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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Virginia Zuppetta PRESIDENTE
Dott. Carlo Errico CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE EST.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 699/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 26 novembre 2024, sulle conclusioni di cui al verbale
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Petruzzi;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Sabella;
Controparte_1
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 febbraio 2020, adiva il Tribunale di Lecce, Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25
settembre 1976 con che nulla fosse previsto a titolo di assegno Controparte_1
1 divorzile in favore della moglie e che fosse revocato l'assegno posto a suo carico in sede di separazione titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie e . Per_1 Per_2
A sostegno della domanda, esponeva: - che dall'unione coniugale erano nati i figli
, e , ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- Per_3 Per_1 Per_2
che con il decreto di omologa della separazione consensuale in data 16 marzo 2007 era stato posto a suo carico un assegno di 250,00 euro per il mantenimento della moglie e un assegno di
250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuna delle due figlie;
- che, da diverso tempo, aveva cessato di versare l'assegno per le figlie, in quanto entrambe erano laureate e coniugate;
- che aveva intrapreso una stabile relazione sentimentale con un'altra donna, da cui
Per_ era nata, il 13 agosto 2017, la figlia - che era affetto da grave invalidità ed era titolare di un assegno mensile ammontante a circa 1.800,00 euro, che costituiva la sua unica fonte CP_2
di reddito;
- che la aveva intrapreso una stabile convivenza con altro uomo ed era CP_1
proprietaria di diversi immobili, dalla cui vendita avrebbe potuto ottenere i mezzi necessari per il proprio sostentamento.
costituitasi in giudizio con memoria depositata il 21 Controparte_1 maggio 2020, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva il riconoscimento, in suo favore, di un assegno divorzile in misura non inferiore a
700,00 euro mensili, deducendo di essere priva di redditi adeguati e di non godere di buone condizioni di salute. Chiedeva, altresì, il rimborso da parte del elle somme che ella Pt_1
aveva versato per il pagamento di cartelle esattoriali riferite a debiti contratti in costanza di matrimonio e connessi ad un'attività imprenditoriale gestita insieme al marito.
A sostegno delle proprie domande, la esponeva che: - la condizione economica CP_1 del ra certamente migliorata rispetto all'epoca della separazione, in conseguenza del Pt_1
venir meno degli oneri di mantenimento delle figlie e;
- di contro, la propria Per_1 Per_2 condizione esistenziale ed economica era peggiorata in ragione dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, che le impedivano di svolgere qualsivoglia attività lavorativa;
- ella, inoltre, era gravata dal pagamento rateale di debiti connessi all'attività imprenditoriale che la coppia aveva avviato e cessato in costanza di matrimonio e di cui il si era Pt_1 completamente disinteressato.
All'esito della comparizione delle parti, il Presidente Delegato, con ordinanza del 10 dicembre 2020, poneva a carico del ricorrente e in favore della moglie un assegno di euro
400,00.
Con sentenza non definitiva sullo status depositata il 13 aprile 2022 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza del 14 giugno 2024, depositata l'8 luglio 2024, dato atto della già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Lecce
2 poneva a carico di un assegno divorzile di 400,00 euro, rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi in favore della a decorrere dalla CP_1 data della pronuncia e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 6 agosto 2024, il difensore di ha proposto appello, fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo, il difensore appellante ha lamentato l'erronea determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile, chiedendo la sua riduzione ad una somma non superiore a 150,00 euro. Al riguardo, ha dedotto: - che, nel corso del giudizio, aveva fornito prova delle proprie precarie condizioni di salute, essendo affetto da “ipotrofia della coscia, ipomobilita' a causa di lesione trofiche di gamba sx, malattia venosa cronica, diabete mellito, formazione di ulcera trofica, psoriasi”, che non gli consentivano di condurre uno stile di vita regolare e gli imponevano ingenti spese mediche;
- che, oltre a non considerare in alcun modo l'età avanzata e le gravi patologie di cui era affetto, il giudice di prime cure non aveva tenuto in debita considerazione neppure gli oneri certamente maggiori che egli aveva dovuto assumere con la costituzione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di una figlia nel 2017, a cui dovevano essere garantite le medesime opportunità ricevute dai figli nati dalla precedente unione;
- che non poteva svolgere alcuna attività lavorativa e versava in una situazione debitoria tale da incidere notevolmente sul suo reddito;
- la era titolare di un CP_1
patrimonio immobiliare rilevante, essendo proprietaria di sei immobili, che potevano essere messi a rendita o alienati;
- che proprio la titolarità di detti immobili consentiva di constatare la scarsa veridicità delle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla poiché il reddito CP_1 dichiarato non era idoneo a consentire di provvedere al loro mantenimento;
- che, pertanto, la ra sicuramente titolare di altri introiti e non versava in uno stato di bisogno tale da CP_1 giustificare l'entità dell'assegno posto a carico del tanto era dimostrato anche dalla Pt_1 circostanza che dall'epoca dell' omologa delle condizioni di separazione (2007) sino all'introduzione del giudizio di divorzio, la on aveva avanzato alcuna richiesta di CP_1 aumento dell'assegno.
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato il capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado lo aveva condannato a pagare le spese del giudizio, chiedendo che,
anche in considerazione del comportamento processuale dell'appellata (e segnatamente della formulazione di richieste istruttorie inconferenti, che erano state rigettate) venisse disposta,
quantomeno, la compensazione delle spese di lite. Chiedeva, altresì, la condanna della controparte al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore.
3 Si è costituita in giudizio, per mezzo del suo difensore, la Controparte_1 quale ha eccepito in via preliminare la violazione dell'art. 473 bis.31 c.p.c., per il mancato rispetto del termine di novanta giorni tra la data di notificazione del ricorso in appello, avvenuta il 27 settembre 2024, e la data dell'udienza, previsto da detta disposizione codicistica;
ha chiesto, pertanto, fissarsi una nuova udienza con conseguente concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.32 c.p.c..
Nel merito, il difensore dell'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo che:
- nel corso del giudizio di primo grado, aveva provato di essere sprovvista di reddito e/o indennità pensionistiche, di versare in condizioni di salute che non le consentivano più di svolgere alcuna attività lavorativa, di aver dovuto richiedere la rateizzazione per il pagamento di somme ingiuntele con cartelle esattoriali per euro 50.000,00;
- l'importo dell'assegno divorzile fissato dal primo giudice si giustificava anche alla luce di un “giudizio comparativo” tra le rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali degli ex coniugi, nonché del ruolo endofamiliare assunto nel corso della vita coniugale dall' la quale si era dedicata in via quasi esclusiva alla cura della casa e CP_1 alla crescita dei tre figli;
- in costanza di matrimonio, la donna era stata costretta a subire le pressioni psicologiche e, a volte, anche fisiche da parte del marito, che l'avevano indotta anche ad accettare passivamente il deposito congiunto del ricorso di separazione con condizioni a sé
svantaggiose; per il bene della famiglia, nel 1990 aveva assecondato la volontà del marito di aprire un'attività formalmente a lei intestata, essendo il all'epoca dipendente Pt_1 dell'Istituto di Vigilanza Fidelpol, e, a seguito della cessazione dell'attività, si era vista ingiungere pagamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per oltre 50.000,00 euro per oneri fiscali, ai quali il i era totalmente sottratto;
Pt_1
- il proprio patrimonio immobiliare non aveva subito alcun incremento rispetto all'epoca della separazione, né era fonte di alcun reddito, consistendo in un immobile in comproprietà con il di fatto nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo; un immobile, frazionato in Pt_1 due appartamenti di cui uno concesso ad uso gratuito alla figlia che vi abitava con la Per_2 sua famiglia e l'altro adibito a residenza della stessa due piccoli depositi di 24 e 26 CP_1
mq ed una piccola abitazione popolare da sempre occupata dalla di lei madre, titolare del diritto di usufrutto, deceduta nelle more del procedimento;
- il ercepiva una pensione mensile di euro 2.050,00, oltre ad essere proprietario Pt_1
di diversi beni immobili e terreni e ad avere una consistente disponibilità economica, avendo percepito dalle Compagnie di assicurazione un importo pari a complessive £. 950.000,00, oltre agli introiti derivanti dalla vendita dei beni mobili registrati a lui assegnati in sede di accordi
4 separazione - ivi compreso un furgone della ditta individuale intestato alla stessa - CP_1 mentre quelli assegnati a quest'ultima erano stati rottamati perché obsoleti e non funzionanti;
- il on aveva fornito la prova della concreta diminuzione delle proprie sostanze e Pt_1
delle proprie capacità di reddito, né delle ingenti spese mediche asseritamente sostenute;
in ogni caso, la costituzione di un nuovo nucleo familiare, la decisione di contrarre prestiti di oltre 24.000,00 euro (tra l'altro in prossimità dell'instaurazione del giudizio), di non pagare i ratei del prestito, di non provvedere al pagamento di tasse e imposte, tanto da ricevere la notifica di atti di ingiunzioni di pagamento, rientravano nell'esercizio di una libera scelta del le cui conseguenze non potevano ricadere sul diritto della all'assegno Pt_1 CP_1 divorzile;
- nel corso di tutto il giudizio di primo grado, il veva dimostrato un netto rifiuto Pt_1
al riconoscimento di un assegno divorzile, pertanto, correttamente era stata posta a suo carico la condanna alle spese, che, solo per mero errore, era stata disposta in favore della resistente, anziché dell'Erario, sebbene la osse ammessa al gratuito patrocinio. CP_1
Tanto premesso, l'appellata ha chiesto la conferma della sentenza appellata, previa correzione materiale della statuizione con cui la condanna al pagamento delle spese di lite non veniva disposta in favore dell'Erario.
Il P.G. ha espresso parere contrario sia all'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata che all'accoglimento dell'appello.
Con decreto presidenziale del 12 novembre 2024 veniva disposta la sostituzione dell'udienza, fissata per il 26 novembre 2024, con il deposito di note scritte da depositarsi entro il giorno dell'udienza. Scaduto il termine per il deposito delle note, Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata da parte resistente con riguardo al mancato rispetto del termine previsto dall'art. 473 bis.31 comma 2 c.p.c. è infondata, atteso che al presente procedimento - introdotto in primo grado in data 11 febbraio 2020 - si applica la disciplina precedente a quella introdotta dall'art. 3 D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che trova applicazione per i procedimenti instaurati in primo grado successivamente al 28 febbraio 2023.
Ed invero, nel giudizio di appello avverso la sentenza di divorzio, cui si applica il rito camerale, tra la data di notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione non devono necessariamente intercorrere i termini di comparizione fissati dall'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà (così come previsto, invece, dall'art. 4 comma nono della legge n. 898 del 1970, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo
5 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005 n. 80, per il procedimento di primo grado),
essendo il principio del contraddittorio rispettato, in appello, per il solo fatto che il ricorso introduttivo sia portato a conoscenza della controparte, e sia assicurata ad entrambe le parti la possibilità di partecipare al processo e di far valere le loro ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica (cfr., tra le altre, Cass. sez.1, sentenza n. 18973 dell'8 agosto
2013). Nella specie, il termine di 60 giorni di cui la parte convenuta ha in concreto usufruito era certamente idoneo ad assicurare la possibilità di organizzare una tempestiva difesa tecnica.
Il motivo di appello con cui si deduce l'erronea determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile disposto in favore dell'appellata è infondato.
E' opportuno richiamare i principi giurisprudenziali in tema di natura e funzione dell'assegno divorzile, quali affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella nota sentenza n.
18287 del 2018 e ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr., da ultimo, sent. Cass., prima sezione civile, n. 1119 del 6 novembre 2019, depositata il 20 gennaio 2020).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, con riferimento ai dati normativi già esistenti, ha precisato che:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente
6 alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
Le Sezioni Unite hanno, dunque, confermato la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno divorzile, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte, il parametro della inadeguatezza dei mezzi e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia alla esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad un accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art. 5
comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con riguardo anche alla quantificazione in concreto dell'assegno (cfr. Cass. Sez. 1 –Sentenza n. 21234 del 09/08/2019).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta dagli atti: che può contare su un Parte_1 CP_ reddito mensile di circa 2.050,00 euro derivante da rendita riconosciutagli a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il 13 settembre 1990; che la dal canto suo, allo CP_1
stato, non svolge alcuna attività lavorativa ed è sprovvista di redditi propri;
che entrambi non sono gravati da spese di alloggio, essendo proprietari degli immobili in cui vivono.
Contrariamente al MUCI, la ha provveduto ha depositato le dichiarazioni dei CP_1 redditi degli ultimi sei anni, da cui si evincono i seguenti redditi: per l'anno di imposta 2018 un reddito, euro 3.684,00; per l'anno 2019, euro 3.506,00; per l'anno 2020, euro 3.506,00; per l'anno 2021, euro 3.656,00; per l'anno 2022, euro 5.318,00; per l'anno 2023, euro 5.341,00.
Le dichiarazioni depositate risultano congrue con quanto dedotto dall'appellata in ordine ai propri redditi. Ed infatti, la donna ha dedotto che, sebbene in passato abbia svolto attività lavorativa, l'attuale condizione di salute ha significativamente ridotto la sua capacità lavorativa, tanto da poter ormai contare per il proprio sostentamento unicamente sull'assegno riconosciutole.
Emerge dagli atti di causa che, a seguito di accertati problemi di salute, evincibili da certificato medico datato 1 marzo 2016 in atti, la ha rassegnato, in data 7 marzo CP_1
2016, le proprie dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di
“cuoca”.
La percezione da parte della di redditi ulteriori derivanti dalla locazione di CP_1 immobili a lei intestati o di attività lavorativa svolta “in nero” è, invece, allo stato, circostanza del tutto priva di riscontri probatori.
7 Sul punto, alla luce delle visure catastali e le deduzioni dell'appellata, correttamente il primo giudice non ha ritenuto il patrimonio immobiliare della ilevante e produttivo CP_1 di reddito.
Non tutti gli immobili sono nella sua disponibilità esclusiva (ad esempio è circostanza non contestata che in uno di essi vi abiti la figlia ), e, sotto il profilo della loro redditualità in Per_2
atto o potenziale, nulla è emerso nel corso del giudizio.
Né può assumere rilievo dirimente l'argomentazione secondo cui la mancata richiesta di un incremento dell'importo dell'assegno di separazione nel lungo periodo trascorso tra la separazione e l'introduzione del giudizio di divorzio dimostrerebbe che, successivamente alla separazione, la bbia goduto di una certa disponibilità economica, ulteriore rispetto CP_1
a quella derivante dalla percezione dell'assegno di mantenimento, dal momento che l'appellata ha dimostrato come le proprie condizioni di salute si sian progressivamente aggravata, anchee alla luce dell'età avanzata rispetto all'epoca della separazione.
Ed infatti, allorquando le parti concordavano le condizioni di separazione la donna, nata nel
1958, aveva 49 anni e, allo stato, ne ha 66.
Ella, inoltre, come anzidetto, ha dimostrato di aver svolto, successivamente alla separazione, attività lavorativa, a cui tuttavia ha rinunciato, a partire dal 2016, in seguito all'aggravarsi della propria condizione di salute.
Infine, deve rilevarsi che la donna è altresì gravata da una consistente esposizione debitoria, dovuta ad ingiunzioni di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per una somma complessiva superiore a 50.000,00 per omessi versamenti di oneri fiscali relativi all'attività
d'impresa a lei formalmente intestata in costanza di matrimonio.
D'altro canto, non può dirsi sufficientemente provato un significativo detrimento della situazione reddituale del er effetto della costituzione di un nuovo nucleo familiare. Pt_1
Sul punto, si rileva che in tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri ( cfr.
Cass. n. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021).
Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a dedurre la circostanza della nascita di una figlia nel 2017 dall'unione con altra donna, non provvedendo ad alcuna allegazione in ordine all'eventuale depauperamento delle proprie sostanze e all'assunzione in via esclusiva degli oneri di mantenimento della nuova famiglia in ragione dello stato di impossidenza e
8 disoccupazione della nuova compagna. Nulla, infatti, è dato sapere in ordine alla situazione reddituale di quest'ultima, obbligata ex lege a contribuire al mantenimento della figlia.
Correttamente il primo giudice ha, poi, rilevato che, pur dovendo contribuire al sostentamento della figlia nata dalla nuova relazione, il non è più gravato dal Pt_1 versamento dell'assegno di complessivi euro 500,00 per il mantenimento delle due figlie e , ormai economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
Pertanto, non è possibile desumere dalla sola circostanza della formazione di un nuovo nucleo familiare un consistente peggioramento della condizione economica del Pt_1 dovendosi ritenere che la diminuzione delle disponibilità economiche, conseguente alla costituzione di un nuovo nucleo familiare, sia ampiamente compensata dal sopravvenuto venir meno degli oneri di mantenimento delle figlie nate dall'unione con la CP_1
L'appellante ha dedotto di aver prodotto in giudizio prove rilevanti in ordine al detrimento della propria condizione economica con riferimento sia a debiti da cui sarebbe gravato che a ingenti spese mediche sostenute, e di cui il primo giudice non avrebbe tenuto conto.
Quanto all'esposizione debitoria dell'appellante, deve rilevarsi che le rate mensili di circa
250,00 euro relative ad un finanziamento contratto nel 2018, per l'importo complessivo di euro 22.477,00, non incidono in modo considerevole sul reddito dell'odierno appellante, corrispondente ad euro 2.050,00 mensili, per come indicato dallo stesso n sede di Pt_1
udienza presidenziale.
Lo stesso dicasi per quanto documentato in ordine alle spese mediche asseritamente sostenute e non coperte dal SSN, relative in particolare ad una visita oculistica del 28
dicembre 2020, per un importo di 100,00 euro, e all'acquisto di una nuova montatura di occhiali, per un importo di 169 euro.
In conclusione, le circostanze di fatto innanzi indicate evidenziano l'esistenza di una significativa disparità reddituale tra le parti e l'oggettiva impossibilità per la di CP_1 procurarsi redditi superiori, sia in ragione dell'età avanzata, sia in ragione della accertata riduzione della sua capacità lavorativa.
Le circostanze innanzi evidenziate, complessivamente considerate, hanno correttamente giustificato il riconoscimento in favore della appellata di un assegno divorzile, al quale va riconosciuta una funzione essenzialmente assistenziale, considerato che la è CP_1
sprovvista di redditi propri tali da consentirle di mantenere un livello di vita dignitoso e si trova nell'impossibilità di procurarseli, non essendo dotata di capacità lavorativa.
L'importo determinato dal primo giudice appare del tutto congruo e rispettoso dei criteri normativi, tenuto conto della attuale situazione reddituale delle parti - essendo dimostrato che, rispetto all'epoca della separazione, il reddito del rimasto sostanzialmente invariato, Pt_1 mentre la situazione economica dell' è peggiorata, in ragione della perdita della CP_1
9 capacità lavorativa per l'età avanzata e le precarie condizioni di salute -, della finalità assistenziale dell'assegno e del contributo personale dato dalla moglie alla conduzione familiare e alla crescita di ben tre figli, valutata, altresì, la durata ultratrentennale del matrimonio (dal 1976 al 2007).
La doglianza dell'appellante in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado è in parte fondata.
E' configurabile, infatti, tra le parti una situazione di reciproca soccombenza che giustifica una parziale compensazione delle spese, dal momento che se la domanda di assegno divorzile avanzata dalla – e avversata da controparte - è stata accolta, sia pure in misura CP_1
inferiore a quanto richiesto, le ulteriori domande proposte dalla medesima resistente - dirette ad ottenere il rimborso della somma di € 25.115,94 già versata all'Agenzia delle Entrate nonché il riconoscimento dell'obbligo del el versamento delle somme pari a oltre Pt_1
15.000,00 euro dovute in base ad altre cartelle di pagamento ancora inevase – sono state dichiarate inammissibili.
Pertanto, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per metà, e per la restante quota vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al patrocinio a Controparte_1
spese dello Stato.
P.Q.M.
Decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2399/2024, pubblicata in data 8 luglio
[...]
2024, così provvede:
1) conferma la statuizione con cui è stato posto a carico di un assegno Parte_1
divorzile di 400,00 euro in favore di Controparte_1
2) compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna al Parte_1 pagamento della restante quota, che liquida per il giudizio di primo grado in 1100,00 euro,
oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, e per il giudizio di appello in 1500,00
euro, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %, disponendo il pagamento di tali somme in favore dello Stato, stante l'ammissione di al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Lecce il 26 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott.ssa Virginia Zuppetta
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