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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/08/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 661/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede in Palermo, Parte_1
c.f.: ; P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Palermo;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 04/03/1965, c.f.: Controparte_1 C.F._1 non costituito in giudizio;
appellato
In fatto e in diritto
1. L in liquidazione coatta amministrativa ha proposto Parte_1 appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani che, all'esito del procedimento sommario di cognizione n. 143/2021 R.G. promosso da aveva accolto, per Controparte_1 intervenuta prescrizione, la domanda di accertamento negativo del credito di euro 4.964,30 di Parte cui alla fattura n. 17248450 del 26/03/2020 relativa a consumi idrici dell'anno 2017; aveva rigettato la medesima domanda per i crediti di euro 4.977,13 di cui alla fattura n. 2
18254618 del 26/03/2020 relativa ai consumi idrici dell'anno 2018, e di euro 5.007,07 di cui alla fattura n. 19260806 del 26/03/2020 relativa ai consumi idrici dell'anno 2019; aveva compensato integralmente le spese di lite in ragione della ritenuta reciproca soccombenza.
La parte appellata non si è costituita in giudizio;
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. L'appellante deduce l'erroneità della decisione di accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
La doglianza è fondata.
La questione relativa alla durata e alla decorrenza del termine di prescrizione del credito di corrispettivo della somministrazione idrica, risolta dal primo Giudice in senso sfavorevole Parte all' trova puntuale e difforme risposta nella sentenza della Suprema Corte n.
15102/2024, la quale, sulla base di considerazioni estensibili a tutti i contratti di somministrazione periodica di energia elettrica, gas e acqua, ha condivisibilmente affermato che il termine biennale di prescrizione introdotto dalla legge 205/2017 si applica alle fatture la cui scadenza di pagamento sia successiva alla data indicata nel comma 10 – per il settore idrico, al 1° gennaio 2020 – e che il relativo computo decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché, quanto alle prestazioni avvenute fino alla data di cui al comma 10, a norma della legge precedente non si finisca col determinare un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale.
In altre parole, per le erogazioni idriche anteriori al 1° gennaio 2020 il termine di prescrizione
è quinquennale, ma in nessun caso può eccedere il biennio dalla scadenza della relativa fattura ove tale data sia successiva al 1° gennaio 2020.
Al lume di tale principio, se si considera che l'erogazione idrica alla quale si riferisce il credito in contestazione si colloca nell'anno 2017 e che il dies a quo della prescrizione coincide, nei rapporti di somministrazione periodica con pagamenti a scadenze inferiori all'anno, con la maturazione di ciascun periodo di consumo (Cass. 15102/2024 cit.), se ne trae che il credito di cui alla bolletta n. 17248450 del 26/03/2020 non era certamente ancora 3
prescritto nel mese di settembre 2020, in cui la fattura è stata ricevuta dall'utente, e neppure nel gennaio 2021, epoca di introduzione del giudizio.
3. In accoglimento dell'appello, dunque, la domanda di accertamento negativo proposta da dev'essere integralmente rigettata, con condanna dell'attore alle spese di Controparte_1 lite, da liquidarsi, per il primo grado del giudizio, in euro 2.738,00, e per il secondo grado, in euro 2.906,00, oltre al rimborso delle spese vive prenotate a debito e delle spese generali nella misura forfettaria prevista dall'art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n. 55/2014.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di che dichiara;
Controparte_1 in parziale riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Trapani all'esito del procedimento n.
143/2021 R.G., appellata dall , Parte_1 rigetta la domanda di accertamento negativo anche in relazione al credito di euro 4.964,30 di Parte cui alla bolletta n. 17248450 del 26/03/2020; condanna a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida, per il primo Controparte_1 grado del giudizio, in euro 2.738,00, e per il secondo grado, in euro 2.906,00, oltre al rimborso delle spese vive prenotate a debito e delle spese generali nella misura forfettaria prevista dall'art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n. 55/2014.
Così deciso in Palermo il giorno 25 luglio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 661/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede in Palermo, Parte_1
c.f.: ; P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Palermo;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 04/03/1965, c.f.: Controparte_1 C.F._1 non costituito in giudizio;
appellato
In fatto e in diritto
1. L in liquidazione coatta amministrativa ha proposto Parte_1 appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani che, all'esito del procedimento sommario di cognizione n. 143/2021 R.G. promosso da aveva accolto, per Controparte_1 intervenuta prescrizione, la domanda di accertamento negativo del credito di euro 4.964,30 di Parte cui alla fattura n. 17248450 del 26/03/2020 relativa a consumi idrici dell'anno 2017; aveva rigettato la medesima domanda per i crediti di euro 4.977,13 di cui alla fattura n. 2
18254618 del 26/03/2020 relativa ai consumi idrici dell'anno 2018, e di euro 5.007,07 di cui alla fattura n. 19260806 del 26/03/2020 relativa ai consumi idrici dell'anno 2019; aveva compensato integralmente le spese di lite in ragione della ritenuta reciproca soccombenza.
La parte appellata non si è costituita in giudizio;
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. L'appellante deduce l'erroneità della decisione di accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
La doglianza è fondata.
La questione relativa alla durata e alla decorrenza del termine di prescrizione del credito di corrispettivo della somministrazione idrica, risolta dal primo Giudice in senso sfavorevole Parte all' trova puntuale e difforme risposta nella sentenza della Suprema Corte n.
15102/2024, la quale, sulla base di considerazioni estensibili a tutti i contratti di somministrazione periodica di energia elettrica, gas e acqua, ha condivisibilmente affermato che il termine biennale di prescrizione introdotto dalla legge 205/2017 si applica alle fatture la cui scadenza di pagamento sia successiva alla data indicata nel comma 10 – per il settore idrico, al 1° gennaio 2020 – e che il relativo computo decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché, quanto alle prestazioni avvenute fino alla data di cui al comma 10, a norma della legge precedente non si finisca col determinare un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale.
In altre parole, per le erogazioni idriche anteriori al 1° gennaio 2020 il termine di prescrizione
è quinquennale, ma in nessun caso può eccedere il biennio dalla scadenza della relativa fattura ove tale data sia successiva al 1° gennaio 2020.
Al lume di tale principio, se si considera che l'erogazione idrica alla quale si riferisce il credito in contestazione si colloca nell'anno 2017 e che il dies a quo della prescrizione coincide, nei rapporti di somministrazione periodica con pagamenti a scadenze inferiori all'anno, con la maturazione di ciascun periodo di consumo (Cass. 15102/2024 cit.), se ne trae che il credito di cui alla bolletta n. 17248450 del 26/03/2020 non era certamente ancora 3
prescritto nel mese di settembre 2020, in cui la fattura è stata ricevuta dall'utente, e neppure nel gennaio 2021, epoca di introduzione del giudizio.
3. In accoglimento dell'appello, dunque, la domanda di accertamento negativo proposta da dev'essere integralmente rigettata, con condanna dell'attore alle spese di Controparte_1 lite, da liquidarsi, per il primo grado del giudizio, in euro 2.738,00, e per il secondo grado, in euro 2.906,00, oltre al rimborso delle spese vive prenotate a debito e delle spese generali nella misura forfettaria prevista dall'art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n. 55/2014.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di che dichiara;
Controparte_1 in parziale riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Trapani all'esito del procedimento n.
143/2021 R.G., appellata dall , Parte_1 rigetta la domanda di accertamento negativo anche in relazione al credito di euro 4.964,30 di Parte cui alla bolletta n. 17248450 del 26/03/2020; condanna a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida, per il primo Controparte_1 grado del giudizio, in euro 2.738,00, e per il secondo grado, in euro 2.906,00, oltre al rimborso delle spese vive prenotate a debito e delle spese generali nella misura forfettaria prevista dall'art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n. 55/2014.
Così deciso in Palermo il giorno 25 luglio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo