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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 22572022
TRA
Parte_1
c.f. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Calderaro e dall'avv. Luca Tessarolo con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec Email_1
ATTRICE
CONTRO già Controparte_1 Controparte_2
c.f./p.iva P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Arena con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via Busonera n. 3
CONVENUTA
OGGETTO: PAGAMENTO INDENNIZZO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE LA come da ricorso introduttivo e Parte_1 in merito al quantum aderisce alla quantificazione operata dal CTU e si riporta alla nota conclusionale autorizzata depositata il 20 febbraio 2025.
PER PARTE CONVENUTA come da nota conclusionale Controparte_3 autorizzata depositata il 20 febbraio 2025 a cui si riporta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 12 aprile 2022 e decreto depositato in data 29 aprile 2022 notificati in data 2 maggio 2022, la società Parte_1
d'ora in poi , conveniva in giudizio la società
[...] Parte_1 Controparte_4
[...
[...] ora d'ora in poi l'Assicurazione, allegando di aver
[...] Controparte_1 stipulato con la convenuta in data 14.12.2018 la polizza “ Controparte_5
n. 1/59313/99/165727073 con validità dal 14.12.2018 al 14.12.2019, per la copertura del rischio furto e danneggiamento dei locali dell'assicurato.
L'attrice deduceva di aver subito un furto nella notte tra il 04.01.2019 ed il 05.01.2019 presso la propria sede legale sita in San Martino di Lupari (PD), via Castellana n. 120.
Il fabbricato, ove esercitava la propria attività d'impresa, era di proprietà della Parte_1 società ed era suddiviso al suo interno, mediante Controparte_6
l'ausilio di pareti divisorie in cartongesso, in due distinte porzioni di cui una concessa in locazione a e l'altra alla società Globus Store. Parte_1
All'esterno, sul lato sud, le due porzioni erano separate da una rete metallica.
Il fabbricato, inoltre, confinava sul lato nord con un parcheggio, che lo separava dalla strada statale SR53, sul lato ovest con una concessionaria, sul lato sud ed est con un'area verde non coltivata.
Il furto era stato scoperto da un suo dipendente, tale , il quale giunto ER alle ore 7,45 circa del giorno 05.01.2019 presso la sede attorea, aveva scoperto la porta tagliafuoco, posta sul lato sud, forzata nonché che gran parte dell'attrezzatura presente in magazzino era stata sottratta.
Immediatamente allertati i carabinieri di Camposampiero, questi avevano verificato che i ladri avevano praticato una breccia nella parete divisoria in cartongesso che separava i locali di dai locali della società Globus Store e avevano sottratto anche i beni Parte_1 di quest'ultima società.
La convenuta era stata informata dell'accaduto con mail dell'8.01.2019.
In pari data aveva sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di San Parte_1
Martino di Lupari nella quale aveva elencato i beni e le attrezzature oggetto di furto e alla quale aveva allegato le fatture d'acquisto del materiale rubato. In seguito aveva verificato che anche altri beni erano stati sottratti e aveva proceduto ad un'integrazione della denuncia.
Era stato, quindi, iscritto il procedimento penale n. 132/2019 R.G.N.R. Mod. 44 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova a carico di ignoti, che era stato archiviato dal Tribunale di Padova, Sezione G.I.P., con decreto del 12.06.2019, per l'impossibilità di individuare l'autore del reato.
Il perito dell'Assicurazione, dott. , aveva eseguito un sopralluogo in data Persona_2
18.01.2019 e solo in data 20.05.2020, dopo svariati solleciti di pagamento dell'indennizzo da parte dell'attrice, la convenuta aveva comunicato di non poter
2 formulare alcuna proposta di risarcimento in quanto, in fase istruttoria, erano emersi elementi contraddittori ed anomali che la portavano a ritenere non congruenti le modalità di avvenimento del fatto.
Alla richiesta di chiarimenti, l'Assicurazione non aveva dato riscontro.
Con pec del 24.09.2021 del legale dell'attrice, veniva richiesta copia della perizia redatta dal loro tecnico dalla quale emergeva che quest'ultimo aveva dato parere positivo in merito alla conservazione del rischio e attestava di non aver riscontrato anomalie in sede di sopralluogo e di non dover esprimere alcuna eccezione e/o riserva sulla liquidazione.
L'attrice, al fine di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della insorgenda controversia, aveva invitato la convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, invito che, tuttavia, era stato rifiutato.
Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza quantificato in euro 28.620,97 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Si costituiva l'Assicurazione la quale eccepiva il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'inoperatività della polizza e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita con assunzione delle prove testimoniali richieste e ammesse e ctu affidata al CTU geom. Persona_3
****
1.
In merito all'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato tempestivo esperimento della mediazione obbligatoria, si rileva che è pacifico che l'azione promossa da è relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi e che, Parte_1 quindi, l'attrice era tenuta ad esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010 vigente ratione temporis.
E' del pari pacifico che ha proposto la presente causa senza aver previamente Parte_1 esperito il procedimento di mediazione.
Ciò detto si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, l'Assicurazione ha tempestivamente eccepito in comparsa di costituzione e risposta l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Si rileva, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Assicurazione, se la mediazione non è stata esperita, il giudice non può pronunciare l'improcedibilità della domanda giudiziale se non dopo 1) aver assegnato il termine per consentire l'avvio del
3 procedimento e 2) verificato, all'udienza di rinvio, il mancato avveramento della condizione di procedibilità; pertanto è inconferente che il precedente giudice assegnatario del procedimento non abbia, alla prima udienza, rilevato il mancato esperimento della mediazione e assegnato il termine per promuovere il predetto procedimento.
Ciò che conta ed è decisivo è che, nel caso in esame, il nuovo giudice assegnatario del procedimento, ha rilevato (nel senso di verificato) che il procedimento di mediazione non era stato promosso ed ha assegnato il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione in ossequio al disposto dell'art. 5 co. 1 bis cit..
Tale norma non ha, infatti, stabilito che tale attività è preclusa al giudice dopo la prima udienza, diversamente dal rilievo d'ufficio consentito al giudice solo entro la prima udienza.
Peraltro, non si può non rilevare che, diversamente opinando, la domanda finirebbe per essere improcedibile per un errore del giudice, a dire della convenuta, non emendabile
(in senso contrario cfr. Cass., sez. 2 - , Sentenza n. 28695 del 16.10.2023 che ha statuito che: “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della
domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga
che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante
appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la
rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della
domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale”).
Ciò posto si rileva che il procedimento risulta poi tempestivamente promosso con esito negativo (v. verbale negativo depositato dall'attrice il 29.01.2024).
L'eccezione è, pertanto, infondata e va, conseguentemente, rigettata. 2.
2.1.
In merito all'eccezione di nullità della deposizione testimoniale dell'unico teste escusso, si rileva che l'Assicurazione ha eccepito l'incapacità a testimoniare di ER per essere quest'ultimo, a suo dire, non un mero dipendente bensì l'effettivo legale rappresentante della società, essendosi così qualificato nel verbale dei carabinieri (doc.
2 att.).
4 Il Tribunale ritiene che non sussistano prove sufficienti per affermare che R_
sia in realtà il legale rappresentante di fatto della società per le
[...] Parte_1 seguenti ragioni.
In primo luogo il teste ha negato di essersi qualificato quale legale rappresentante della società attorea e infatti nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti la mattina della segnalazione del furto, risultano spuntate le caselle “proprietario” e “affittuario” e non
“altro”; né risulta aggiunto a penna alcunchè.
Il fatto che siano state sbarrate solo le caselle relative alla proprietà o meno dei locali ove si era verificato il furto e il fatto che non risulti nel verbale che il abbia R_ dichiarato di essere il legale rappresentante della società, consente di affermare che non sussiste prova certa che il sia il legale rappresentante di fatto della società R_
. Parte_1
2.2.
Peraltro, non risulta neppure chiaro per quale ragione non avrebbe ER voluto figurare come effettivo legale rappresentante della società , atteso che Parte_1 il teste ha riferito di aver rivestito la qualità di legale rappresentante della società L'Arte dei Metalli s.r.l. dichiarata fallita nel settembre 2018; di esser stato assunto dalla società attorea, unitamente ad altre cinque persone, nell'ottobre-novembre 2018, subito dopo la sua costituzione (“appena sono partiti nel 2018”); di essere stato dipendente di
[...]
fino ad aprile-maggio 2020; e di essere ora titolare dell'impresa individuale Pt_1 [...]
. Parte_2
2.3.
Solo per scrupolo motivazionale, si rileva che l'Assicurazione in nota conclusionale autorizzata ha, altresì, asserito che il teste escusso sarebbe l'effettivo titolare dell'attività imprenditoriale che beneficerebbe dell'indennizzo, senza tuttavia chiarire cosa intende con tale affermazione (che l'atto costitutivo della società è simulato? che le quote sociali sono intestate fittiziamente a ?); e comunque senza Persona_4 fornire prova di tale generico assunto.
L'eccezione è infondata e va, quindi, rigettata.
3.
3.1.
L'attrice ha agito per ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza
“ n. 1/59313/99/165727073, conclusa con la convenuta in Controparte_5 data 14.12.2018 per la copertura del rischio furto e danneggiamento dei locali dell'assicurato, della durata annuale (doc. 4 att.).
5 La polizza prevede il pagamento di un indennizzo per i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del “Contenuto” causati da furto commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate a seguito di rottura o scasso dei sistemi di chiusura esterni o con uso di grimaldelli o arnesi simili (art.
4.1 lett. a) n.
1-2 del fascicolo informativo – doc. 2 conv. pag. 53 di 146), comprese le merci di categoria diversa da quella dell'attività esercitata (art.
4.2 lett. b) – doc. 2 conv. pag. 56 di 146); nonché per i danni causati dai ladri nel commettere il furto ai locali che contengono le cose assicurate (art.
4.1 lett. k) – doc. 2 conv. pag. 55 di 146).
3.2.
Il fatto che, nella notte tra il 04.01.2019 ed il 05.01.2019, ignoti abbiano forzato la porta tagliafuoco e si siano introdotti nei locali, nei quali la società attorea ha la propria sede legale ed operativa, siti in San Martino di Lupari (PD), via Castellana n. 120, sottraendo beni e attrezzature ivi presenti, si evince sia dalla deposizione del teste il quale ha riferito di aver lavorato la sera del 04.01.2019 come al solito ER presso il capannone con gli altri dipendenti della società fino alle ore 19,00; Parte_1 di essersi recato al lavoro la mattina dopo e di aver trovato la porta tagliafuoco scardinata e i materiali e le attrezzature rubati (v. verbale udienza 18.04.2024); sia dal sopralluogo dei carabinieri i quali, immediatamente allertati dal , sono R_ intervenuti sul posto e hanno effettivamente riscontrato che era stata forzata la porta tagliafuoco nonchè che era stata creata un'apertura sulla parete divisoria in cartongesso che separava i locali dell'attrice da quelli della società Globus Store e che erano stati rubati dal negozio di abbigliamento di quest'ultima, capi di vestiario, borse e scarpe per un valore di circa euro 20.000,00 (v. verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri della Stazione di Camposampiero - doc. 2 att.).
4.
In merito alle contestazioni svolte dalla convenuta in comparsa di costituzione si rileva quanto segue.
4.1.
L'attrice non ha reso dichiarazioni false o reticenti in quanto l'attività dichiarata in polizza
è “Lampade, apparecchi per l'illuminazione” (doc. 4 att.) e corrisponde a quella svolta da (doc. 1 att. – visura camerale dell'attrice; v. anche memoria n. 1 depositata dall'attrice Parte_1 nella quale quest'ultima ha chiarito di non realizzare lampadari tradizionali, bensì strutture particolari realizzate utilizzando principalmente il ferro (v. fotografie - doc. 22 att.).
4.2.
6 E' inconferente il fatto che, al momento del furto, l'impianto di allarme non fosse stato ancora installato, in quanto l'attrice ha dichiarato in sede di contratto che non vi era
“nessun impianto” di allarme.
4.3.
In merito al fatto che i cancelli non erano stati forzati, si rileva che il furto è avvenuto in un capannone diviso in due porzioni concesse in locazione, una a , l'altra Parte_1 alla società Globus Store.
Ciò premesso si rileva che il teste ha riferito che alle due predette porzioni di R_ capannone si accedeva tramite due cancelli, uno a destra e uno a sinistra;
che solo il cancello che conduceva alla porzione utilizzata da era motorizzato, mentre Parte_1
l'altro cancello “si apriva manualmente” (v. doc. 3 att. - foto in cui è rappresentato il cancello da cui si accede alla Globus Store – doc. 3 att.); che sul retro del capannone vi era una rete metallica alta 2,5 metri che separava la porta tagliafuoco e il portone della Globus Store dalla porta tagliafuoco e dal portone della;
e che la mattina del 05.01.2019 Parte_1 questa rete risultava tagliata per tutta la sua lunghezza.
Non essendovi segni di scasso di forzatura dei due cancelli, è verosimile che i ladri si siano introdotti sul retro del capannone attraverso il cancello manuale, che probabilmente non era stato chiuso a chiave, e da lì si siano poi introdotti nei locali dell'attrice, prima tagliando la rete, poi forzando la porta tagliafuoco.
4.5.
I ladri hanno forzato la porta tagliafuoco per introdursi nei locali dell'attrice; pertanto, il furto commesso rientra nell'ipotesi prevista dall'art.
4.1 lett. a) n.
1-2 del fascicolo informativo (doc. 2 conv. pag. 53 di 146).
4.6.
Le contestazioni relative alle caratteristiche costruttive del fabbricato e dei mezzi di chiusura sono generiche e, quindi, tamquam non esset.
5.
5.1.
Il teste ha confermato che sono stati sottratti i beni elencati nella denuncia R_ presentata in data 08.01.2019 da (all'epoca dei fatti l.r. dell'attrice), CP_7 unitamente alle fatture di acquisto dei beni (doc. 7 att.) tra cui l'impianto antintrusione oggetto dell'offerta della ditta Impianti Elettrici Milani di del Parte_3
07.12.2018, consegnato l'11.12.2018 e in corso di installazione.
Peraltro che detti beni siano stati effettivamente acquistati e consegnati prima del furto
è dimostrato dalle fatture e dai ddt prodotti e/o richiamati nelle fatture (doc. 7 att. e
7 fattura n. 571 del 28.12.2018 – v. doc. 9) e dalla documentazione comprovante il pagamento delle fatture in data antecedente al furto (doc. 9 att.), circostanze tutte che consentono di presumere che i medesimi fossero presenti nei locali al momento del furto.
5.2.
Si ritiene, invece, che non sia stata fornita adeguata prova del furto dei beni che il CTU ha verificato non essere presenti nelle fatture ma solo nella denuncia del 08.01.2019
(v. allegato 3 alla ctu – in colore rosso).
6.
6.1.
I beni rubati rientrano nella definizione di “Contenuto” in quanto sono “beni inerenti l'attività esercitata”, ad esclusione dell'impianto antintrusione che rientra nelle “merci di categoria diversa”.
6.2.
Il CTU ha stimato il valore dei beni rubati “inerenti l'attività esercitata” nell'importo di euro 13.860,14 (= 14.909,74-1.049,60 che è il valore dei beni privi di riscontro indicati in colore rosso nell'allegato 3 alla ctu).
A tale importo si applica uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 (v. art. 4.4.1 – Scoperto Garanzia Base).
L'indennizzo dovuto all'attrice per la perdita della partita “Contenuto” ammonta, quindi, ad euro 12.474,13 (=13.860,14x90%).
6.3.
L'unico bene rubato facente parte delle “merci di categoria diversa” è l'impianto antintrusione il cui valore è stato stimato dal CTU nell'importo di euro 4.707,00, corrispondente al corrispettivo concordato tra l'attrice e l'elettricista per la fornitura e posa, escluso il costo di quest'ultima.
Si concorda con il CTU che a questa categoria di merce non si applica alcuno scoperto
(v. pag. 5 della ctu nonché la risposta del CTU all'osservazione del CTP di parte convenuta in merito alla questione dell'applicazione dello scoperto del 10% pag. 16 della ctu).
L'indennizzo dovuto all'attrice per la perdita della partita “Merci di categoria diversa” ammonta, quindi, ad euro 4.707,00.
6.4.
In merito ai danni causati dai ladri nel commettere il furto ai locali contenenti le cose assicurate (art.
4.1. lett. k) 2), si rileva che il danneggiamento delle pareti in
8 cartongesso da parte dei ladri è stato riscontrato dai carabinieri (v. verbale di sopralluogo – doc. 2 att.).
In merito ai costi di ripristino, si ritiene che questi ultimi siano quantomeno pari alla stima effettuata dal perito dell'Assicurazione di euro 3.800,00 (doc. 18 att.).
7.
L'indennizzo dovuto all'attrice ammonta, quindi, ad euro 20.981,13
(12.474,13+4.707,00+3.800,00), valore attualizzato euro 24.883,62.
Si rileva, infatti, che l'importo di euro 20.981,13 costituisce il debito originario al momento del sinistro non attualizzato, atteso che il valore dei beni è stato desunto dal
CTU sulla scorta dei prezzi pagati all'epoca del sinistro;
e che il pagamento dell'indennizzo, costituendo debito di valore, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (Cass., sez. 3, Ordinanza n. 16229 del 08.06.2023).
8.
Sono, altresì, dovuti gli interessi al tasso legale calcolati sul credito originario (euro
20.981,13) via via rivalutato anno per anno sino alla pronuncia (Cass. civ. sez. 2,
18.2.2010 n. 3931; Sez. U., 5.4.2007 n. 8520).
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce interessi legali fino al pagamento.
9.
Il tasso legale degli interessi sino al giorno antecedente alla domanda (12.04.2022) è quello previsto dall'art. 1284 primo co. c.c.
Il tasso legale dalla domanda al saldo è quello previsto dall'art. 1284 quarto co. c.c..
10.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 (euro
919+777+1.680+1.701= 5077), seguono la soccombenza, incluse le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 2257/2022 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 24.883,62, oltre agli interessi al tasso legale sino al saldo;
oltre agli interessi al tasso legale sul credito originario (euro 20.981,13) via via rivalutato anno per anno sino alla presente pronuncia;
2) Pone le spese di ctu a carico di parte convenuta;
9 3) Condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.363,00 di cui euro 5.077,00 per compenso ed euro 286,00 per anticipazioni, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Eleonora Calderaro e dell'avv. Luca
Tessarolo dichiarati si antistatari.
Padova, lì 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Irene Cecchetto
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 22572022
TRA
Parte_1
c.f. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Calderaro e dall'avv. Luca Tessarolo con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec Email_1
ATTRICE
CONTRO già Controparte_1 Controparte_2
c.f./p.iva P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Arena con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via Busonera n. 3
CONVENUTA
OGGETTO: PAGAMENTO INDENNIZZO
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE LA come da ricorso introduttivo e Parte_1 in merito al quantum aderisce alla quantificazione operata dal CTU e si riporta alla nota conclusionale autorizzata depositata il 20 febbraio 2025.
PER PARTE CONVENUTA come da nota conclusionale Controparte_3 autorizzata depositata il 20 febbraio 2025 a cui si riporta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 12 aprile 2022 e decreto depositato in data 29 aprile 2022 notificati in data 2 maggio 2022, la società Parte_1
d'ora in poi , conveniva in giudizio la società
[...] Parte_1 Controparte_4
[...
[...] ora d'ora in poi l'Assicurazione, allegando di aver
[...] Controparte_1 stipulato con la convenuta in data 14.12.2018 la polizza “ Controparte_5
n. 1/59313/99/165727073 con validità dal 14.12.2018 al 14.12.2019, per la copertura del rischio furto e danneggiamento dei locali dell'assicurato.
L'attrice deduceva di aver subito un furto nella notte tra il 04.01.2019 ed il 05.01.2019 presso la propria sede legale sita in San Martino di Lupari (PD), via Castellana n. 120.
Il fabbricato, ove esercitava la propria attività d'impresa, era di proprietà della Parte_1 società ed era suddiviso al suo interno, mediante Controparte_6
l'ausilio di pareti divisorie in cartongesso, in due distinte porzioni di cui una concessa in locazione a e l'altra alla società Globus Store. Parte_1
All'esterno, sul lato sud, le due porzioni erano separate da una rete metallica.
Il fabbricato, inoltre, confinava sul lato nord con un parcheggio, che lo separava dalla strada statale SR53, sul lato ovest con una concessionaria, sul lato sud ed est con un'area verde non coltivata.
Il furto era stato scoperto da un suo dipendente, tale , il quale giunto ER alle ore 7,45 circa del giorno 05.01.2019 presso la sede attorea, aveva scoperto la porta tagliafuoco, posta sul lato sud, forzata nonché che gran parte dell'attrezzatura presente in magazzino era stata sottratta.
Immediatamente allertati i carabinieri di Camposampiero, questi avevano verificato che i ladri avevano praticato una breccia nella parete divisoria in cartongesso che separava i locali di dai locali della società Globus Store e avevano sottratto anche i beni Parte_1 di quest'ultima società.
La convenuta era stata informata dell'accaduto con mail dell'8.01.2019.
In pari data aveva sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di San Parte_1
Martino di Lupari nella quale aveva elencato i beni e le attrezzature oggetto di furto e alla quale aveva allegato le fatture d'acquisto del materiale rubato. In seguito aveva verificato che anche altri beni erano stati sottratti e aveva proceduto ad un'integrazione della denuncia.
Era stato, quindi, iscritto il procedimento penale n. 132/2019 R.G.N.R. Mod. 44 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova a carico di ignoti, che era stato archiviato dal Tribunale di Padova, Sezione G.I.P., con decreto del 12.06.2019, per l'impossibilità di individuare l'autore del reato.
Il perito dell'Assicurazione, dott. , aveva eseguito un sopralluogo in data Persona_2
18.01.2019 e solo in data 20.05.2020, dopo svariati solleciti di pagamento dell'indennizzo da parte dell'attrice, la convenuta aveva comunicato di non poter
2 formulare alcuna proposta di risarcimento in quanto, in fase istruttoria, erano emersi elementi contraddittori ed anomali che la portavano a ritenere non congruenti le modalità di avvenimento del fatto.
Alla richiesta di chiarimenti, l'Assicurazione non aveva dato riscontro.
Con pec del 24.09.2021 del legale dell'attrice, veniva richiesta copia della perizia redatta dal loro tecnico dalla quale emergeva che quest'ultimo aveva dato parere positivo in merito alla conservazione del rischio e attestava di non aver riscontrato anomalie in sede di sopralluogo e di non dover esprimere alcuna eccezione e/o riserva sulla liquidazione.
L'attrice, al fine di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della insorgenda controversia, aveva invitato la convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, invito che, tuttavia, era stato rifiutato.
Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza quantificato in euro 28.620,97 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Si costituiva l'Assicurazione la quale eccepiva il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'inoperatività della polizza e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita con assunzione delle prove testimoniali richieste e ammesse e ctu affidata al CTU geom. Persona_3
****
1.
In merito all'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato tempestivo esperimento della mediazione obbligatoria, si rileva che è pacifico che l'azione promossa da è relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi e che, Parte_1 quindi, l'attrice era tenuta ad esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis d.lgs. 28/2010 vigente ratione temporis.
E' del pari pacifico che ha proposto la presente causa senza aver previamente Parte_1 esperito il procedimento di mediazione.
Ciò detto si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, l'Assicurazione ha tempestivamente eccepito in comparsa di costituzione e risposta l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Si rileva, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Assicurazione, se la mediazione non è stata esperita, il giudice non può pronunciare l'improcedibilità della domanda giudiziale se non dopo 1) aver assegnato il termine per consentire l'avvio del
3 procedimento e 2) verificato, all'udienza di rinvio, il mancato avveramento della condizione di procedibilità; pertanto è inconferente che il precedente giudice assegnatario del procedimento non abbia, alla prima udienza, rilevato il mancato esperimento della mediazione e assegnato il termine per promuovere il predetto procedimento.
Ciò che conta ed è decisivo è che, nel caso in esame, il nuovo giudice assegnatario del procedimento, ha rilevato (nel senso di verificato) che il procedimento di mediazione non era stato promosso ed ha assegnato il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione in ossequio al disposto dell'art. 5 co. 1 bis cit..
Tale norma non ha, infatti, stabilito che tale attività è preclusa al giudice dopo la prima udienza, diversamente dal rilievo d'ufficio consentito al giudice solo entro la prima udienza.
Peraltro, non si può non rilevare che, diversamente opinando, la domanda finirebbe per essere improcedibile per un errore del giudice, a dire della convenuta, non emendabile
(in senso contrario cfr. Cass., sez. 2 - , Sentenza n. 28695 del 16.10.2023 che ha statuito che: “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della
domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga
che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante
appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la
rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della
domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale”).
Ciò posto si rileva che il procedimento risulta poi tempestivamente promosso con esito negativo (v. verbale negativo depositato dall'attrice il 29.01.2024).
L'eccezione è, pertanto, infondata e va, conseguentemente, rigettata. 2.
2.1.
In merito all'eccezione di nullità della deposizione testimoniale dell'unico teste escusso, si rileva che l'Assicurazione ha eccepito l'incapacità a testimoniare di ER per essere quest'ultimo, a suo dire, non un mero dipendente bensì l'effettivo legale rappresentante della società, essendosi così qualificato nel verbale dei carabinieri (doc.
2 att.).
4 Il Tribunale ritiene che non sussistano prove sufficienti per affermare che R_
sia in realtà il legale rappresentante di fatto della società per le
[...] Parte_1 seguenti ragioni.
In primo luogo il teste ha negato di essersi qualificato quale legale rappresentante della società attorea e infatti nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti la mattina della segnalazione del furto, risultano spuntate le caselle “proprietario” e “affittuario” e non
“altro”; né risulta aggiunto a penna alcunchè.
Il fatto che siano state sbarrate solo le caselle relative alla proprietà o meno dei locali ove si era verificato il furto e il fatto che non risulti nel verbale che il abbia R_ dichiarato di essere il legale rappresentante della società, consente di affermare che non sussiste prova certa che il sia il legale rappresentante di fatto della società R_
. Parte_1
2.2.
Peraltro, non risulta neppure chiaro per quale ragione non avrebbe ER voluto figurare come effettivo legale rappresentante della società , atteso che Parte_1 il teste ha riferito di aver rivestito la qualità di legale rappresentante della società L'Arte dei Metalli s.r.l. dichiarata fallita nel settembre 2018; di esser stato assunto dalla società attorea, unitamente ad altre cinque persone, nell'ottobre-novembre 2018, subito dopo la sua costituzione (“appena sono partiti nel 2018”); di essere stato dipendente di
[...]
fino ad aprile-maggio 2020; e di essere ora titolare dell'impresa individuale Pt_1 [...]
. Parte_2
2.3.
Solo per scrupolo motivazionale, si rileva che l'Assicurazione in nota conclusionale autorizzata ha, altresì, asserito che il teste escusso sarebbe l'effettivo titolare dell'attività imprenditoriale che beneficerebbe dell'indennizzo, senza tuttavia chiarire cosa intende con tale affermazione (che l'atto costitutivo della società è simulato? che le quote sociali sono intestate fittiziamente a ?); e comunque senza Persona_4 fornire prova di tale generico assunto.
L'eccezione è infondata e va, quindi, rigettata.
3.
3.1.
L'attrice ha agito per ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza
“ n. 1/59313/99/165727073, conclusa con la convenuta in Controparte_5 data 14.12.2018 per la copertura del rischio furto e danneggiamento dei locali dell'assicurato, della durata annuale (doc. 4 att.).
5 La polizza prevede il pagamento di un indennizzo per i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del “Contenuto” causati da furto commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate a seguito di rottura o scasso dei sistemi di chiusura esterni o con uso di grimaldelli o arnesi simili (art.
4.1 lett. a) n.
1-2 del fascicolo informativo – doc. 2 conv. pag. 53 di 146), comprese le merci di categoria diversa da quella dell'attività esercitata (art.
4.2 lett. b) – doc. 2 conv. pag. 56 di 146); nonché per i danni causati dai ladri nel commettere il furto ai locali che contengono le cose assicurate (art.
4.1 lett. k) – doc. 2 conv. pag. 55 di 146).
3.2.
Il fatto che, nella notte tra il 04.01.2019 ed il 05.01.2019, ignoti abbiano forzato la porta tagliafuoco e si siano introdotti nei locali, nei quali la società attorea ha la propria sede legale ed operativa, siti in San Martino di Lupari (PD), via Castellana n. 120, sottraendo beni e attrezzature ivi presenti, si evince sia dalla deposizione del teste il quale ha riferito di aver lavorato la sera del 04.01.2019 come al solito ER presso il capannone con gli altri dipendenti della società fino alle ore 19,00; Parte_1 di essersi recato al lavoro la mattina dopo e di aver trovato la porta tagliafuoco scardinata e i materiali e le attrezzature rubati (v. verbale udienza 18.04.2024); sia dal sopralluogo dei carabinieri i quali, immediatamente allertati dal , sono R_ intervenuti sul posto e hanno effettivamente riscontrato che era stata forzata la porta tagliafuoco nonchè che era stata creata un'apertura sulla parete divisoria in cartongesso che separava i locali dell'attrice da quelli della società Globus Store e che erano stati rubati dal negozio di abbigliamento di quest'ultima, capi di vestiario, borse e scarpe per un valore di circa euro 20.000,00 (v. verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri della Stazione di Camposampiero - doc. 2 att.).
4.
In merito alle contestazioni svolte dalla convenuta in comparsa di costituzione si rileva quanto segue.
4.1.
L'attrice non ha reso dichiarazioni false o reticenti in quanto l'attività dichiarata in polizza
è “Lampade, apparecchi per l'illuminazione” (doc. 4 att.) e corrisponde a quella svolta da (doc. 1 att. – visura camerale dell'attrice; v. anche memoria n. 1 depositata dall'attrice Parte_1 nella quale quest'ultima ha chiarito di non realizzare lampadari tradizionali, bensì strutture particolari realizzate utilizzando principalmente il ferro (v. fotografie - doc. 22 att.).
4.2.
6 E' inconferente il fatto che, al momento del furto, l'impianto di allarme non fosse stato ancora installato, in quanto l'attrice ha dichiarato in sede di contratto che non vi era
“nessun impianto” di allarme.
4.3.
In merito al fatto che i cancelli non erano stati forzati, si rileva che il furto è avvenuto in un capannone diviso in due porzioni concesse in locazione, una a , l'altra Parte_1 alla società Globus Store.
Ciò premesso si rileva che il teste ha riferito che alle due predette porzioni di R_ capannone si accedeva tramite due cancelli, uno a destra e uno a sinistra;
che solo il cancello che conduceva alla porzione utilizzata da era motorizzato, mentre Parte_1
l'altro cancello “si apriva manualmente” (v. doc. 3 att. - foto in cui è rappresentato il cancello da cui si accede alla Globus Store – doc. 3 att.); che sul retro del capannone vi era una rete metallica alta 2,5 metri che separava la porta tagliafuoco e il portone della Globus Store dalla porta tagliafuoco e dal portone della;
e che la mattina del 05.01.2019 Parte_1 questa rete risultava tagliata per tutta la sua lunghezza.
Non essendovi segni di scasso di forzatura dei due cancelli, è verosimile che i ladri si siano introdotti sul retro del capannone attraverso il cancello manuale, che probabilmente non era stato chiuso a chiave, e da lì si siano poi introdotti nei locali dell'attrice, prima tagliando la rete, poi forzando la porta tagliafuoco.
4.5.
I ladri hanno forzato la porta tagliafuoco per introdursi nei locali dell'attrice; pertanto, il furto commesso rientra nell'ipotesi prevista dall'art.
4.1 lett. a) n.
1-2 del fascicolo informativo (doc. 2 conv. pag. 53 di 146).
4.6.
Le contestazioni relative alle caratteristiche costruttive del fabbricato e dei mezzi di chiusura sono generiche e, quindi, tamquam non esset.
5.
5.1.
Il teste ha confermato che sono stati sottratti i beni elencati nella denuncia R_ presentata in data 08.01.2019 da (all'epoca dei fatti l.r. dell'attrice), CP_7 unitamente alle fatture di acquisto dei beni (doc. 7 att.) tra cui l'impianto antintrusione oggetto dell'offerta della ditta Impianti Elettrici Milani di del Parte_3
07.12.2018, consegnato l'11.12.2018 e in corso di installazione.
Peraltro che detti beni siano stati effettivamente acquistati e consegnati prima del furto
è dimostrato dalle fatture e dai ddt prodotti e/o richiamati nelle fatture (doc. 7 att. e
7 fattura n. 571 del 28.12.2018 – v. doc. 9) e dalla documentazione comprovante il pagamento delle fatture in data antecedente al furto (doc. 9 att.), circostanze tutte che consentono di presumere che i medesimi fossero presenti nei locali al momento del furto.
5.2.
Si ritiene, invece, che non sia stata fornita adeguata prova del furto dei beni che il CTU ha verificato non essere presenti nelle fatture ma solo nella denuncia del 08.01.2019
(v. allegato 3 alla ctu – in colore rosso).
6.
6.1.
I beni rubati rientrano nella definizione di “Contenuto” in quanto sono “beni inerenti l'attività esercitata”, ad esclusione dell'impianto antintrusione che rientra nelle “merci di categoria diversa”.
6.2.
Il CTU ha stimato il valore dei beni rubati “inerenti l'attività esercitata” nell'importo di euro 13.860,14 (= 14.909,74-1.049,60 che è il valore dei beni privi di riscontro indicati in colore rosso nell'allegato 3 alla ctu).
A tale importo si applica uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 (v. art. 4.4.1 – Scoperto Garanzia Base).
L'indennizzo dovuto all'attrice per la perdita della partita “Contenuto” ammonta, quindi, ad euro 12.474,13 (=13.860,14x90%).
6.3.
L'unico bene rubato facente parte delle “merci di categoria diversa” è l'impianto antintrusione il cui valore è stato stimato dal CTU nell'importo di euro 4.707,00, corrispondente al corrispettivo concordato tra l'attrice e l'elettricista per la fornitura e posa, escluso il costo di quest'ultima.
Si concorda con il CTU che a questa categoria di merce non si applica alcuno scoperto
(v. pag. 5 della ctu nonché la risposta del CTU all'osservazione del CTP di parte convenuta in merito alla questione dell'applicazione dello scoperto del 10% pag. 16 della ctu).
L'indennizzo dovuto all'attrice per la perdita della partita “Merci di categoria diversa” ammonta, quindi, ad euro 4.707,00.
6.4.
In merito ai danni causati dai ladri nel commettere il furto ai locali contenenti le cose assicurate (art.
4.1. lett. k) 2), si rileva che il danneggiamento delle pareti in
8 cartongesso da parte dei ladri è stato riscontrato dai carabinieri (v. verbale di sopralluogo – doc. 2 att.).
In merito ai costi di ripristino, si ritiene che questi ultimi siano quantomeno pari alla stima effettuata dal perito dell'Assicurazione di euro 3.800,00 (doc. 18 att.).
7.
L'indennizzo dovuto all'attrice ammonta, quindi, ad euro 20.981,13
(12.474,13+4.707,00+3.800,00), valore attualizzato euro 24.883,62.
Si rileva, infatti, che l'importo di euro 20.981,13 costituisce il debito originario al momento del sinistro non attualizzato, atteso che il valore dei beni è stato desunto dal
CTU sulla scorta dei prezzi pagati all'epoca del sinistro;
e che il pagamento dell'indennizzo, costituendo debito di valore, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (Cass., sez. 3, Ordinanza n. 16229 del 08.06.2023).
8.
Sono, altresì, dovuti gli interessi al tasso legale calcolati sul credito originario (euro
20.981,13) via via rivalutato anno per anno sino alla pronuncia (Cass. civ. sez. 2,
18.2.2010 n. 3931; Sez. U., 5.4.2007 n. 8520).
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce interessi legali fino al pagamento.
9.
Il tasso legale degli interessi sino al giorno antecedente alla domanda (12.04.2022) è quello previsto dall'art. 1284 primo co. c.c.
Il tasso legale dalla domanda al saldo è quello previsto dall'art. 1284 quarto co. c.c..
10.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 (euro
919+777+1.680+1.701= 5077), seguono la soccombenza, incluse le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 2257/2022 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 24.883,62, oltre agli interessi al tasso legale sino al saldo;
oltre agli interessi al tasso legale sul credito originario (euro 20.981,13) via via rivalutato anno per anno sino alla presente pronuncia;
2) Pone le spese di ctu a carico di parte convenuta;
9 3) Condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.363,00 di cui euro 5.077,00 per compenso ed euro 286,00 per anticipazioni, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Eleonora Calderaro e dell'avv. Luca
Tessarolo dichiarati si antistatari.
Padova, lì 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Irene Cecchetto
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