Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1210/2022 R.G., promossa ai sensi dell'art. 395 ss. c.p.c.,
[...]
, nato a [...] il giorno 05/10/1968, c.f.: Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il giorno 17/02/1962, c.f.: ; Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il giorno 02/01/1961, c.f.: ; Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il giorno 08/05/1938, c.f.: ; Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Lupo;
attori in revocazione
CONTRO
con sede in Siena, P.I.: nella qualità di procuratrice speciale di CP_3 P.IVA_1
con sede in Roma, c.f.: , rappresentata a sua volta per Parte_3 P.IVA_2
procura speciale da con sede in San Donato Milanese, c.f.: Controparte_4
; P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Margherita Domenegotti e Marco Pesenti;
convenuta
In fatto e in diritto
1. e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
appellanti nel procedimento civile n. 72/2021 R.G. definito con ordinanza di questa Corte del
25.6.2021 dichiarativa di improcedibilità ex art. 348, co. 2, c.p.c., hanno impugnato detta ordinanza per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3), c.p.c..
La convenuta rappresentata come in epigrafe, parte appellata nel pregresso CP_3 giudizio, costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione straordinaria e in via subordinata l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 5.3.2025.
2. L'impugnazione è inammissibile.
Per l'art. 395, n. 3, c.p.c., le sentenze e gli altri provvedimenti aventi il medesimo valore decisorio (per l'ordinanza di improcedibilità, v. Cass. 3128/2008) pronunciati in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnati per revocazione se dopo la pronuncia sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
È “documento decisivo” quello astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, ossia a condurre a una decisione diversa da quella revocanda attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare (giurisprudenza consolidata, da ultimo Cass. 29122/2023). Esso, dunque, dev'essere idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa da quella impugnata, nel senso di far ritenere che il giudice del provvedimento revocando avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove avesse avuto conoscenza del documento (ex plurimis, Cass. 28389/2023).
Nel caso in esame – premesso che l'improcedibilità dell'appello è stata dichiarata in ragione dell'oggettiva sussistenza della situazione prevista dal secondo comma dell'art. 348 c.p.c. (Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza
l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio) – è mancata, da parte degli impugnanti, l'indicazione del documento che, se conosciuto il giorno 3
25.6.2021, avrebbe – in tesi – indotto questa Corte a non dichiarare l'improcedibilità. Quel che nell'atto impugnatorio si sostiene, infatti, è che gli appellanti, non avendo potuto ricevere dal loro difensore costituito, impedito da patologia invalidante, “i documenti che li avrebbero legittimati a esercitare nei termini (ossia nella stessa controversia di appello) il loro diritto di difesa”, siano incorsi senza loro colpa in una sfavorevole pronuncia di rito.
In disparte, quanto alla causa di forza maggiore, la perplessità sull'esistenza dell'assoluto e permanente impedimento dell'Avv. Lupo (non certo evincibile dai documenti prodotti a corredo della citazione: frontespizio della cartella clinica recante la data del 13.2.2021 e notifica dell'esito di test antigenico rapido eseguito il 6.2.2021) e sulla non ascrivibilità di esso alla non corretta gestione del rapporto interno tra le parti e il difensore (cfr. Cass.
25228/2023), certo è che i documenti sopra cennati non ricadono nella previsione dell'art. 395, n. 3), c.p.c.. La conoscenza degli stessi non avrebbe infatti potuto condurre, senza una motivata istanza di parte ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c. (Cass. 10546/2018), a un esito diverso dalla declaratoria d'improcedibilità.
3. Segue alla soccombenza la condanna degli attori alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara l'inammissibilità della domanda di revocazione proposta da Parte_1
e avverso l'ordinanza Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
dichiarativa di improcedibilità pronunciata da questa Corte il 25.6.2021 nel procedimento di appello n. 72/2021 R.G.; condanna , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
in solido, a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro CP_3
5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto che sussistono, nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 [...]
e i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002. CP_1 Parte_2 4
Così deciso in Palermo il giorno 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo