Ordinanza cautelare 30 aprile 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/06/2025, n. 11155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11155 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11155/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02610/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2610 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di respingimento della domanda di cittadinanza n.-OMISSIS-del Ministero dell’Interno datato 28 agosto 2021, notificato in data 13.12.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 10.2.2022, il cittadino albanese -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento datato 28.08.2021, notificato il 13.12.2021, col quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 13.10.2015 ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) L. 91/1992 in quanto residente legalmente nel territorio dello Stato da almeno dieci anni.
Il decreto di rigetto è stato basato sull’esistenza di una sentenza penale irrevocabile del 10/02/2009 del Tribunale di Verona per violazione art. 609 bis comma 1 c.p. da cui si evince che la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
Nonostante le osservazioni trasmesse e l’esistenza di una riabilitazione, l’Amministrazione ha ritenuto che la fattispecie di reato posta in essere e oggetto di sentenza di condanna da parte del giudice di prime cure evidenziano una pericolosità e gravità sociale notevole ed un conseguente disvalore della condotta particolarmente grave; inoltre la condotta di inosservanza delle regole poste a tutela dei beni dell’integrità fisica e della libertà delle persone è fonte di grave allarme sociale e denota un mancato idoneo inserimento della comunità nazionale.
Pertanto è stato emesso il diniego impugnato.
2. Il provvedimento è stato censurato per carenza di motivazione, in quanto il Ministero non ha valutato la concreta situazione di fatto alla base della condanna (giovane età, incensuratezza) e l’assenza di pericolosità (titolare permesso soggiorno di lungo periodo). Non ha altresì considerato l’intervenuta riabilitazione, la datazione del reato, il cointesto complessivo di riferimento e l’integrazione del ricorrente, che lavora stabilmente e ha una famiglia.
3. L’Amministrazione si è costituita depositando documenti.
4. Con ordinanza cautelare 2802 del 30.4.2022 è stata respinta l’istanza cautelare.
5. In vista del merito la parte ha depositato memorie, reiterando le proprie prospettazioni.
6. All’udienza del 16.5.2025, tenutasi da remoto per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è passata in decisione.
7. Per giurisprudenza costante, la concessione della cittadinanza italiana è un atto ampiamente discrezionale, che deve non soltanto tenere conto di fatti penalmente rilevanti ma anche valutare l'area della loro prevenzione, poiché l'atto in questione implica accurati apprezzamenti da parte dell'Amministrazione sulla personalità e sul contegno di vita tenuto dall'interessato e si esplica in un potere valutativo circa il grado di integrazione del cittadino straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare nonché di irreprensibilità della condotta ( ex plurimis , Consiglio di Stato sez. III, 05/04/2024, n.3178).
Con riferimento alla concessione di cittadinanza c.d. per naturalizzazione, la discrezionalità dell'amministrazione pubblica procedente nella concessione dello "status civitatis" consente che le valutazioni volte all'accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale, a prescindere dagli esiti processuali penali, possano anche essere valutate negativamente sul piano amministrativo (ex plurimis T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 13/04/2023, n.6381).
Questo comporta che il vaglio giurisdizionale sul provvedimento di concessione della cittadinanza non può sconfinare nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, ben può rilevare che nell'ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni (ex plurimis T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 03/05/2024, n.8854).
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha tenuto conto del fatto di reato, peraltro assai grave, e ha ritenuto irrilevanti le considerazioni sulla tenuità di cui alla sentenza, sentenza che peraltro la parte non si è premurata di depositare integralmente in giudizio, rendendo così praticamente impossibile il vaglio – da parte del Tar – di eventuali passaggi idonei a evidenziare una qualche contraddittorietà nella valutazione di diniego da parte dell’Amministrazione.
8. In conclusione, il ricorso va respinto, con compensazione delle spese stante la ridotta attività difensiva del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.