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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/07/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 767/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad estratti ruolo” e vertente
[...]
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to, come da procura versata in atti;
ricorrente
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv.to Mariagrazia Pomposelli, come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep. 80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 03/05/2018 proponeva ricorso Pt_1
avverso estratti di ruolo relativi titoli (cartelle esattoriali ed avvisi di addebito) ivi dettagliatamente indicate e che vedevano come ente impositore l' , e CP_2
precisamente: 10020050004524326 000, 10020060001305600 000, 10020060046912691 000, 10020070067079324 000, 10020080042612421 000,
10020080059517801 000,10020090005613158 000 ,10020090068224503 000,
10020090085136852 000,10020100005477580 000 ,10020100032990927 000,
40020120001382305 000, 40020120004926514 000 ,40020120006485169 000,
40020130003062247 000, 40020130003440315 000, 40020140000666264 000,4
0020140003911459 000, 40020140006728450 000, 40020140006823268 000,
40020150001652754 000, 40020160000202543 000 e 40020160004247942 000.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle ed avvisi di addebito mai notificati ed in ogni caso di crediti prescritti, e per l'effetto chiedeva che il
Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro) accertasse e dichiarasse la nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'inesistenza dei crediti in questione per intervenuta prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' . Controparte_3 CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Giova premettere che il ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in Pt_1 atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa.
Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della
Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113
e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Pag. 2 di 5 Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>> 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun
Pag. 3 di 5 interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedottoper cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso {detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma [“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia
Pag. 4 di 5 stata intrapresa dall'amministrazione”. (Cass. 7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
2.3 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della decisiva applicazione (nel caso di specie) di una normativa sopravvenuta
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_3 [...]
, così provvede: Controparte_4
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15/07/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 767/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad estratti ruolo” e vertente
[...]
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to, come da procura versata in atti;
ricorrente
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv.to Mariagrazia Pomposelli, come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep. 80974; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 03/05/2018 proponeva ricorso Pt_1
avverso estratti di ruolo relativi titoli (cartelle esattoriali ed avvisi di addebito) ivi dettagliatamente indicate e che vedevano come ente impositore l' , e CP_2
precisamente: 10020050004524326 000, 10020060001305600 000, 10020060046912691 000, 10020070067079324 000, 10020080042612421 000,
10020080059517801 000,10020090005613158 000 ,10020090068224503 000,
10020090085136852 000,10020100005477580 000 ,10020100032990927 000,
40020120001382305 000, 40020120004926514 000 ,40020120006485169 000,
40020130003062247 000, 40020130003440315 000, 40020140000666264 000,4
0020140003911459 000, 40020140006728450 000, 40020140006823268 000,
40020150001652754 000, 40020160000202543 000 e 40020160004247942 000.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle ed avvisi di addebito mai notificati ed in ogni caso di crediti prescritti, e per l'effetto chiedeva che il
Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro) accertasse e dichiarasse la nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'inesistenza dei crediti in questione per intervenuta prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' . Controparte_3 CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Giova premettere che il ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in Pt_1 atti, estratti riguardanti le cartelle di cui in premessa.
Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della
Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113
e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Pag. 2 di 5 Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>> 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun
Pag. 3 di 5 interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedottoper cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso {detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma [“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia
Pag. 4 di 5 stata intrapresa dall'amministrazione”. (Cass. 7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
2.3 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della decisiva applicazione (nel caso di specie) di una normativa sopravvenuta
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_3 [...]
, così provvede: Controparte_4
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15/07/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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