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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 313 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 313 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. CASTELLINI SILVIA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. CASTELLINI SILVIA( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 19/02/2025 dai coniugi predetti;
Per_ Per_
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie e , entrambe maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Riccione (RN) in data 29/05/2003, trascritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune dell'anno 2003, atto n. 7, P. 1, ordinando all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento, dandosi atto di essere entrambi autosufficienti.
Per_ Per_ 3) Le figlie e maggiorenni ma non ancora autosufficienti, risiedono stabilmente con la madre, la quale si fa carico in via esclusiva del loro mantenimento, così come avviene sin dal momento della separazione dei coniugi;
4) I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni reciproca pendenza economica e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro;
5) I sopra esposti accordi decorreranno dalla sottoscrizione del presente ricorso.
6) Le spese del presente giudizio sono interamente sostenute dalla signora ossequio. Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il 29.03.2003 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte I Anno 2003 );
c) spese come da accordi. pagina 2 di 3 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 313 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. CASTELLINI SILVIA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. CASTELLINI SILVIA( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 19/02/2025 dai coniugi predetti;
Per_ Per_
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie e , entrambe maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Riccione (RN) in data 29/05/2003, trascritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune dell'anno 2003, atto n. 7, P. 1, ordinando all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento, dandosi atto di essere entrambi autosufficienti.
Per_ Per_ 3) Le figlie e maggiorenni ma non ancora autosufficienti, risiedono stabilmente con la madre, la quale si fa carico in via esclusiva del loro mantenimento, così come avviene sin dal momento della separazione dei coniugi;
4) I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni reciproca pendenza economica e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro;
5) I sopra esposti accordi decorreranno dalla sottoscrizione del presente ricorso.
6) Le spese del presente giudizio sono interamente sostenute dalla signora ossequio. Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il 29.03.2003 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte I Anno 2003 );
c) spese come da accordi. pagina 2 di 3 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3