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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 344/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]
entrambi assistiti e difesi dell'avv. ALESSANDRO PAOLO TREMOLADA, presso il cui studio sito in PIAZZA EMILIA n. 5, MILANO sono elettivamente domiciliati;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 16.09.2000
(atto trascritto al n. 1346, R.01, anno 2000, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 1407/2016 del Tribunale di Milano pubblicata il 02.02.2016
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
10.01.2025 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
09/01/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Milano n. 1407/2016 del 20.01.2016, pubblicata in data 02.02.2016 e passata in giudicato;
in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti dalle parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) La casa familiare sita a Milano, Via Caracciolo n. 30, verrà formalmente restituita dalla sig.ra al legittimo proprietario, sig. a far data dalla sottoscrizione Pt_1 Pt_2 del presente accordo;
”
DIRITTO
Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Milano n. 1407/2016 del 20.01.2016, pubblicata in data 02.02.2016 e passata in giudicato, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]
entrambi assistiti e difesi dell'avv. ALESSANDRO PAOLO TREMOLADA, presso il cui studio sito in PIAZZA EMILIA n. 5, MILANO sono elettivamente domiciliati;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 16.09.2000
(atto trascritto al n. 1346, R.01, anno 2000, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 1407/2016 del Tribunale di Milano pubblicata il 02.02.2016
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
10.01.2025 FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
09/01/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Milano n. 1407/2016 del 20.01.2016, pubblicata in data 02.02.2016 e passata in giudicato;
in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti dalle parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) La casa familiare sita a Milano, Via Caracciolo n. 30, verrà formalmente restituita dalla sig.ra al legittimo proprietario, sig. a far data dalla sottoscrizione Pt_1 Pt_2 del presente accordo;
”
DIRITTO
Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Milano n. 1407/2016 del 20.01.2016, pubblicata in data 02.02.2016 e passata in giudicato, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
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