TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11342 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nel procedimento n. 14950/2023 R.G.T. ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Massino Donna e Chiara Bianchi, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Annunziata, come da procura in atti;
CP 1
,
RESISTENTE
NONCHE'
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.2.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione coniugale erano nati due figli ( Per 1 nato il [...], e Per 2, nato il [...]) che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione spirituale e materiale tra i coniugi (che non convivevano più dal giorno dell'udienza presidenziale di separazione), nonchè di avere ottenuto la sentenza di separazione n. 22111/2017 (sentenza non definitiva che non risulta essere stata impugnata, cfr. sentenza definitiva n. 819/2020, in atti), chiedeva la pronuncia di divorzio alle condizioni meglio individuate nel ricorso.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva che venissero accolte le condizioni indicate in sede di memoria difensiva.
In sede presidenziale venivano confermate le statuizioni di cui alla separazione, di seguito riprodotte quanto al dispositivo: 1)rigetta la domanda di addebito della separazione
2)affida il figlio minore ZO ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascuno dei genitori;
3) dispone che il figlio minore ZO sia collocato in via prevalente presso il madre;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore ZO, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a weekend alternati dal sabato alle ore 12:00 alla domenica alle ore 20:30, un pomeriggio a settimana, il mercoledì quando il figlio passerà il weekend con il padre, il mercoledì ed il venerdì quando il figlio passerà il weekend con la madre, 20 giorni, anche non consecutivi, per le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di
Natale o Capodanno, per metà delle festività scolastiche pasquali;
5)invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialita';
6)incarica i Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza del minore di monitorare il nucleo familiare e di segnalare alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma qualunque comportamento pregiudizievole per il minore e rilevante ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti ex artt.330 e 333 cc;
7) assegna a AN AT la casa familiare sita in Roma Piazza Quinto
Curzio n.29: 8) pone a carico di ZA MA a titolo di contributo al mantenimento dei figli DR e ZO l'assegno di euro 1.200,00 mensili (600,00 euro cadauno) da corrispondersi a AN AT entro il giorno 5 di ogni mese al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati;
9)pone a carico di ZA MA il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli DR e ZO indicate in parte motiva come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
10)pone a carico di ZA MA a titolo di contributo al mantenimento della moglie un assegno di euro 1.2000,00 mensili da corrispondersi alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese al suo domicilio o mezzo di bonifico bancario o postali rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Nel corso del procedimento le parti raggiungevano il seguente accordo:
"1. Il figlio minore Per 2 sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
Il minore sarà collocato in via prevalente presso la madre, sig.ra CP 1
Il padre, sig. Parte 1 potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato alle ore 12.00 alla domenica alle ore 20.30, un pomeriggio a settimana, il martedì quando il figlio passerà il weekend con il padre, due pomeriggi il martedì e il venerdì quando il figlio passerà il weekend con la madre, 20 giorni per le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di
Natale o Capodanno, per metà delle festività scolastiche pasquali;
il giorno del compleanno unitamente alla madre ed il giorno del suo compleanno e della festa del papà con il padre.
2. Il contributo al mantenimento dei figli Per 1 e Per_2 da parte del sig. [...]
Pt 1 , a partire dal mese di febbraio 2025 e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, sarà pari ad euro 700,00 (settecento/00)
mensili per ciascuno dei due figli, così per complessivi euro 1.400,00 (millequattrocento/00) mensili. Il pagamento verrà effettuato in favore della sig.ra
CP 1 entro il giorno 5 di ogni mese, con le modalità già in uso.
Detti importi non saranno oggetto di rivalutazione.
Tali importi sono stati determinati dalle parti tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra CP 1 e saranno oggetto di rinegoziazione in buona fede nel caso la stessa reperisca una soluzione lavorativa.
3. Le spese straordinarie sostenute dai genitori nell'interesse dei figli Per 1 e Per 2
rimarranno a carico di ciascuna di esse nella misura del 50%.
Nello specifico le parti si dovranno uniformare alle disposizioni del protocollo del
Tribunale di Roma (Linee guida nell'ambito dell'Assemblea Nazionale degli
Osservatori sulla giustizia civile del 20 maggio 2017) per quanto riguarda le spese rientranti nell'assegno di mantenimento e le spese straordinarie. Più precisamente.
a) Spese rientranti nell'assegno di mantenimento.
Si considerano comprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese:
i. le visite mediche di routine e medicinali da banco;
ii. il vitto (e quindi la mensa scolastica, in quanto sostitutiva del pranzo);
iii. il contributo alle spese abitative;
iv. l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione);
v. le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore;
vi. i trasporti pubblici (tessera autobus, metro, ecc.) e il carburante per i mezzi di trasporto privati;
vii. i trattamenti estetici (limitatamente intesi al parrucchiere ed estetista);
viii. la ricarica del cellulare;
ix. il materiale scolastico di cancelleria;
x. le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento;
xi. le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati purché già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di una spesa sostenibile.
b) Spese straordinarie senza previo accordo dei genitori.
Tra le spese straordinarie che non richiedono il previo accordo dei genitori e non devono essere incluse nell'ammontare dell'assegno di mantenimento e sono suscettibili di rimborso pro quota in relazione alla loro obiettiva necessità, vi rientrano invece le seguenti:
i. sanitarie: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base,
effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori;
ii. scolastiche: tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico;
iii. extra scolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione
(ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida);
c) Spese straordinarie previo accordo dei genitori.
Costituiscono, invece, spese straordinarie richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito, tra i genitori quelle:
i. sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica,
apparecchi sanitari e ortodontici;
ii. scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà; universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master),
gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università
private; iii. extra scolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività
sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages);
attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car,
auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche,
culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica,
ecc.).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche tramite sms o whatsapp) dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso in forma scritta (anche tramite sms o whatsapp) nell'immediatezza della richiesta e, comunque, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In
difetto, il silenzio dovrà intendersi come consenso all'effettuazione della spesa.
Al fine di ottenere il rimborso della quota parte (50%) della spesa sostenuta nell'interesse del figlio, il genitore dovrà trasmettere la relativa documentazione attestante la spesa (ricevuta fiscale / scontrino / fattura) all'altro (anche tramite sms o whatsapp), che provvederà al pagamento della quota parte di tutte le eventuali spese anticipate dall'altro genitore entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta, ovvero a quello diverso in cui sia stata trasmessa la documentazione attestante la spesa.
È fatto salvo ogni migliore e diverso accordo tra le parti che preveda la compensazione (anche parziale) delle somme dovute e spettanti.
Salvo diverso accordo tra le parti, nessuna spesa non adeguatamente documentata verrà rimborsata.
4. La casa coniugale sita in Roma, Piazza Quinto Curzio n. 29, sarà assegnata alla sig.ra
CP_1
'5. Il sig. Parte 1 provvederà a corrispondere alla sig.ra CP 1 entro il giorno 5 di ogni mese e con le modalità già in uso, l'importo di euro 735,00
(settecentotrentacinque/00) mensili per il pagamento della rata di mutuo dell'immobile sito in Roma, Piazza Quinto Curzio n. 29, a partire dal mese febbraio
2025 e fino al 12 aprile 2033. Tale contributo tiene conto dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra CP 1 e sarà oggetto di rinegoziazione in buona fede tra le parti nel caso la stessa reperisca una soluzione lavorativa.
CP 1 e la conseguente6. Stante lo stato di disoccupazione della sig.ra impossibilità della stessa di provvedere al proprio sostentamento, a partire dal mese di febbraio 2025 e fino al febbraio 2035, il sig. Parte 1 provvederà a corrispondere alla sig.ra CP 1 entro il giorno 5 di ogni mese e con le '
modalità già in uso, l'importo di euro 265,00 (duecentosessantacinque/00) mensili a titolo di assegno divorzile. Tale importo tiene conto dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra CP 1 e sarà oggetto di rinegoziazione in buona fede tra le parti nel caso la stessa reperisca una soluzione lavorativa.
Detto importo non sarà oggetto di rivalutazione.
7. Spese di lite compensate tra le parti."
Quanto alla domanda di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata;
inoltre, come esposto da entrambe, le stesse mai hanno ripreso la convivenza.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n.
898 e L. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ai sensi della legge da ultimo citata, convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nulla osta, poi, alla conferma delle condizioni come sopra esposte.
Le spese di lite sono compensate, in vista della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, a conferma dell'accordo tra le parti:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, coniugate in Montefiascone
(VT) in data 24.6.2000;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 18, parte II, serie A, uff. 1);
-conferma le condizioni indicate in parte motiva concordate tra le parti;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 14.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nel procedimento n. 14950/2023 R.G.T. ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Massino Donna e Chiara Bianchi, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Annunziata, come da procura in atti;
CP 1
,
RESISTENTE
NONCHE'
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.2.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione coniugale erano nati due figli ( Per 1 nato il [...], e Per 2, nato il [...]) che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione spirituale e materiale tra i coniugi (che non convivevano più dal giorno dell'udienza presidenziale di separazione), nonchè di avere ottenuto la sentenza di separazione n. 22111/2017 (sentenza non definitiva che non risulta essere stata impugnata, cfr. sentenza definitiva n. 819/2020, in atti), chiedeva la pronuncia di divorzio alle condizioni meglio individuate nel ricorso.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva che venissero accolte le condizioni indicate in sede di memoria difensiva.
In sede presidenziale venivano confermate le statuizioni di cui alla separazione, di seguito riprodotte quanto al dispositivo: 1)rigetta la domanda di addebito della separazione
2)affida il figlio minore ZO ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascuno dei genitori;
3) dispone che il figlio minore ZO sia collocato in via prevalente presso il madre;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore ZO, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a weekend alternati dal sabato alle ore 12:00 alla domenica alle ore 20:30, un pomeriggio a settimana, il mercoledì quando il figlio passerà il weekend con il padre, il mercoledì ed il venerdì quando il figlio passerà il weekend con la madre, 20 giorni, anche non consecutivi, per le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di
Natale o Capodanno, per metà delle festività scolastiche pasquali;
5)invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialita';
6)incarica i Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza del minore di monitorare il nucleo familiare e di segnalare alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma qualunque comportamento pregiudizievole per il minore e rilevante ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti ex artt.330 e 333 cc;
7) assegna a AN AT la casa familiare sita in Roma Piazza Quinto
Curzio n.29: 8) pone a carico di ZA MA a titolo di contributo al mantenimento dei figli DR e ZO l'assegno di euro 1.200,00 mensili (600,00 euro cadauno) da corrispondersi a AN AT entro il giorno 5 di ogni mese al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati;
9)pone a carico di ZA MA il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli DR e ZO indicate in parte motiva come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
10)pone a carico di ZA MA a titolo di contributo al mantenimento della moglie un assegno di euro 1.2000,00 mensili da corrispondersi alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese al suo domicilio o mezzo di bonifico bancario o postali rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Nel corso del procedimento le parti raggiungevano il seguente accordo:
"1. Il figlio minore Per 2 sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
Il minore sarà collocato in via prevalente presso la madre, sig.ra CP 1
Il padre, sig. Parte 1 potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato alle ore 12.00 alla domenica alle ore 20.30, un pomeriggio a settimana, il martedì quando il figlio passerà il weekend con il padre, due pomeriggi il martedì e il venerdì quando il figlio passerà il weekend con la madre, 20 giorni per le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di
Natale o Capodanno, per metà delle festività scolastiche pasquali;
il giorno del compleanno unitamente alla madre ed il giorno del suo compleanno e della festa del papà con il padre.
2. Il contributo al mantenimento dei figli Per 1 e Per_2 da parte del sig. [...]
Pt 1 , a partire dal mese di febbraio 2025 e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, sarà pari ad euro 700,00 (settecento/00)
mensili per ciascuno dei due figli, così per complessivi euro 1.400,00 (millequattrocento/00) mensili. Il pagamento verrà effettuato in favore della sig.ra
CP 1 entro il giorno 5 di ogni mese, con le modalità già in uso.
Detti importi non saranno oggetto di rivalutazione.
Tali importi sono stati determinati dalle parti tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra CP 1 e saranno oggetto di rinegoziazione in buona fede nel caso la stessa reperisca una soluzione lavorativa.
3. Le spese straordinarie sostenute dai genitori nell'interesse dei figli Per 1 e Per 2
rimarranno a carico di ciascuna di esse nella misura del 50%.
Nello specifico le parti si dovranno uniformare alle disposizioni del protocollo del
Tribunale di Roma (Linee guida nell'ambito dell'Assemblea Nazionale degli
Osservatori sulla giustizia civile del 20 maggio 2017) per quanto riguarda le spese rientranti nell'assegno di mantenimento e le spese straordinarie. Più precisamente.
a) Spese rientranti nell'assegno di mantenimento.
Si considerano comprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese:
i. le visite mediche di routine e medicinali da banco;
ii. il vitto (e quindi la mensa scolastica, in quanto sostitutiva del pranzo);
iii. il contributo alle spese abitative;
iv. l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione);
v. le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore;
vi. i trasporti pubblici (tessera autobus, metro, ecc.) e il carburante per i mezzi di trasporto privati;
vii. i trattamenti estetici (limitatamente intesi al parrucchiere ed estetista);
viii. la ricarica del cellulare;
ix. il materiale scolastico di cancelleria;
x. le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento;
xi. le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati purché già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di una spesa sostenibile.
b) Spese straordinarie senza previo accordo dei genitori.
Tra le spese straordinarie che non richiedono il previo accordo dei genitori e non devono essere incluse nell'ammontare dell'assegno di mantenimento e sono suscettibili di rimborso pro quota in relazione alla loro obiettiva necessità, vi rientrano invece le seguenti:
i. sanitarie: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base,
effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori;
ii. scolastiche: tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico;
iii. extra scolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione
(ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida);
c) Spese straordinarie previo accordo dei genitori.
Costituiscono, invece, spese straordinarie richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito, tra i genitori quelle:
i. sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica,
apparecchi sanitari e ortodontici;
ii. scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà; universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master),
gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università
private; iii. extra scolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività
sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages);
attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car,
auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche,
culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica,
ecc.).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche tramite sms o whatsapp) dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso in forma scritta (anche tramite sms o whatsapp) nell'immediatezza della richiesta e, comunque, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In
difetto, il silenzio dovrà intendersi come consenso all'effettuazione della spesa.
Al fine di ottenere il rimborso della quota parte (50%) della spesa sostenuta nell'interesse del figlio, il genitore dovrà trasmettere la relativa documentazione attestante la spesa (ricevuta fiscale / scontrino / fattura) all'altro (anche tramite sms o whatsapp), che provvederà al pagamento della quota parte di tutte le eventuali spese anticipate dall'altro genitore entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta, ovvero a quello diverso in cui sia stata trasmessa la documentazione attestante la spesa.
È fatto salvo ogni migliore e diverso accordo tra le parti che preveda la compensazione (anche parziale) delle somme dovute e spettanti.
Salvo diverso accordo tra le parti, nessuna spesa non adeguatamente documentata verrà rimborsata.
4. La casa coniugale sita in Roma, Piazza Quinto Curzio n. 29, sarà assegnata alla sig.ra
CP_1
'5. Il sig. Parte 1 provvederà a corrispondere alla sig.ra CP 1 entro il giorno 5 di ogni mese e con le modalità già in uso, l'importo di euro 735,00
(settecentotrentacinque/00) mensili per il pagamento della rata di mutuo dell'immobile sito in Roma, Piazza Quinto Curzio n. 29, a partire dal mese febbraio
2025 e fino al 12 aprile 2033. Tale contributo tiene conto dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra CP 1 e sarà oggetto di rinegoziazione in buona fede tra le parti nel caso la stessa reperisca una soluzione lavorativa.
CP 1 e la conseguente6. Stante lo stato di disoccupazione della sig.ra impossibilità della stessa di provvedere al proprio sostentamento, a partire dal mese di febbraio 2025 e fino al febbraio 2035, il sig. Parte 1 provvederà a corrispondere alla sig.ra CP 1 entro il giorno 5 di ogni mese e con le '
modalità già in uso, l'importo di euro 265,00 (duecentosessantacinque/00) mensili a titolo di assegno divorzile. Tale importo tiene conto dell'attuale stato di disoccupazione della sig.ra CP 1 e sarà oggetto di rinegoziazione in buona fede tra le parti nel caso la stessa reperisca una soluzione lavorativa.
Detto importo non sarà oggetto di rivalutazione.
7. Spese di lite compensate tra le parti."
Quanto alla domanda di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata;
inoltre, come esposto da entrambe, le stesse mai hanno ripreso la convivenza.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n.
898 e L. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ai sensi della legge da ultimo citata, convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Nulla osta, poi, alla conferma delle condizioni come sopra esposte.
Le spese di lite sono compensate, in vista della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, a conferma dell'accordo tra le parti:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, coniugate in Montefiascone
(VT) in data 24.6.2000;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 18, parte II, serie A, uff. 1);
-conferma le condizioni indicate in parte motiva concordate tra le parti;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 14.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi