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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, ha pro- nunciato ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 575/2023 R.G. e vertente
TRA
Parte_1
( , in persona dell'amministratore unico elettiva- P.IVA_1 Parte_2
mente domiciliata in Lanciano, Via Renzetti 31, presso lo studio dell'avv. Camillo
Colaiocco, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( , in persona del procura- Controparte_1 P.IVA_2
tore (notaio in Bologna, 97405, 12540), rappresentata Controparte_2 Per_1
e difesa dall'avv. Emidio Guastadisegni, come da mandato in atti;
RESISTENTE
avente a oggetto: assicurazione contro i danni conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1 1. Con “ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.”, Parte_3
(d'ora in avanti, ) ha convenuto in giudizio
[...] Pt_4 [...]
Contr (d'ora in avanti, ) domandandone la condanna all'indennizzo, Controparte_3
in favore della concedente in leasing finanziario “FGA Capital S.p.A.” (recte:
[...]
, dei danni (indicati in euro 56.160,00 al netto della “franchigia con- CP_5
trattuale”, oltre interessi poi precisati come ex “art. 1284 quarto comma” c.c.) ca- gionati dal furto, denunciato il 18 luglio 2022, dell'“autovettura Range Rover
Sport targata GC456CG”, “di cui la era utilizzatrice”; oltre al rimborso, in Pt_4
proprio favore, altresì delle spese “per la fase della mediazione”.
Contr
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, nell'an, per “difetto di le- gittimazione attiva” e comunque perché “infondata”, “in difetto dei tracciati del dispositivo satellitare di cui era dotato il veicolo” e “mancando tra l'altro la pro- cura notarile a vendere della concedente”; nel quantum, perché “il valore del vei- colo ammontava al momento dell'evento ad € 56.600”, sicché, detratta “la fran- chigia del 10%” e portate “in compensazione le franchigie non pagate” da Pt_4
(euro 2.950,00), “si arriva ad € 47.990,00”.
2. La domanda è fondata.
2.1. Nel caso in cui il bene (la cosa) oggetto del contratto di assicurazione contro i danni fosse concesso in leasing, l'“obbligo della assicurazione di corrispondere l'indennizzo deriva dal perimento del bene e non ha alcun collegamento con le sorti del contratto di leasing. È un obbligo che non è influenzato dalla circostanza che il concedente ha risolto il contratto in essere. L'obbligo di corrispondere l'indennizzo dipende dall'evento dedotto in contratto, ossia l'evento assicurato, [a esempio] il furto del bene, non dalle sorti del contratto di godimento di quel be- ne. [...] Il fatto [...] che, risolto il leasing, si pretende che l'assicuratore adempia di- mostra l'autonomia dei due contratti e soprattutto dimostra che l'adempimento di quello di assicurazione è legato al furto in sé e non già agli effetti che questo
2 evento produce sul leasing” (C. 31076/2019). Con la “clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, il quale avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza[;] nel- la struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il dirit- to all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come auto- nomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il pa- trimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento av- venuto, la prestazione indennitaria[; p]ertanto, il vincolo pattuito, nel contratto di assicurazione, in favore del finanziatore dell'acquisto di un bene in leasing priva l'utilizzatore del bene della legittimazione ad agire onde ottenere, in caso di furto dello stesso, l'indennizzo assicurativo[; s]ulla scorta del collegamento negoziale esistente fra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento, il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha comunque il diritto di percepire ta- le indennizzo, trattandosi di credito di cui è titolare in via esclusiva la società di leasing sulla base del suddetto vincolo contrattuale. La clausola del contratto di as- sicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea infatti un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento, che estende ad ognuno gli effetti dell'invalidità[,] della sopravvenuta inefficacia o della risoluzio- ne dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto, sicché, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento” (C. 11373/2024).
“Nel caso in cui il bene concesso in locazione sia stato rubato, la società conce- dente, proprio in quanto proprietaria del bene (concesso in locazione ed oggetto del furto), essendo beneficiaria della polizza assicurativa stipulata a copertura del
3 relativo rischio, ha il diritto di ottenere dalla compagnia assicuratrice la corre- sponsione dell'indennizzo assicurativo;
e ha il diritto di ottenere dal proprio uti- lizzatore ogni importo contrattualmente dovuto in caso di perdita del mezzo lo- cato” (C. 31962/2018).
Contr
2.2. La “polizza cumulativa veicoli a motore” in atti, intestata , “contraente”
, “Data inclusione” 23 luglio 2021 (data in calce 19 luglio 2021), ha a og- Pt_4
getto “veicolo” “Range Rover” “Targa GC 456 CG”, “Proprietario CP_5
”, “Locatario” , “Avente diritto” ; e prevede: “Vincolo
[...] Pt_4 Pt_4 [...]
”, “Tipo vincolo Leasing (Ente Finanziatore Proprietario del Veico- CP_5
lo[...])”, “Valore veicolo IVA inclusa 62.400,00 €”; “Garanzie”: “Furto” “A Valo- re intero” con “Scoperto” del 10%.
È in atti il verbale dei Carabinieri della Stazione Roma Nomentana del 18 luglio
2022 di “ricezione denunzia orale” per “furto aggravato” “dell'autovettura [...]
Range Rover” targata “GC456CG”, che “parcheggiavo [...] in Via Asmara” il
“13/07/2022” e in “data odierna” “andando a riprenderla constatavo che ignoti
[...]avevano asportata”.
2.3. Ebbene, innanzitutto, se titolare del credito di indennizzo assicurativo è, in virtù di quanto sopra detto, la concedente proprietaria “ ”, nel CP_5
presente giudizio spende il nome della concedente e domanda il pagamento Pt_4
in favore di questa; e in ogni caso ha evidentemente anche un interesse proprio a quel pagamento (alla concedente) perché, come detto sub 2.1, il “pagamento[...] dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza”.
Contr Ne discende la palese infondatezza dell'eccezione di di difetto di “legittima- zione attiva dell'odierna attrice”.
4 Contr Sui presupposti della “garanzia”, ossia sul “furto”, le deduzioni di (che nelle note per l'udienza del 21 novembre 2023 ha chiesto “venga fissata udienza per la discussione” e, solo “in subordine”, si è “rimessa” “alle richieste istruttorie for- mulate”) sono generiche quando non perplesse o contraddittorie (né, d'altronde, Contr
anche solo deduce di aver sporto querela per frode ex art. 642 c.p.); che sia stata “fornita solo una chiave del veicolo” non solo non deporrebbe di per sé per una falsità della rappresentazione di furto (come detto fatta anche in formale atto di querela), ma trova spiegazione nella specifica allegazione (con supporto proba- torio documentale: “verbale[...] di integrazione denuncia orale” del 26 novembre
2022) che l'autovettura rubata era utilizzata da due coniugi, ciascuno dei quali aveva “una chiave così da poter[la] liberamente utilizzare”, e che la chiave della moglie è tra le cose “andate distrutte nell'incendio che qualche settimana dopo il furto [...] ha [...] interessato l'abitazione estiva della” stessa e in particolare “ha di- strutto la borsa nella quale [...] la signora [...] ha visto 'perire' tutte le chiavi in suo possesso, oltre ai documenti aziendali”.
La “procura a vendere” a favore della impresa assicuratrice è funzionale all'interesse della stessa a vendere il veicolo rubato in caso di suo rinvenimento dopo che ha pagato l'indennizzo; e poiché il credito all'indennizzo presuppone il furto, mentre l'interesse dell'impresa assicuratrice a vendere presuppone il successivo rinvenimento, è ragionevole quanto deduce di aver “espressamente co- Pt_4
Contr municato” a , ossia che la “procura” venga rilasciata dopo, o al limite conte- stualmente a, il pagamento, o anche solo l'impegno al pagamento, dell'indennizzo; che nel caso di specie, però e appunto, non ci sono (né il pagamento, né
l'impegno al pagamento) stati.
Il “valore” del veicolo è determinato (in euro 62.400,00) nella polizza recante da- te 19 e 23 luglio 2021, a meno di un anno dalle quali è avvenuto l'allegato furto;
è pertanto quello il valore (che ovviamente ha altresì concorso a determinare l'importo dell'obbligazione corrispettiva di premio) cui fare riferimento ai fini
5 Contr dell'obbligazione di indennizzo, non il minor valore dedotto da (euro
56.600,00 come “da stima Quattroruote Professional”).
Contr I crediti per “franchigie non pagate” dedotti “in compensazione” da per eu- ro 2.950,00, e inerenti ad altri rapporti assicurativi con , non sono idonei a Pt_4
estinguere un credito non di ma di “ ”; e in ogni caso Pt_4 CP_5
Contr
ne ha documentato il pagamento (contabile di bonifico in favore di ) in Pt_4
corso di causa e successivamente alla prima udienza (con conseguente ammissibilità della produzione documentale).
Pertanto, al netto dello “Scoperto” del 10%, il credito per il cui pagamento agisce risulta in euro 56.160,00; gli interessi, dalla ricorrente precisati come ex Pt_4
art. 1284, c. 4, c.c. (C. sez. un. 12449/2024), sono dovuti dal deposito del ricorso, ossia dal 13 luglio 2023.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
il Tribunale le liquida come da dispo- sitivo in base ai parametri ex d.m. 147/2022.
Quanto alle spese della “procedura di mediazione”, nell'alternativa tra la tesi che, qualificatele nel tipo delle spese di assistenza stragiudiziale, ne predica la natura di voce di danno emergente, risarcibile in caso di non superfluità ai fini di una più pronta definizione del contenzioso (C. sez. un. 16990/2017; C. sez. un.
24481/2020; C. 15732/2022); e la tesi che, sul presupposto per cui il “procedi- mento di mediazione [...] è[...] condizione di procedibilità per un numero signifi- cativo di controversie [...] e il suo mancato esperimento comporta l'improcedibilità della domanda”, assimila le “spese di mediazione” “alle spese del processo”, ossia “a quelle giudiziali in senso proprio” (C. 32306/2023), il Tribu- nale aderisce alla seconda e, pertanto, documentata dalla ricorrente l'instaurazione Contr e la definizione della “procedura di mediazione” nei confronti di , le liquida anch'esse come da dispositivo nell'ambito complessivo delle spese di lite.
6 Non sussistono i presupposti per le condanne ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna in persona del rappresentante legale Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_5
56.160,00, oltre interessi al tasso ex art. 1284, c. 4, c.c. dal 13 luglio 2023;
b) condanna in persona del rappresentante legale Controparte_1
pro tempore, al rimborso, in favore di Parte_1
delle spese di lite (comprensive di spese di procedura di mediazione obbliga-
[...]
toria), che liquida, complessivamente, in euro 11.000,00 per compensi, euro
861,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.
Lanciano, 7 marzo 2025.
Il giudice
Giovanni Nappi
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