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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/05/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4895/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4895/2024 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Claudia Bini, presso il cui studio in
Siena, Via della Sapienza n. 62, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo Bufalini, presso il cui studio in Siena, Via Camollia n. 65, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e N. 4895/2024 R.G. 2 / 9
legittimi)
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.4.2025, per , l'Avv. Claudia Bini conclude come da Parte_1 ricorso: “chiede… Che ex Art. 473-bis.70 il giudice ordini a Controparte_1
di cessare la condotta pregiudizievole e di restare lontano dalla casa
[...]
familiare, prescrivendogli altresì di non avvicinarsi agli altri luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalle figlie, (luogo di lavoro, scuole, sedi della attività extrascolastiche, domicilio dei prossimi congiunti). Che la misura di protezione sia emessa per la durata di un anno, e possa prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Che il giudice determini le modalità di attuazione della misura di protezione, dando mandato alla Questura di Siena e che emani i provvedimenti più opportuni per l'attuazione. Che ex Art. 473-bis.46 il giudice adotti i provvedimenti più idonei a tutelare madre e figli, e disponga, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario per sostenere i due bambini e valutare nel loro esclusivo interesse se, come e quando riprendere i rapporti con il padre. Che allo stato il giudice affidi i bambini in via esclusiva alla mamma e riservi a quest'ultima
l'esercizio della responsabilità genitoriale anche per le decisioni di straordinaria amministrazione, salvo il dovere di darne notizia al padre. Stabilire che i bambini continuino a vivere con la mamma, nella attuale casa familiare. Stabilire che
l'assegno unico universale ed eventuali altri benefici spettanti per la bambina siano percepiti interamente dalla madre;
Disporre che versi Controparte_1
per il mantenimento dei figli un assegno mensile della somma che il Tribunale riterrà equa. Stabilire che le spese mediche, scolastiche e straordinarie come elencate e disciplinate dal protocollo in uso al Tribunale di Siena, da intendere qui integralmente richiamato e trascritto, siano sostenute dai genitori metà ciascuno.”; per , l'Avv. Paolo Bufalini così conclude: Controparte_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, respingere la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, voglia limitare alla N. 4895/2024 R.G. 3 / 9
somma di euro 300,00 il contributo mensile a carico del concludente per il mantenimento della prole, rigettando ogni ulteriore istanza limitativa delle prerogative paterne dello stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 12.12.2024, Parte_1
esponeva che aveva contratto matrimonio con
[...] Controparte_2
che dal matrimonio erano nati i figli a Siena il
[...] Persona_1
26.1.2016, e a Siena il 2.11.2021 e che la famiglia viveva a Persona_2
Siena, via Manfredi di Svevia n. 26; sosteneva che la figlia e aveva detto che Per_1
il padre le faceva fare degli strani giochi a carattere sessuale, fatto per il quale aveva sporto denuncia ed era pendente il procedimento penale n. 3007/24 RGNR - n.
2474/24 RG GIP nel quale il GIP aveva disposto incidente probatorio e incaricato la
Dott.ssa psicologa, di accertare se ra in grado di testimoniare;
Tes_1 Per_1 chiedeva, anche in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 473-bis.71 c.p.c.,
l'adozione dei provvedimenti idonei a salvaguardare se stessa e la minore, in particolare l'ordine di protezione dell'allontanamento dello dalla casa Controparte_1 familiare e, nel merito, l'affidamento c.d. superesclusivo alla madre, con contributo al mantenimento a carico del padre, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col decreto di fissazione d'udienza, il convenuto
[...]
si costituiva contestando la richiesta della ricorrente, Controparte_2
negava qualsiasi forma di violenza e sosteneva di essersi volontariamente allontanato dalla casa familiare e di versare un contributo al mantenimento della figlia;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 18.3.2025, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso l'acquisizione degli atti del procedimento penale, tra cui il verbale dell'incidente probatorio.
All'udienza del 12.4.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice, acquisiti gli scritti difensivi conclusionali delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione. N. 4895/2024 R.G. 4 / 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto, nell'ambito di un procedimento in materia di Parte_2
violenza domestica ai danni della figlia minorenne, ai sensi degli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c., l'adozione di un ordine di protezione, a favore della figlia medesima e nei confronti del marito, ai sensi dell'art. 473-bis.69 c.p.c..
In proposito, si deve premettere che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” - tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale -, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 1 febbraio 2023, n. 2947) e che l'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 7 novembre 2023, n. 30992).
Nel caso di specie, al fine di accertare la sussistenza della lamentata violenza, è stato acquisito il fascicolo del procedimento penale, comprendente, tra l'altro, il verbale dell'incidente probatorio nel corso del quale, previo riconoscimento della sua capacità
a testimoniare da parte del perito psicologo, è stata sentita la minore.
Ebbene, la minore, all'esito di un lungo e doloroso esame nel corso del quale ha dapprima fatto riferimento ad una “cosa” che era successa ma che non aveva voglia di riferire, probabilmente perché legata al padre da un profondo affetto ed incapace di N. 4895/2024 R.G. 5 / 9
percepire fino in fondo la gravità dei comportamento ad esso attribuiti, ha poi parlato di “una cosa brutta, molto brutta” a lei fatta dal padre, spiegando che aveva capito che era brutta perché il padre, che era solito dirle che non bisogna mantenere i segreti, in questo caso le aveva detto che doveva mantenere il segreto, e, quindi, ha riferito, seppure con grande difficoltà, quello che era successo;
in particolare, la minore dapprima ha esattamente individuato il giorno in cui si era verificata per la prima volta questa “cosa brutta”, ovvero il 15 settembre, spiegando che si ricordava il giorno perché era quello in cui era iniziata la scuola, e poi, ad espressa domanda del Giudice, ha confermato che questa cosa era stata brutta perché aveva sentito dolore e che aveva sentito dolore “in una parte sensibile”, ha aggiunto che aveva detto al padre di smettere ma questo non aveva smesso e anzi gli aveva promesso di poter usare il tablet ma lei gli aveva detto di smettere, anche se non poteva prendere il tablet, perché aveva tanto dolore;
ancora, la minore ha spiegato che questa “cosa” avveniva di notte, sul letto, quando il padre metteva a letto lei ed il fratellino, dopo che quest'ultimo si era addormentato, che lei era posta sul fianco ed il padre era dietro di lei, anch'egli sul fianco, che aveva tirato giù i calzoncini del pigiama, perché il padre le aveva detto di fare così, e che anche il padre aveva i calzoni del pigiama tirati giù ed ha spiegato che se ne rendeva conto, anche se era girata, “perché si sentiva quello che stava facendo”, che il padre le diceva di stare zitta per non svegliare il fratellino e che non lo avrebbe fatto più, mentre poi, la notte dopo, avveniva ancora;
la stessa minore ha quindi aggiunto che questa “brutta cosa” era successa tutte le notti fino al 1° ottobre e che poi l'8 ottobre l'aveva raccontata alla mamma e che, ogni sera, dopo averlo fatto, il padre andava a lavarsi “le parti intime davanti” e le diceva di andarsi a lavare il sederino per evitare infezioni, spiegando che sapeva che il padre si lavava “le parti intime davanti” perché “quando [glielo] faceva, sentiv[a] … con le parti intime davanti…”, così come
“sentiv[a] che AP era nudo”.
La descrizione data dalla minore nel corso dell'incidente probatorio, ancorché faticosa, appare credibile, in quanto la minore ha ricordato con sufficiente precisione quel che era successo, quel che aveva provato, quel che aveva detto al padre e quello che lui le aveva risposto ed ha spiegato come e perché ricordava certi particolari. Tale versione N. 4895/2024 R.G. 6 / 9
dei fatti è poi sostanzialmente conforme a quella che la medesima minore ha fornito alla madre e che quest'ultima ha riferito al medico del Pronto Soccorso, per come risultante dal relativo referto, anch'esso allegato al fascicolo del procedimento penale,
e poi in sede di denuncia.
Dallo stesso referto del Pronto Soccorso, del resto, risulta quale diagnosi pre- dimissioni “Arrossamento grandi labbra e perineale, non escludibile da manipolazione”, ovvero una diagnosi compatibile con il fatto che il padre possa avere toccato le parti intime della minore, anche con il proprio organo genitale.
Inoltre, secondo quanto riferito dalla Dott.ssa dottoressa del Pronto Persona_3 soccorso che aveva visitato la minore all'Ospedale di Siena ove era stata condotta dalla madre, durante la visita ginecologica “dopo il primo tampone vulvare, che le ha arrecato dolore, la bimba si è rifiutata di proseguire la visita”.
Né la credibilità della minore può essere messa in discussione per il fatto che la stessa abbia raccontato la vicenda anche a Controparte_3 Controparte_4
frequentata dai genitori, in quanto non vi sono elementi per sostenere che questi, che pure ha consigliato alla madre di portare la figlia in ospedale e di denunciare l'accaduto, abbia intaccato la genuinità delle risposte della minore medesima, tanto più che la descrizione che la minore avrebbe fatto al , affermando che “suo CP_4
AP le metteva la saliva nella vagina utilizzando questa espressione in spagnolo «mi papa cogiò la saliva en el dito y me la menò a mi»”, appare ancor più dettagliata di quella svolta in sede di incidente probatorio.
Alla luce di quanto precede, nei limiti in cui ciò rileva in questa sede civilistica, dunque, deve ritenersi provato il compimento di condotte di violenza domestica, per come previsto dall'art. 473-bis.40 c.p.c., da parte dell'odierno convenuto CP_1
ai danni della figlia.
[...]
A fronte di ciò, l'attrice ha chiesto l'adozione di un ordine di Parte_1
protezione, ai sensi dell'art. 473-bis.70 c.p.c., quale richiamato dall'art. 473-bis.46
c.p.c..
In effetti, considerato che la minore non è in grado di percepire fino in fondo la gravità della condotta del padre, come dimostrato dal fatto che la stessa, pur avendo definito N. 4895/2024 R.G. 7 / 9
come “una cosa brutta” quella che aveva subito dal padre, ha comunque chiesto di vedere quest'ultimo, a cui è evidentemente legata da profondo affetto, la presenza dello nella casa familiare appare fonte di grave pregiudizio per la Controparte_1
minore, in quanto tale da esporla al rischio del ripetersi di fatti analoghi.
A tal proposito, irrilevante appare il fatto che lo stesso si sia Controparte_1
allontanato spontaneamente dalla casa, o meglio sia stato convinto dalla moglie e dai parenti ad allontanarsi dalla casa, in quanto, da un lato, non vi sono elementi per affermare che permarrà fermo in tale allontanamento e, dall'altro, è pacifico che, comunque, il convenuto, successivamente all'allontanamento, si è avvicinato alla figlia sull'autobus che la conduceva a scuola;
tale condotta appare, in effetti, ulteriormente pregiudizievole per la minore, in una fase in cui la stessa - come accennato - deve ancora ben comprendere la gravità delle condotte paterne.
In conclusione, quindi, in accoglimento della domanda attorea, si deve ordinare allo la cessazione di ogni condotta di molestia pregiudizievole nei Controparte_1
confronti della figlia e disporre l'allontanamento del medesimo dalla casa Per_1
familiare, per il periodo di un anno, con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla minore medesima, ed in particolare al domicilio della famiglia, al domicilio dei nonni ed in prossimità della scuola frequentata dalla minore.
Al fine di salvaguardare il rapporto padre-figlia, si deve poi disporre che i Servizi sociali di Siena, competenti per territorio, prendano in carico il nucleo familiare e, previa ogni valutazione del caso e l'eventuale predisposizione di un sostegno psicologico, organizzino un calendario di incontri protetti tra la minore ed il padre.
Tenuto conto del fatto che l'allontanamento dello dalla casa familiare Controparte_1
è destinato a privare il nucleo familiare del reddito del medesimo, appare opportuno disporre, a carico di quest'ultimo, ed a favore della moglie, quale contributo al mantenimento dei figli, il pagamento periodico di un assegno, da quantificarsi, allo stato ed in mancanza di specifiche indicazioni sui redditi dei genitori, in € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno dei due figli), da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto e da adeguare annualmente all'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati. N. 4895/2024 R.G. 8 / 9
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, lo deve essere condannato a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_2
di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012,
n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - da considerarsi di valore indeterminabile - e dell'attività difensiva espletata - applicando importi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento -, con l'ulteriore precisazione che, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'importo ivi indicato deve ritenersi già dimidiato, ai sensi dell'art. 130 Decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, costituente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, (c.d. TUSG), e deve essere versato a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ordina a la cessazione di ogni condotta di molestia nei Controparte_2
confronti della figlia e dispone l'allontanamento del medesimo dalla casa Per_1
familiare, per il periodo di un anno, con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla minore medesima, ed in particolare al domicilio della famiglia, al domicilio dei nonni ed in prossimità della scuola frequentata dalla minore;
dispone che i Servizi Sociali del Comune di Siena prendano in carico il nucleo familiare e, previa ogni valutazione del caso e predisposizione di un sostegno psicologico, organizzino un calendario di incontri protetti tra la minore ed il padre;
attribuisce a favore di , quale contributo al mantenimento Parte_1
dei figli, il pagamento di un assegno di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno dei due figli), a carico di da versare entro il giorno 5 di Controparte_2
ogni mese al domicilio dell'avente diritto e da adeguare annualmente all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
N. 4895/2024 R.G. 9 / 9
condanna a rimborsare a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, importo già dimidiato e da versare a favore dello
Stato.
Siena, 8 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4895/2024 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Claudia Bini, presso il cui studio in
Siena, Via della Sapienza n. 62, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo Bufalini, presso il cui studio in Siena, Via Camollia n. 65, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e N. 4895/2024 R.G. 2 / 9
legittimi)
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.4.2025, per , l'Avv. Claudia Bini conclude come da Parte_1 ricorso: “chiede… Che ex Art. 473-bis.70 il giudice ordini a Controparte_1
di cessare la condotta pregiudizievole e di restare lontano dalla casa
[...]
familiare, prescrivendogli altresì di non avvicinarsi agli altri luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalle figlie, (luogo di lavoro, scuole, sedi della attività extrascolastiche, domicilio dei prossimi congiunti). Che la misura di protezione sia emessa per la durata di un anno, e possa prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Che il giudice determini le modalità di attuazione della misura di protezione, dando mandato alla Questura di Siena e che emani i provvedimenti più opportuni per l'attuazione. Che ex Art. 473-bis.46 il giudice adotti i provvedimenti più idonei a tutelare madre e figli, e disponga, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario per sostenere i due bambini e valutare nel loro esclusivo interesse se, come e quando riprendere i rapporti con il padre. Che allo stato il giudice affidi i bambini in via esclusiva alla mamma e riservi a quest'ultima
l'esercizio della responsabilità genitoriale anche per le decisioni di straordinaria amministrazione, salvo il dovere di darne notizia al padre. Stabilire che i bambini continuino a vivere con la mamma, nella attuale casa familiare. Stabilire che
l'assegno unico universale ed eventuali altri benefici spettanti per la bambina siano percepiti interamente dalla madre;
Disporre che versi Controparte_1
per il mantenimento dei figli un assegno mensile della somma che il Tribunale riterrà equa. Stabilire che le spese mediche, scolastiche e straordinarie come elencate e disciplinate dal protocollo in uso al Tribunale di Siena, da intendere qui integralmente richiamato e trascritto, siano sostenute dai genitori metà ciascuno.”; per , l'Avv. Paolo Bufalini così conclude: Controparte_1
“voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, respingere la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, voglia limitare alla N. 4895/2024 R.G. 3 / 9
somma di euro 300,00 il contributo mensile a carico del concludente per il mantenimento della prole, rigettando ogni ulteriore istanza limitativa delle prerogative paterne dello stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 12.12.2024, Parte_1
esponeva che aveva contratto matrimonio con
[...] Controparte_2
che dal matrimonio erano nati i figli a Siena il
[...] Persona_1
26.1.2016, e a Siena il 2.11.2021 e che la famiglia viveva a Persona_2
Siena, via Manfredi di Svevia n. 26; sosteneva che la figlia e aveva detto che Per_1
il padre le faceva fare degli strani giochi a carattere sessuale, fatto per il quale aveva sporto denuncia ed era pendente il procedimento penale n. 3007/24 RGNR - n.
2474/24 RG GIP nel quale il GIP aveva disposto incidente probatorio e incaricato la
Dott.ssa psicologa, di accertare se ra in grado di testimoniare;
Tes_1 Per_1 chiedeva, anche in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 473-bis.71 c.p.c.,
l'adozione dei provvedimenti idonei a salvaguardare se stessa e la minore, in particolare l'ordine di protezione dell'allontanamento dello dalla casa Controparte_1 familiare e, nel merito, l'affidamento c.d. superesclusivo alla madre, con contributo al mantenimento a carico del padre, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col decreto di fissazione d'udienza, il convenuto
[...]
si costituiva contestando la richiesta della ricorrente, Controparte_2
negava qualsiasi forma di violenza e sosteneva di essersi volontariamente allontanato dalla casa familiare e di versare un contributo al mantenimento della figlia;
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 18.3.2025, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso l'acquisizione degli atti del procedimento penale, tra cui il verbale dell'incidente probatorio.
All'udienza del 12.4.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice, acquisiti gli scritti difensivi conclusionali delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione. N. 4895/2024 R.G. 4 / 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto, nell'ambito di un procedimento in materia di Parte_2
violenza domestica ai danni della figlia minorenne, ai sensi degli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c., l'adozione di un ordine di protezione, a favore della figlia medesima e nei confronti del marito, ai sensi dell'art. 473-bis.69 c.p.c..
In proposito, si deve premettere che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” - tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale -, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 1 febbraio 2023, n. 2947) e che l'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti (cfr. Cassazione civile, sez. III, 7 novembre 2023, n. 30992).
Nel caso di specie, al fine di accertare la sussistenza della lamentata violenza, è stato acquisito il fascicolo del procedimento penale, comprendente, tra l'altro, il verbale dell'incidente probatorio nel corso del quale, previo riconoscimento della sua capacità
a testimoniare da parte del perito psicologo, è stata sentita la minore.
Ebbene, la minore, all'esito di un lungo e doloroso esame nel corso del quale ha dapprima fatto riferimento ad una “cosa” che era successa ma che non aveva voglia di riferire, probabilmente perché legata al padre da un profondo affetto ed incapace di N. 4895/2024 R.G. 5 / 9
percepire fino in fondo la gravità dei comportamento ad esso attribuiti, ha poi parlato di “una cosa brutta, molto brutta” a lei fatta dal padre, spiegando che aveva capito che era brutta perché il padre, che era solito dirle che non bisogna mantenere i segreti, in questo caso le aveva detto che doveva mantenere il segreto, e, quindi, ha riferito, seppure con grande difficoltà, quello che era successo;
in particolare, la minore dapprima ha esattamente individuato il giorno in cui si era verificata per la prima volta questa “cosa brutta”, ovvero il 15 settembre, spiegando che si ricordava il giorno perché era quello in cui era iniziata la scuola, e poi, ad espressa domanda del Giudice, ha confermato che questa cosa era stata brutta perché aveva sentito dolore e che aveva sentito dolore “in una parte sensibile”, ha aggiunto che aveva detto al padre di smettere ma questo non aveva smesso e anzi gli aveva promesso di poter usare il tablet ma lei gli aveva detto di smettere, anche se non poteva prendere il tablet, perché aveva tanto dolore;
ancora, la minore ha spiegato che questa “cosa” avveniva di notte, sul letto, quando il padre metteva a letto lei ed il fratellino, dopo che quest'ultimo si era addormentato, che lei era posta sul fianco ed il padre era dietro di lei, anch'egli sul fianco, che aveva tirato giù i calzoncini del pigiama, perché il padre le aveva detto di fare così, e che anche il padre aveva i calzoni del pigiama tirati giù ed ha spiegato che se ne rendeva conto, anche se era girata, “perché si sentiva quello che stava facendo”, che il padre le diceva di stare zitta per non svegliare il fratellino e che non lo avrebbe fatto più, mentre poi, la notte dopo, avveniva ancora;
la stessa minore ha quindi aggiunto che questa “brutta cosa” era successa tutte le notti fino al 1° ottobre e che poi l'8 ottobre l'aveva raccontata alla mamma e che, ogni sera, dopo averlo fatto, il padre andava a lavarsi “le parti intime davanti” e le diceva di andarsi a lavare il sederino per evitare infezioni, spiegando che sapeva che il padre si lavava “le parti intime davanti” perché “quando [glielo] faceva, sentiv[a] … con le parti intime davanti…”, così come
“sentiv[a] che AP era nudo”.
La descrizione data dalla minore nel corso dell'incidente probatorio, ancorché faticosa, appare credibile, in quanto la minore ha ricordato con sufficiente precisione quel che era successo, quel che aveva provato, quel che aveva detto al padre e quello che lui le aveva risposto ed ha spiegato come e perché ricordava certi particolari. Tale versione N. 4895/2024 R.G. 6 / 9
dei fatti è poi sostanzialmente conforme a quella che la medesima minore ha fornito alla madre e che quest'ultima ha riferito al medico del Pronto Soccorso, per come risultante dal relativo referto, anch'esso allegato al fascicolo del procedimento penale,
e poi in sede di denuncia.
Dallo stesso referto del Pronto Soccorso, del resto, risulta quale diagnosi pre- dimissioni “Arrossamento grandi labbra e perineale, non escludibile da manipolazione”, ovvero una diagnosi compatibile con il fatto che il padre possa avere toccato le parti intime della minore, anche con il proprio organo genitale.
Inoltre, secondo quanto riferito dalla Dott.ssa dottoressa del Pronto Persona_3 soccorso che aveva visitato la minore all'Ospedale di Siena ove era stata condotta dalla madre, durante la visita ginecologica “dopo il primo tampone vulvare, che le ha arrecato dolore, la bimba si è rifiutata di proseguire la visita”.
Né la credibilità della minore può essere messa in discussione per il fatto che la stessa abbia raccontato la vicenda anche a Controparte_3 Controparte_4
frequentata dai genitori, in quanto non vi sono elementi per sostenere che questi, che pure ha consigliato alla madre di portare la figlia in ospedale e di denunciare l'accaduto, abbia intaccato la genuinità delle risposte della minore medesima, tanto più che la descrizione che la minore avrebbe fatto al , affermando che “suo CP_4
AP le metteva la saliva nella vagina utilizzando questa espressione in spagnolo «mi papa cogiò la saliva en el dito y me la menò a mi»”, appare ancor più dettagliata di quella svolta in sede di incidente probatorio.
Alla luce di quanto precede, nei limiti in cui ciò rileva in questa sede civilistica, dunque, deve ritenersi provato il compimento di condotte di violenza domestica, per come previsto dall'art. 473-bis.40 c.p.c., da parte dell'odierno convenuto CP_1
ai danni della figlia.
[...]
A fronte di ciò, l'attrice ha chiesto l'adozione di un ordine di Parte_1
protezione, ai sensi dell'art. 473-bis.70 c.p.c., quale richiamato dall'art. 473-bis.46
c.p.c..
In effetti, considerato che la minore non è in grado di percepire fino in fondo la gravità della condotta del padre, come dimostrato dal fatto che la stessa, pur avendo definito N. 4895/2024 R.G. 7 / 9
come “una cosa brutta” quella che aveva subito dal padre, ha comunque chiesto di vedere quest'ultimo, a cui è evidentemente legata da profondo affetto, la presenza dello nella casa familiare appare fonte di grave pregiudizio per la Controparte_1
minore, in quanto tale da esporla al rischio del ripetersi di fatti analoghi.
A tal proposito, irrilevante appare il fatto che lo stesso si sia Controparte_1
allontanato spontaneamente dalla casa, o meglio sia stato convinto dalla moglie e dai parenti ad allontanarsi dalla casa, in quanto, da un lato, non vi sono elementi per affermare che permarrà fermo in tale allontanamento e, dall'altro, è pacifico che, comunque, il convenuto, successivamente all'allontanamento, si è avvicinato alla figlia sull'autobus che la conduceva a scuola;
tale condotta appare, in effetti, ulteriormente pregiudizievole per la minore, in una fase in cui la stessa - come accennato - deve ancora ben comprendere la gravità delle condotte paterne.
In conclusione, quindi, in accoglimento della domanda attorea, si deve ordinare allo la cessazione di ogni condotta di molestia pregiudizievole nei Controparte_1
confronti della figlia e disporre l'allontanamento del medesimo dalla casa Per_1
familiare, per il periodo di un anno, con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla minore medesima, ed in particolare al domicilio della famiglia, al domicilio dei nonni ed in prossimità della scuola frequentata dalla minore.
Al fine di salvaguardare il rapporto padre-figlia, si deve poi disporre che i Servizi sociali di Siena, competenti per territorio, prendano in carico il nucleo familiare e, previa ogni valutazione del caso e l'eventuale predisposizione di un sostegno psicologico, organizzino un calendario di incontri protetti tra la minore ed il padre.
Tenuto conto del fatto che l'allontanamento dello dalla casa familiare Controparte_1
è destinato a privare il nucleo familiare del reddito del medesimo, appare opportuno disporre, a carico di quest'ultimo, ed a favore della moglie, quale contributo al mantenimento dei figli, il pagamento periodico di un assegno, da quantificarsi, allo stato ed in mancanza di specifiche indicazioni sui redditi dei genitori, in € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno dei due figli), da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto e da adeguare annualmente all'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati. N. 4895/2024 R.G. 8 / 9
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, lo deve essere condannato a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_2
di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012,
n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - da considerarsi di valore indeterminabile - e dell'attività difensiva espletata - applicando importi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento -, con l'ulteriore precisazione che, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'importo ivi indicato deve ritenersi già dimidiato, ai sensi dell'art. 130 Decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, costituente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, (c.d. TUSG), e deve essere versato a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ordina a la cessazione di ogni condotta di molestia nei Controparte_2
confronti della figlia e dispone l'allontanamento del medesimo dalla casa Per_1
familiare, per il periodo di un anno, con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla minore medesima, ed in particolare al domicilio della famiglia, al domicilio dei nonni ed in prossimità della scuola frequentata dalla minore;
dispone che i Servizi Sociali del Comune di Siena prendano in carico il nucleo familiare e, previa ogni valutazione del caso e predisposizione di un sostegno psicologico, organizzino un calendario di incontri protetti tra la minore ed il padre;
attribuisce a favore di , quale contributo al mantenimento Parte_1
dei figli, il pagamento di un assegno di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno dei due figli), a carico di da versare entro il giorno 5 di Controparte_2
ogni mese al domicilio dell'avente diritto e da adeguare annualmente all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
N. 4895/2024 R.G. 9 / 9
condanna a rimborsare a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, importo già dimidiato e da versare a favore dello
Stato.
Siena, 8 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao