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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1404/2022 r.g. vertente fra:
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO ANGELINI;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(cf/PI: ), contumace;
CP_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
*
Oggi 03/12/2025, alle ore 12.24, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Paolo Masetti Consigliere
Giorgia Maria Ricotti Consigliera
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Lavinia Panerai, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Giovanna Castellana in sostituzione dell'avv. Angelini, la quale si riporta agli atti.
Nessuno per l'appellata contumace.
Esaurita la discussione, il difensore di parte appellante dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA pagina 1 di 10 N. R.G. 1404/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1404/2022 promossa da:
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO ANGELINI;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(cf/PI: ), contumace;
CP_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1315/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 04/05/2022.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1315/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, nell'ambito del giudizio N.R.G. 11217/2020, pubblicata il 3 maggio 2022, disporre in ogni caso la restituzione delle somme corrisposte dalla , in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado;
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano integralmente:
“In via preliminare: pagina 2 di 10 - principale: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 3003/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.07.2020 e pubblicato in data 24.07.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- subordinata: dichiarare il Decreto Ingiuntivo n. 3003/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.07.2020 e pubblicato in data 24.07.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 923,58 in quanto riguardante somme non contestate.
Nel merito:
- In via principale: rigettare tutte le richieste attoree perché infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto Ingiuntivo n. 3003/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.07.2020 e pubblicato in data 24.07.2020.
- In via subordinata: accertare, dichiarare e condannare l'attrice opponente tenuta al pagamento in favore di , in persona del l.r.p.t., dell'importo di € 20.649,28 oltre Parte_1 interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2001 dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso maggiore o minore importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di cui al presente giudizio, oltre alle spese tutte del Parte_1 procedimento monitorio.
In via istruttoria: con ogni riserva di dedurre, produrre, variare, modifcare nonché articolare ulteriori mezzi istruttori nei termini di legge, tra cui l'articolazione di prove testimoniali. In ogni caso con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, comprese spese generali, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1315/2022 pubblicata il 04/05/2022, ha così deciso:
1) accoglie l'opposizione e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n. 3003/2020 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.000,00 Pt_1 per compenso, Euro 145,00 per esborsi ed oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge.
1.1 aveva ottenuto in danno di società con sede in Roma Piazza Parte_1 CP_1
Euclide n. 34-D, il decreto ingiuntivo n. 3003/2020 del 23/24.7.2020 di € 20.649,28, oltre accessori e spese, a saldo del corrispettivo per fornitura di energia elettrica e gas, come meglio rappresentato nelle fatture insolute n. 331455 del 8.12.2018, n. 19238 del 10.1.2019, n. 46367 del 10.1.2019, n. 50313 del 8.2.2019, n. 123299 del 8.2.2019, n. 202894 del 8.3.2019, n.
pagina 3 di 10 284867 del 10.4.2019, n. 368392 del 10.5.2019, n. 453947 del 7.6.2019 e n. 208089 del
8.3.2020, n. 559518 del 8.07.2020 e n. 559519 del 8.07.2020. aveva proposto opposizione, per far revocare l'ingiunzione e rigettare ogni CP_2 avversa domanda.
In via preliminare aveva eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato avvio di procedimento per negoziazione assistita.
Nel merito, premesso che essa gestiva da anni in Roma il ristorante Nina's e che aveva stipulato con contratto di somministrazione di energia elettrica e gas in data Pt_1
28.11.2017, aveva eccepito gravi inadempienze della controparte e, in particolare, che:
(-) a fronte di una potenza concordata pari a 50 KW, la potenza effettiva massima erogabile dall'impianto era pari a 25 KW;
(-) non aveva mai tenuto conto delle autoletture comunicate da «[…] Pt_1 CP_3 prediligendo l'invio di fatture di importo determinato in base a consumi stimati (peraltro erroneamente) e non effettivi […]» (atto di citazione ex art. 645 c.p.c., pag. 1).
aveva continuato a fatturare applicando i costi propri di un impianto da 50 KW e Pt_1
a ignorare le autoletture.
Per questo, aveva smesso di pagare, in ciò legittimata ex art. 1460 c.c., nonché dal CP_3 comportamento non di buona fede della controparte.
1.3 si era costituita e aveva chiesto il rigetto della opposizione, adducendo che Pt_1 alla fatturazione di consumi provvisori erano poi sopravvenuti i dovuti conguagli in base a quanto comunicato dal Distributore Locale ARETI PA.
1.4 Il Tribunale, fatta integrare la condizione di procedibilità ( aveva avviato Pt_1 mediazione ex D. Lgs 28/2010, ma l'aveva disertata), negata la provvisoria esecuzione CP_3
(ordinanza resa all'udienza del 2.3.2021), rigettate le istanze istruttorie, ha così motivato l'accoglimento della opposizione:
La parte opponente ha contestato che le fatture oggetto del monitorio fossero state formate in base ai consumi effettivi della d ha eccepito la mancanza di prova in CP_1 ordine al credito ingiunto.
Tali contestazioni oneravano parte opposta della prova dell'esecuzione della prestazione e della corrispondenza di quanto indicato nelle proprie fatture con quanto
pagina 4 di 10 rilevato in fase di lettura effettiva e poiché “actore non probante, reus absolvitur”, solo allora l'opponente avrebbe dovuto provare le proprie eccezioni.
A fronte delle contestazioni mosse da parte opposta invece nulla ha provato ed Pt_1 infatti i documenti, prodotti dalla società opposta, attestanti i flussi di energia forniti dal distributore ad per il POD (punto di consegna fisico dell'energia elettrica) della Pt_1 società opponente che evidentemente avrebbero dato la prova dell'esecuzione della prestazione, sono dei tabulati anonimi, privi di intestazione o di un qualunque altro elemento capace di certificare o garantire la riconducibilità della scrittura in capo al distributore locale.
Ciò posto, nel caso in esame, la su cui incombeva l'onere di dare la prova Parte_1 del rapporto contrattuale, dell'esistenza del credito e della esecuzione della prestazione, non ha dimostrato i fatti costitutivi della propria domanda, posti alla base della richiesta di ingiunzione.
Ogni altra questione è assorbita.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito CP_1 anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia considerato privi di efficacia probatoria i documenti attestanti i flussi di energia forniti dal distributore ad Pt_1 per il POD oggetto della fornitura. Essi, infatti, lungi dall'essere tabulati anonimi, privi di intestazione o di un qualunque altro elemento capace di certificare o garantire la riconducibilità della scrittura in capo al distributore locale, sono invece riscontrati dai DDT che entrambe le parti hanno depositato come provenienti dal Distributore Locale ARETI PA, che aveva rilevato gli esatti consumi.
La somministrazione si era protratta dal 1.2.2018 al 30.11.2018, quando aveva CP_3 comunicato il recesso.
La fatturazione, anche, se, come legittimato alla normativa di settore, era avvenuta inizialmente in base a consumi presunti, era poi stata riportata ai consumi reali comunicato dal Distributore Locale, ciò che smentiva platealmente la ricostruzione del primo giudice. pagina 5 di 10 2.2 In secondo luogo, ha chiesto la restituzione di € 2.603,24, versati, con Pt_1 spirito di rivalsa, in forza della sentenza di primo grado, che l'ha gravata delle spese processuali.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, pur se ritualmente citata, non si è CP_1 costituita ed è stata dichiarata contumace con ordinanza del 28.3.2025.
4. La Corte, col medesimo provvedimento, ha disposto c.t.u. sul seguente quesito:
Il c.t.u., esaminati i documenti di causa e, in particolare, le fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e a esso allegate, i documenti nn. 4 e 6 di e il doc. 5 di Pt_1 CP_1 autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti e informazioni a terzi, verifichi se e in qual misura i consumi posti a base della pretesa di pagamento di trovino riscontro nelle Pt_1 erogazioni effettuate da ET PA (o altro distributore) presso il pod relativo al contratto fra
e redigendo, a tal fine, un elenco analitico. Pt_1 CP_1
Il mezzo istruttorio è stato così motivato:
Nel merito, il collegio ritiene che, in relazione ai motivi di appello, occorre, avuto riguardo ai documenti dimessi e, in particolare, alle fatture e all'estratto conto allegati al ricorso monitorio, nonché ai documenti nn. 4 e 6 di e 5 di disporre una c.t.u.- Pt_1 CP_1
È indubbiamente vero che il documento n. 4 di , così come affermato dal Pt_1
Tribunale, è costituito da un file in formato excell contenente una serie di dati che, in sostanza, non hanno paternità; ma è altrettanto vero che, come prospetta l'appellante, possono soccorrere quegli altri documenti citati, che non risultano invece esaminati dal primo giudice.
Il coordinamento fra i vari elementi documentali non è particolarmente agevole, perché, a mero titolo di esempio, il documento n. 4 di contiene molti dati che paiono Pt_1 del tutto irrilevanti (tutti quelli, ossia la maggior parte, che attengono al misuratore
0515630067445 anziché al misuratore 0516630076956); il doc. 5 di contiene dati CP_1
pagina 6 di 10 forniti da ET PA che si fermano al 31.3.2019; le bollette contengono specifiche di letture rilevate o stimate, ma senza una definitiva sintesi dei dati.
Nondimeno, appunto perché pare emergere che la controversia si incentri non tanto su elementi giuridici in senso stretto (è pacifico il contratto e l'erogazione di forniture), né tecnici (non è in contestazione, a es., il funzionamento dei contatori), bensì squisitamente contabili (Bond, per quanto ancora interessi e tralasciate eccezioni non più attuali, si era difesa sostenendo che i consumi erano stati addebitati in modo errato), occorre nominare un
c.t.u.
La c.t.u., espletata dalla D.ssa , è stata depositata il 5.9.2025. Parte_2
La causa è stata oggi discussa, come da retroestesa porzione di verbale, e l'appellante ha insistito nell'impugnazione, riportandosi ai suoi atti, ivi comprese le note conclusionali ritualmente depositate.
***
5. L'appello va integralmente accolto.
nell'opporre l'ingiunzione, contestò i consumi e contestò anche che fossero stati CP_1 applicati prezzi per un impianto da 50Kw anziché da 25Kw.
5.1 Quest'ultima era e resta una difesa, peraltro neppure esaminata dal primo giudice, manifestamente infondata, perché generica, dinanzi al dato documentale per cui tutte le fatture depositate recano in quarta pagina la specificazione che la potenza di riferimento è quella di un impianto a 25Kw; avrebbe quindi dovuto Bond, quanto meno, indicare quale sarebbe il diverso prezzo che si doveva usare.
5.2 In merito alla effettività dei consumi (fatturati), invece, spettava a la prova. Pt_1
A tal fine, va rimarcato che – ciò che il Tribunale non ha considerato – la stessa ha CP_1 depositato al suo doc. 5, unitamente alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., una comunicazione di ARETI PA, che ha fornito i dati di riscontro, completando così un quadro probatorio utile per una verifica di merito, che è stata demandata, per la necessità di incrociare dati potenzialmente inducenti confusione (secondo quanto motivato con l'ordinanza ammissiva, sopra trascritta), alla c.t.u.; sicché quand'anche si convalidasse il pagina 7 di 10 giudizio di inattendibilità probatoria del documento n. 4 di , si dovrebbe pur sempre Pt_1 prendere atto che la lacuna è stata colmata, pur se da un documento dell'opposta.
Il risultato della c.t.u. ha confortato la tesi di , ossia che i consumi fatturati Pt_1 corrispondono a quelli che, per attestazione del Distributore Locale, sono, indiscutibilmente, i consumi reali (rel., pag. 2):
Dall'analisi delle fatture emesse da nel periodo da febbraio 2018 (mese di Pt_1 attivazione della fornitura di energia elettrica per la società a marzo 2019 ho CP_1 estrapolato i consumi in Kwh e confrontato gli stessi con quanto riportato nella tabella dei consumi di ARETI.
Per ogni mese ho riportato la tabella di ARETI, suddivisa per fascia di consumo, F1, F2
e F3 e posta a confronto con i dati del mese precedente per calcolare i consumi effettivi di ogni mese sempre suddivisi per fascia di consumo F1, F2 e F3, semplicemente sottraendo dal mese attuale il valore del mese precedente.
Ciò che ho riscontrato è che i consumi effettivi che sono riportati all'interno delle fatture, corrispondono ai consumi effettivi forniti da ARETI.
Seguono specchietti di sintesi che riportano tutti i dati, dei quali si omette qui la trascrizione, essendo comunque quell'accertamento fatto proprio dal collegio.
È dunque vero che ha fatturato, come avviene usualmente nei contratti di Pt_1 somministrazione, alcuni consumi presunti, ma li ha poi ricondotti a quelli reali, effettuando i dovuti conguagli, una volta che sono arrivati i dati del Distributore Locale:
Nelle fatture che sono state emesse da nei confronti di i conteggi Pt_1 CP_1 inizialmente sono stati fatti con valori stimati, poichè non era stata data la lettura del contatore. Al momento che ha avuto conferma dei KWH effettivamente consumati, Pt_1 ha provveduto all'emissione di fatture con il ricalcolo con valori effettivi.
In definitiva:
Dall'esame i KWH effettivi ammontano a 92031, per poterli confrontare con il dato riportato nella fattura sopraindicata, occorre sottrarre i kwh dei mesi di febbraio e marzo
2018, pari a 6616 e 7075, che danno come risultato il valore di 78340, che è lo stesso valore che è riportato nella tabella pag.10 della fattura 2019/20005.0368392 del 10/05/2019.
pagina 8 di 10 Può dunque dirsi certo che il corrispettivo portato dalle fatture poste a base del decreto ingiuntivo corrisponde effettivamente a quanto dovuto in base ai consumi effettivi.
6. In totale riforma della sentenza, dunque, occorre respingere l'opposizione e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo, posto che la richiesta ex art. 648 c.p.c. era stata a suo tempo rigettata. deve rimborsare a le spese del giudizio d'opposizione e dell'appello, ivi CP_1 Pt_1 comprese quelle di c.t.u., separatamente liquidate.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, 25 bis e 12 tf, parametri medi, valore di causa pari alla somma ingiunta (scaglione sino a 26mila euro).
Pertanto:
1^ grado: € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3, € 1.701,00 fase 4 ed €
441,00 fase dell'attivazione, in tutto € 5.518,00, oltre accessori di legge;
2^ grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,00, oltre accessori e spese vive per € 382,50. va infine condannata, come da rituale richiesta e nei limiti di essa, a rimborsare a CP_1
la somma di € 2.603,24 pagata il 17.6.2022, con spirito di rivalsa, in forza della Pt_1 sentenza riformata (vds documentazione allegata alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.3.2025)
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1315/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/05/2022, in sua totale riforma,
pagina 9 di 10 1.a) rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. CP_1
3003/2020 emesso il 23/24.7.2020 dal Tribunale di Firenze, che dichiara esecutivo;
1.b) condanna a rimborsare a le spese processuali del CP_1 Parte_1 giudizio ex art. 645 c.p.c. di primo grado, che liquida in complessivi € 5.518,00, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna a rimborsare a le spese processuali del presente CP_1 Parte_1 grado, che liquida in complessivi € 6.191,50, di cui € 382,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., separatamente CP_1 liquidate, condannandola all'immediato rimborso in favore di , ove da questa Parte_1 anticipate;
4. condanna a pagare a , a titolo di rimborso di quanto CP_1 Parte_1 versato in forza della riformata sentenza, la somma di € 2.603,24.
Firenze, 3 dicembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1404/2022 r.g. vertente fra:
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO ANGELINI;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(cf/PI: ), contumace;
CP_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
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Oggi 03/12/2025, alle ore 12.24, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Paolo Masetti Consigliere
Giorgia Maria Ricotti Consigliera
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Lavinia Panerai, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Giovanna Castellana in sostituzione dell'avv. Angelini, la quale si riporta agli atti.
Nessuno per l'appellata contumace.
Esaurita la discussione, il difensore di parte appellante dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA pagina 1 di 10 N. R.G. 1404/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1404/2022 promossa da:
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO ANGELINI;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(cf/PI: ), contumace;
CP_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1315/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 04/05/2022.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1315/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, nell'ambito del giudizio N.R.G. 11217/2020, pubblicata il 3 maggio 2022, disporre in ogni caso la restituzione delle somme corrisposte dalla , in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado;
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano integralmente:
“In via preliminare: pagina 2 di 10 - principale: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 3003/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.07.2020 e pubblicato in data 24.07.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- subordinata: dichiarare il Decreto Ingiuntivo n. 3003/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.07.2020 e pubblicato in data 24.07.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 923,58 in quanto riguardante somme non contestate.
Nel merito:
- In via principale: rigettare tutte le richieste attoree perché infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto Ingiuntivo n. 3003/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 23.07.2020 e pubblicato in data 24.07.2020.
- In via subordinata: accertare, dichiarare e condannare l'attrice opponente tenuta al pagamento in favore di , in persona del l.r.p.t., dell'importo di € 20.649,28 oltre Parte_1 interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2001 dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso maggiore o minore importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad per le causali di cui al presente giudizio, oltre alle spese tutte del Parte_1 procedimento monitorio.
In via istruttoria: con ogni riserva di dedurre, produrre, variare, modifcare nonché articolare ulteriori mezzi istruttori nei termini di legge, tra cui l'articolazione di prove testimoniali. In ogni caso con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, comprese spese generali, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1315/2022 pubblicata il 04/05/2022, ha così deciso:
1) accoglie l'opposizione e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n. 3003/2020 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.000,00 Pt_1 per compenso, Euro 145,00 per esborsi ed oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge.
1.1 aveva ottenuto in danno di società con sede in Roma Piazza Parte_1 CP_1
Euclide n. 34-D, il decreto ingiuntivo n. 3003/2020 del 23/24.7.2020 di € 20.649,28, oltre accessori e spese, a saldo del corrispettivo per fornitura di energia elettrica e gas, come meglio rappresentato nelle fatture insolute n. 331455 del 8.12.2018, n. 19238 del 10.1.2019, n. 46367 del 10.1.2019, n. 50313 del 8.2.2019, n. 123299 del 8.2.2019, n. 202894 del 8.3.2019, n.
pagina 3 di 10 284867 del 10.4.2019, n. 368392 del 10.5.2019, n. 453947 del 7.6.2019 e n. 208089 del
8.3.2020, n. 559518 del 8.07.2020 e n. 559519 del 8.07.2020. aveva proposto opposizione, per far revocare l'ingiunzione e rigettare ogni CP_2 avversa domanda.
In via preliminare aveva eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato avvio di procedimento per negoziazione assistita.
Nel merito, premesso che essa gestiva da anni in Roma il ristorante Nina's e che aveva stipulato con contratto di somministrazione di energia elettrica e gas in data Pt_1
28.11.2017, aveva eccepito gravi inadempienze della controparte e, in particolare, che:
(-) a fronte di una potenza concordata pari a 50 KW, la potenza effettiva massima erogabile dall'impianto era pari a 25 KW;
(-) non aveva mai tenuto conto delle autoletture comunicate da «[…] Pt_1 CP_3 prediligendo l'invio di fatture di importo determinato in base a consumi stimati (peraltro erroneamente) e non effettivi […]» (atto di citazione ex art. 645 c.p.c., pag. 1).
aveva continuato a fatturare applicando i costi propri di un impianto da 50 KW e Pt_1
a ignorare le autoletture.
Per questo, aveva smesso di pagare, in ciò legittimata ex art. 1460 c.c., nonché dal CP_3 comportamento non di buona fede della controparte.
1.3 si era costituita e aveva chiesto il rigetto della opposizione, adducendo che Pt_1 alla fatturazione di consumi provvisori erano poi sopravvenuti i dovuti conguagli in base a quanto comunicato dal Distributore Locale ARETI PA.
1.4 Il Tribunale, fatta integrare la condizione di procedibilità ( aveva avviato Pt_1 mediazione ex D. Lgs 28/2010, ma l'aveva disertata), negata la provvisoria esecuzione CP_3
(ordinanza resa all'udienza del 2.3.2021), rigettate le istanze istruttorie, ha così motivato l'accoglimento della opposizione:
La parte opponente ha contestato che le fatture oggetto del monitorio fossero state formate in base ai consumi effettivi della d ha eccepito la mancanza di prova in CP_1 ordine al credito ingiunto.
Tali contestazioni oneravano parte opposta della prova dell'esecuzione della prestazione e della corrispondenza di quanto indicato nelle proprie fatture con quanto
pagina 4 di 10 rilevato in fase di lettura effettiva e poiché “actore non probante, reus absolvitur”, solo allora l'opponente avrebbe dovuto provare le proprie eccezioni.
A fronte delle contestazioni mosse da parte opposta invece nulla ha provato ed Pt_1 infatti i documenti, prodotti dalla società opposta, attestanti i flussi di energia forniti dal distributore ad per il POD (punto di consegna fisico dell'energia elettrica) della Pt_1 società opponente che evidentemente avrebbero dato la prova dell'esecuzione della prestazione, sono dei tabulati anonimi, privi di intestazione o di un qualunque altro elemento capace di certificare o garantire la riconducibilità della scrittura in capo al distributore locale.
Ciò posto, nel caso in esame, la su cui incombeva l'onere di dare la prova Parte_1 del rapporto contrattuale, dell'esistenza del credito e della esecuzione della prestazione, non ha dimostrato i fatti costitutivi della propria domanda, posti alla base della richiesta di ingiunzione.
Ogni altra questione è assorbita.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito CP_1 anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia considerato privi di efficacia probatoria i documenti attestanti i flussi di energia forniti dal distributore ad Pt_1 per il POD oggetto della fornitura. Essi, infatti, lungi dall'essere tabulati anonimi, privi di intestazione o di un qualunque altro elemento capace di certificare o garantire la riconducibilità della scrittura in capo al distributore locale, sono invece riscontrati dai DDT che entrambe le parti hanno depositato come provenienti dal Distributore Locale ARETI PA, che aveva rilevato gli esatti consumi.
La somministrazione si era protratta dal 1.2.2018 al 30.11.2018, quando aveva CP_3 comunicato il recesso.
La fatturazione, anche, se, come legittimato alla normativa di settore, era avvenuta inizialmente in base a consumi presunti, era poi stata riportata ai consumi reali comunicato dal Distributore Locale, ciò che smentiva platealmente la ricostruzione del primo giudice. pagina 5 di 10 2.2 In secondo luogo, ha chiesto la restituzione di € 2.603,24, versati, con Pt_1 spirito di rivalsa, in forza della sentenza di primo grado, che l'ha gravata delle spese processuali.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, pur se ritualmente citata, non si è CP_1 costituita ed è stata dichiarata contumace con ordinanza del 28.3.2025.
4. La Corte, col medesimo provvedimento, ha disposto c.t.u. sul seguente quesito:
Il c.t.u., esaminati i documenti di causa e, in particolare, le fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e a esso allegate, i documenti nn. 4 e 6 di e il doc. 5 di Pt_1 CP_1 autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti e informazioni a terzi, verifichi se e in qual misura i consumi posti a base della pretesa di pagamento di trovino riscontro nelle Pt_1 erogazioni effettuate da ET PA (o altro distributore) presso il pod relativo al contratto fra
e redigendo, a tal fine, un elenco analitico. Pt_1 CP_1
Il mezzo istruttorio è stato così motivato:
Nel merito, il collegio ritiene che, in relazione ai motivi di appello, occorre, avuto riguardo ai documenti dimessi e, in particolare, alle fatture e all'estratto conto allegati al ricorso monitorio, nonché ai documenti nn. 4 e 6 di e 5 di disporre una c.t.u.- Pt_1 CP_1
È indubbiamente vero che il documento n. 4 di , così come affermato dal Pt_1
Tribunale, è costituito da un file in formato excell contenente una serie di dati che, in sostanza, non hanno paternità; ma è altrettanto vero che, come prospetta l'appellante, possono soccorrere quegli altri documenti citati, che non risultano invece esaminati dal primo giudice.
Il coordinamento fra i vari elementi documentali non è particolarmente agevole, perché, a mero titolo di esempio, il documento n. 4 di contiene molti dati che paiono Pt_1 del tutto irrilevanti (tutti quelli, ossia la maggior parte, che attengono al misuratore
0515630067445 anziché al misuratore 0516630076956); il doc. 5 di contiene dati CP_1
pagina 6 di 10 forniti da ET PA che si fermano al 31.3.2019; le bollette contengono specifiche di letture rilevate o stimate, ma senza una definitiva sintesi dei dati.
Nondimeno, appunto perché pare emergere che la controversia si incentri non tanto su elementi giuridici in senso stretto (è pacifico il contratto e l'erogazione di forniture), né tecnici (non è in contestazione, a es., il funzionamento dei contatori), bensì squisitamente contabili (Bond, per quanto ancora interessi e tralasciate eccezioni non più attuali, si era difesa sostenendo che i consumi erano stati addebitati in modo errato), occorre nominare un
c.t.u.
La c.t.u., espletata dalla D.ssa , è stata depositata il 5.9.2025. Parte_2
La causa è stata oggi discussa, come da retroestesa porzione di verbale, e l'appellante ha insistito nell'impugnazione, riportandosi ai suoi atti, ivi comprese le note conclusionali ritualmente depositate.
***
5. L'appello va integralmente accolto.
nell'opporre l'ingiunzione, contestò i consumi e contestò anche che fossero stati CP_1 applicati prezzi per un impianto da 50Kw anziché da 25Kw.
5.1 Quest'ultima era e resta una difesa, peraltro neppure esaminata dal primo giudice, manifestamente infondata, perché generica, dinanzi al dato documentale per cui tutte le fatture depositate recano in quarta pagina la specificazione che la potenza di riferimento è quella di un impianto a 25Kw; avrebbe quindi dovuto Bond, quanto meno, indicare quale sarebbe il diverso prezzo che si doveva usare.
5.2 In merito alla effettività dei consumi (fatturati), invece, spettava a la prova. Pt_1
A tal fine, va rimarcato che – ciò che il Tribunale non ha considerato – la stessa ha CP_1 depositato al suo doc. 5, unitamente alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., una comunicazione di ARETI PA, che ha fornito i dati di riscontro, completando così un quadro probatorio utile per una verifica di merito, che è stata demandata, per la necessità di incrociare dati potenzialmente inducenti confusione (secondo quanto motivato con l'ordinanza ammissiva, sopra trascritta), alla c.t.u.; sicché quand'anche si convalidasse il pagina 7 di 10 giudizio di inattendibilità probatoria del documento n. 4 di , si dovrebbe pur sempre Pt_1 prendere atto che la lacuna è stata colmata, pur se da un documento dell'opposta.
Il risultato della c.t.u. ha confortato la tesi di , ossia che i consumi fatturati Pt_1 corrispondono a quelli che, per attestazione del Distributore Locale, sono, indiscutibilmente, i consumi reali (rel., pag. 2):
Dall'analisi delle fatture emesse da nel periodo da febbraio 2018 (mese di Pt_1 attivazione della fornitura di energia elettrica per la società a marzo 2019 ho CP_1 estrapolato i consumi in Kwh e confrontato gli stessi con quanto riportato nella tabella dei consumi di ARETI.
Per ogni mese ho riportato la tabella di ARETI, suddivisa per fascia di consumo, F1, F2
e F3 e posta a confronto con i dati del mese precedente per calcolare i consumi effettivi di ogni mese sempre suddivisi per fascia di consumo F1, F2 e F3, semplicemente sottraendo dal mese attuale il valore del mese precedente.
Ciò che ho riscontrato è che i consumi effettivi che sono riportati all'interno delle fatture, corrispondono ai consumi effettivi forniti da ARETI.
Seguono specchietti di sintesi che riportano tutti i dati, dei quali si omette qui la trascrizione, essendo comunque quell'accertamento fatto proprio dal collegio.
È dunque vero che ha fatturato, come avviene usualmente nei contratti di Pt_1 somministrazione, alcuni consumi presunti, ma li ha poi ricondotti a quelli reali, effettuando i dovuti conguagli, una volta che sono arrivati i dati del Distributore Locale:
Nelle fatture che sono state emesse da nei confronti di i conteggi Pt_1 CP_1 inizialmente sono stati fatti con valori stimati, poichè non era stata data la lettura del contatore. Al momento che ha avuto conferma dei KWH effettivamente consumati, Pt_1 ha provveduto all'emissione di fatture con il ricalcolo con valori effettivi.
In definitiva:
Dall'esame i KWH effettivi ammontano a 92031, per poterli confrontare con il dato riportato nella fattura sopraindicata, occorre sottrarre i kwh dei mesi di febbraio e marzo
2018, pari a 6616 e 7075, che danno come risultato il valore di 78340, che è lo stesso valore che è riportato nella tabella pag.10 della fattura 2019/20005.0368392 del 10/05/2019.
pagina 8 di 10 Può dunque dirsi certo che il corrispettivo portato dalle fatture poste a base del decreto ingiuntivo corrisponde effettivamente a quanto dovuto in base ai consumi effettivi.
6. In totale riforma della sentenza, dunque, occorre respingere l'opposizione e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo, posto che la richiesta ex art. 648 c.p.c. era stata a suo tempo rigettata. deve rimborsare a le spese del giudizio d'opposizione e dell'appello, ivi CP_1 Pt_1 comprese quelle di c.t.u., separatamente liquidate.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, 25 bis e 12 tf, parametri medi, valore di causa pari alla somma ingiunta (scaglione sino a 26mila euro).
Pertanto:
1^ grado: € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3, € 1.701,00 fase 4 ed €
441,00 fase dell'attivazione, in tutto € 5.518,00, oltre accessori di legge;
2^ grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,00, oltre accessori e spese vive per € 382,50. va infine condannata, come da rituale richiesta e nei limiti di essa, a rimborsare a CP_1
la somma di € 2.603,24 pagata il 17.6.2022, con spirito di rivalsa, in forza della Pt_1 sentenza riformata (vds documentazione allegata alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.3.2025)
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1315/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/05/2022, in sua totale riforma,
pagina 9 di 10 1.a) rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. CP_1
3003/2020 emesso il 23/24.7.2020 dal Tribunale di Firenze, che dichiara esecutivo;
1.b) condanna a rimborsare a le spese processuali del CP_1 Parte_1 giudizio ex art. 645 c.p.c. di primo grado, che liquida in complessivi € 5.518,00, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna a rimborsare a le spese processuali del presente CP_1 Parte_1 grado, che liquida in complessivi € 6.191,50, di cui € 382,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., separatamente CP_1 liquidate, condannandola all'immediato rimborso in favore di , ove da questa Parte_1 anticipate;
4. condanna a pagare a , a titolo di rimborso di quanto CP_1 Parte_1 versato in forza della riformata sentenza, la somma di € 2.603,24.
Firenze, 3 dicembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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