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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 614/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Lc) Via Ruschetta n. 2, con il patrocinio dell'avv. LORUSSO ELISABETTA
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
28/11/1980, residente in [...], con il patrocinio dell'avv.
CASTELLANETA SILVIA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“1. verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso gli stessi nei propri Per_1 indirizzi di residenza, rispettivamente Paderno D'Adda Via Ganghi n. 19 (residenza del padre, cfr doc. 2) ed Imbersago (Lc) Via Ruschetta n. 2 (residenza della madre, cfr doc. 3), con le seguenti modalità di visita: - Starà per un'intera settimana, dal lunedì dopo la scuola fino al lunedì mattina della settimana successiva quando verrà riaccompagnato a suola, con un genitore, la settimana successiva con le medesime modalità con l'altro genitore;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con ognuno dei genitori, periodo da concordarsi tra i genitori stessi preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno;
- laddove uno dei genitori volesse andare in vacanze in una settimana al di fuori del mese di agosto, avrà la premura di programmare detto periodo di ferie nelle settimane di permanenza di Per_1
presso di lui. Laddove ciò non fosse possibile i genitori s'impegnano a rispettare comunque la permanenza di presso ciascun genitore per il periodo di 2 settimane nell'arco di un intero Per_1
mese;
- le festività natalizie (S. Natale, S. Stefano Capodanno ed Epifania) saranno trascorse ad anni alterni con la madre e con il padre previo accordo tra gli stessi, così come anche tutte le altre festività e i così detti “ponti festivi”;
- il tutto fatti salvi eventuali turni lavorativi e/o impegni dalla madre o del padre, nel qual caso i genitori potranno concordare la soluzione migliore, tenuto conto degli interessi e delle esigenze della minore. E', comunque, fatta salva la possibilità dei genitori d'incrementare o di pattuire diverse facoltà di visita previo accordo.
2. Le decisioni più importanti nell'interesse di relative all'educazione, alla formazione Per_1
scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Dovrà essere onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio per tutto il periodo Per_1 in cui quest'ultimo è collocato presso ciascuno di loro;
4. Per quanto concerne l'assegno unico erogato dall' le parti continueranno ad incassare ognuna CP_2
la quota di sua spettanza;
5. Ciascun genitore si farà carico del 50% delle seguenti spese straordinarie sostenute in favore del figlio secondo i criteri e le modalità infra elencate, secondo il Protocollo spese straordinarie in uso presso Codesto Tribunale, e quindi:
Per spese straordinarie si intendono: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparati;
h) mensa e buoni pasto.
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per il basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
b) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
c) Spese di abbigliamento, intendendosi le spese per l'acquisto di capi di prezzo medio.
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
c) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezione);
d) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovettura).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritto dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
6. Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo in ordine al versamento in favore della Sig.ra degli arretrati per la rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento in favore di Pt_1 Per_1 più precisamente, il Sig. s'impegna a versare alla Sig.ra la complessiva somma di € CP_1 Pt_1
1.300,00.= (milletrecento/00) in n. 6 rate dell'importo di € 216,66.=(duecentosedici/66) l'una con scadenze mensili a partire da gennaio 2025 da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
al momento della sottoscrizione del presente ricorso le parti danno atto che il Sig. ha già regolarmente CP_1
versato le prime tre rate di gennaio, febbraio e marzo c.a. (cfr doc. 4);
7. Le parti si danno atto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro e, quindi di non avere pretese economiche di nessun tipo, anche restitutorie, con riferimento al pregresso regime di contributo al mantenimento del figlio Per_1
8. Le parti rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
9. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni variazione dell'abituale domicilio;
10. Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale;
11. Le parti dichiarano di voler interamente compensare le spese legali.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
anno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è Parte_1 Controparte_1
nato un figlio, il 24.08.2008 in Merate, minorenne. Per_1
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 17/04/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 3 giugno 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 614/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Lc) Via Ruschetta n. 2, con il patrocinio dell'avv. LORUSSO ELISABETTA
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
28/11/1980, residente in [...], con il patrocinio dell'avv.
CASTELLANETA SILVIA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“1. verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso gli stessi nei propri Per_1 indirizzi di residenza, rispettivamente Paderno D'Adda Via Ganghi n. 19 (residenza del padre, cfr doc. 2) ed Imbersago (Lc) Via Ruschetta n. 2 (residenza della madre, cfr doc. 3), con le seguenti modalità di visita: - Starà per un'intera settimana, dal lunedì dopo la scuola fino al lunedì mattina della settimana successiva quando verrà riaccompagnato a suola, con un genitore, la settimana successiva con le medesime modalità con l'altro genitore;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con ognuno dei genitori, periodo da concordarsi tra i genitori stessi preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno;
- laddove uno dei genitori volesse andare in vacanze in una settimana al di fuori del mese di agosto, avrà la premura di programmare detto periodo di ferie nelle settimane di permanenza di Per_1
presso di lui. Laddove ciò non fosse possibile i genitori s'impegnano a rispettare comunque la permanenza di presso ciascun genitore per il periodo di 2 settimane nell'arco di un intero Per_1
mese;
- le festività natalizie (S. Natale, S. Stefano Capodanno ed Epifania) saranno trascorse ad anni alterni con la madre e con il padre previo accordo tra gli stessi, così come anche tutte le altre festività e i così detti “ponti festivi”;
- il tutto fatti salvi eventuali turni lavorativi e/o impegni dalla madre o del padre, nel qual caso i genitori potranno concordare la soluzione migliore, tenuto conto degli interessi e delle esigenze della minore. E', comunque, fatta salva la possibilità dei genitori d'incrementare o di pattuire diverse facoltà di visita previo accordo.
2. Le decisioni più importanti nell'interesse di relative all'educazione, alla formazione Per_1
scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Dovrà essere onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio per tutto il periodo Per_1 in cui quest'ultimo è collocato presso ciascuno di loro;
4. Per quanto concerne l'assegno unico erogato dall' le parti continueranno ad incassare ognuna CP_2
la quota di sua spettanza;
5. Ciascun genitore si farà carico del 50% delle seguenti spese straordinarie sostenute in favore del figlio secondo i criteri e le modalità infra elencate, secondo il Protocollo spese straordinarie in uso presso Codesto Tribunale, e quindi:
Per spese straordinarie si intendono: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparati;
h) mensa e buoni pasto.
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per il basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
b) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
c) Spese di abbigliamento, intendendosi le spese per l'acquisto di capi di prezzo medio.
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
c) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezione);
d) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovettura).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritto dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
6. Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo in ordine al versamento in favore della Sig.ra degli arretrati per la rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento in favore di Pt_1 Per_1 più precisamente, il Sig. s'impegna a versare alla Sig.ra la complessiva somma di € CP_1 Pt_1
1.300,00.= (milletrecento/00) in n. 6 rate dell'importo di € 216,66.=(duecentosedici/66) l'una con scadenze mensili a partire da gennaio 2025 da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
al momento della sottoscrizione del presente ricorso le parti danno atto che il Sig. ha già regolarmente CP_1
versato le prime tre rate di gennaio, febbraio e marzo c.a. (cfr doc. 4);
7. Le parti si danno atto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro e, quindi di non avere pretese economiche di nessun tipo, anche restitutorie, con riferimento al pregresso regime di contributo al mantenimento del figlio Per_1
8. Le parti rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
9. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni variazione dell'abituale domicilio;
10. Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale;
11. Le parti dichiarano di voler interamente compensare le spese legali.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
anno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è Parte_1 Controparte_1
nato un figlio, il 24.08.2008 in Merate, minorenne. Per_1
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 17/04/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 3 giugno 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada