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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2151 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2151 /2022 promossa da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CHIAPPINI LUCIA
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro c.f. , nato in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. BURIASSI
MASSIMILIANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._4
telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 7 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “- Nulla disporre in merito all'assegnazione della casa familiare, già rilasciata da entrambe le parti;
- Affidare la minore ad entrambi i genitori, sebbene con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che il Sig. trascorra con un fine settimana al mese (come sta accadendo Controparte_1 Per_1 nonostante ricorrente e la figlia siano tornate a vivere in provincia della Spezia) e stante l'espressa volontà del resistente di non occuparsi della minore durante la settimana in quanto impegnato con il lavoro;
in subordine, stabilire i tempi di frequentazione della figlia con i genitori secondo le modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse di quest'ultima all'esito di quanto emerso nel presente giudizio;
- prevedere la corresponsione a carico del Sig. ed in Controparte_1
favore della figlia di un contributo al suo mantenimento da versare, con decorrenza dalla Per_1
proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, alla Sig.ra entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, dell'importo mensile di almeno Euro 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ovvero la differente somma ritenuta di giustizia;
- prevedere la contribuzione di ciascun genitore nella misura del 50% delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse della figlia in conformità al protocollo d'intesa approvato dall'Intestato Tribunale, previo accordo, tranne in caso di assoluta urgenza, tra loro per ogni spesa d'importo superiore a Euro 50,00 e con l'obbligo di rimborsare il coniuge che ha sostenuto la spesa entro 10 giorni dalla richiesta e previa esibizione della documentazione giustificativa;
- Festività alternate e previsione in favore di ciascun genitore di un periodo di almeno 15 giorni anche non continuativi di vacanza da trascorrere insieme alla figlia. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “1) DICHIARARE la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)
AFFIDARE la figlia minore delle parti congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre a La Spezia (che, recentemente, vi si è trasferita). Il padre potrà vedere la figlia recandosi a prenderla, a week end alternati, dal sabato alla domenica, potendo pernottare con la minore il sabato sera presso la propria abitazione che il padre ha preso in affitto in località Tivegna (per €. 400,00 mensili). La minore potrà, poi, trascorrere una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
si alterneranno, altresì, ogni anno fra i genitori anche le vacanze pasquali;
infine trascorrerà con ciascun genitore due Per_1
pag. 2 di 7 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti;
3) PORRE, altresì, a carico del resistente l'obbligo di versare, quale mantenimento della sola figlia , la Per_1 somma mensile di € 200,00 (duecento) a titolo di contributo al mantenimento della minore stessa, da versarsi alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
porre, altresì, a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per la figlia, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore presso il Tribunale della
Spezia. Tale somma di €. 200,00, per il mantenimento della figlia minore, considerato, altresì, che la madre percepisce interamente l'assegno unico nonché considerata anche la spesa di €. 400,00
(quattrocento) per il contratto di affitto stipulato, recentemente, dal resistente. 4) RESPINGERE ogni altra richiesta di controparte”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/11/2022 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio in Marocco in data 15.12.2102 con (atto Controparte_1 successivamente trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune della Spezia al n. 241, P. II
Serie C, anno 2022) e che dall'unione è nata la figlia (il 17.2.2015), attualmente Per_1
minorenne.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
In data 18.4.2023 sono stati assunti provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 504/2023, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente;
si rimanda, nel dettaglio, all'ordinanza istruttoria del
19.2.2024.
Con provvedimento di data 28.11.2024 è stata revocata, su sua domanda, l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza del 16.1.2025 dinanzi al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni (come sopra riportate), con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. pag. 3 di 7 Il Giudice, preso atto di quanto sopra, ha quindi trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
Le parti hanno provveduto a depositare comparse conclusionali e memoria di replica.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del P.M.
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa adeguatamente istruita e dunque matura per la decisione, senza necessità di assumere ulteriori provvedimenti provvisori né ulteriori elementi ai fini della decisione, mercé la validità ed esaustività delle complessive allegazioni e documentazioni riversate in atti.
La causa va pertanto in decisione definitiva sulle seguenti questioni: affidamento e collocazione della minore;
regime di frequentazione tra genitori e figlia;
previsione di assegno di contributo al mantenimento della figlia, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie della stessa.
Ritiene il Collegio di confermare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori e la collocazione presso la madre, come già da provvedimenti provvisori. Sul punto, invero, non si registra contrasto tra le parti né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere una tale statuizione pregiudizievole e/o contraria al superiore interesse della minore.
Dal momento che dal mese di ottobre 2024 il padre dispone di un alloggio condotto in locazione, comprensivo anche di camera per la figlia (cfr., sul punto, contratto di locazione in atti) – pur prendendosi atto delle diverse deduzioni dei coniugi sull'effettivo regime di frequentazione padre/figlia che sarebbe stato tenuto anche dopo il rientro della ricorrente da Roma sul territorio spezzino (circostanza, quest'ultima, sopravvenuta rispetto ai provvedimenti provvisori del
18.4.2023 che impone, dunque, una nuova regolamentazione in parte qua) – non si rinvengono ragioni ostative, vista l'età della minore e l'assenza di particolari elementi a ciò contrari, a che trascorra con il padre due fine settimana mensili alternati, dal sabato mattina sino alla Per_1
domenica sera (con pernotto, dunque, al sabato sera presso il padre); nessuna frequentazione viene invece disposta durante la settimana – salvo diverso accordo tra i genitori – stante i riferiti impegni lavorativi del resistente e la conseguente indisponibilità a tenere infrasettimanalmente. Per_1
Le festività laiche e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza, mentre durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
pag. 4 di 7 Con riferimento invece alle domande in punto economico relativamente alla minore (nulla dovendosi per contro disporre nei rapporti tra i coniugi, avendo la ricorrente già rinunciato all'assegno di mantenimento originariamente chiesto in proprio favore), si osserva quanto segue:
- la ricorrente ): i) da settembre 2024 è ritornata a vivere con la figlia alla Spezia;
Parte_1
pur non disponendo di un alloggio autonomo per sé, risulta tutt'ora ospite con la figlia da una amica;
ii) dall'8.1.2025 non risulta più svolgere attività lavorativa (il contratto di lavoro a tempo determinato con Game Stop, stipulato in data 18.11.2024, prevedeva uno stipendio di circa € 790 mensili); percepisce tuttavia, come da stessa ammissione di parte, indennità
Naspi seppur di ammontare non indicato;
iii) ha in ogni caso depositato dichiarazioni reddituali (C.U.) da cui emerge per l'anno di imposta 2020 un reddito lordo pari a €
9.479,15, per l'anno di imposta 2021 un reddito lordo pari a € 1.210,00, per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari a € 1.790,00 e per l'anno di imposta 2023 un reddito lordo pari a € 14.574,02; iv) ha chiesto la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
v) come riferito dal resistente e non espressamente contestato dalla stessa , ella percepisce integralmente l'assegno unico spettante per la minore (il Parte_1
cui ammontare esatto non è stato né riferito né documentato, dunque non è allo stato noto);
- il resistente ( : i) svolge attività lavorativa ad oggi presso Bluemarine Sga srl;
ii) è CP_1
onerato, da ottobre 2024, di canone di locazione per € 400,00 mensili;
iii) ha in ogni caso depositato dichiarazioni reddituali (C.U.) da cui emerge per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari a € 2.602,85 per attività svolta presso El.mo. Marine srl ed ulteriori €
7.863,39 lordi per attività svolta presso New Team srl, per l'anno di imposta 2023 un reddito lordo pari a € 10.854,93 per attività svolta presso New Team srl, mentre per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari a € 2.602,85 ed ulteriori € 2.089 lordi per attività svolta presso Bluemarine Sga srl;
iv) ha depositato diverse busta paga, da ultimo anche del nuovo datore di lavoro Bluemarine Sga srl per i mesi di gennaio 2024 (per € 2.646,00 netti), di febbraio 2024 (per € 2.168,00 netti) e di marzo 2024 (per € 2.358,00 netti); v) le frequentazioni con la figlia, anche successivamente al rientro di da Roma, risultano Per_1
limitate e le visite sporadiche;
- l'assegno unico spettante per la minore viene assegnato integralmente in favore della madre: ciò tiene conto -come già accennato- della situazione che già sarebbe in essere tra le parti, che il Collegio ritiene dunque di confermare, e del maggior tempo che la minore trascorre con la madre;
- è pur sempre onere di ciascun genitore contribuire al mantenimento dei figli a prescindere dall'attività lavorativa eventualmente svolta (in ogni caso risulta svolgere regolare CP_1
pag. 5 di 7 e costante attività lavorativa).
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, pertanto, il Collegio reputa equo disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia pari a € 300,00 mensili;
le spese Per_1
straordinarie per la minore verranno invece suddivise nella misura del 40 % a carico della madre e del 60 % a carico del padre, mercé la diversa capacità reddituale dei coniugi.
Infine, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo anche in ragione dell'età della minore stessa
(infra dodicenne).
Ogni altra questione disattesa e/o assorbita.
Spese di lite interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, della necessità di una pronuncia in punto di status e dell'attività comunque svolta nell'esclusivo interesse della minore, nonché della natura stessa della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza non definitiva n. 504/2023 in punto di status, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- dispone l'affidamento della figlia minore (nata il [...]) congiuntamente a Persona_2
entrambi i genitori, con esercizio disgiunto dei poteri inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, la minore trascorrerà con il padre:
• un fine settimana ogni quindici giorni, quando il padre terrà con sé la figlia dal sabato mattina fino alla domenica sera (con pernotto, dunque, al sabato sera presso il padre);
• una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alternerà fra i genitori i giorni di Pasqua e
Pasquetta; infine trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- pone a carico di la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento in via indiretta della figlia, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
pag. 6 di 7 - pone a carico dei genitori, nella misura del 40 % a carico della madre e del 60 % a carico del padre, le spese straordinarie che saranno sostenute per la figlia, come da Linee guida di data
13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico eventualmente spettante per la minore sia percepito interamente dalla madre.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.4.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2151 /2022 promossa da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CHIAPPINI LUCIA
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro c.f. , nato in [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. BURIASSI
MASSIMILIANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._4
telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 7 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “- Nulla disporre in merito all'assegnazione della casa familiare, già rilasciata da entrambe le parti;
- Affidare la minore ad entrambi i genitori, sebbene con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che il Sig. trascorra con un fine settimana al mese (come sta accadendo Controparte_1 Per_1 nonostante ricorrente e la figlia siano tornate a vivere in provincia della Spezia) e stante l'espressa volontà del resistente di non occuparsi della minore durante la settimana in quanto impegnato con il lavoro;
in subordine, stabilire i tempi di frequentazione della figlia con i genitori secondo le modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse di quest'ultima all'esito di quanto emerso nel presente giudizio;
- prevedere la corresponsione a carico del Sig. ed in Controparte_1
favore della figlia di un contributo al suo mantenimento da versare, con decorrenza dalla Per_1
proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, alla Sig.ra entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, dell'importo mensile di almeno Euro 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ovvero la differente somma ritenuta di giustizia;
- prevedere la contribuzione di ciascun genitore nella misura del 50% delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse della figlia in conformità al protocollo d'intesa approvato dall'Intestato Tribunale, previo accordo, tranne in caso di assoluta urgenza, tra loro per ogni spesa d'importo superiore a Euro 50,00 e con l'obbligo di rimborsare il coniuge che ha sostenuto la spesa entro 10 giorni dalla richiesta e previa esibizione della documentazione giustificativa;
- Festività alternate e previsione in favore di ciascun genitore di un periodo di almeno 15 giorni anche non continuativi di vacanza da trascorrere insieme alla figlia. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “1) DICHIARARE la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)
AFFIDARE la figlia minore delle parti congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre a La Spezia (che, recentemente, vi si è trasferita). Il padre potrà vedere la figlia recandosi a prenderla, a week end alternati, dal sabato alla domenica, potendo pernottare con la minore il sabato sera presso la propria abitazione che il padre ha preso in affitto in località Tivegna (per €. 400,00 mensili). La minore potrà, poi, trascorrere una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
si alterneranno, altresì, ogni anno fra i genitori anche le vacanze pasquali;
infine trascorrerà con ciascun genitore due Per_1
pag. 2 di 7 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti;
3) PORRE, altresì, a carico del resistente l'obbligo di versare, quale mantenimento della sola figlia , la Per_1 somma mensile di € 200,00 (duecento) a titolo di contributo al mantenimento della minore stessa, da versarsi alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
porre, altresì, a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per la figlia, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore presso il Tribunale della
Spezia. Tale somma di €. 200,00, per il mantenimento della figlia minore, considerato, altresì, che la madre percepisce interamente l'assegno unico nonché considerata anche la spesa di €. 400,00
(quattrocento) per il contratto di affitto stipulato, recentemente, dal resistente. 4) RESPINGERE ogni altra richiesta di controparte”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/11/2022 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio in Marocco in data 15.12.2102 con (atto Controparte_1 successivamente trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune della Spezia al n. 241, P. II
Serie C, anno 2022) e che dall'unione è nata la figlia (il 17.2.2015), attualmente Per_1
minorenne.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla separazione personale, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
In data 18.4.2023 sono stati assunti provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 504/2023, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente;
si rimanda, nel dettaglio, all'ordinanza istruttoria del
19.2.2024.
Con provvedimento di data 28.11.2024 è stata revocata, su sua domanda, l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza del 16.1.2025 dinanzi al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni (come sopra riportate), con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. pag. 3 di 7 Il Giudice, preso atto di quanto sopra, ha quindi trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
Le parti hanno provveduto a depositare comparse conclusionali e memoria di replica.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del P.M.
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa adeguatamente istruita e dunque matura per la decisione, senza necessità di assumere ulteriori provvedimenti provvisori né ulteriori elementi ai fini della decisione, mercé la validità ed esaustività delle complessive allegazioni e documentazioni riversate in atti.
La causa va pertanto in decisione definitiva sulle seguenti questioni: affidamento e collocazione della minore;
regime di frequentazione tra genitori e figlia;
previsione di assegno di contributo al mantenimento della figlia, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie della stessa.
Ritiene il Collegio di confermare l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori e la collocazione presso la madre, come già da provvedimenti provvisori. Sul punto, invero, non si registra contrasto tra le parti né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere una tale statuizione pregiudizievole e/o contraria al superiore interesse della minore.
Dal momento che dal mese di ottobre 2024 il padre dispone di un alloggio condotto in locazione, comprensivo anche di camera per la figlia (cfr., sul punto, contratto di locazione in atti) – pur prendendosi atto delle diverse deduzioni dei coniugi sull'effettivo regime di frequentazione padre/figlia che sarebbe stato tenuto anche dopo il rientro della ricorrente da Roma sul territorio spezzino (circostanza, quest'ultima, sopravvenuta rispetto ai provvedimenti provvisori del
18.4.2023 che impone, dunque, una nuova regolamentazione in parte qua) – non si rinvengono ragioni ostative, vista l'età della minore e l'assenza di particolari elementi a ciò contrari, a che trascorra con il padre due fine settimana mensili alternati, dal sabato mattina sino alla Per_1
domenica sera (con pernotto, dunque, al sabato sera presso il padre); nessuna frequentazione viene invece disposta durante la settimana – salvo diverso accordo tra i genitori – stante i riferiti impegni lavorativi del resistente e la conseguente indisponibilità a tenere infrasettimanalmente. Per_1
Le festività laiche e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza, mentre durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
pag. 4 di 7 Con riferimento invece alle domande in punto economico relativamente alla minore (nulla dovendosi per contro disporre nei rapporti tra i coniugi, avendo la ricorrente già rinunciato all'assegno di mantenimento originariamente chiesto in proprio favore), si osserva quanto segue:
- la ricorrente ): i) da settembre 2024 è ritornata a vivere con la figlia alla Spezia;
Parte_1
pur non disponendo di un alloggio autonomo per sé, risulta tutt'ora ospite con la figlia da una amica;
ii) dall'8.1.2025 non risulta più svolgere attività lavorativa (il contratto di lavoro a tempo determinato con Game Stop, stipulato in data 18.11.2024, prevedeva uno stipendio di circa € 790 mensili); percepisce tuttavia, come da stessa ammissione di parte, indennità
Naspi seppur di ammontare non indicato;
iii) ha in ogni caso depositato dichiarazioni reddituali (C.U.) da cui emerge per l'anno di imposta 2020 un reddito lordo pari a €
9.479,15, per l'anno di imposta 2021 un reddito lordo pari a € 1.210,00, per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari a € 1.790,00 e per l'anno di imposta 2023 un reddito lordo pari a € 14.574,02; iv) ha chiesto la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
v) come riferito dal resistente e non espressamente contestato dalla stessa , ella percepisce integralmente l'assegno unico spettante per la minore (il Parte_1
cui ammontare esatto non è stato né riferito né documentato, dunque non è allo stato noto);
- il resistente ( : i) svolge attività lavorativa ad oggi presso Bluemarine Sga srl;
ii) è CP_1
onerato, da ottobre 2024, di canone di locazione per € 400,00 mensili;
iii) ha in ogni caso depositato dichiarazioni reddituali (C.U.) da cui emerge per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari a € 2.602,85 per attività svolta presso El.mo. Marine srl ed ulteriori €
7.863,39 lordi per attività svolta presso New Team srl, per l'anno di imposta 2023 un reddito lordo pari a € 10.854,93 per attività svolta presso New Team srl, mentre per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari a € 2.602,85 ed ulteriori € 2.089 lordi per attività svolta presso Bluemarine Sga srl;
iv) ha depositato diverse busta paga, da ultimo anche del nuovo datore di lavoro Bluemarine Sga srl per i mesi di gennaio 2024 (per € 2.646,00 netti), di febbraio 2024 (per € 2.168,00 netti) e di marzo 2024 (per € 2.358,00 netti); v) le frequentazioni con la figlia, anche successivamente al rientro di da Roma, risultano Per_1
limitate e le visite sporadiche;
- l'assegno unico spettante per la minore viene assegnato integralmente in favore della madre: ciò tiene conto -come già accennato- della situazione che già sarebbe in essere tra le parti, che il Collegio ritiene dunque di confermare, e del maggior tempo che la minore trascorre con la madre;
- è pur sempre onere di ciascun genitore contribuire al mantenimento dei figli a prescindere dall'attività lavorativa eventualmente svolta (in ogni caso risulta svolgere regolare CP_1
pag. 5 di 7 e costante attività lavorativa).
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, pertanto, il Collegio reputa equo disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia pari a € 300,00 mensili;
le spese Per_1
straordinarie per la minore verranno invece suddivise nella misura del 40 % a carico della madre e del 60 % a carico del padre, mercé la diversa capacità reddituale dei coniugi.
Infine, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo anche in ragione dell'età della minore stessa
(infra dodicenne).
Ogni altra questione disattesa e/o assorbita.
Spese di lite interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, della necessità di una pronuncia in punto di status e dell'attività comunque svolta nell'esclusivo interesse della minore, nonché della natura stessa della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza non definitiva n. 504/2023 in punto di status, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- dispone l'affidamento della figlia minore (nata il [...]) congiuntamente a Persona_2
entrambi i genitori, con esercizio disgiunto dei poteri inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, la minore trascorrerà con il padre:
• un fine settimana ogni quindici giorni, quando il padre terrà con sé la figlia dal sabato mattina fino alla domenica sera (con pernotto, dunque, al sabato sera presso il padre);
• una settimana durante le vacanze natalizie con ciascun genitore alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e 31 dicembre-6 gennaio;
alternerà fra i genitori i giorni di Pasqua e
Pasquetta; infine trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- pone a carico di la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento in via indiretta della figlia, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
pag. 6 di 7 - pone a carico dei genitori, nella misura del 40 % a carico della madre e del 60 % a carico del padre, le spese straordinarie che saranno sostenute per la figlia, come da Linee guida di data
13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico eventualmente spettante per la minore sia percepito interamente dalla madre.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.4.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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