Art. 36.
Per provvedere al completamento delle opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 , finanziate con l' articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.
Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 15 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 5 miliardi in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.
Per provvedere al completamento delle opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 , finanziate con l' articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.
Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 15 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 5 miliardi in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.