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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2187/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2187/2019
TRA
difeso dall'avv. VECCHIO VITTORIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Rosario Varì
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 novembre 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920189002481378000 notificata in data 30 ottobre 2019, con la quale l' intimava il Controparte_2 pagamento di somme richieste dall' a titolo di contributi dovuti alla Gestione IVS CP_1 per l'anno 2013.
1 2. Esponeva parte ricorrente che l'intimazione di pagamento era illegittima poiché il credito risultava prescritto, essendo decorso il termine quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito presupposto, identificato nel n. 43920140000027564000.
3. Si costituiva l' eccependo la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, chiedendone il rigetto.
4. Si costituiva altresì l' , sostenendo che l'avviso di addebito presupposto era stato CP_1 ritualmente notificato al ricorrente in data 25 maggio 2014, e che pertanto il credito non poteva ritenersi prescritto.
*****
5. Dalla documentazione versata in atti risulta che l'avviso di addebito n.
43920140000027564000 è stato notificato al ricorrente in data 25 maggio 2014, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata il 30 ottobre 2019.
6.
Considerato che
per i contributi previdenziali si applica il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, il decorso di oltre cinque anni tra la notifica dell'avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento comporta la maturazione della prescrizione, in mancanza di atti interruttivi idonei.
7. Né l' né l' hanno depositato in giudizio alcun CP_1 Controparte_2 atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, limitandosi a dedurre la regolarità della notifica dell'avviso di addebito, senza tuttavia fornire prova di ulteriori atti notificati nel periodo successivo.
8. Pertanto, deve ritenersi maturata la prescrizione del credito contributivo oggetto di causa e, conseguentemente, l'opposizione deve essere accolta, con declaratoria di estinzione del credito per intervenuta prescrizione e annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
2 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'
[...]
che ha resistito al ricorso, con distrazione in favore del Controparte_2 procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito previdenziale relativo all'avviso di addebito n. 43920140000027564000, annullando l'intimazione di pagamento n. 13920189002481378000 notificata il 30 ottobre 2019;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che Controparte_2 liquida in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 22/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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