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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1855/2024 promossa
Da
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], difesi e rappresentati dall'Avv. Silvia Di Grande (C.F. ; C.F._3
Attori
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso la Casa Comunale in Via P. Umberto 89, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Carrabino (C.F. ); C.F._4
Convenuto
Motivi in fatto e in diritto
Gli attori hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei danni subiti a Controparte_1 seguito dell'interruzione della fornitura dell'erogazione dell'acqua potabile presso l'immobile di loro residenza, sito in in Via Marina Levante n.56, interruzione avvenuta con ordinanza CP_1 comunale n. 49 del 29.10.2019. Gli attori sostengono di esser stati costretti a “rifornirsi di acqua attraverso bidoni che tutti i giorni andavano a prendere in luoghi ove l'acqua è potabile per potersi lavare, per cucinare, lavare i piatti ecc. e quindi per tutte le esigenze quotidiane”, nonché “presso l'abitazione di parenti per potersi lavare”. Ciò avrebbe arrecato loro danni fisici e in particolare il avrebbe avuto diversi problemi alla clavicola a seguito del trasporto dei bidoni dell'acqua, Pt_1 mentre la moglie avrebbe avuto diverse problematiche a livello dermatologico. Parte_2
Per tali ragioni gli attori hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei danni, nonchè CP_1 hanno domandato che venissero dichiarate nulle le fatture: n. 3058 del 09/11/2020 di Euro 129,07
1 relativa all'anno 2019, n. 3258 del 05/10/2021 di Euro 95,19 relativa all'anno 2020, n. 3930 del 18/11/2022 di Euro 114,60 relativa all'anno 2021 e n. 4033 del 10/11/2023 di Euro 140,25 relativa all'anno 2022, per un totale di Euro 479,11.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale ha chiesto la CP_1 condanna degli attori al pagamento di € 499,41, relativamente alle fatture impagate per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
La domanda proposta dagli attori è infondata e va rigettata.
Dagli atti emerge che con Ordinanza Sindacale n. 49 del 25 ottobre 2019 il al Controparte_1 fine di salvaguardare la salute pubblica, vietava per tutte le utenze idriche fornite dal pozzo dei Giardini Pubblici l'utilizzo dell'acqua “per usi potabili, per l'incorporazione negli alimenti e come bevanda, con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente”.
Successivamente, acquisiti i relativi pareri, con Ordinanza Sindacale n. 1 del 12/02/2020, veniva disposta la revoca del predetto provvedimento.
Dunque, il lamentato disservizio idrico ha avuto una durata limitata al periodo ottobre 2019 - febbraio 2020.
Ciò posto, gli attori non hanno fornito alcuna prova dei danni lamentati, non avendo prodotto documenti che dimostrino l'esistenza di un nesso causale tra le patologie descritte nei referti medici esibiti e le problematiche della fornitura idrica. Non vi è prova, pertanto, che i problemi alla clavicola del UM e quelli dermatologici della moglie siano stati dovuti alla non potabilità dell'acqua nel periodo indicato.
Per tali ragioni la domanda risarcitoria va rigettata.
Va, altresì, rigettata la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle fatture indicate in citazione, poichè gli attori in citazione non hanno indicato a quale periodo preciso esse si riferirebbero, essendosi limitati ad affermare che sarebbero relative all'anno 2019-2020-2021-2022. Ebbene, l'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile per il limitato periodo ottobre 2019 – febbraio 2020 non può giustificare il venir meno dell'obbligo dell'utente di pagare la fornitura per ben 4 anni. Ne consegue il rigetto anche di tale domanda.
Viceversa, è fondata la domanda riconvenzionale proposta dal il quale ha chiesto la CP_1 condanna della parte attrice al pagamento di € 499,41, relativamente alle fatture impagate per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. L'esistenza e l'ammontare del debito non sono stati specificamente contestati dagli attori, i quali anzi in citazione (come detto) hanno sostanzialmente riconosciuto di non aver pagato tali importi. Si precisa, però, che la condanna va emessa solo a carico del il quale, come riconosciuto dal è l'unico soggetto intestatario dell'utenza. Pt_1 CP_1
Sulla somma decorrono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità del credito del dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello CP_1
2 di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 990,00 per compensi, oltre accessori di legge ai sensi del d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dagli attori;
- accoglie la riconvenzionale proposta dal convenuto e, per l'effetto, condanna al Parte_1 pagamento, in favore del di € 499,41 oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1 soddisfo;
- condanna gli attori al pagamento in solido, in favore del delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in €. 990,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in data 13.11.2025
Il Giudice dott. Roberto Notaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1855/2024 promossa
Da
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], difesi e rappresentati dall'Avv. Silvia Di Grande (C.F. ; C.F._3
Attori
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso la Casa Comunale in Via P. Umberto 89, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Carrabino (C.F. ); C.F._4
Convenuto
Motivi in fatto e in diritto
Gli attori hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei danni subiti a Controparte_1 seguito dell'interruzione della fornitura dell'erogazione dell'acqua potabile presso l'immobile di loro residenza, sito in in Via Marina Levante n.56, interruzione avvenuta con ordinanza CP_1 comunale n. 49 del 29.10.2019. Gli attori sostengono di esser stati costretti a “rifornirsi di acqua attraverso bidoni che tutti i giorni andavano a prendere in luoghi ove l'acqua è potabile per potersi lavare, per cucinare, lavare i piatti ecc. e quindi per tutte le esigenze quotidiane”, nonché “presso l'abitazione di parenti per potersi lavare”. Ciò avrebbe arrecato loro danni fisici e in particolare il avrebbe avuto diversi problemi alla clavicola a seguito del trasporto dei bidoni dell'acqua, Pt_1 mentre la moglie avrebbe avuto diverse problematiche a livello dermatologico. Parte_2
Per tali ragioni gli attori hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei danni, nonchè CP_1 hanno domandato che venissero dichiarate nulle le fatture: n. 3058 del 09/11/2020 di Euro 129,07
1 relativa all'anno 2019, n. 3258 del 05/10/2021 di Euro 95,19 relativa all'anno 2020, n. 3930 del 18/11/2022 di Euro 114,60 relativa all'anno 2021 e n. 4033 del 10/11/2023 di Euro 140,25 relativa all'anno 2022, per un totale di Euro 479,11.
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale ha chiesto la CP_1 condanna degli attori al pagamento di € 499,41, relativamente alle fatture impagate per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
La domanda proposta dagli attori è infondata e va rigettata.
Dagli atti emerge che con Ordinanza Sindacale n. 49 del 25 ottobre 2019 il al Controparte_1 fine di salvaguardare la salute pubblica, vietava per tutte le utenze idriche fornite dal pozzo dei Giardini Pubblici l'utilizzo dell'acqua “per usi potabili, per l'incorporazione negli alimenti e come bevanda, con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente”.
Successivamente, acquisiti i relativi pareri, con Ordinanza Sindacale n. 1 del 12/02/2020, veniva disposta la revoca del predetto provvedimento.
Dunque, il lamentato disservizio idrico ha avuto una durata limitata al periodo ottobre 2019 - febbraio 2020.
Ciò posto, gli attori non hanno fornito alcuna prova dei danni lamentati, non avendo prodotto documenti che dimostrino l'esistenza di un nesso causale tra le patologie descritte nei referti medici esibiti e le problematiche della fornitura idrica. Non vi è prova, pertanto, che i problemi alla clavicola del UM e quelli dermatologici della moglie siano stati dovuti alla non potabilità dell'acqua nel periodo indicato.
Per tali ragioni la domanda risarcitoria va rigettata.
Va, altresì, rigettata la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle fatture indicate in citazione, poichè gli attori in citazione non hanno indicato a quale periodo preciso esse si riferirebbero, essendosi limitati ad affermare che sarebbero relative all'anno 2019-2020-2021-2022. Ebbene, l'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile per il limitato periodo ottobre 2019 – febbraio 2020 non può giustificare il venir meno dell'obbligo dell'utente di pagare la fornitura per ben 4 anni. Ne consegue il rigetto anche di tale domanda.
Viceversa, è fondata la domanda riconvenzionale proposta dal il quale ha chiesto la CP_1 condanna della parte attrice al pagamento di € 499,41, relativamente alle fatture impagate per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. L'esistenza e l'ammontare del debito non sono stati specificamente contestati dagli attori, i quali anzi in citazione (come detto) hanno sostanzialmente riconosciuto di non aver pagato tali importi. Si precisa, però, che la condanna va emessa solo a carico del il quale, come riconosciuto dal è l'unico soggetto intestatario dell'utenza. Pt_1 CP_1
Sulla somma decorrono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità del credito del dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello CP_1
2 di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 990,00 per compensi, oltre accessori di legge ai sensi del d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dagli attori;
- accoglie la riconvenzionale proposta dal convenuto e, per l'effetto, condanna al Parte_1 pagamento, in favore del di € 499,41 oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1 soddisfo;
- condanna gli attori al pagamento in solido, in favore del delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in €. 990,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in data 13.11.2025
Il Giudice dott. Roberto Notaro
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