Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 988/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Nola, Pt_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Anna Oliva
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in CP_1 atti, dall' Avv. Visone Mara
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2023, l' ha introdotto giudizio di merito avente Pt_1
ad oggetto la formulazione di contestazioni avverso le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 3180/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (pensione di inabilità/assegno di invalidità).
Si è costituita parte resistente, contestando le conclusioni di parte avversa, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa, chiedendo confermarsi le conclusioni del c.t.u. con riconoscimento della percentuale invalidante del
100%.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dall' ricorrente rivestano il CP_2
carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Invero, le contestazioni dell' Istituto si incentrano, massimamente, sulla mancata specificazione delle complicanze del diabete;
sulla valutazione arbitraria della percentuale di invalidità attribuita alla patologia cardiaca ed a quella psichica e sull' assenza di autorevolezza degli Istituti che hanno rilasciato i certificati medici acquisiti agli atti.
Ritenutane la necessità, alla luce delle contestazioni dell' Istituto, veniva nominato un nuovo consulente tecnico d' ufficio. Il secondo c.t.u., invero, addiviene ad un giudizio complessivo di invalidità pari al 74%, dissentendo dalle conclusioni del primo c.t.u. nominato in fase di a.t.p..
Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale depositato in questa fase - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il resistente è affetto, lo ha considerato invalidante nella misura del 74%, motivando ampiamente sulle generali condizioni del periziando ed approfondendo e dando atto delle patologie concretamente riscontrate.
Il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato quanto segue:
“I DATI DELLA VISITA MEDICO-LEGALE
Alla raccolta anamnestica ed all'esame obiettivo si rilevano i seguenti dati di maggiore interesse medico-legale relativi alle problematiche nella fattispecie ricorrenti.
Anamnesi familiare: nega tare ereditarie e dismetaboliche nel gentilizio e collaterali.
Anamnesi fisiologica: nato a [...] parto eutocico;
sviluppo psico-fisico regolare;
coniugato, tre figli in apparente buona salute. Scolarità elementare. . CP_3 [...]
CP_4
Esame obiettivo: soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione;
facies composita;
cute rosea;
mucose visibili umide e rosee;
pannicolo adiposo normalmente rappresentato;
tono-trofismo muscolare conservato, coerente con l'età anagrafica;
visus conservato bilateralmente con lenti in uso, non ha difficoltà nella percezione della voce parlata a normale distanza di conversazione.
Sistema osteo-articolare: rachide in asse, dolente alla digitopressione cervicali e lombari con modesta limitazione funzionale (ridotto di circa un terzo l'excursus) scrosci articolari durante i movimenti di flessione delle ginocchia, limitati ai gradi estremi di mobilizzazione;
apprezzabili rumori di scrosci durante le manovre di mobilizzazione articolare;
passaggi posturali possibili autonomi;
stazione eretta e deambulazione autonoma esente da caratteri patologici.
Torace: forma tronco-conica; respiro eupnoico;
assenza di reticoli venosi superficiali patologici e bozza precordiale;
emitoraci simmetricamente espansibili;
suono plessico diffusamente iperfonetico;
murmure vescicolare di ridotta ampiezza e durata;
presenza di rantoli a medie bolle in mediobasale sinistra;
ridotta l'escursione delle basi. Apparato cardio-vascolare: itto in sede;
toni parafonici, pause apparentemente libere;
frequenza cardiaca irregolare a frequenza di 88 bpm;
pressione arteriosa 150/80 mmHg;
polsi periferici presenti e validi su tutti i punti di repere;
non evidenza di varicosità agli arti inferiori, lieve edema pretibiale bilaterale.
Addome: lievemente globoso, trattabile e indolente alla palpazione superficiale e profonda, assenza di reticoli venosi superficiali patologici;
organi ipocondriaci nei limiti;
segno del
Murphy negativo;
alla percussione si evidenzia normo-timpanismo delle anse, assenza di raccolte liquide in cavità peritoneale;
all'ascoltazione normale peristalsi intestinale;
segno del ballottamento renale assente;
Giordano negativo bilateralmente;
non dolenti i punti ureterali.
Esame neurologico: normalmente evocabili i riflessi osteotendinei fisiologici;
non evocabili riflessi patologici;
nervi cranici indenni;
tonotrofismo muscolare conservato;
ipomimico; pupille isocoriche normoreattive;
assenza di nistagmo spontaneo o provocato;
prova di
Romberg negativa;
prove metriche e di coordinazione correttamente eseguite;
integra la sensibilità estero- e propriocettiva;
non deficit della motricità.
Psiche: il periziando si è presentato cosciente, sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, con iniziali lacune mnesiche (memoria di fissazione) ed iniziali disfunzioni cognitive;
lo sguardo, il tono della voce e le modalità espositive sono risultate in assetto con una personalità normo-strutturata ma ipotimica;
lo stile comunicativo è apparso consono al suo grado di cultura, l''esposizione è risultata piuttosto coartata;
non sono emerse alterazioni a carico delle senso-percezioni; il pensiero ha presentato nessi logici conservati;
non sono emerse alterazioni formali e deliranti dell'ideazione e i contenuti sono risultati sempre pertinenti al contesto del discorso;
riferite turbe del ritmo veglia sonno.
Null'altro di notevole da segnalare all'esame obiettivo ai fini delle problematiche nella fattispecie ricorrenti.
Al termine della visita peritale ritenni superfluo richiedere al periziato l'esibizione di ulteriori accertamenti clinico-strumentali e dichiarai concluse le operazioni peritali.
LA DIAGNOSI
Cardiopatia ipertensiva con insufficienza aortica di grado lieve-moderato. Diabete mellito tipo 2. Iniziale decadimento cognitivo in soggetto con evidenza strumentale di segni modesti di encefalopatia vascolare cronica.
Giudizio di sintesi Sulla scorta della documentazione presente agli atti, dei dati anamnestici riferiti dal periziato e dell'esame obiettivo espletato in sede peritale, lo scrivente ha elaborato il seguente giudizio medico-legale.
Il periziato è affetto da cardiopatia ischemico-ipertensiva ed ha avuto, nel 2020, un episodio di scompenso cardiaco acuto per cui fu ricoverato presso la Cardiologia-UTIC della Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra. Nel corso del ricovero fu eseguita coronarografia con evidenza angiografica di malattia coronarica non ostruttiva.
Da quell'epoca e fino ai nostri giorni è documentato un discreto compenso emodinamico, in assenza di altri episodi di scompenso e/o di di angor. L'ultimo controllo cardiologico del 13.6.2024 presso Villa dei Fiori di Acerra evidenzia ottimale compenso emodinamico, insufficienza valvolare aortica di grado lieve.
Riteniamo che sulla scorta del dato anamnestico e di quello clinico-funzionale esperito in corso di perizia, la cardiopatia ipertensiva del ricorrente (inclusi i segni di lieve-moderata insufficienza aortica) possa essere valutata con la percentuale invalidante del 45%, ovvero del punto mediano della fascia percentuale (41-50%) prevista dal codice 6442 miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA) o anche dal codice 6446 coronaropatia moderata II classe NYHA. Ricordiamo che, per unanime codifica internazionale, la seconda classe funzionale sta ad indicare che la malattia cardiaca determina una lieve limitazione dell'attività fisica ordinaria ed il soggetto può svolgere una attività complessiva del ricorrente.
Il periziato è inoltre affetto da diabete mellito tipo 2, in complessivo discreto compenso glicometabolico in assenza di complicanze di medio-lungo termine della malattia, per cui detta patologia può essere inquadrata nella I classe funzionale, in ossequio ai criteri applicativi dell' invalidità allegati alle Tabelle Ministeriali (D.M. 5.2.92). Operando una valutazione analogico-proporzionale rispetto alle voci di danno più importante contemplate in Tabella (correlate cioè alle complicanze micromacroangiopatiche oppure all'insufficiente controllo glicometabolico della malattia, caratteristiche assenti nel caso de quo) riteniamo corretta la valutazione di invalidità permanente nella misura del 30%.
Il periziato presenta infine iniziali segni di involuzione cerebrale, in soggetto con segni strumentali (modesti) di encefalopatia vascolare cronica. Allo stato la malattia appare in uno stadio iniziale, con prevalente compromissione selettiva di abilità mnestiche;
con riferimento analogico e proporzionale rispetto al codice 1002, che contempla i casi chiaramente definiti come 'demenza iniziale', riteniamo congruo valutare i segni di vasculopatia cerebrale cronica nel caso in esame nella misura del 30%.
La valutazione dell'invalidità complessiva deve risultare dal calcolo c.d. riduzionistico, previsto dai criteri applicativi della Tabella ministeriale del '92 per le menomazioni
“coesistenti” con soglia d'invalidità superiore al 10%; procedendo in tal modo, nel caso in esame, si determina un grado di riduzione della capacità lavorativa della parte ricorrente pari al 74%.
Tenuto conto della documentazione in atti, la decorrenza dello stato invalidante può ricondursi al settembre 2021. Dalla domanda amministrativa del 22.6.2020 e fino all' agosto 2021 il periziato è da considerare invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%.
Conclusioni
Il Sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Vesuviana alla Via Pizzone Cassante n. 20, allo stato è affetto da Cardiopatia ipertensiva con insufficienza aortica di grado lieve moderato. Diabete mellito tipo 2. Iniziale decadimento cognitivo in soggetto con evidenza strumentale di segni modesti di encefalopatia vascolare cronica.
Tale complesso morboso determina la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74% (ai sensi della L. 118/71 e successive), con decorrenza dal settembre
2021, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale.
Dalla domanda amministrativa del 22.6.2020 e fino all'agosto 2021 il periziato è da considerare invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
67%”.
Il c.t.u. nominato nella presente fase, peraltro, correttamente nega la sussistenza di una ipoacusia bilaterale (non emersa in sede di esame obiettivo), di contro diagnosticata dal precedente c.t.u. e giammai documentata in atti adeguatamente. Infatti, di tale patologia vi è solo un mero accenno - tra l'altro basato sul riferito del ricorrente - nel certificato del
31.03.2021 allegato alla memoria difensiva e depositato in data 29.02.24 in cui si legge:
“Riferita ipoacusia”.
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. da ultimo redatta, pienamente condivisa da questo Giudicante, parte resistente va ritenuta invalida al 74%. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite si intendono integralmente compensate.
Le spese di C.T.U, per entrambe le fasi, liquidate come da separato decreto, vanno, invece, poste a carico dell' Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) accoglie l' opposizione e, per l'effetto, dichiara parte opposta invalida al 74%;
2) compensa le spese;
3) le spese di C.T.U, per entrambe le fasi, vanno poste a carico dell' Pt_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 14.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Fabrizia Di Palma