Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3192/2021 R.G.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto: IL TRIBUNALE di GENOVA responsabilità II SEZIONE CIVILE extracontrattuale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico dott. Patrizia Bonsignore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3192/2021 RG promossa da:
in persona del suo CP_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore Sig. corrente in Landriano (PV), Via F.lli Cairoli Parte_2
n. 3 (C.F. e P.IVA , con elezione di domicilio in Genova, Piazza Dante n. 8/10, presso P.IVA_1 lo studio degli Avvocati Anna Maria Bertini (C.F. ) e Andrea Siccardi ( C.F. C.F._1
), che la rappresentano e difendono in forza di mandato in calce all'atto di C.F._2 citazione ex art. 83 c.p.c. e che indicano i seguenti indirizzi P.E.C. per la ricezione delle comunicazioni e notificazioni: Email_1
e il numero di fax 010/5451353 Email_2
ATTRICE
Contro
(C.F. ), residente in Mezzanego (GE), titolare della Controparte_2 C.F._3 ditta IC AC di AC AV, con sede in RI NT (GE), elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Chiavari, Via Martiri della Liberazione, n. 56/3, presso lo
Studio e la persona dell'Avv. Giovanni Beverini (C.F. , PEC: C.F._4
n. fax: 0185.1765097) che lo rappresenta e difende per procura Email_3 alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, successivamente sostituito dall'Avv. Nicola
Orecchia (C.F. , PEC: E-mail C.F._5 Email_4
) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla Email_5 comparsa di costituzione del 4 gennaio 2023, e presso lo Studio e la persona del quale in Chiavari
(GE), C.so Gianelli civ. n. 12/8 elegge domicilio
CONVENUTO
* * * *
per parte attrice Parte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previe tutte le declaratorie del caso, accertare e dichiarare la responsabilità dell'IC AC di
AC AV (C.F. e P. IVA ), in persona del titolare C.F._6 P.IVA_2 omonimo, corrente in Via Latiro n. 68, (16039) RI NT (GE) dei danni cagionati al veicolo marca Volvo targato FK583JA utilizzato dall'esponente, durante le operazioni di soccorso stradale, per tutti i motivi esposti in narrativa per l'importo di Euro 14.080,80 (iva esclusa), così come da perizia del C.T.U. Geom. (pagina 36) e, conseguentemente, condannare la IC Per_1
AC di AC AV (C.F. e P. IVA ), in persona del CodiceFiscale_7 P.IVA_2 titolare omonimo, corrente in Via Latiro n. 68, (16039) RI NT (GE), al pagamento, a favore della attrice e a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 14.080,80 (iva esclusa), così come da perizia del C.T.U. Geom. (pagina 36) e a rimborsare e/o ridurre, anche secondo equità, Per_1
l'importo di Euro 997,86 (imponibile) pagato alla ditta AC per l'errata attività di soccorso prestata o, in subordine, condannarla a pagare la diversa somma risultata all'esito della fase istruttoria, a titolo di risarcimento danni, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre
IVA e CPA.”
per parte convenuta : Controparte_2
“Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- In via preliminare: dichiarare la nullità della citazione avversaria ex art. 164, quarto comma, c.p.c., per omessa esposizione dei fatti di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c.:
- In via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte_3 per i motivi esposti in atti;
[...]
- In via subordinata e nel merito: anche in caso di integrazione delle domande, respingere integralmente tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
Vinte le spese e compensi di giudizio, di C.T.U. e di C.T.P.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30 novembre 2021, la Parte_3 citava in giudizio il sig. per sentir dichiarare l'omonima
[...] Controparte_2
IC responsabile dei danni cagionati al veicolo utilizzato dalla società durante le operazioni di soccorso stradale.
Affermava in particolare l'attrice che, in data 24.01.2019 alle ore 12.52 circa, il veicolo marca Volvo targato FK583JA - utilizzato dalla stessa società in forza di contratto di leasing - mentre percorreva l'autostrada A12 Genova-Livorno, con direzione Genova, giunto al km. 63+540, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con più veicoli, cagionato dall'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata FF552D5, di proprietà e condotta dal sig. , assicurato con Controparte_3 Controparte_4
. A seguito dei gravi danni riportati, la polizia intervenuta sul luogo chiedeva il soccorso
[...] stradale con l'intervento della IC AC per il recupero del mezzo incidentato che si occupava - con impiego di propria manodopera - dello sblocco del veicolo danneggiato tramite l'utilizzo di una gru e del relativo traino sino alla propria officina. A fronte dell'operazione di soccorso stradale espletata l'IC AC emetteva la fattura n. 23 del 25.01.2019 di € 997,86, oltre IVA, regolarmente pagata dalla società (doc. 3 atto di citazione). Rilevava l'attrice come tale intervento avesse cagionato al veicolo Volvo ulteriori e diversi danni di natura meccanica, del tutto indipendenti da quelli cagionati per effetto e in conseguenza del sinistro, i quali erano stati dapprima quantificati in € 61.589,14, oltre IVA, come da fattura CA S.p.A. n. 0911553 del
15.03.2019 (doc. 2 atto di citazione).
Successivamente, l'attrice inoltrava richiesta di risarcimento danni alla società , CP_4 compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro, che incaricava il perito Geom.
di effettuare gli accertamenti e i sopralluoghi necessari visionando il mezzo Persona_2 danneggiato;
il perito effettuava, quindi, più sopralluoghi presso la carrozzeria CA S.p.A. di
Fombio per seguire le varie fasi di riparazione, a seguito dei quali appurava che il mezzo aveva subito danni diretti - da ricollegare ed imputare direttamente al sinistro del 24.01.2019 - per l'importo di €
44.092,85 e danni indiretti - determinati e cagionati dall'imperizia degli addetti dell'IC
AC che si era occupata del soccorso stradale - per l'importo di € 17.496,15 (perizia del
18.03.2019 – doc. 5 atto di citazione). Di conseguenza, la società , quale impresa di CP_4 assicurazione del veicolo responsabile dell'incidente, inviava assegno circolare di € 44.100,00 in data
21.03.2019, limitatamente al ristoro dei danni subiti dal veicolo per diretta conseguenza del sinistro, mentre rimanevano insoluti gli ulteriori danni indiretti cagionati dall'IC AC (cambio meccanico, frizione, albero di trasmissione). In particolare, il perito evidenziava che le Per_2 maestranze dell'IC AC, nel corso dell'intervento di soccorso stradale, si erano comportate in modo negligente assumendo come il traino del veicolo danneggiato a trasmissione spenta avesse fatto sì che l'olio non arrivasse correttamente all'albero di trasmissione e agli ingranaggi e, conseguentemente, a tutti i cuscinetti del cambio automatico, provocandone la fusione.
Con PEC datata 15.04.2019 (doc. 6 atto di citazione), l'attrice sollecitava quindi l'IC
AC a provvedere al risarcimento dei danni subiti per effetto del soccorso autostradale, ma senza alcun esito. Infine, atteso il comportamento negligente della convenuta nello svolgimento delle attività di soccorso, la chiedeva altresì il rimborso della fattura pagata a fronte CP_1 dell'intervento o, in ogni caso, un'equa riduzione.
Il sig. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 14 Controparte_2 luglio 2021, eccependo in via preliminare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, c. 4 c.p.c., per omessa “esposizione dei fatti di cui al n. 4)” dell'art. 163 c.p.c..
In particolare, parte convenuta, dissentendo sul punto da quanto affermato nella relazione di consulenza tecnica della Genialloyd S.p.a., contestava che l'IC AC avesse causato danni a cambio meccanico, frizione e albero di trasmissione, rilevando come controparte avesse omesso di indicare a quali “danni” intendesse specificatamente riferirsi. In ogni caso, rilevava come la contestazione dei danni fosse emersa successivamente ad un secondo trasporto-traino del veicolo - non effettuato dall'IC AC - ossia quello dall'area ove la vettura stessa era stata ricoverata dalla ditta, all'area dell'officina (CA S.p.a.) ove era stata riparata. Rilevava, ancora, come a fini probatori, parte attrice avesse prodotto fotogrammi raffiguranti particolari meccanici (doc.
5 atto di citazione), di cui non vi era prova che appartenessero al veicolo Volvo mancando un qualsiasi numero categorico identificativo degli elementi raffigurati atto a consentirne l'esatta individuazione e appartenenza. Parte convenuta evidenziava, inoltre, che gli ingranaggi e cuscinetti ivi rappresentati apparissero interessati da rotture e lacerazioni, ma risultassero mancanti della colorazione violacea tipica dell'acciaio surriscaldato a seguito di una omessa lubrificazione;
diversamente, proseguiva, un mancato sblocco della trasmissione ed un omesso intervento sul sistema frenante avrebbe determinato tale surriscaldamento, nonché uno “spiattellamento” dei pneumatici (che, al contrario, neppure sono stati sostituiti, come risulta dalla fattura di CA S.p.a. – doc. 2 atto di citazione). A sostegno delle proprie deduzioni, parte convenuta allegava alla comparsa di costituzione la relazione di consulenza tecnica del TO (doc. 1 comparsa di costituzione e risposta). Persona_3
In merito alla richiesta di restituzione, integrale o parziale, dell'importo versato per il servizio di trasporto del mezzo dal luogo dell'incidente, parte convenuta evidenziava che il veicolo era stato portato, come dovuto, dalla sede autostradale al più vicino centro cittadino (RI NT), di talchè esentare la dall'onere di versare il corrispettivo per il servizio ottenuto si sarebbe risolto in un CP_1 ingiustificato arricchimento per la società stessa, con corrispondente danno per l'IC
AC.
Con provvedimento del 31 aprile 2021 il Giudice, vista la necessità di riorganizzare il ruolo e alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, fissava udienza a trattazione scritta il giorno 20 luglio 2021.
Successivamente, il Giudice, viste le note scritte depositate dalle parti in sostituzione di udienza, concedeva alle stesse i termini richiesti per le memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e conseguentemente rinviava all'udienza del 14 dicembre 2021, successivamente sostituita con note di trattazione scritta, per la decisione sulle istanze istruttorie.
Nelle memorie istruttorie le parti insistevano nelle rispettive difese ed eccezioni, contestando quelle avversarie. In particolare, l'attrice evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione sollevata da controparte, alla luce di quanto esposto in narrativa e nella perizia del perito (doc. Per_2
5 atto di citazione), rilevando come l'atto di citazione contenesse una chiara parte descrittiva nella quale venivano individuati i danni meccanici (cambio automatico;
frizione; albero di trasmissione) subiti dal mezzo e imputabili unicamente – a suo dire - all'imperizia della ditta AC, che si era occupata dello spostamento e del traino del veicolo. Inoltre, il perito , a seguito di Persona_4 perizia effettuata per conto della Compagnia era giunto alle medesime conclusioni secondo CP_5 cui “i danni all'albero di trasmissione ed al cambio … sono riconducibili ad un errato trasporto del mezzo e non fanno quindi parte del danno diretto” (pag. 16 doc. 8 parte attrice). Ancora, parte attrice contestava che tali danni sarebbero emersi successivamente ad un secondo trasporto-traino del veicolo, in quanto il mezzo danneggiato, nel momento in cui era stato prelevato dalla CA S.p.a., era stato posizionato su un “carrellone” e portato all'officina di Piacenza. Quanto alle istanze istruttorie, l'attrice instava per l'ammissione delle prove orali per testi e per interrogatorio formale del sig. sui capitoli di prova formulati, nonché di eventuale Controparte_2
CTU volta a stabilire se i danni meccanici subiti dal predetto veicolo, relativi al cambio automatico, alla frizione e all'albero di trasmissione, fossero riferibili all'operato delle maestranze della ditta AC che si era occupata dello spostamento e del traino del veicolo dal luogo dell'incidente, con determinazione anche dell'ammontare di tali danni.
Per parte sua il convenuto insisteva nelle eccezioni precedentemente avanzate circa la non riconducibilità al veicolo per cui è causa dei fotogrammi dei danni allegati alla perizia avversaria
(doc. 5 atto di citazione) nonché, in particolare, per la nullità della citazione, per essere la suddetta perizia priva di qualsiasi contenuto descrittivo con carattere di allegazione. Infine, parte convenuta rilevava (per la prima volta in memoria n. 3) il difetto di legittimazione della società ad agire CP_1 per ottenere il ristoro dei danni subiti dal mezzo, essendo questa mera utilizzatrice in leasing di tale veicolo.
Successivamente, il Giudice, ritenutane l'opportunità, ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice nei limiti ritenuti ammissibili e fissava udienza per la loro assunzione in data 18 maggio 2022, ove venivano sentiti i testi , , e Testimone_1 Persona_4 Testimone_2 Testimone_3 di parte attrice - ritenendo invece superflua la testimonianza del perito - e in data 13 luglio Per_2
2022, ove venivano sentiti i testi e di parte attrice. Testimone_4 Testimone_5
Successivamente, in data 19 ottobre 2022, ritenuto superfluo l'interpello del convenuto sig. AC alla luce delle produzioni richiamate da parte attrice, rinviava all'udienza di trattazione scritta del 30 novembre 2022 ove, ritenutane l'opportunità, licenziava CTU nominando all'uopo il perito
[...]
, formulando il seguente quesito: Per_5
“Dica il CTU, esaminati gli atti di causa, compiuti gli opportuni accertamenti, visionato per quanto possibile il veicolo Volvo tg. FK583JA, esaminate le prove orali espletate:
1- Se il veicolo tg. FK583JA abbia effettivamente subito i danni lamentati in citazione;
2- Se i danni eventualmente accertati (da distinguersi rispetto a quelli direttamente derivati dall'incidente stradale 24/1/19 avvenuto sulla A 12 alle ore 12.52) siano da imputare in tutto o in parte al soccorso stradale effettuato dall'IC AC, piuttosto che ad altro, diverso e successivo trasporto, ad opera di altra ditta, nella specie la CA Spa;
3- Nel caso di accertamento di danni imputabili in tutto o in parte al trasporto effettuato dalla Ditta convenuta, quantifichi, pertanto, i danni - non riferibili direttamente al sinistro ma successivi ad esso
- avendo cura di distinguere quelli eventualmente imputabili al soccorso effettuato dall'IC
AC, piuttosto che dalla CA SPA”.
Le parti provvedevano, altresì, alla nomina dei rispettivi CTP, Geom. per parte Persona_6 attrice e TO per parte convenuta. Persona_3
Nella propria relazione il CTU rilevava, innanzitutto, per ciò che concerne l'effettiva sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, la riconducibilità e compatibilità alla fase di traino dell'autocarro eseguita successivamente al sinistro, del danneggiamento del cambio e del giunto saldato dell'albero di trasmissione ritenendo invero non costituire conseguenza diretta della fase di traino, i richiesti costi di sostituzione della frizione, non trattandosi di intervento necessario per il caso di sostituzione del cambio con conseguente esclusione degli stessi dai costi di riparazione a regola d'arte del mezzo. Il
TO, relativamente alla dinamica di traino, ha poi ritenuto compatibili - sulla base della documentazione allegata in atti e delle risultanze emerse in sede testimoniale - i danni a “giunto saldato albero trasmissione;
flangia di collegamento;
cambio di rotazione” osservando, in particolare, come il danneggiamento al cambio e al giunto saldato dell'albero di trasmissione, risultassero ascrivibili ad una fase e modalità di trasporto eseguita senza aver proceduto - preliminarmente, rispetto alla successiva fase di traino - alla rimozione e distacco dell'albero di trasmissione. Il CTU rilevava, infatti, che tale attività di rimozione e distacco - come risulta nel documento ufficiale della casa madre “Volvo” - è sempre prevista contestualmente alla necessità di procedere ad una fase di traino in recupero del mezzo. Rilevava, peraltro, come dall'esame degli atti e delle produzioni allegate, non fosse possibile ricostruire, con oggettiva certezza, la modalità di esecuzione del primo trasporto (eseguito dalla ditta AC) e del successivo, secondo trasporto, eseguito dalla società CA ma che tuttavia, in riscontro alla dichiarazione resa in giudizio dal sig. TE
, quale testimone escusso in qualità di conducente dell'autocarro coinvolto nel sinistro, il danneggiamento del cambio e dell'albero di trasmissione risulterebbe ascrivibile alla prima fase di trasporto, ossia quella eseguita dalla ditta AC dal luogo del sinistro sino alla sede di RI
NT. Quantificava, infine, la riparazione a regola d'arte del danno patito dal veicolo attoreo a seguito dell'errata fase di traino, in € 14.080,80 (IVA esclusa).
A seguito dell'espletamento della CTU e proroga del termine fissato per il deposito dell'elaborato peritale, il Giudice rinviava all'udienza a trattazione scritta del 14 settembre 2023 per l'esame delle relative conclusioni.
Successivamente il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e scambio delle comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare, come già anticipato, parte convenuta eccepiva la nullità della citazione ex art. 164, c. 4, c.p.c., per omessa esposizione dei fatti di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c.
L'eccezione è priva di fondamento posto che la “causa petendi”, ovvero il diritto sostanziale fatto valere in giudizio da parte attrice, risulta sufficientemente supportato dalla documentazione prodotta in atti.
Sul punto si ricorda l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SU, n. 8077/2012) che, confermando un orientamento già consolidato, ha chiarito il procedimento come: "nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa" (cfr. già, in tal senso, Cass. n.
17023/2003 e n. 27670/2008).
Ancora, in via pregiudiziale, parte convenuta eccepiva (peraltro solo nella terza memoria ex art. 183
c. VI c.p.c.) la carenza di legittimazione attiva della società attrice.
Sul punto occorre, preliminarmente, distinguere le questioni che attengono alla legittimazione ad agire e all'accertamento della effettiva titolarità del diritto (Cass. SU, n. 2951/2026): la carenza della legittimazione ad agire è rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, anche d'ufficio dal Giudice, mentre la questione della titolarità del rapporto (attiva e passiva) attiene al merito della decisione e, quindi, alla fondatezza della domanda in concreto proposta.
In particolare, la legittimatio ad causam è una “condizione dell'azione” e costituisce espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. La legittimazione può essere verificata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per stabilire l'astratta coincidenza di attore e convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta
(Cass. n. 10551/2003; Cass. n. 4121/2004). La titolarità della situazione giuridica sostanziale (attiva e passiva) del rapporto giuridico controverso, su cui si chiede al giudice di emettere una sentenza, riguarda invece la effettiva titolarità di quel rapporto, ossia il merito, e non le regole procedurali, e non è esaminabile d'ufficio, bensì rientra nel potere dispositivo e nell'onere probatorio della parte interessata (Cass. n. 14468/2008; Cass. n. 13477/2006).
E' così che l'eccezione di legittimazione sollevata nel presente giudizio non può ritenersi tardiva ai sensi dall'art. 167, c. 2, c.p.c. che dispone come debbano essere proposte, nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, solo le eccezioni in senso stretto, in quanto non rilevabili d'ufficio. Diversamente, il convenuto che si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere dall'attore, svolgendo quindi una mera difesa, non subisce la decadenza prevista dalla citata disposizione (Cass.,
Sez. II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 28793).
Fermo quanto sopra evidenziato, nel caso di specie la legittimazione ad agire può ritenersi provata dalla fattura di riparazione del mezzo danneggiato emessa dalla CA S.p.A. nei confronti della e dai relativi bonifici di pagamento (docc. 2 e 13 di parte attrice). CP_1
A ciò si aggiunga che ha provveduto a corrispondere nei confronti della società il rimborso CP_4 assicurativo (doc. 4 atto di citazione). Sul punto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo” (Cass., ordinanza 29 luglio 2021, n. 21779; cfr. Cass. 3082/
2015; Cass. 21011/ 2010).
Ne consegue che la società in qualità di soggetto utilizzatore di un veicolo concesso in leasing, CP_1 ha legittimazione ad agire personalmente per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro o di un qualsiasi altro fatto che ne abbia causato il danneggiamento.
Passando al merito del giudizio, in punto di fatto è pacifico e non contestato, nonché provato documentalmente (doc. 1 atto di citazione), che l'IC AC è intervenuta sul luogo del sinistro per recuperare il mezzo danneggiato Volvo e per trainarlo presso la propria officina più vicina, sita in RI NT. Tale circostanza è stata confermata anche in sede istruttoria dal teste TE4
, Assistente Capo della Polizia di Stato (“E' vero che è stato richiesto da noi come centrale
[...] operativa l'invio di un mezzo di soccorso che è stato individuato nella ditta AC intervenuta sul luogo per le operazioni del caso………Le operazioni sono state effettuate comunque dalla ditta
AC anche perché si trattava di recuperare un mezzo pesante e quindi quella ditta aveva i mezzi TE per poter recuperare tale mezzo pesante”), nonché dal teste , conducente del veicolo incidentato (“io sono rimasto sul posto quando sono intervenuti i soccorsi. Ricordo che per il soccorso del mezzo è intervenuta l'officina AC”).
Per ciò che concerne, invece, i danni subiti dal veicolo, si evidenzia che il perito Persona_4 sentito in qualità di testimone di parte attrice all'udienza del 18 maggio 2022, presa visione della perizia dallo stesso redatta per conto di (doc. 8 parte attrice), confermava di aver Parte_4 accertato, come da incarico professionale ricevuto, tutti i danni indicati nel capitolo di prova n. 3)
(“paraurti anteriore parzialmente divelto e fuori sede;
maschera motore spezzata;
proiettori destro
e sinistro divelti;
fendinebbia sinistro divelto;
parafango anteriore sinistro fortemente accartocciato;
perdita liquidi motore;
pedivella lato sinistro divelta”) come inerenti esclusivamente al sinistro, riconoscendo al contempo che “C'erano anche dei danni dovuti al trasporto, derivanti dal trasporto della vettura da parte dell'officina AC che però io non ho inserito nella mia perizia in quanto non inerenti al sinistro per il quale avevo ricevuto incarico.”
Inoltre, in risposta alla seguente domanda: “L'intervento della IC AC cagionava al veicolo per cui è causa ulteriori e diversi danni di natura meccanica, del tutto indipendenti da quelli relativi al sinistro, nel quale era rimasto coinvolto il veicolo marca Volvo targato FK583JA, come risulta dai documenti che si rammostrano (doc. n. 5 e doc. n. 8)”, il teste affermava: Per_4
“È vero che c'erano anche danni al cambio e all'albero di trasmissione che escludo fossero stati causati dal sinistro e che per tale motivo non ho provveduto a quantificare. Non so da quale ditta sia stato effettuato il trasporto né se fossero state due diverse a compiere il trasporto del veicolo dopo il sinistro. I danni che ho indicato in risposta a questo capitolo ovvero i danni al cambio e all'albero di trasmissione potrebbero essere compatibili con un errato trasporto del mezzo così come ho precisato anche nella mia perizia.”
Come evidenziato dal CTU, sebbene le autorità intervenute in loco non siano state in grado di fornire particolari indicazioni circa la modalità di traino eseguita dal luogo del sinistro sino alla sede TE dell' (prima fase di trasporto), dalla dichiarazione resa dal sig. appare Parte_5 possibile imputare la causa della rottura del cambio e dell'albero di trasmissione alle maestranze della TE ditta AC. Sul punto il sig. , conducente dell'autocarro Volvo della sentito quale di CP_1 teste di parte attrice, così dichiarava: “[omissis]......io sono andato sotto il veicolo per far luce al dipendente della AC affinché potesse il rapporto di trasmissione. Il ragazzo della AC ha tolto i perni ma la trasmissione non veniva giù cioè non si sganciava dal camion ma siamo partiti lo stesso con il camion al traino. ADR il dipendente della AC infatti ha detto che avrebbe agganciato lo stesso il camion all'Iveco che tanto non faceva niente se anche non aveva tolto la trasmissione Poi quando ha tirato il camion per trainarlo io sono salito nel camion di AC con lui e dopo pochi chilometri ho sentito un rumore, ci siamo fermati e ho visto che la trasmissione era
a terra.”.
TE Ancora, esibite le fotografie in atti (doc. 9 di parte attrice), lo stesso teste aveva a dichiarare:
“confermo che la CA ha posizionato il camion sul carrello … [omissis]… ADR Quando durante il trasporto da parte della AC (il primo) è caduta la trasmissione, per non strisciarla a terra il ragazzo l'ha smontata e l'abbiamo caricata sul camion di AC. Non ho sentito alcuno strano rumore nel tragitto durante il secondo trasporto tra RI NT dove si trova l'officina AC fino a Piacenza dove si trova CA. ADR preciso che durante il trasporto effettuato dalla AC il camion è stato trainato nel senso che le ruote posteriori erano a terra mentre durante il trasporto da parte di CA tutte le ruote del camion erano sul carrello”.
La riconducibilità dei fotogrammi allegati da parte attrice (doc. 5) al veicolo per cui è causa è da TE ritenersi pacifica: ciò è stato confermato sia dal teste sia del teste il quale rispondendo TE5 al capitolo di prova n.16) dichiarava: “ero presente in officina quando il mezzo è arrivato ed è arrivato su un semirimorchio chiamato anche bisarca… [omissis]… Presa visione della perizia del perito , prod. 5 parte attrice, posso confermare che le foto allegate alla perizia sono quelle Per_2 da me scattate durante le fasi di lavorazione, normalmente ne scattiamo un paio al giorno” ciò essendo sufficiente a dimostrare che le fotografie prodotte dall'attrice, nonché i pezzi di ricambio e quelli danneggiati, sono pacificamente riconducibili al mezzo per cui è causa.
Parte convenuta insisteva poi nel ritenere come non fosse stata fornita in giudizio la prova della certa riconducibilità all'IC AC dei danni lamentati. Vero è che il CTU non ha potuto prendere visione diretta del mezzo danneggiato, in quanto nel frattempo il veicolo era stato riparato;
tuttavia, dall'analisi delle fotografie prodotte in atti e contenute nel fascicolo di parte attrice e, in particolare, con riferimento alle relazioni tecnico-peritali redatte in sede stragiudiziale dai periti intervenuti per conto delle compagnie assicurative e OB (docc. 5 e 8 del fascicolo CP_4 attoreo), nonché ancora grazie alle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, il CTU ha potuto accertare la fondatezza dei danni lamentati in atto di citazione e l'ascrivibilità degli stessi alla fase di trasporto eseguita dalla ditta AC. Sulla base della suesposta ricostruzione, deve conseguentemente riconoscersi la responsabilità dell'IC AC di AC AV per i danni cagionati al veicolo marca Volvo, utilizzato in leasing dalla società attrice durante le Parte_6 operazioni di soccorso stradale, danni quantificabili complessivamente in € 14.080,80 (iva esclusa), così come accertato in sede di CTU, oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito della CTU
(5/6/2023) alla data odierna, oltre ai soli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Devono, infatti, essere recepite sul puto le risultanze della CTU, non rilevandosi alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti strumentali necessari alla formulazione di una corretta conclusione, essendo doveroso ricordare gli insegnamenti della Suprema Corte laddove ha statuito che “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto di un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente”
(Cass. civ., sentenza n. 23362 del 2012).
Non appare invero accoglibile la richiesta attorea di condanna al rimborso e/o riduzione dell'importo di € 997,86 versato alla AC a titolo di corrispettivo per il servizio di soccorso stradale eseguito dall'IC sul presupposto del negligente comportamento asseritamente tenuto dalle maestranze della ditta nell'esecuzione della prestazione.
Occorre infatti evidenziare in argomento che con l'azione di ripetizione la legge consente a chi ha pagato di “ripetere” la prestazione eseguita ove si tratti di pagamento indebito, ossia nel caso in cui un soggetto effettui un pagamento in realtà non dovuto. L'ipotesi di indebito soggettivo può verificarsi per due ragioni fondamentali: il debitore paga ad un creditore errato, oppure il debitore paga credendosi a debito quando in realtà non lo è. L'indebito oggettivo si verifica, invece, quando il pagamento viene effettuato in assenza di un rapporto che lo giustifichi (per inesistenza, nullità o inefficacia) oppure quando il vincolo esistente viene meno a causa di eventi verificatesi successivamente (risoluzione, rescissione o annullamento del contratto).
Per quanto riguarda la prova per l'esercizio dell'azione, chi agisce per la ripetizione di quanto pagato indebitamente deve dimostrare prima di tutto che tale pagamento è avvenuto al di fuori dell'esecuzione di un rapporto.
Come ha infatti chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30713/2018: "Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi."
Orbene, nel caso di specie, la ripetizione di quanto pagato dalla società debitrice non può dirsi indebito. La società debitrice ha, infatti, pagato un debito effettivamente esistente.
La richiesta di rimborso, nel caso di specie, appare conseguentemente priva di fondamento: la restituzione del prezzo pagato a titolo di corrispettivo per la prestazione dovuta potrebbe porsi al più in termini di alternatività, e non di complementarietà, rispetto al risarcimento dei danni che da tale prestazione siano derivati. Diversamente, il contemporaneo riconoscimento da parte del Giudice tanto della ripetizione del corrispettivo, quanto del risarcimento del danno comporterebbero una
“over compensation” a favore dell'attore.
In ogni caso, la domanda di risoluzione del contratto - presupposto che potrebbe, in astratto, legittimare il contestuale riconoscimento di risarcimento e ripetizione della controprestazione - non può ritenersi implicitamente compresa in quella del risarcimento del danno.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18086/2018, ha ribadito che “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora li committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela”.
E' cosi che la richiesta di risarcimento del danno non implica anche la proposizione della domanda di risoluzione del contratto. Nel caso di specie, parte attrice ha omesso di formulare, nel petitum, la domanda di risoluzione per inadempimento;
nemmeno tale è domanda è stata espressamente richiamata nel contesto dell'atto di citazione. Al contrario, nel rassegnare le conclusioni, l'attore si
è limitato a domandare la restituzione per equivalente ed il risarcimento del danno.
Da qui la condanna della ditta AC esclusivamente al risarcimento del danno patrimoniale ad essa imputabile, così come accertato in sede istruttoria.
Si ritengono sussistere giustificati motivi per una parziale compensazione delle spese di lite (in ragione del mancato accoglimento della domanda di condanna al rimborso e/o riduzione dell'importo di € 997,86 versato alla AC a titolo di corrispettivo per il servizio di soccorso stradale eseguito), nella misura del 25% con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione del 75% delle spese sostenute da parte attrice, mentre le spese di CTU andranno poste integralmente a carico di parte convenuta.
Non risultano invero allegate né documentate le spese di CT di parte attrice. Sul punto si ricorda che se è vero che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte - la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica - rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3,
20/02/2015, n. 3380), è altresì vero che la condanna del soccombente al rimborso alla controparte del compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006,
n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice in ordine al fatto di cui è causa
e, per l'effetto: condanna
il Sig. AC AV, titolare della ditta IC ACdi AC AV al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di € 14.080,80 (iva esclusa), oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito della CTU (5/6/2023) alla data della presente sentenza, oltre ai soli interessi legali dalla odierna al saldo effettivo.
condanna il Sig. AC AV, titolare della ditta IC ACdi AC AV al pagamento del 75% delle spese legali in favore di che liquida, per Controparte_6 tale percentuale, in Euro 3.807,75, oltre rimborso spese forfettarie al 15% oltre CPA ed IVA se dovute, oltre al 75% delle spese
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del CTU Geom. , come Persona_5 già liquidate, con diritto di rivalsa in capo all'attrice per quanto eventualmente anticipato;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Genova, 8 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.sa Patrizia Bonsignore