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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1007/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3928/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, Civ. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002021001987958000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, Civ. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1002024146000158004 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: In via preliminare, dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria notificata in data 26.05.2025 per i crediti erariali, comunali e regionali indicati per omessa notifica delle cartelle esattoriali nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avviso di iscrizione ipotecaria con concessione termine di 30 giorni e, quindi, per violazione dell'iter procedimentale e lesione del diritto di difesa del contribuente;
• nel merito dichiarare l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria per intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti sottostanti . Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio
Resistente: Il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso ex articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, con il quale impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria numero 1999212543, notificata in data 26 maggio
2025. L'atto, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 8 maggio 2025, ha per oggetto un immobile sito in Pagani (Salerno), Indirizzo_1, per un importo complessivo di euro 30.954,67 riferibile a plurime cartelle esattoriali. Il ricorrente deduce principalmente la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva prevista dall'articolo 77, comma 2-bis, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602; inoltre contesta la mancata notifica delle cartelle sottostanti – tra cui la numero 1002021001987958000 per euro 152,50, relativa ad addizionali comunali e regionali all'IRPEF per gli anni 2011 e 2017 – e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno si è costituita nel giudizio in nome proprio e per conto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando controdeduzioni e documentazione probatoria.
Rappresenta che la cartella numero 1002021001987958000 è stata regolarmente notificata via PEC all'indirizzo pepe.matteopec.it in data 23 marzo 2022, come attestato dal referto di notificazione fornito dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
parimenti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata il 20 maggio 2024, mentre un'intimazione di pagamento (numero 10020239003616125000) era già stata recapitata il 26 giugno 2023. Tali atti, non impugnati nei termini di legge, sono divenuti definitivi, rendendo inammissibili e infondate le eccezioni relative ai presupposti della pretesa e alla prescrizione dei crediti sottostanti.
In data 9/02/2026 il ricorrente ha presentato memorie contestando l'iscrizione ipotecaria per due ordini di motivi e ne chiede l'annullamento e la cancellazione: Illegittimità per carenza dei presupposti ex art. 77 D. P.R. 602/1973 e art. 19 co. 3 D.Lgs. 546/1992; prova di notifica degli atti presupposti solo frammentaria e non completa per tutte le cartelle e avvisi;
violazione del contraddittorio endoprocedimentale con comunicazione preventiva opaca, senza scomposizione analitica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, sia per inammissibilità che per infondatezza nel merito.
Preliminarmente, va rilevato che la cartella esattoriale numero 1002021001987958000 è stata validamente notificata via posta elettronica certificata il 23 marzo 2022, come dimostrato dal referto di ricezione depositato in atti. La mancata impugnazione di tale atto entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 21 del
Decreto Legislativo 546/1992 ne ha determinato la definitiva irrevocabilità, precludendo ogni sindacato, anche incidentale, sui vizi degli atti presupposti. la Cassazione ha più volte affermato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione n. 22108 del 2024).
Parimenti infondato è il motivo relativo all'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il documento, datato 10 maggio 2024, è stato notificato il 20 maggio 2024, consentendo al contribuente un termine di trenta giorni per adempiere prima dell'effettiva iscrizione, nel rispetto dell'articolo
77, comma 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973. L'onere della prova del corretto esperimento della notifica grava sull'Agenzia della riscossione, qui puntualmente adempiuto.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti è parimenti destituita di fondamento. I crediti per addizionali IRPEF, non aventi natura periodica, soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'articolo 2946 del Codice Civile, decorrendo dalla notifica del titolo esecutivo (la cartella esattoriale). Le intimazioni di pagamento successive (26 giugno 2023 e altre) hanno altresì interrotto la prescrizione ex articolo 1219 del Codice Civile.
Infine, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione, atteso che il contribuente ha avuto piena conoscenza della pretesa attraverso la sequenza di atti notificati.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta integralmente il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, delle spese, diritti e onorari di giudizio, in favore dell'ADE che liquida in euro 500,000, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3928/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, Civ. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002021001987958000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, Civ. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1002024146000158004 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: In via preliminare, dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria notificata in data 26.05.2025 per i crediti erariali, comunali e regionali indicati per omessa notifica delle cartelle esattoriali nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avviso di iscrizione ipotecaria con concessione termine di 30 giorni e, quindi, per violazione dell'iter procedimentale e lesione del diritto di difesa del contribuente;
• nel merito dichiarare l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria per intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti sottostanti . Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio
Resistente: Il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso ex articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, con il quale impugna la comunicazione di iscrizione ipotecaria numero 1999212543, notificata in data 26 maggio
2025. L'atto, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 8 maggio 2025, ha per oggetto un immobile sito in Pagani (Salerno), Indirizzo_1, per un importo complessivo di euro 30.954,67 riferibile a plurime cartelle esattoriali. Il ricorrente deduce principalmente la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva prevista dall'articolo 77, comma 2-bis, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602; inoltre contesta la mancata notifica delle cartelle sottostanti – tra cui la numero 1002021001987958000 per euro 152,50, relativa ad addizionali comunali e regionali all'IRPEF per gli anni 2011 e 2017 – e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno si è costituita nel giudizio in nome proprio e per conto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando controdeduzioni e documentazione probatoria.
Rappresenta che la cartella numero 1002021001987958000 è stata regolarmente notificata via PEC all'indirizzo pepe.matteopec.it in data 23 marzo 2022, come attestato dal referto di notificazione fornito dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
parimenti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata il 20 maggio 2024, mentre un'intimazione di pagamento (numero 10020239003616125000) era già stata recapitata il 26 giugno 2023. Tali atti, non impugnati nei termini di legge, sono divenuti definitivi, rendendo inammissibili e infondate le eccezioni relative ai presupposti della pretesa e alla prescrizione dei crediti sottostanti.
In data 9/02/2026 il ricorrente ha presentato memorie contestando l'iscrizione ipotecaria per due ordini di motivi e ne chiede l'annullamento e la cancellazione: Illegittimità per carenza dei presupposti ex art. 77 D. P.R. 602/1973 e art. 19 co. 3 D.Lgs. 546/1992; prova di notifica degli atti presupposti solo frammentaria e non completa per tutte le cartelle e avvisi;
violazione del contraddittorio endoprocedimentale con comunicazione preventiva opaca, senza scomposizione analitica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, sia per inammissibilità che per infondatezza nel merito.
Preliminarmente, va rilevato che la cartella esattoriale numero 1002021001987958000 è stata validamente notificata via posta elettronica certificata il 23 marzo 2022, come dimostrato dal referto di ricezione depositato in atti. La mancata impugnazione di tale atto entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 21 del
Decreto Legislativo 546/1992 ne ha determinato la definitiva irrevocabilità, precludendo ogni sindacato, anche incidentale, sui vizi degli atti presupposti. la Cassazione ha più volte affermato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione n. 22108 del 2024).
Parimenti infondato è il motivo relativo all'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il documento, datato 10 maggio 2024, è stato notificato il 20 maggio 2024, consentendo al contribuente un termine di trenta giorni per adempiere prima dell'effettiva iscrizione, nel rispetto dell'articolo
77, comma 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973. L'onere della prova del corretto esperimento della notifica grava sull'Agenzia della riscossione, qui puntualmente adempiuto.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti è parimenti destituita di fondamento. I crediti per addizionali IRPEF, non aventi natura periodica, soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'articolo 2946 del Codice Civile, decorrendo dalla notifica del titolo esecutivo (la cartella esattoriale). Le intimazioni di pagamento successive (26 giugno 2023 e altre) hanno altresì interrotto la prescrizione ex articolo 1219 del Codice Civile.
Infine, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione, atteso che il contribuente ha avuto piena conoscenza della pretesa attraverso la sequenza di atti notificati.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta integralmente il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, delle spese, diritti e onorari di giudizio, in favore dell'ADE che liquida in euro 500,000, oltre oneri di legge, se dovuti.