Sentenza 14 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/11/2022, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2022
N. 01795/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Labbro Francia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Oria, corso Umberto, 58;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento -OMISSIS- - Divisione Anticrimine emesso dal Questore della Provincia di Brindisi il 27/02/2018 e notificato in pari data, con il quale si dispone, ex artt. 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 159/2011, l'allontanamento della ricorrente dal Comune di Brindisi e sue frazioni “con il divieto di farvi ritorno per un periodo di anni tre senza preventiva autorizzazione da parte dello stesso Ufficio”;
- del verbale di notifica del provvedimento di foglio di via obbligatorio;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’extracomunitaria ricorrente (cittadina nigeriana, dimorante in -OMISSIS-) impugna l’epigrafato provvedimento -OMISSIS- - Divisione Anticrimine emesso dal Questore della Provincia di Brindisi il 27/02/2018 e notificato in pari data, con il quale “ rilevato che -OMISSIS- non è residente nel Comune di Brindisi, che certamente si è recata in questo Capoluogo al solo fine di svolgere l’attività della prostituzione ” si dispone, ex artt. 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 159/2011, “ l'allontanamento della signora da detto Comune e sue frazioni con il divieto di farvi ritorno per un periodo di anni tre senza preventiva autorizzazione da parte dello stesso Ufficio ”.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
- VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT 1 E 2 D. LGS N. 159/2011. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI ED ISTRUTTORIA.
-VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
- VIOLAZIONE DI LEGGE.
-ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA’. IRRAGIONEVOLEZZA.CONTRADDITTORIETA’.
1.2. L’11.5.2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
In particolare, la difesa erariale ha depositato il provvedimento del 4 maggio 2018 prot. “ -OMISSIS- ”, con il quale il Questore della Provincia di Brindisi ha disposto la revoca ex art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, del provvedimento impugnato “ -OMISSIS- Div. Anticr .” del 27.02.2018, con cessazione dei relativi effetti, pur disponendo “ il divieto per la ricorrente di fare ritorno nel comune di AG (BR) e sue frazioni per la durata di anni 1 (uno) dalla data di notifica del presente decreto, senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficio ”.
1.3. Alla Camera di Consiglio del 16 maggio 2018 il difensore della ricorrente ha chiesto un rinvio della causa al fine di proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto.
Alla Camera di Consiglio del 3 luglio 2018, la difesa della ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo dei giudizi cautelari.
All’udienza del 12 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. Osserva, il Tribunale che a seguito della sopravvenienza descritta in narrativa, costituita dall’intervenuta revoca ex art. 21-quinquies della Legge 241/1990, dell’impugnato provvedimento di foglio di via “ -OMISSIS- del 27.02.2018 ”, con cessazione dei relativi effetti, è venuto meno l’interesse della ricorrente alla coltivazione del ricorso, in quanto la nuova determinazione della Questura di Brindisi (peraltro, non impugnata) si sostituisce a quella originariamente gravata, privando, di conseguenza, la ricorrente dell’originario interesse alla decisione (cfr. in tal senso Consiglio di Stato 14 luglio 2015, n. 3515).
2.2. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'improcedibilità del ricorso può verificarsi, come è avvenuto nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, quando il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa (id.est: revoca del provvedimento impugnato “-OMISSIS- del 27.02.2018” e adozione del nuovo foglio di via del 4 maggio 2018 prot. “-OMISSIS-”), e questa ha fatto venir meno gli effetti dell'originario provvedimento, non sussistendo più alcuna concreta utilitas che possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto (cfr. Consiglio di Stato 29 aprile 2014, n. 2209), trasferendosi l'interesse al ricorso dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato (cfr. prot. “-OMISSIS- del 27.02.2018”) a quello dell'atto che lo ha sostituito (cfr. prot. “-OMISSIS- - Div. Anticr” del 4 maggio 2018), del tutto estraneo al presente giudizio non risultando oggetto di specifica contestazione mediante la proposizione di motivi aggiunti.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono, con ogni evidenza, i presupposti di legge (in considerazione delle ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.