Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 29/12/2025, n. 23861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23861 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23861/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14137/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14137 del 2025, proposto da ME MA RF HM, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Amarfii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza volta ad ottenere la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito del rilascio del nulla osta Prot. n. P-RM/L/Q/2024/104014 del 21 maggio 2024, e per l’accertamento del conseguente obbligo di provvedere entro un termine perentorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa IA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. ME MA RF HM ha adito questo Tribunale per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza volta ad ottenere la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito del rilascio del nulla osta Prot. n. P-RM/L/Q/2024/104014 del 21 maggio 2024, e per l’accertamento del conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, con nomina di un Commissario ad acta i n caso di perdurante inerzia.
3. In data 18 dicembre 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, rappresentando di aver adottato, in data 30 maggio 2024, un primo preavviso di revoca del nulla osta, annullato e sostituito in data 16 dicembre 2025 da un secondo preavviso di revoca, notificato ai domicili speciali eletti in domanda ex art. 47 c.c. e al difensore di parte ricorrente.
5. Nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025, previa discussione delle parti e previa conferma da parte ricorrente dell’avvenuta ricezione del preavviso di revoca del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato, atteso che ad oggi l’Amministrazione non risulta aver adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, dovendo ritenersi scaduti i termini per la definizione decorrenti dalla presentazione dell’istanza (per tutte, Cons. Stato, sez. III, n. 3578/2022), anche conteggiando il periodo di sospensione previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per l’invio del primo preavviso di revoca, non potendo ritenersi che il secondo preavviso dello scorso 16 dicembre 2025 abbia rimesso in termini l’autorità competente.
7. Ciò posto, va, dunque, ordinato alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
8. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà all’esecuzione della presente sentenza, nei successivi trenta giorni.
9. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, da rifondere in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente di pronunciarsi espressamente sull’istanza presentata dal ricorrente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte, se antecedente.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà all’esecuzione della presente sentenza, nei successivi trenta giorni.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, da rifondere in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN NN, Presidente
IA ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ON | AN NN |
IL SEGRETARIO