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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1750/2022 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. CASTAGNA ALFONSO (cf e C.F._2
CRISTAUDO TULLIO (cf ) C.F._3
ATTORE
(cf ) CP_1 C.F._4
(cf ), CP_2 C.F._5 con l'avv. MANDARA GIANCARLO (cf C.F._6
CONVENUTI cf ), Controparte_3 C.F._7 con l'avv. BECHINI LUCA (cf ); C.F._8
(cf , Parte_2 C.F._9 con l'avv. GILIBERTI STEFANO (cf ; C.F._10
(cf ), Parte_3 C.F._11 con l'avv. GALLETTI LAMBERTO (cf ); C.F._12
(cf , Controparte_4 P.IVA_1 con gli avv. PARIGI ANTONIO (cf ) C.F._13
e PASSIATORE FABIO FRANCO (cf ; C.F._14
TERZI CHIAMATI
Decisa a Pistoia in data 10/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c. dep.
13.12.2024 da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuti: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c. dep.
18.12.2024 da intendersi qui integralmente richiamata Terzo chiamato come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente CP_3
p.c. dep. 17.12.2024 da intendersi qui integralmente richiamata
Terzo chiamato Pepkolaj: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c. dep. 18.12.2024 da intendersi qui integralmente richiamata
Terzo chiamato come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente Pt_3
p.c. dep. 18.12.2024 da intendersi qui integralmente richiamata
Terza chiamata come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. Controparte_5 contenente p.c. dep. 18.12.2024 da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide la domanda azionata da nei confronti di Parte_1 CP_1
e al fine di sentir
[...] CP_2
“- accertati e dichiarati l'esistenza dei danni all'appartamento di proprietà del Sig. posto al piano primo di via G. Marconi 238 – Pieve a Nievole, Parte_1 sovrastante l'appartamento al piano terra di proprietà dei Sigg.ri e CP_1
e causati dalle opere di ristrutturazione effettuate dai Sigg.ri CP_2 CP_1
e nell'appartamento di loro proprietà, danni quantificati nella
[...] Parte_4 misura di € 9.200,00 o quella maggiore o minore risultante di giustizia, e per l'effetto
CONDANNARE
i signori nato in [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 CodiceFiscale_15 residente in [...] Pieve a Nievole (PT) e nata in [...] il CP_2
06.11.1968 (C.F.: ) residente in [...] Pieve a CodiceFiscale_16
Nievole (PT), in solido tra di loro al pagamento in favore dell'attore della Parte_1 complessiva somma di Euro 9.200,00 o quella maggiore o minore risultante di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo saldo.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e controdedurre, di precisare o modificare le domande e le conclusioni proposte, di indicare mezzi di prova, produrre documenti e indicare prova contraria con le memorie autorizzate ex art.183VI co cpc
n.1,2 e 3.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Assume parte attrice di aver subito danni nella propria abitazione sita al piano primo di immobile posto in Pieve a Nievole (PT) via G. Marconi n. 236 (meglio descritto in atti nei propri identificativi catastali) a causa di lavori eseguiti a maggio-giugno 2020 nell'appartamento di proprietà dei convenuti sito al piano terra del medesimo stabile. I.2. Si costituiscono in giudizio i convenuti, contestando la domanda attorea sia nell'an (sussistenza dei danni lamentati ex adverso e del nesso di causalità fra gli stessi e i lavori svolti nell'appartamento dei convenuti) sia nel quantum
(ritenuto eccessivo e indimostrato) e in ogni caso declinando ogni propria responsabilità a discapito della ditta appaltatrice dei lavori ( Controparte_6
) e dei tecnici progettisti e direttori dei lavori secondo le
[...] rispettive competenze (geom. e ing. dei quali tutti chiede CP_3 Pt_3 autorizzazione alla chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c., così concludendo:
“- in via principale: rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati nella parte narrativa del presente atto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza dei lamentati danni alla proprietà di parte attrice, dichiarare che i chiamati in causa, Sig.
, quale titolare della ditta , il Geom. Parte_2 Controparte_6
e l'Ing. sono tenuti a manlevare i convenuti, Sigg.ri Controparte_3 Parte_3
e , da ogni pretesa attorea, condannandoli al risarcimento in CP_1 CP_2 favore dell'attore degli stessi danni, in solido tra loro e per le rispettive responsabilità professionali nella loro causazione, così tenendo indenni i Sigg.ri e CP_1
; CP_2
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionale di causa”.
I.3. Si costituiscono in giudizio anche tutti i soggetti terzi chiamati, ciascuno declinando la propria responsabilità per gli eventi di causa1 e il geom. CP_3 1 Cfr. comparsa di cost. e risposta geom. dep. 13.3.2023 che ha costì CP_3 concluso:
“Voglia il tribunale di Pistoia, contrariis reiectis, previa eventuale autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore corrente in Corso Como n. 17, c.a.p. 20154 Milano, IN VIA PRELIMIARE Dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di coloro i quali hanno introdotto le domande azionate nel presente giudizio per le ragioni indicate in atti;
SEMPRE IN VIA PRELIMIARE Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Geom. CP_3 er tutti i motivi meglio indicato in atti;
[...] NEL MERITO Respingersi ogni domanda proposta nei confronti del geom. in quanto CP_3 infondata in fatto e in diritto”; cfr. comparsa di cost. e risposta ing. dep. 21.3.2023 che ha così concluso: Pt_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezionee deduzione disattese, respingere tutte le domande da chiunque formulate nei confronti dell'Ing. in quanto Parte_3 totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto. Con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente giudizio”; cfr. comparsa di cost. e risposta titolare dell'impresa individuale Controparte_6
, dep. 22.3.2023 che ha costì concluso: Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale:
• accogliere le eccezioni di decadenza e di prescrizione;
• rigettare nel merito ogni domanda proposta nei propri confronti;
• vittoria di spese processuali”. instando altresì per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa a titolo di manleva;
con successiva costituzione in giudizio anche di quest'ultima, la quale aderisce nel merito alle difese svolte dal proprio assicurato, richiamando poi – relativamente alla domanda di manleva –
l'oggetto e le condizioni di polizza2.
I.4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo c.t.u. per la verifica della sussistenza dei danni lamentati da parte attrice e della relativa derivazione causale e per la quantificazione delle spese di ripristino.
Quindi, respinte le altre istanze istruttorie, la causa viene trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
2 Cfr. comparsa di cost. e riposta dep. 14.6.2023 che ha così Controparte_5 concluso:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia NEL MERITO:
- Respingere la domanda di manleva così come formulata e proposta dal Geom. nei CP_3 confronti di per i motivi tutti dedotti ed in particolare perché la domanda Controparte_4 principale è infondata e non provata, stante la mancanza di nesso causale tra le lesioni lamentate e i lavori realizzati, perché non sussiste nesso causale tra l'attività professionale svolta dal Geom. e i danni di cui si reclama il risarcimento e perché tali danni non sono riferibili ad errore CP_3 professionale imputabile all'assicurato Con vittoria di spese ed onorari ex DM 55/2014 e CP_3 succ. mm.ii. NELLA SUBORDINATA E DENEGATA OT (SALVO GRAVAME): in cui venisse accertata la persistenza e fondatezza del diritto azionato dall'attore, la fondatezza della domanda di manleva svolta dai convenuti , una qualche responsabilità del Geom. il nesso causale tra i CP_1 CP_3 danni e l'attività del professionista nonché l'operatività della polizza in relazione ai fatti e ai danni dedotti in giudizio:
- accertare, anche incidenter tantum e come precisato in premessa, le responsabilità rispettivamente ascrivibili ai soggetti che hanno collaborato in qualunque modo all'intervento edilizio in questione, ovvero dei committenti , dell'impresa appaltatrice del CP_1 CP_6 progettista e DL delle strutture Ing. e al progettista e DL delle opere architettoniche Geom. Pt_3 ognuno per i rispettivi profili di colpa e responsabilità. CP_3
- accertare e liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato, decurtando in ogni caso la quota di responsabilità riferibile all'attore ed ai committenti ex art. 1227 c.c., imputabile a loro direttamente o riferibile ai soggetti della cui attività sono tenuti a rispondere;
- dichiarare tenuta a garantire il Geom. nei limiti delle garanzie previste in CP_5 CP_3 polizza, applicando all'indennizzo così determinato l'ulteriore decurtazione dello scoperto o franchigia di € 1.500,00 contrattualmente posto a carico dell'assicurato. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari ex DM 55/2014 e succ. mm.ii. da porsi a carico della parte soccombente”. II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea non merita accoglimento per le ragioni che si vengono sinteticamente a esporre.
Nella definizione della contesa, non si può prescindere dagli esiti dell'indagine tecnica svolta in corso di causa, condotta con particolare approfondimento dello stato dei luoghi, con attenta valutazione delle posizioni delle parti anche nella ricerca di una soluzione transattiva - proposta dal c.t.u. ma non accettata da parte attrice - e con pieno rispetto del contraddittorio peritale, sì da costituire valido punto di riferimento tecnico per la decisione giudiziale e dovendosi, per quanto detto, confermare l'ordinanza 23.6.2024 nella parte in cui è stata respinta l'istanza attorea di chiamata a chiarimenti del c.t.u. stante l'esaustività delle risposte da costui rese alle osservazioni mosse dal c.t.p. attoreo.
Tanto premesso, occorre considerare che:
- il c.t.u. ha rilevato come solo alcune delle fessure rinvenute nell'appartamento di proprietà attorea, per lo più di tipo superficiale e riconducibili di per sé a una pluralità di fattori, possono essere causalmente correlabili alle lavorazioni effettuate nell'appartamento di proprietà dei convenuti;
- l'appartamento di proprietà , come riscontrato dal c.t.u., è solo in parte CP_1 sottostante all'appartamento di proprietà attorea il quale ha un'estensione più ampia del primo e ciò ulteriormente affievolisce le possibilità di correlabilità causale tra lavorazioni svolte nel primo e fenomeni fessurativi verificatisi nel secondo;
- il c.t.u. ha ritenuto con “buona probabilità” riconducibili alle lavorazioni del piano terra (appartamento ) le fessure sui tramezzi del corridoio CP_1 dell'appartamento attoreo sito al primo piano, in particolare individuandone la causa nella creazione delle aperture sul setto portante di piano terreno: mentre invece “ridottissima” la possibilità di rinvenire un nesso causale con le altre fessure accertate, ai solai di calpestio e ai setti portanti3 (cfr. pag. 38 relazione c.t.u.); 3 “Quanto alle altre lesioni sui solai di calpestio di piano secondo e le rimanenti su setti portanti (LP3 e LP4), vista la geometria degli immobili (proprietà solo parzialmente CP_1 sottostante la proprietà le tecniche costruttive adottate (solaio in latero cemento Pt_1 con appoggi sulle mur rtogonali alla via Marconi), la presenza di fessure di vecchia data e non correlabili al cantiere (cucina e archivio e la collocazione delle Pt_1 fessure, si ritiene ridottissima la probabilità che i lavori eseguiti a piano terra possano aver determinato le fessure […]”. - in risposta alle osservazioni del c.t.p. attoreo, il c.t.u. ha poi chiarito che
“Non ci sono in atti elementi sufficienti a dire che la cerchiatura non sia stata realizzata a regola d'arte” (cfr. pag. 48 relazione c.t.u.) e ciò rende ancor più flebile il nesso causale pure individuato con “buona probabilità” dal c.t.u. in quanto, anche a voler ritenere integrato il criterio civilistico della regolarità causale ossia del cd. “più probabile che non” nel quantum probabilistico indicato dal c.t.u., non è predicabile tuttavia una responsabilità da inadempimento per cattiva esecuzione delle opere ovvero per cattiva progettazione o direzione delle stesse atteso che la cerchiatura risulta realizzata a regola d'arte: ciò in quanto lo stesso c.t.u. ha reputato essere
“presumibile pensare che i potenziali fattori principali” comportanti sollecitazioni eccezionali nell'immobile attoreo e conseguenti danni “siano stati la creazione delle aperture nei muri portanti (cerchiatura e porta del nuovo bagno a piano terreno) e le vibrazioni indotte dall'uso di apparecchiature elettromeccaniche in cantiere” con la precisazione che “è probabile che
l'esecuzione della cerchiatura tra ingresso e soggiorno di piano terra abbia indotto un cedimento nel solaio del corridoio, che ha comportato una decompressione del tramezzo, il quale ha segnato le due murature portanti alle quali è ancorato a piano primo (segno maggiore nella camera sopra il soggiorno – foto 2 e minore nell'altra camera foto 3). Il minimo spostamento descritto è comunque compatibile con le foto in atti, nelle quali si testimonia che per
l'esecuzione della cerchiatura sono stati posizionati puntelli. In sostanza, è possibile che, pur avendo puntellato, un elemento fragile e poco resistente come il tramezzo abbia manifestato fessurazione a fronte di un micro-spostamento del solaio di piano primo che, essendo elemento strutturale resistente, non ha risentito dello stesso. Una situazione analoga potrebbe essere avvenuta in corrispondenza del tramezzo nel corridoio, in prossimità del punto in cui a piano terra è stata aperta la porta del nuovo bagno” a conferma che le lesioni pur
“con buona probabilità” riconducibili alle lavorazioni appaltate dai convenuti non sono state determinati da lavori “mal eseguiti” bensì da elementi intrinseci ovvero da caratteristiche dello stesso tramezzo interessato dalle sollecitazione, laddove non sono certamente ascrivibili a cattiva esecuzione delle opere le
“vibrazioni” di cantiere, trattandosi di elementi generalizzato e “inevitabile” relativamente al quale lo stesso c.t.u. ha asserito essere “difficile avventurarsi in correlazioni che possano essere tecnicamente sostenute, vista la considerevole distanza fisica tra gli elementi fessurati (solaio di calpestio di piano secondo) e l'origine delle vibrazioni, considerando inoltre che gli analoghi elementi orizzontali di piano primo non presentano fessurazioni” (cfr. pag. 37 relazione c.t.u. anche per le citazioni precedenti).
In definitiva, dal complesso delle valutazioni tecniche rese dal c.t.u. e coniugando criterio probabilistico, nesso di causalità materiale, indagine sulla conformità a regole d'arte o meno delle opere appaltate ne discende l'assenza di prova adeguata dell'inadempimento dei convenuti, o di uno di loro in concorso o in prevalenza sugli altri o in via esclusiva, tale da determinare le lesioni lamentate ex parte actoris.
Per tali motivi la domanda risarcitoria attorea, pure consistentemente ridotta nel quantum - riconosciuto dal c.t.u. in misura infima, circa euro 1.000,00 per eccesso, rispetto a quella richiesta (petitum) di quasi euro 10.000,00 - non può essere accolta già a livello di scrutinio dell'an, mancando prova sia del fatto illecito (opere difformi dalle leges artis) sia del nesso eziologico fra esso e i danni, circoscritto dal c.t.u. a solo poche lesioni fra quelle riscontrate e con una valutazione approssimativa di mera “buona probabilità” causale.
Può solo aggiungersi, trattandosi di aspetto affrontato da tutte le parti nei propri scritti conclusivi, che il rifiuto di parte attrice alla proposta conciliativa del c.t.u. si appalesa ingiustificato alla luce delle valutazioni finali operate dallo stesso c.t.u., con quantificazione dei danni “probabilmente” riconducibili alle lavorazioni appaltate nell'importo assai ridotto di euro 1.000,00 a fronte di proposta conciliativa per euro 5.000,00 omnia oltre spese di c.t.u. pro-quota; né può condurre a diversamente opinare il fatto che in corso di c.t.u.
l'ausiliario del giudice avesse inizialmente operato una diversa e più alta quantificazione dei danni in quanto, seppure rifiutata la proposta conciliativa in sede di c.t.u., una volta avuta contezza degli esiti di questa e della quantificazione definitiva dei danni operata dal c.t.u. parte attrice ben avrebbe potuto, re melius perpensa, dichiarare al giudice di voler conciliare alle iniziale condizioni o ad altre, eventualmente da discutere in udienza con le altre parti.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea, dovendo gravare su parte attrice anche le spese delle parti terze chiamate essendo stata appunto la parte attrice, con la proposizione della propria infondata domanda, ad aver dato causa (principio di causalitaà, sotteso al principio di soccombenza) alla chiamata dei terzi in manleva a opera dei convenuti, oltre all'ulteriore chiamata del terzo compagnia assicurativa a opera del terzo geom. CP_3 La liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 tenuto conto del valore del contenzioso anche alla luce degli esiti della c.t.u. (danni quantificati in euro 1.000,00) e dell'esiguità della fase istruttoria limitata appunto all'espletamento della c.t.u..
Sempre in forza del principio di soccombenza, a carico di parte attrice gravano le spese di c.t.u. già liquidate con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) dichiara assorbite tutte le altre domande;
3) condanna parte attrice alla refusione, in favore di ciascuna delle altre parti
(convenuta e terze chiamate), delle spese del presente giudizio che liquida per ciascuna parte nell'importo di euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre spese di chiamata in causa dei terzi per i convenuti e per il terzo chiamato CP_3
4) pone a carico integrale di parte attrice le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
Pistoia, 10/05/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini