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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/07/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9668/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del Giudice Unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 9668/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. indicato: ) , rappresentati e difesi, come da procure alle liti C.F._2
rilasciata su fogli separati ed allegate all'atto di citazione, dagli Avv.ti Diego
Domenico Griffo (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Parte_3
) ed elettivamente domiciliati in Cardito (NA) alla Via Vanoni, C.F._4
n. 5 presso lo studio dell'Avv. Diego Domenico Griffo (domicilio digitale indicato in atti);
- OPPONENTI–
E
(C.F./P.IVA indicata: ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
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difesa dalla procuratrice speciale (P.IVA Parte_4
, giusta procura generale conferita ed autenticata dal notaio P.IVA_2 [...]
iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Milano, in data Per_1
06.03.2018, rep. n. 3.878, racc. n. 605, nella sua qualità di Parte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ), per C.F._5
procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015, autenticata dal notaio Per_2
rep. n. 1616, racc. n. 1161, con domicilio digitale indicato in atti;
[...]
-OPPOSTA –
NONCHÈ
(P. IVA ), rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_3
(C.F./P.IVA ); Parte_4 P.IVA_2
-OPPOSTA CONTUMACE –
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate mediante trattazione scritta per l'udienza del 26.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 30.10.2023
e hanno convenuto in giudizio e la Parte_1 Parte_2 CP_2
cessionaria quest'ultima a mezzo della procuratrice Controparte_1 Parte_4
al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 2192/2018 emesso
[...]
dal Tribunale di Napoli Nord il 6.04.2016 in favore di con il quale è CP_2
stato loro ingiunto di pagare l'importo di € 45.076,18, oltre interessi e spese.
In forza di detto decreto ingiuntivo quale cessionaria di CP_1 CP_2
aveva intrapreso pignoramento mobiliare presso terzi iscritto al n. 653/2023 di questo
Tribunale.
Con ordinanza del 28.09.2023, comunicata il 2.10.2023, il GE, rilevata l'assenza di motivazione in ordine al profilo dell'abusività delle clausole contrattuali, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza Cass. S.U. n. 9479/2023, assegnava
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termine di 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
I signori e hanno introdotto la presente opposizione, lamentando: Pt_1 Parte_2
1) la vessatorietà delle clausole vessatorie contenute nel contratto MPS – Consumit n.
3342824 stipulato dai coniugi in data 16/09/2009 e posto a Parte_6
fondamento del ricorso del decreto ingiuntivo;
2) la violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria;
la violazione dell'art. 117 TUB;
la violazione della L.
108.96 e la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi (pag. 7 del contratto); l'applicazione di interessi oltre soglia ex lege 108/96 nella fase genetica del contratto (pag. 7 del contratto); l'errata determinazione del TAN (pag. 7 del contratto); l'errata determinazione del T.A.E.G. (pag. 7 del contratto); 3) la difformità
del TAEG dichiarato in contratto da quello effettivo;
4) la mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento “alla francese”;
5) la vessatorietà ed usurarietà della clausola relativa agli interessi moratori;
6) la discrasia tra il capitale residuo riportato nell'estratto conto MPS e quello riportato nell'estratto conto di CP_3
Si è costituita quale cessionaria del credito di a mezzo CP_1 CP_2
della procuratrice chiedendo, in via principale, il rigetto CP_4
dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna al pagamento ella somma di
45.076,18 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà
accertata in giudizio, oltre interessi moratori al tasso convenzionale.
benchè ritualmente citata in giudizio, ha omesso di costituirsi, talchè ne CP_2
va dichiarata la contumacia.
Il precedente giudice ha ammesso ctu contabile.
La causa è stata assegnata allo scrivente il 18.11.2025 e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
26.06.2025.
2. L'opposizione è tempestiva.
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Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9479/2023, hanno stabilito che,
ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, il debitore può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione.
E di tale facoltà si sono avvalsi gli opponenti, proponendo l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo nel termine di quaranta giorni dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
3. Trattasi, però di un rimedio limitato, come sopra chiarito, alle sole contestazioni che riguardano la vessatorietà delle clausole del contratto stipulato tra le parti in forza del quale è stato concesso il decreto ingiuntivo.
4. Tanto premesso, non può costituire oggetto di contestazione con il mezzo di impugnazione dell'opposizione tardiva cd. “consumieristica” l'erronea indicazione del TAEG.
La giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ha chiaramente affermato che: “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo
un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende
anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi
ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa,
di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e
delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. n. 39169/2021; Cass. n.
4597/2023; Cass. 14000/2023).
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Neppure ha rilievo la circostanza che, come accertato dal ctu, il TAEG effettivamente praticato sia difforme da quello indicato in contratto.
La circostanza, infatti, non attiene alla vessatorietà delle clausole del contratto, bensì
al concreto svolgimento del rapporto ed andava fatta valere con opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo.
5. Analoghe considerazioni devono essere fatte quanto all'indicazione del TAN, per il quale il ctu ha rilevato una leggera discrasia tra quanto stabilito in contratto ed il tasso effettivamente praticato, che ha portato ad un costo ulteriore di complessivi euro 541,34 che gli opponenti avrebbero dovuto far rilevare mediante tempestiva opposizione.
6. Dalla verifica effettuata dal ctu, inoltre, non risulta che i tassi indicati in contratto
(compresi quelli moratori) abbiano superato il tasso soglia.
7. Né costituisce mancanza di trasparenza la mancata indicazione del regime di capitalizzazione.
La Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 15130/2024) ha stabilito che, in tema di finanziamento con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
8. Quanto alla discrasia tra il capitale residuo riportato nell'estratto conto MPS e quello riportato nell'estratto conto di trattasi, anche in questo caso, di CP_3
contestazione non afferente alle clausole del contratto e, dunque, inammissibile nella presente sede.
9. L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
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Per le medesime ragioni deve essere definitivamente posto a carico degli opponenti il compenso dei CTU, liquidato con separato decreto.
Non si ritiene, infine, di dover fare applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. (norma applicabile anche di ufficio dal giudice), non ravvisandosi, nel comportamento tenuto dagli opponenti elementi tali da far ritenere la sussistenza degli elementi di malafede e di temerarietà richiesti dal legislatore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- dichiara inammisibile l'opposizione;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore di come rappresentata, liquidate in CP_1
complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA
come per legge;
- pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro, il compenso del CTU, liquidato con separato decreto.
Così deciso in Aversa il 25/07/2025
il Giudice
dott. Antonio Cirma
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