Ordinanza cautelare 30 maggio 2024
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Coppari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ancona, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Ancona Pesaro e Urbino, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Commercio del Comune di Ancona, di data 29.02.2024 - Prot. n. 36293 e notificata in data 01.03.2024, con cui è stato comunicato che “l''intervento richiesto non può essere autorizzato in quanto la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ancona e Pesaro e Urbino ha espresso, ai sensi dell''art. 11 comma 7 del DPR 31/2017, parere negativo all''intervento”;
- della nota prot. Sabap del 25/01/2024 n. 869 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino;
- nonché di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali, e comunque connessi e correlati, ed altresì, per quanto occorrer possa, della nota Prot. Sabap del 2/12/2023, n. 14907 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ER FA il 8\10\2024 :
-Nota prot. MIC_SABAP-AN-PU¬¬-_UO3/12.07.2024/000822-P, notificata in data 12.07.2024, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino ha disposto quanto segue: “Autorizza l’intervento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni. Al fine di ricercare una soluzione che contemperi le esigenze di salvaguardia del contesto tutelato, anche in considerazione con la stretta vicinanza con il nucleo storico di Varano, si propone che vengano adottate due soluzioni alternative: - installazione dei pannelli fotovoltaici nella sola falda nord del fabbricato, non direttamente esposta sull’abitato storico di Varano, con tipologia antiriflesso e con tonalità analoghe al manto di copertura; in alternativa, utilizzo di coppi fotovoltaici”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Ancona Pesaro e Urbino e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2025, il pres. TA ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota depositata in data 17.10.2025, con cui il ricorrente - premesso che, a seguito del parere favorevole della Soprintendenza prot. 3551-P del 13.3.2015 e della successiva autorizzazione del Comune di Ancona- Servizio Edilizia Privata e Commercio prot. 48 del 12.5.2025, ha ottenuto la chiesta autorizzazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici su copertura del fabbricato, sito nella frazione Varano, 40/A del Comune di Ancona, censito al foglio catastale n.99 part. 22, con ciò ottenendo l’integrale soddisfazione della pretesa dedotto in giudizio- ha chiesto la definizione del presente giudizio con sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere e conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese di giudizio;
Vista l’Ordinanza Tar Marche Sez. 1° del 30.5.2024 n. 76 con cui è stata accolta la domanda cautelare ai fini del riesame;
Rilevato che la sopravvenuta autorizzazione del Comune di Ancona- Servizio Edilizia Privata e Commercio prot. 48 del 12.5.2025, fra l’altro, precisa:
-“ Visto che, a seguito di Ordinanza del T.A.R. Marche n.76 del 30/05/2024, relativamente alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini di un motivato riesame da parte della competente Soprintendenza, quest’ultima, avendo esaminato la documentazione progettuale relativa ad una “diversa disposizione dei n. 15 pannelli fotovoltaici previsti, spostando i pannelli previsti nella falda sud nelle altre due falde dell’immobile residenziale, visibili da vie pubbliche, di fatto aumentando la superficie coperta dai pannelli sulle medesime”, ha autorizzato l’intervento con nota prot.8822-P del 12/07/2024 con le seguenti prescrizioni:
“Al fine di ricercare una soluzione che contemperi le esigenze di salvaguardia del contesto tutelato, anche in considerazione con la stretta vicinanza con il nucleo storico di Varano, si propone che vengano adottate due soluzioni alternative:
- installazione dei pannelli fotovoltaici nella sola falda nord del fabbricato, non direttamente esposta
sull’abitato storico di Varano, con tipologia antiriflesso e con tonalità analoghe al manto di copertura;
- in alternativa, utilizzo di coppi fotovoltaici.”;
-“ Considerato inoltre che, con prot. 16440 del 16/12/2024 il richiedente ha trasmesso alla Soprintendenza, tramite tecnico incaricato, nuova proposta progettuale al fine di superare le prescrizioni impartite nel suddetto parere prot.8822-P del 12/07/2024, e che la Soprintendenza, a seguito di esame di tale documentazione progettuale, consistente in un aggiornamento con “l’installazione di n. 6 pannelli fotovoltaici di cromia analoga al coppo sulla falda ovest del fabbricato e n. 8 sulla falda est, traslati verso nord, riducendo l’esposizione verso il centro storico di Varano come definito nel corso del citato incontro al fine di attenuare l’impatto sul contesto storico-paesaggistico” ha espresso parere favorevole all’intervento con nota prot.3541-P del 13/03/2025 acquisita al ns prot.45246 del 14/03/2025 ”;
Ritenuto che il sopravvenuto parere favorevole della Soprintendenza prot. 3551-P del 13.3.2015 nonché la successiva autorizzazione del Comune di Ancona- Servizio Edilizia Privata e Commercio prot. 48 del 12.5.2025, resi a seguito dell’Ordinanza propulsiva Tar Marche Sez. 1° del 30.5.2024 n. 76 non contengono espressamente alcuna “riserva” all’esito del presente giudizio e risultano assunti “a pieno titolo”, cioè statuendo in via definitiva sull’assetto degli interessi coinvolti, a conclusione del procedimento riavviato e poi definito con la favorevole valutazione del nuovo progetto, presentato dal ricorrente con atto 16.12.2024 prot. n. 16440-A (protocollo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro Urbino);
Ritenuto che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere , in quanto la pretesa di parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.;
Ritenuto di poter porre le spese di giudizio a carico delle Amministrazioni intimate in parti uguali, nella somma complessivamente e forfettariamente indicata in dispositivo, tenuto conto: a) dell’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, disposto con l’Ordinanza Tar Marche Sez. 1° del 30.5.2024 n. 76; b) della circostanza che il ricorrente ha presentato un nuovo progetto con atto 16.12,2024 prot. n. 16440-A; c) della circostanza che le P.A. hanno provveduto in via definitiva e senza alcuna “riserva”.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere , ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.
Condanna il Ministero dei Beni Culturali ed il Comune di Ancona al pagamento, in ragione di metà ciascuno, delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che vengono liquidate, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 800 (euro ottocento), oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA ST, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
IO Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA ST |
IL SEGRETARIO