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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2024, n. 15807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15807 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 56702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI ROMA
Sezione prima composto dai magistrati:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi giudice dr.ssa Roberta Nocella giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56702/ 2023 , vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
GHISIO ERBA QUIRINO e BOTTI ALESSANDRO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4
e
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv. GHISIO ERBA Controparte_1 C.F._2
QUIRINO e BOTTI ALESSANDRO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via
Giuseppe Ferrari n. 4
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/10/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio civile in Roma in data 24/08/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2001, atto 02042, Per_ parte 1, serie 01; che dal matrimonio erano nati i figli (in data 01/02/2002) e (in data Per_2
14/10/2009); che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: “1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2. il Signor già allontanatosi dalla casa coniugale, da atto che i beni mobili Controparte_1
presenti nella casa coniugale rimarranno in dotazione familiare, avendo già regolato in precedenza tale aspetto ed avendo già asportato quelli di sua spettanza unitamente a quelli personali;
3. il Signor successivamente all'udienza Presidenziale, provvederà al cambio di Controparte_1
residenza presso il nuovo domicilio;
4. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione, Per_2 con la madre, presso l'abitazione familiare, in Roma, via Vincenzo Borghini 101;
5. la casa coniugale di via Vincenzo Borghini 101, int. 4, di proprietà di entrambi i coniugi ma gravata da mutuo, rimarrà assegnata alla moglie;
6. il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio , previo accordo con la madre, senza Per_2
limitazione alcuna e senza che siano definiti giorni ovvero orari prestabiliti, così come già avviene almeno da sette anni, ciò in ragione della circostanza che il Signor presta servizio, quale CP_1
agente di Pubblica Sicurezza nel I Reparto Mobile di Roma ed è soggetto ad una turnazione programmata di giorno in giorno;
7. in ogni caso, il diritto di visita del padre viene così regolato: a. il Signor vedrà e terrà CP_1
con sé il figlio , quando vorrà e previo accordo con la madre, almeno 1 giorno a Per_2
settimana, di regola il martedì con pernotto sino al mercoledì mattina - salvo altro giorno - compatibilmente con la turnazione lavorativa;
b. il signor inoltre, vedrà e terrà con sé CP_1
il figlio , in occasione dei suoi allenamenti, di regola il lunedì, il mercoledì e il giovedì, Per_2
nonché alle partite che saranno calendarizzate, anche qui compatibilmente con la turnazione;
c. inoltre, il Signor vedrà e terrà con sé il figlio , a fine settimana alternati dalla CP_1 Per_2
mattina del sabato – di regola dalle ore 9.00 del 2 mattino, salvo diversa esigenza e/o accordo tra i genitori e fatto salvo il termine della turnazione del sabato – con relativo pernotto;
d. inoltre, ad anni alterni, il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale Per_2
con la madre, la Pasqua con la madre e con il padre la giornata di Pasquetta, l'ultimo dell'anno con la madre ed il Capodanno con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori di volta in volta;
e. nel periodo estivo, il figlio , trascorrerà con il padre almeno 7 giorni consecutivi;
Per_2
8. entrambi i coniugi saranno tenuti a comunicare, possibilmente entro il 15 giugno di ciascun anno, i rispettivi periodi di ferie;
Per_
9. quale contributo per il mantenimento dei figli e , il Signor Per_2 CP_1 corrisponderà alla IG , entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno di € 450,00 – Pt_1 ovvero € 225,00 per ciascun figlio – e ogni anno detto assegno sarà adeguato in base agli aumenti dell'indice ISTAT;
10. La rata del mutuo posta a carico di entrambi i coniugi e gravante sulla casa familiare di via
Vincenzo Borghini 101, in comproprietà tra gli stessi, sarà versata alle relative scadenze dal
Signor sino alla sua estinzione, con impegno della IG a versare il 50% di CP_1 Pt_1
sua spettanza nei due giorni lavorativi precedenti la scadenza ovvero, al più tardi, nei due giorni successivi detta scadenza qualora l'importo sia variabile mensilmente;
Per_ 11. quanto alla regolamentazione delle spese straordinarie relative ai figli e , i Per_2
Signori e aderiscono, come d'uso, al protocollo d'intesa sottoscritto il CP_1 Pt_1
17.12.2014 tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che si dà per letto e conosciuto;
12. le anticipazioni delle spese preconcordate, se anticipate dalla madre, saranno rifuse dal padre nella misura del 50%, entro i successivi 15 giorni dalla richiesta;
per quanto concerne le spese straordinarie da concordare, a fronte di una richiesta scritta di un genitore, l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nel termine di 10 giorni e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
13. i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.”.
All'udienza del 04/07/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 24/08/2001, alle condizioni congiunte
[...] riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto 02042, parte 1, serie 01);
3) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 7.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nocella Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI ROMA
Sezione prima composto dai magistrati:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi giudice dr.ssa Roberta Nocella giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56702/ 2023 , vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
GHISIO ERBA QUIRINO e BOTTI ALESSANDRO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4
e
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv. GHISIO ERBA Controparte_1 C.F._2
QUIRINO e BOTTI ALESSANDRO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via
Giuseppe Ferrari n. 4
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 03/10/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio civile in Roma in data 24/08/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2001, atto 02042, Per_ parte 1, serie 01; che dal matrimonio erano nati i figli (in data 01/02/2002) e (in data Per_2
14/10/2009); che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: “1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2. il Signor già allontanatosi dalla casa coniugale, da atto che i beni mobili Controparte_1
presenti nella casa coniugale rimarranno in dotazione familiare, avendo già regolato in precedenza tale aspetto ed avendo già asportato quelli di sua spettanza unitamente a quelli personali;
3. il Signor successivamente all'udienza Presidenziale, provvederà al cambio di Controparte_1
residenza presso il nuovo domicilio;
4. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione, Per_2 con la madre, presso l'abitazione familiare, in Roma, via Vincenzo Borghini 101;
5. la casa coniugale di via Vincenzo Borghini 101, int. 4, di proprietà di entrambi i coniugi ma gravata da mutuo, rimarrà assegnata alla moglie;
6. il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio , previo accordo con la madre, senza Per_2
limitazione alcuna e senza che siano definiti giorni ovvero orari prestabiliti, così come già avviene almeno da sette anni, ciò in ragione della circostanza che il Signor presta servizio, quale CP_1
agente di Pubblica Sicurezza nel I Reparto Mobile di Roma ed è soggetto ad una turnazione programmata di giorno in giorno;
7. in ogni caso, il diritto di visita del padre viene così regolato: a. il Signor vedrà e terrà CP_1
con sé il figlio , quando vorrà e previo accordo con la madre, almeno 1 giorno a Per_2
settimana, di regola il martedì con pernotto sino al mercoledì mattina - salvo altro giorno - compatibilmente con la turnazione lavorativa;
b. il signor inoltre, vedrà e terrà con sé CP_1
il figlio , in occasione dei suoi allenamenti, di regola il lunedì, il mercoledì e il giovedì, Per_2
nonché alle partite che saranno calendarizzate, anche qui compatibilmente con la turnazione;
c. inoltre, il Signor vedrà e terrà con sé il figlio , a fine settimana alternati dalla CP_1 Per_2
mattina del sabato – di regola dalle ore 9.00 del 2 mattino, salvo diversa esigenza e/o accordo tra i genitori e fatto salvo il termine della turnazione del sabato – con relativo pernotto;
d. inoltre, ad anni alterni, il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale Per_2
con la madre, la Pasqua con la madre e con il padre la giornata di Pasquetta, l'ultimo dell'anno con la madre ed il Capodanno con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori di volta in volta;
e. nel periodo estivo, il figlio , trascorrerà con il padre almeno 7 giorni consecutivi;
Per_2
8. entrambi i coniugi saranno tenuti a comunicare, possibilmente entro il 15 giugno di ciascun anno, i rispettivi periodi di ferie;
Per_
9. quale contributo per il mantenimento dei figli e , il Signor Per_2 CP_1 corrisponderà alla IG , entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno di € 450,00 – Pt_1 ovvero € 225,00 per ciascun figlio – e ogni anno detto assegno sarà adeguato in base agli aumenti dell'indice ISTAT;
10. La rata del mutuo posta a carico di entrambi i coniugi e gravante sulla casa familiare di via
Vincenzo Borghini 101, in comproprietà tra gli stessi, sarà versata alle relative scadenze dal
Signor sino alla sua estinzione, con impegno della IG a versare il 50% di CP_1 Pt_1
sua spettanza nei due giorni lavorativi precedenti la scadenza ovvero, al più tardi, nei due giorni successivi detta scadenza qualora l'importo sia variabile mensilmente;
Per_ 11. quanto alla regolamentazione delle spese straordinarie relative ai figli e , i Per_2
Signori e aderiscono, come d'uso, al protocollo d'intesa sottoscritto il CP_1 Pt_1
17.12.2014 tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che si dà per letto e conosciuto;
12. le anticipazioni delle spese preconcordate, se anticipate dalla madre, saranno rifuse dal padre nella misura del 50%, entro i successivi 15 giorni dalla richiesta;
per quanto concerne le spese straordinarie da concordare, a fronte di una richiesta scritta di un genitore, l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nel termine di 10 giorni e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
13. i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.”.
All'udienza del 04/07/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 24/08/2001, alle condizioni congiunte
[...] riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto 02042, parte 1, serie 01);
3) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 7.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nocella Dott.ssa Marta Ienzi