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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/11/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
AR LV - Presidente
VI IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1236/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. LI CALSI FABIO) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. DI BENEDETTO Controparte_1
MAURIZIO)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni del divorzio
1 CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza cartolare del 4.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/12/2023, ha chiesto, a modifica delle Parte_2 condizioni contenute nella sentenza di divorzio resa tra le parti - di revocare l'assegno divorzile previsto in favore della ex moglie.
A sostegno della domanda, ha dedotto che la moglie avrebbe iniziato a convivere con un altro uomo e che esso ricorrente avrebbe subito un peggioramento della sua situazione economica.
La convenuta, ritualmente costituitosi in giudizio, si è opposta alla domanda.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 4.11.2025
****
In punto di diritto, va richiamata la giurisprudenza formatasi precedentemente alla recente riforma del diritto di famiglia - i cui principi sono certamente attuali e applicabili ai procedimenti di modifica instaurati successivamente - secondo cui, nei predetti procedimenti, non si può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno stabiliti in sede di separazione o divorzio, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, è necessario verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale;
questi orientamenti trovano conforto anche nella giurisprudenza di legittimità, per la quale, in materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. civile sez. I, 03/02/2025, n.2545).
Ciò debitamente premesso, la domanda di revoca dell'assegno divorzile è fondata solo in parte.
Va in primo luogo osservato, quanto al dedotto peggioramento della situazione economica del ricorrente, che le circostanze da esso addotte -e in particolare il fatto che lo stesso ha ricevuto la notifica di un pignoramento immobiliare – non possono ritenersi fatti sopravvenuti, poiché già valutati in sede di divorzio (v. sentenza della Corte di Appello n. 687/2024 , in atti).
Quanto alla dedotta convivenza di è sicuramente infondata l'eccezione della convenuta CP_1 secondo cui la circostanza della convivenza della stessa sarebbe coperta da giudicato sull'assunto
2 che la relativa questione sarebbe stata esaminata in sede di divorzio e in particolare dalla Corte di Appello con sentenza n. 687/2024 (in quella sede, era stato rilevato che la dedotta convivenza era del tutto sfornita di prova).
Secondo la prospettazione del ricorrente, la convenuta già ai tempi del divorzio aveva una relazione, la quale perdurerebbe sino ad oggi.
Trattandosi dunque, di una circostanza non cristallizzata in un certo tempo ma che secondo la prospettazione attorea perdura, essa non può che essere considerato fatto nuovo.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass.
3645/2023). Si è affermato che il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (Cass. 14151/2022).
La coabitazione, dunque, ai fini che qui interessano, assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario "da valutarsi in ogni caso non atomisticamente... ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce", mentre, viceversa, "l'assenza della coabitazione non è di per sé decisivo". Occorre, comunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, che l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio. Le Sezioni Unite nella sentenza n.
32198/2021 hanno fatto riferimento esemplificativo ad alcuni indici, quali l'esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al menage
3 familiare. Deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche e, come si è detto, il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno (Cass. 3645/2023, Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22288).
È stato inoltre affermato che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (Cass. S.U. 32198/2021; Cass. 14256/2022). Infatti, alla luce delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e n. 32198/2021, la ricostruzione dell'assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo-perequativo comporta un temperamento del principio della perdita "automatica ed integrale" del diritto all'intero assegno di divorzio all'instaurarsi di una nuova convivenza.
Ebbene, nel caso di specie, gli elementi emersi, documentano con sufficiente certezza la formazione di una famiglia di fatto da parte della ricorrente.
Se, da una parte, le relazioni investigative prodotte da si riferiscono a periodi limitati CP_1
(pochi giorni del luglio 2024 e una settimana nel febbraio 2025), non può non evidenziarsi come il fatto che il compagno di abbia abitato a casa della stessa in un periodo del 2014 e poi, CP_1
a distanza di mesi, nel 2015, faccia presumere che tale convivenza si sia protratta anche nel periodo intermedio.
Il fatto poi che il compagno di entrasse in quella casa con le proprie chiavi e con sacchi Pt_1 della spesa è un chiaro indice del fatto che lo stesso contribuisca al menage familiare.
Ciò impone, a parere del Collegio, una riduzione e non già una revoca dell'assegno di divorzio.
Ciò in quanto l'assegno divorzile in favore di è stato previsto in funzione, oltre che CP_1 assistenziale, perequativa, leggendosi nella sentenza di divorzio quanto segue: “dall'istruttoria svolta è emerso che l'appellata, pur in possesso di diploma di laurea in scienza sociali, non ha redditi propri e non ha mai lavorato per dedicarsi alla cura della famiglia e in particolare del figlio più piccolo della coppia, sebbene ormai maggiorenne, , affetto da una gravissima Per_1 disabilità, che richiede cure continue. L'appellante, invece, è titolare di un oleificio (appunto,
FI IL di ) e opera altresì nel mercato della coltivazione dell'uva e delle Parte_1 pesche. Alla luce delle superiori emergenze istruttorie devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti di legge per l'attribuzione in favore della appellata di un assegno divorzile, avente natura sia assistenziale che perequativa, nella misura stabilita dal Tribunale, ossia 350,00
4 mensili.”
In ragione di ciò, dovendosi mantenere la funzione compensativa dell'assegno divorzile, esso deve essere ridotto nella misura ritenuta congrua dal Collegio di euro 200,00.
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede: in riforma della sentenza di divorzio resa tra le parti, determina in euro 200,00 l'assegno di divorzio spettante a CP_1 compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
VI IC AR LV
(atto firmato digitalmente)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
AR LV - Presidente
VI IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1236/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. LI CALSI FABIO) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. DI BENEDETTO Controparte_1
MAURIZIO)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni del divorzio
1 CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza cartolare del 4.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/12/2023, ha chiesto, a modifica delle Parte_2 condizioni contenute nella sentenza di divorzio resa tra le parti - di revocare l'assegno divorzile previsto in favore della ex moglie.
A sostegno della domanda, ha dedotto che la moglie avrebbe iniziato a convivere con un altro uomo e che esso ricorrente avrebbe subito un peggioramento della sua situazione economica.
La convenuta, ritualmente costituitosi in giudizio, si è opposta alla domanda.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 4.11.2025
****
In punto di diritto, va richiamata la giurisprudenza formatasi precedentemente alla recente riforma del diritto di famiglia - i cui principi sono certamente attuali e applicabili ai procedimenti di modifica instaurati successivamente - secondo cui, nei predetti procedimenti, non si può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno stabiliti in sede di separazione o divorzio, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, è necessario verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale;
questi orientamenti trovano conforto anche nella giurisprudenza di legittimità, per la quale, in materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. civile sez. I, 03/02/2025, n.2545).
Ciò debitamente premesso, la domanda di revoca dell'assegno divorzile è fondata solo in parte.
Va in primo luogo osservato, quanto al dedotto peggioramento della situazione economica del ricorrente, che le circostanze da esso addotte -e in particolare il fatto che lo stesso ha ricevuto la notifica di un pignoramento immobiliare – non possono ritenersi fatti sopravvenuti, poiché già valutati in sede di divorzio (v. sentenza della Corte di Appello n. 687/2024 , in atti).
Quanto alla dedotta convivenza di è sicuramente infondata l'eccezione della convenuta CP_1 secondo cui la circostanza della convivenza della stessa sarebbe coperta da giudicato sull'assunto
2 che la relativa questione sarebbe stata esaminata in sede di divorzio e in particolare dalla Corte di Appello con sentenza n. 687/2024 (in quella sede, era stato rilevato che la dedotta convivenza era del tutto sfornita di prova).
Secondo la prospettazione del ricorrente, la convenuta già ai tempi del divorzio aveva una relazione, la quale perdurerebbe sino ad oggi.
Trattandosi dunque, di una circostanza non cristallizzata in un certo tempo ma che secondo la prospettazione attorea perdura, essa non può che essere considerato fatto nuovo.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass.
3645/2023). Si è affermato che il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (Cass. 14151/2022).
La coabitazione, dunque, ai fini che qui interessano, assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario "da valutarsi in ogni caso non atomisticamente... ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce", mentre, viceversa, "l'assenza della coabitazione non è di per sé decisivo". Occorre, comunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, che l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio. Le Sezioni Unite nella sentenza n.
32198/2021 hanno fatto riferimento esemplificativo ad alcuni indici, quali l'esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al menage
3 familiare. Deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche e, come si è detto, il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno (Cass. 3645/2023, Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22288).
È stato inoltre affermato che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (Cass. S.U. 32198/2021; Cass. 14256/2022). Infatti, alla luce delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e n. 32198/2021, la ricostruzione dell'assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo-perequativo comporta un temperamento del principio della perdita "automatica ed integrale" del diritto all'intero assegno di divorzio all'instaurarsi di una nuova convivenza.
Ebbene, nel caso di specie, gli elementi emersi, documentano con sufficiente certezza la formazione di una famiglia di fatto da parte della ricorrente.
Se, da una parte, le relazioni investigative prodotte da si riferiscono a periodi limitati CP_1
(pochi giorni del luglio 2024 e una settimana nel febbraio 2025), non può non evidenziarsi come il fatto che il compagno di abbia abitato a casa della stessa in un periodo del 2014 e poi, CP_1
a distanza di mesi, nel 2015, faccia presumere che tale convivenza si sia protratta anche nel periodo intermedio.
Il fatto poi che il compagno di entrasse in quella casa con le proprie chiavi e con sacchi Pt_1 della spesa è un chiaro indice del fatto che lo stesso contribuisca al menage familiare.
Ciò impone, a parere del Collegio, una riduzione e non già una revoca dell'assegno di divorzio.
Ciò in quanto l'assegno divorzile in favore di è stato previsto in funzione, oltre che CP_1 assistenziale, perequativa, leggendosi nella sentenza di divorzio quanto segue: “dall'istruttoria svolta è emerso che l'appellata, pur in possesso di diploma di laurea in scienza sociali, non ha redditi propri e non ha mai lavorato per dedicarsi alla cura della famiglia e in particolare del figlio più piccolo della coppia, sebbene ormai maggiorenne, , affetto da una gravissima Per_1 disabilità, che richiede cure continue. L'appellante, invece, è titolare di un oleificio (appunto,
FI IL di ) e opera altresì nel mercato della coltivazione dell'uva e delle Parte_1 pesche. Alla luce delle superiori emergenze istruttorie devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti di legge per l'attribuzione in favore della appellata di un assegno divorzile, avente natura sia assistenziale che perequativa, nella misura stabilita dal Tribunale, ossia 350,00
4 mensili.”
In ragione di ciò, dovendosi mantenere la funzione compensativa dell'assegno divorzile, esso deve essere ridotto nella misura ritenuta congrua dal Collegio di euro 200,00.
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede: in riforma della sentenza di divorzio resa tra le parti, determina in euro 200,00 l'assegno di divorzio spettante a CP_1 compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
VI IC AR LV
(atto firmato digitalmente)
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