 sede della Cer. affermando di esercitare una ditta individuale” (articolato n. 1) e, rispondendo Pt_2 all'articolato n. 2 (“Giuro e giurando affermo o nego che i materiali acquistati dalla Sig.ra Pt_1 nel luglio 2011 erano destinati a lavori e riparazioni da eseguirsi presso l'immobile
[...] adibito a sua residenza principale, sito in S.M. La Scala nella Via Tocco 15”), ha affermato quanto segue: “Io non lo so, Loro hanno fatto l'ordine e l'autista ha consegnato il tutto dove hanno richiesto loro”.
Con la sentenza appellata il Giudice di pace, previa conferma della propria ordinanza del
18.05.2021 con cui era stata rigettata l'eccezione di prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c., ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a la quale, come emerso Parte_1 dall'istruttoria orale, svolgeva di fatto l'attività di impresa e, ritenendo provata la consegna della merce, ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore richiedente, liquidate in complessivi euro 650,00 oltre accessori.
Pertanto, ha proposto appello nei confronti della sentenza di primo grado, Parte_1
lamentando la carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla qualifica di imprenditore che il Giudice di pace ha ritenuto sussistente. Secondo la prospettazione dell'odierna appellante il primo Giudice ha errato nel qualificare come imprenditrice di fatto l'odierna appellante solo per aver acquistato del materiale edile, senza tener conto del fatto che non era titolare di partita
VA e non risultava iscritta alla Camera di commercio, né era stata fornita prova del tipo di attività imprenditoriale esercitata. L'errata attribuzione della qualifica di imprenditore in capo all'odierna appellante avrebbe poi indotto il Giudice all'ulteriore errore di escludere l'applicabilità della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2995 n. 5 c.c.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la carenza di motivazione, non avendo il
Giudice di pace chiarito, in maniera esaustiva, le ragioni poste alla base della propria decisione.
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle prove, non avendo il
Giudice di pace considerato la mancanza di prova sul tipo di attività imprenditoriale svolta dall'appellante.
Infine, l'appellante ha censurato la sentenza in relazione alla liquidazione delle spese legali, ritenuta sproporzionata. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata…; - in via principale e nel merito…in riforma della sentenza n. 471/202…accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure…”.
Cer. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo in ordine Parte_2 all'infondatezza di tutti i motivi formulati e richiamando le deduzioni già svolte in primo grado. In ordine alla sproporzionata quantificazione delle spese di lite censurata dall'appellante, la società ne ha dedotto la congruità e la conformità al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.
Cer. ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza n. Parte_2
471/2021 resa dal Giudice di pace di Acireale e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore anticipatario, con condanna della controparte, ex art. 96 c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è infondato.
Quanto alla prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955 c.c., invocata dall'appellante va innanzitutto osservato che la norma in esame delinea delle ipotesi di prescrizione presuntiva volte ad assicurare al debitore la possibilità di provare, anche a distanza di tempo, l'adempimento di un debito relativo al compenso di determinate prestazioni. La prescrizione c.d. presuntiva, a differenza di quella ordinaria (estintiva), non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo da quando i crediti sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, essi si presumono estinti. La prescrizione presuntiva non opera, quindi, sul piano del diritto sostanziale, bensì su quello della prova processuale.
Il n. 5 della norma citata prevede che si prescrivono in un anno “i diritti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne facciano commercio”.
Secondo la giurisprudenza la prescrizione presuntiva c.d. breve si riferisce alle sole ipotesi “di alienazioni a titolo oneroso al minuto di beni di largo e generalizzato consumo personale e della famiglia, tipiche dei rapporti della vita quotidiana, instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente al pagamento immediato o quasi immediato ed in unica soluzione del corrispettivo, senza il rilascio di quietanza” (Cass. civ., Sez. IV, 06.12.2021 n. 38591, giurisprudenza conforme sin da Cass. civ., Sez. II, 01.07.1996, n. 5959).
L'ipotesi contemplata dalla norma in esame deve ritenersi difforme da quella in contestazione, consistendo in una fornitura di merce non usuale e ricorrente (blocchi di cemento, ferro, travetti) in un contesto di rapporti commerciali, stante la sottoscrizione dei buoni di consegna, l'emissione di fattura di vendita (intestata a e ”, con indicazione del codice Parte_1 Controparte_2
fiscale della ) ed il corrispettivo di discreta rilevanza economica (all. 1 e 5 fascicolo Pt_1
monitorio). Inoltre, è circostanza non contestata che le parti abbiano concordato il pagamento tramite assegno bancario, poi rimasto insoluto. A fronte di tali circostanze, risulta irrilevante la circostanza dell'eventuale consegna presso una privata abitazione.
Posto tale inquadramento dell'eccezione di prescrizione, il Giudice di pace ha accertato, in maniera incidentale rispetto al giudizio, che è un imprenditore di fatto, Parte_1
circostanza provata in giudizio non solo tramite le dichiarazione dei due testi e Tes_1 CP_3
sopra riportate, ma, soprattutto, mediante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società appellata, cui era stato deferito il giuramento decisorio. Infatti, il giurante ha testualmente dichiarato che “La sig.ra è venuta con il sig. alla sede della Parte_1 Controparte_2
Cont
affermando di esercitare una ditta individuale” e, rispondendo alla domanda articolata Pt_2 con il secondo capo del deferito giuramento, ha affermato che “Loro hanno fatto l'ordine e l'autista ha consegnato il tutto dove hanno precisato loro”, dichiarazioni munite dell'efficacia probatoria di prova legale tipica del giuramento ai sensi dell'art. 2736 c.c. e dunque non superabili mediante prova contraria.
In ogni caso, anche prima del deferimento del giuramento, l'odierna appellante, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non aveva allegato né dimostrato circostanze atte a provare il contrario, ovverosia che l'acquisto del materiale edile fosse stato effettuato per ragioni personali e/o familiari e non fosse strumentale ad alcuna impresa.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e delle risultanze istruttorie, il Giudice di pace ha correttamente escluso l'applicabilità al caso in esame della prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 5 c.c.
Quanto alla censura di omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado sul merito, per un verso si osserva che il Giudice di prime cure, con motivazione estremamente concisa, ha argomentato in merito alla mancata contestazione della consegna della merce da parte dell'opponente nei seguenti termini: “Nel merito non vi è stata contestazione sulla consegna della merce da parte di né contestazione sul quantum”. CP_1Pt_2
Sul punto è dirimente osservare che va fatta applicazione dei principi generali sull'onere probatorio nel sistema della responsabilità contrattuale, secondo cui grava sul creditore l'onere di provare il titolo e di allegare l'inadempimento, mentre è a carico del debitore la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001). Nel caso in esame, mediante le prove costituende assunte in primo grado, la società creditrice opposta ha dato prova del titolo e la debitrice opponente non è riuscita a provare il fatto estintivo dedotto dell'applicabilità della prescrizione presuntiva;
quanto agli altri profili, la pattuizione del corrispettivo deve ritenersi incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e non è comunque stata fatta oggetto di appello e, quanto all'avvenuta consegna (oggetto di contestazione), la medesima è stata oggetto, in senso sfavorevole al debitore opponente, del giuramento decisorio deferito, con la conseguenza che il fatto è dimostrato mediante prova legale, insuscettibile di prova contraria.
In ultimo, anche il motivo di appello relativo alle spese di lite deve essere rigettato, in quanto la liquidazione operata in primo grado, in sostanziale applicazione dei parametri minimi previsti dal
D.M. 55/2014 (euro 633,00 per le quattro fasi del giudizio dinanzi al Giudice di pace, intervallo di valore euro 1.101,00-5.200,00), appare congrua, tenuto conto del carattere non complesso delle questioni giuridiche esaminate.
Per tutti i superiori motivi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese della presente fase vengono poste a carico della parte soccombente e Parte_1
liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2024 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale del procedimento, del carattere non complesso delle questioni giuridiche esaminate e delle modalità di assunzione della decisione.
La richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma II e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio ai sensi del co. III, non rinvenendosi nella condotta di parte appellante una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali, tenuto conto della motivazione della sentenza di primo grado, delle censure formulate e dei motivi del rigetto dell'appello.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 962/2022, così decide:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 471/2021 Parte_1
emessa dal Giudice di pace di Acireale in data 30.11.2021;
- condanna al pagamento delle spese di lite di Cer. da Parte_1 Parte_2
corrispondere a favore del procuratore antistatario avv. Enza Daniela Leonardi e liquidate in euro 1.278,00 oltre il 15% per spese generali, VA e CPA se dovute per legge;
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_1 Parte_2
Catania, 22/03/2025
Il Giudice dott.ssa AR Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa AR Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 962/2022 promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
VENERA BELLA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Corso Sicilia, n. C.F._2
93, Acireale (CT); appellante contro
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 Parte_2 P.VA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. ENZA DANIELA LEONARDI, C.F. , ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in V.le XX Settembre, n. 50, Catania;
appellata
avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di compravendita – prescrizione presuntiva – giuramento decisorio.
Parte appellata, unica comparsa, ha precisato le conclusioni all'udienza del 27.11.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 335/2020 emesso dal Giudice di pace di Acireale, con cui imprenditore individuale, è stata Parte_1
Cont condannata, unitamente al marito , a corrispondere a euro 1.302,00, Controparte_2 Parte_2
quale corrispettivo per la fornitura di materiali edili oggetto della fattura n.
1.409 del 30.07.201, oltre interessi e spese.
La debitrice ingiunta in primo grado, ha proposto opposizione dinanzi al Parte_1
Giudice di pace formulando i seguenti motivi di opposizione: - difetto di legittimazione passiva, non esercitando attività di impresa;
- insussistenza del credito, in quanto i buoni di consegna non risultano riconducibili all'opponente, recando la sottoscrizione di un soggetto terzo, cui peraltro è cointestata la fattura di vendita;
- estinzione del credito per intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 5 c.c.
Nel procedimento di primo grado la creditrice opposta Cer. si è costituita eccependo Parte_2
che il contratto di compravendita è stato concluso da e , Parte_1 Controparte_2 qualificatisi come titolari dell'omonima impresa individuale, e che i buoni di consegna della merce, posti alla base della fattura azionata, sono stati sottoscritti da , il quale aveva Controparte_2
contestualmente pagato la merce con un assegno postale rimasto poi insoluto. Cer. ha Parte_2
infine precisato che la merce è stata regolarmente consegnata e ricevuta da e che, Parte_1 in ogni caso, l'opponente non ha mai contestato la fattura oggetto di ingiunzione, neanche dopo aver ricevuto la diffida di pagamento.
In ordine all'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, ne ha CP_1 Parte_2 eccepito l'infondatezza, in quanto l'art. 2955 n. 5 c.c., quale interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si riferisce alle vendite al minuto di beni di largo e generalizzato consumo e non è applicabile alla fattispecie in esame, che ha ad oggetto una vendita di materiali edili.
La società creditrice opposta ha quindi chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante prove orali e dalle dichiarazioni rese è emerso quanto segue:
- il testimone di parte opposta , figlio del legale rappresentante di Testimone_1 CP_1 [...]
e dipendente della società sino al 2019 (soggetto preposto alla ricezione degli ordini all'epoca Pt_2
della fornitura di merce in contestazione), ha affermato che faceva acquisti di Parte_1
merce circa una volta al mese e si era qualificata come titolare di una ditta individuale;
la stessa solitamente pagava in contanti, ma in occasione dell'acquisto oggetto della fattura n. 1.149/2011 aveva pagato con un assegno;
il testimone ha precisato altresì che la merce veniva consegnata dall'autista della società ; Controparte_3
Cont
- il secondo testimone di parte opposta , autista alle dipendenze di Controparte_3 Parte_2
sino al 2015, ha affermato di essere stato presente in occasione della vendita e che Pt_1
si era qualificata come titolare di una ditta individuale;
ha aggiunto che la suddetta si
[...]
recava in azienda da sola e talvolta accompagnata dal compagno e/o marito;
il testimone, che si è occupato personalmente della consegna della merce, ha inoltre precisato di averla consegnata a presso “quella che sembrava una casa privata”. Parte_1 - , legale rappresentante di cui è stato deferito il giuramento Controparte_4 CP_1 Parte_2 decisorio, ha dichiarato che “La Sig.ra è venuta con il sig. alla Parte_1 Controparte_2 sede della Cer. affermando di esercitare una ditta individuale” (articolato n. 1) e, rispondendo Pt_2 all'articolato n. 2 (“Giuro e giurando affermo o nego che i materiali acquistati dalla Sig.ra Pt_1 nel luglio 2011 erano destinati a lavori e riparazioni da eseguirsi presso l'immobile
[...] adibito a sua residenza principale, sito in S.M. La Scala nella Via Tocco 15”), ha affermato quanto segue: “Io non lo so, Loro hanno fatto l'ordine e l'autista ha consegnato il tutto dove hanno richiesto loro”.
Con la sentenza appellata il Giudice di pace, previa conferma della propria ordinanza del
18.05.2021 con cui era stata rigettata l'eccezione di prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c., ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a la quale, come emerso Parte_1 dall'istruttoria orale, svolgeva di fatto l'attività di impresa e, ritenendo provata la consegna della merce, ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore richiedente, liquidate in complessivi euro 650,00 oltre accessori.
Pertanto, ha proposto appello nei confronti della sentenza di primo grado, Parte_1
lamentando la carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla qualifica di imprenditore che il Giudice di pace ha ritenuto sussistente. Secondo la prospettazione dell'odierna appellante il primo Giudice ha errato nel qualificare come imprenditrice di fatto l'odierna appellante solo per aver acquistato del materiale edile, senza tener conto del fatto che non era titolare di partita
VA e non risultava iscritta alla Camera di commercio, né era stata fornita prova del tipo di attività imprenditoriale esercitata. L'errata attribuzione della qualifica di imprenditore in capo all'odierna appellante avrebbe poi indotto il Giudice all'ulteriore errore di escludere l'applicabilità della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2995 n. 5 c.c.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la carenza di motivazione, non avendo il
Giudice di pace chiarito, in maniera esaustiva, le ragioni poste alla base della propria decisione.
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle prove, non avendo il
Giudice di pace considerato la mancanza di prova sul tipo di attività imprenditoriale svolta dall'appellante.
Infine, l'appellante ha censurato la sentenza in relazione alla liquidazione delle spese legali, ritenuta sproporzionata. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata…; - in via principale e nel merito…in riforma della sentenza n. 471/202…accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure…”.
Cer. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo in ordine Parte_2 all'infondatezza di tutti i motivi formulati e richiamando le deduzioni già svolte in primo grado. In ordine alla sproporzionata quantificazione delle spese di lite censurata dall'appellante, la società ne ha dedotto la congruità e la conformità al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.
Cer. ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza n. Parte_2
471/2021 resa dal Giudice di pace di Acireale e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore anticipatario, con condanna della controparte, ex art. 96 c.p.c.
Tanto premesso, l'appello è infondato.
Quanto alla prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955 c.c., invocata dall'appellante va innanzitutto osservato che la norma in esame delinea delle ipotesi di prescrizione presuntiva volte ad assicurare al debitore la possibilità di provare, anche a distanza di tempo, l'adempimento di un debito relativo al compenso di determinate prestazioni. La prescrizione c.d. presuntiva, a differenza di quella ordinaria (estintiva), non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo da quando i crediti sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, essi si presumono estinti. La prescrizione presuntiva non opera, quindi, sul piano del diritto sostanziale, bensì su quello della prova processuale.
Il n. 5 della norma citata prevede che si prescrivono in un anno “i diritti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne facciano commercio”.
Secondo la giurisprudenza la prescrizione presuntiva c.d. breve si riferisce alle sole ipotesi “di alienazioni a titolo oneroso al minuto di beni di largo e generalizzato consumo personale e della famiglia, tipiche dei rapporti della vita quotidiana, instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente al pagamento immediato o quasi immediato ed in unica soluzione del corrispettivo, senza il rilascio di quietanza” (Cass. civ., Sez. IV, 06.12.2021 n. 38591, giurisprudenza conforme sin da Cass. civ., Sez. II, 01.07.1996, n. 5959).
L'ipotesi contemplata dalla norma in esame deve ritenersi difforme da quella in contestazione, consistendo in una fornitura di merce non usuale e ricorrente (blocchi di cemento, ferro, travetti) in un contesto di rapporti commerciali, stante la sottoscrizione dei buoni di consegna, l'emissione di fattura di vendita (intestata a e ”, con indicazione del codice Parte_1 Controparte_2
fiscale della ) ed il corrispettivo di discreta rilevanza economica (all. 1 e 5 fascicolo Pt_1
monitorio). Inoltre, è circostanza non contestata che le parti abbiano concordato il pagamento tramite assegno bancario, poi rimasto insoluto. A fronte di tali circostanze, risulta irrilevante la circostanza dell'eventuale consegna presso una privata abitazione.
Posto tale inquadramento dell'eccezione di prescrizione, il Giudice di pace ha accertato, in maniera incidentale rispetto al giudizio, che è un imprenditore di fatto, Parte_1
circostanza provata in giudizio non solo tramite le dichiarazione dei due testi e Tes_1 CP_3
sopra riportate, ma, soprattutto, mediante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società appellata, cui era stato deferito il giuramento decisorio. Infatti, il giurante ha testualmente dichiarato che “La sig.ra è venuta con il sig. alla sede della Parte_1 Controparte_2
Cont
affermando di esercitare una ditta individuale” e, rispondendo alla domanda articolata Pt_2 con il secondo capo del deferito giuramento, ha affermato che “Loro hanno fatto l'ordine e l'autista ha consegnato il tutto dove hanno precisato loro”, dichiarazioni munite dell'efficacia probatoria di prova legale tipica del giuramento ai sensi dell'art. 2736 c.c. e dunque non superabili mediante prova contraria.
In ogni caso, anche prima del deferimento del giuramento, l'odierna appellante, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non aveva allegato né dimostrato circostanze atte a provare il contrario, ovverosia che l'acquisto del materiale edile fosse stato effettuato per ragioni personali e/o familiari e non fosse strumentale ad alcuna impresa.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e delle risultanze istruttorie, il Giudice di pace ha correttamente escluso l'applicabilità al caso in esame della prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 5 c.c.
Quanto alla censura di omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado sul merito, per un verso si osserva che il Giudice di prime cure, con motivazione estremamente concisa, ha argomentato in merito alla mancata contestazione della consegna della merce da parte dell'opponente nei seguenti termini: “Nel merito non vi è stata contestazione sulla consegna della merce da parte di né contestazione sul quantum”. CP_1Pt_2
Sul punto è dirimente osservare che va fatta applicazione dei principi generali sull'onere probatorio nel sistema della responsabilità contrattuale, secondo cui grava sul creditore l'onere di provare il titolo e di allegare l'inadempimento, mentre è a carico del debitore la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001). Nel caso in esame, mediante le prove costituende assunte in primo grado, la società creditrice opposta ha dato prova del titolo e la debitrice opponente non è riuscita a provare il fatto estintivo dedotto dell'applicabilità della prescrizione presuntiva;
quanto agli altri profili, la pattuizione del corrispettivo deve ritenersi incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e non è comunque stata fatta oggetto di appello e, quanto all'avvenuta consegna (oggetto di contestazione), la medesima è stata oggetto, in senso sfavorevole al debitore opponente, del giuramento decisorio deferito, con la conseguenza che il fatto è dimostrato mediante prova legale, insuscettibile di prova contraria.
In ultimo, anche il motivo di appello relativo alle spese di lite deve essere rigettato, in quanto la liquidazione operata in primo grado, in sostanziale applicazione dei parametri minimi previsti dal
D.M. 55/2014 (euro 633,00 per le quattro fasi del giudizio dinanzi al Giudice di pace, intervallo di valore euro 1.101,00-5.200,00), appare congrua, tenuto conto del carattere non complesso delle questioni giuridiche esaminate.
Per tutti i superiori motivi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese della presente fase vengono poste a carico della parte soccombente e Parte_1
liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2024 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale del procedimento, del carattere non complesso delle questioni giuridiche esaminate e delle modalità di assunzione della decisione.
La richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma II e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio ai sensi del co. III, non rinvenendosi nella condotta di parte appellante una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali, tenuto conto della motivazione della sentenza di primo grado, delle censure formulate e dei motivi del rigetto dell'appello.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 962/2022, così decide:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 471/2021 Parte_1
emessa dal Giudice di pace di Acireale in data 30.11.2021;
- condanna al pagamento delle spese di lite di Cer. da Parte_1 Parte_2
corrispondere a favore del procuratore antistatario avv. Enza Daniela Leonardi e liquidate in euro 1.278,00 oltre il 15% per spese generali, VA e CPA se dovute per legge;
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da CP_1 Parte_2
Catania, 22/03/2025
Il Giudice dott.ssa AR Salamone