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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2016/ 2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 25/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2016/ 2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FUBELLI BARBARA ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DELLE MILIZIE 38 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 1549 del 17 Febbraio 2021
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO Il tribunale di Roma con la sentenza in oggetto indicata accoglieva parzialmente il ricorso promosso da per il riconoscimento delle differenze retributive maturate a titolo di mercede Parte_1
in ragione dell'attività lavorativa prestata in regime di detenzione. Il tribunale escludeva il perfezionarsi di qualsivoglia prescrizione e condannava l'amministrazione della giustizia al pagamento della somma di euro 10.241,96
Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo condannarsi il ministero Parte_1
della giustizia al pagamento della ulteriore somma di euro 5015,81 ottenuta dalla differenza tra la somma riconosciuta in primo grado e il dovuto applicando le paghe stabilite dal contratto collettivo nazionale di riferimento;
in subordine chiedeva la condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 3.942,49 ottenuta dalla differenza tra la somma riconosciuta in primo grado e il dovuto applicando i parametri indicati dalla commissione incluse le indennità per ferie e permessi;
in ulteriore subordine chiedeva la condanna al pagamento della somma pari a euro 1.182,39 pari alla differenza tra la somma riconosciuta in primo grado e il dovuto applicando il 66% del salario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro incluse le somme rivendicate per ferie i permessi.
Con il primo motivo di appello il deduceva l'erroneità dell'assunto secondo cui i Parte_1
conteggi depositati in corso di causa non erano stati ritenuti utilizzabili dal Tribunale perché avevano determinato la lievitazione delle somme originariamente pretese nel ricorso introduttivo del giudizio. Il tribunale lamentava infatti che era stata richiesta alla parte l'individuazione dei minimi retributivi dei livelli professionali più bassi di ciascun contratto collettivo , ma le somme indicate all'esito dell'attività contabile erano risultate tutte superiori a quelle riportate nelle conclusioni del ricorso introduttivo della lite. Con il secondo motivo di appello lamentava che il tribunale avesse riconosciuto esclusivamente il pagamento del diritto alla mercede pari ai due terzi di quella prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicando la disciplina post 2018 e non quella vigente all'epoca dei fatti di causa che rinviava alle determinazioni della Commissione all'uopo istituita la quale a sua volta aveva fissato un limite minimo ben superiore al 66%( dall'85,48 all'88,20%)
Con il terzo motivo di appello lamentava il mancato riconoscimento di ferie e permessi perchè asseritamente non provati. Con il quarto motivo contestava la omessa condanna per lite temeraria e la parziale compensazione delle spese di lite
Il non si costituiva ed era dichiarato contumace CP_1
In tema di lavoro carcerario, l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni Controparte_2 sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
L'univoco tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo.
Il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione. Il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del CCNL, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento. In mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita
Commissione ministeriale, la percentuale di retribuzione da erogare , fissata nella fonte primaria , deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto . Non può invece tenersi conto delle determinazioni assunte dalla nel 1993 per stabilire il quantum debeatur con riferimento alla contrattazione CP_3 collettiva all'epoca vigente, e ciò a distanza di 20 anni , con condizioni contrattuali ed economiche completamente mutate .
Sono pertanto infondati sia il primo che il secondo motivo di appello. Il primo motivo di appello è infondato perché le censure mosse ai conteggi depositati in corso di causa - i quali determinavano effettivamente una lievitazione delle pretese del rispetto alle originarie domande Parte_1
contenute nelle conclusioni del ricorso originario - si palesano infine non rilevanti ai fini della decisione risultando corretta la determinazione che teneva conto della spettanza di una mercede corrispondente ai due terzi dei minimi retributivi aggiornati sulla scorta della contrattazione sopravvenuta negli anni . Infondato è anche il secondo motivo di appello perché sulla scorta della fonte primaria applicabile ( legge 354/75) è stato correttamente individuato il parametro retributivo di riferimento rappresentato dai due terzi della retribuzione minima contrattualmente spettante per mansioni analoghe a quelle svolte dal detenuto lavoratore, e non essendo consentita una diversa determinazione in via equitativa da parte dell'autorità giudiziaria ( né della parte contrattuale che ne sarebbe beneficiaria).
In relazione al pagamento delle ferie , il Tribunale ha respinto la domanda per carenza di prova del loro mancato godimento , laddove il lavoratore ha rivendicato il mancato esame da parte del tribunale delle buste paga.
Orbene nel ricorso introduttivo del giudizio il assumeva di aver lavorato dal novembre Parte_1
2014 al settembre 2015 nel settore della falegnameria e poi nuovamente dal febbraio 2016 al gennaio 2018 , mentre dall'ottobre 2015 a gennaio 2016 aveva lavorato ai servizi mensa.
Le pretese economiche erano quindi limitate al periodo fino a gennaio 2018. Orbene le buste paga prodotte in atti , per il periodo di interesse sono quelle da gennaio 2018 ad aprile 2015, oltre quella di novembre 2014. Le buste paga da dicembre 2014 ad aprile 2015 non risultano prodotte in corrispondenza di periodi non lavorati . Prendendo in esame tutte le buste paga prodotte emerge che nella busta paga di gennaio 2018 non residuavano ferie non retribuite mentre in quella di dicembre 2017 erano liquidate le ferie residue con il pagamento di euro 268,72, un ulteriore giorno di ferie era pagato nella busta paga di ottobre e in quella di settembre 2017, due giorni di ferie erano liquidati ad agosto 2017 ; a dicembre 2016 erano ulteriormente liquidati 11 giorni di ferie residue, un giorno a maggio 2016, tre giorni a dicembre 2015, un giorno a ottobre 2015. Le restanti buste paga non riportavano giorni di ferie maturati e non compensati. L'onere della prova del mancato godimento delle ferie gravava sul lavoratore : tale prova non è stata offerta e ciò nonostante l'integrale deposito delle buste paga poiché da tale documentazione emerge , al contrario , l'integrale pagamento delle ferie maturate nel periodo dedotto.
Deve altresì respingersi la richiesta di condanna al pagamento dei permessi non goduti per totale difetto di allegazione e prova in relazione alla loro spettanza e al loro mancato godimento. La parte non indica a quali permessi contrattuali faccia riferimento, limitandosi a rinviare al conteggio allegato che nulla esplicita al riguardo e rivendicando la somma complessiva di euro 175,25 a tale titolo, senza ulteriore specificazione . Non v'è traccia in busta paga della maturazione di tali permessi e ancor meno , conseguentemente , del loro mancato godimento.
In relazione all'ultimo motivo di appello devesi confermare la pronuncia di primo grado anche in relazione alla disposta compensazione delle spese del grado considerato che la compensazione può essere disposta in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi (Cass. Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023), come avvenuto nel caso di specie . Per altro verso la parziale infondatezza delle domande originarie esclude la sussistenza delle condizioni per la condanna del per lite temeraria. La condanna per responsabilità CP_1
aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. può essere fondata solo su una condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in contestazioni la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dal in modo da evitare di CP_1
resistere, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione o una resistenza in giudizio dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani(Cass. 34429/2024). Trattasi di presupposti che non ricorrono nel caso di specie.
Nulla sulle spese stante la contumacia del . CP_1
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
— della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Nulla sulle spese .Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 25/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2016/ 2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FUBELLI BARBARA ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DELLE MILIZIE 38 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 1549 del 17 Febbraio 2021
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO Il tribunale di Roma con la sentenza in oggetto indicata accoglieva parzialmente il ricorso promosso da per il riconoscimento delle differenze retributive maturate a titolo di mercede Parte_1
in ragione dell'attività lavorativa prestata in regime di detenzione. Il tribunale escludeva il perfezionarsi di qualsivoglia prescrizione e condannava l'amministrazione della giustizia al pagamento della somma di euro 10.241,96
Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo condannarsi il ministero Parte_1
della giustizia al pagamento della ulteriore somma di euro 5015,81 ottenuta dalla differenza tra la somma riconosciuta in primo grado e il dovuto applicando le paghe stabilite dal contratto collettivo nazionale di riferimento;
in subordine chiedeva la condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 3.942,49 ottenuta dalla differenza tra la somma riconosciuta in primo grado e il dovuto applicando i parametri indicati dalla commissione incluse le indennità per ferie e permessi;
in ulteriore subordine chiedeva la condanna al pagamento della somma pari a euro 1.182,39 pari alla differenza tra la somma riconosciuta in primo grado e il dovuto applicando il 66% del salario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro incluse le somme rivendicate per ferie i permessi.
Con il primo motivo di appello il deduceva l'erroneità dell'assunto secondo cui i Parte_1
conteggi depositati in corso di causa non erano stati ritenuti utilizzabili dal Tribunale perché avevano determinato la lievitazione delle somme originariamente pretese nel ricorso introduttivo del giudizio. Il tribunale lamentava infatti che era stata richiesta alla parte l'individuazione dei minimi retributivi dei livelli professionali più bassi di ciascun contratto collettivo , ma le somme indicate all'esito dell'attività contabile erano risultate tutte superiori a quelle riportate nelle conclusioni del ricorso introduttivo della lite. Con il secondo motivo di appello lamentava che il tribunale avesse riconosciuto esclusivamente il pagamento del diritto alla mercede pari ai due terzi di quella prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicando la disciplina post 2018 e non quella vigente all'epoca dei fatti di causa che rinviava alle determinazioni della Commissione all'uopo istituita la quale a sua volta aveva fissato un limite minimo ben superiore al 66%( dall'85,48 all'88,20%)
Con il terzo motivo di appello lamentava il mancato riconoscimento di ferie e permessi perchè asseritamente non provati. Con il quarto motivo contestava la omessa condanna per lite temeraria e la parziale compensazione delle spese di lite
Il non si costituiva ed era dichiarato contumace CP_1
In tema di lavoro carcerario, l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni Controparte_2 sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
L'univoco tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo.
Il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione. Il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del CCNL, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento. In mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita
Commissione ministeriale, la percentuale di retribuzione da erogare , fissata nella fonte primaria , deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto . Non può invece tenersi conto delle determinazioni assunte dalla nel 1993 per stabilire il quantum debeatur con riferimento alla contrattazione CP_3 collettiva all'epoca vigente, e ciò a distanza di 20 anni , con condizioni contrattuali ed economiche completamente mutate .
Sono pertanto infondati sia il primo che il secondo motivo di appello. Il primo motivo di appello è infondato perché le censure mosse ai conteggi depositati in corso di causa - i quali determinavano effettivamente una lievitazione delle pretese del rispetto alle originarie domande Parte_1
contenute nelle conclusioni del ricorso originario - si palesano infine non rilevanti ai fini della decisione risultando corretta la determinazione che teneva conto della spettanza di una mercede corrispondente ai due terzi dei minimi retributivi aggiornati sulla scorta della contrattazione sopravvenuta negli anni . Infondato è anche il secondo motivo di appello perché sulla scorta della fonte primaria applicabile ( legge 354/75) è stato correttamente individuato il parametro retributivo di riferimento rappresentato dai due terzi della retribuzione minima contrattualmente spettante per mansioni analoghe a quelle svolte dal detenuto lavoratore, e non essendo consentita una diversa determinazione in via equitativa da parte dell'autorità giudiziaria ( né della parte contrattuale che ne sarebbe beneficiaria).
In relazione al pagamento delle ferie , il Tribunale ha respinto la domanda per carenza di prova del loro mancato godimento , laddove il lavoratore ha rivendicato il mancato esame da parte del tribunale delle buste paga.
Orbene nel ricorso introduttivo del giudizio il assumeva di aver lavorato dal novembre Parte_1
2014 al settembre 2015 nel settore della falegnameria e poi nuovamente dal febbraio 2016 al gennaio 2018 , mentre dall'ottobre 2015 a gennaio 2016 aveva lavorato ai servizi mensa.
Le pretese economiche erano quindi limitate al periodo fino a gennaio 2018. Orbene le buste paga prodotte in atti , per il periodo di interesse sono quelle da gennaio 2018 ad aprile 2015, oltre quella di novembre 2014. Le buste paga da dicembre 2014 ad aprile 2015 non risultano prodotte in corrispondenza di periodi non lavorati . Prendendo in esame tutte le buste paga prodotte emerge che nella busta paga di gennaio 2018 non residuavano ferie non retribuite mentre in quella di dicembre 2017 erano liquidate le ferie residue con il pagamento di euro 268,72, un ulteriore giorno di ferie era pagato nella busta paga di ottobre e in quella di settembre 2017, due giorni di ferie erano liquidati ad agosto 2017 ; a dicembre 2016 erano ulteriormente liquidati 11 giorni di ferie residue, un giorno a maggio 2016, tre giorni a dicembre 2015, un giorno a ottobre 2015. Le restanti buste paga non riportavano giorni di ferie maturati e non compensati. L'onere della prova del mancato godimento delle ferie gravava sul lavoratore : tale prova non è stata offerta e ciò nonostante l'integrale deposito delle buste paga poiché da tale documentazione emerge , al contrario , l'integrale pagamento delle ferie maturate nel periodo dedotto.
Deve altresì respingersi la richiesta di condanna al pagamento dei permessi non goduti per totale difetto di allegazione e prova in relazione alla loro spettanza e al loro mancato godimento. La parte non indica a quali permessi contrattuali faccia riferimento, limitandosi a rinviare al conteggio allegato che nulla esplicita al riguardo e rivendicando la somma complessiva di euro 175,25 a tale titolo, senza ulteriore specificazione . Non v'è traccia in busta paga della maturazione di tali permessi e ancor meno , conseguentemente , del loro mancato godimento.
In relazione all'ultimo motivo di appello devesi confermare la pronuncia di primo grado anche in relazione alla disposta compensazione delle spese del grado considerato che la compensazione può essere disposta in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi (Cass. Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023), come avvenuto nel caso di specie . Per altro verso la parziale infondatezza delle domande originarie esclude la sussistenza delle condizioni per la condanna del per lite temeraria. La condanna per responsabilità CP_1
aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. può essere fondata solo su una condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in contestazioni la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dal in modo da evitare di CP_1
resistere, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione o una resistenza in giudizio dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani(Cass. 34429/2024). Trattasi di presupposti che non ricorrono nel caso di specie.
Nulla sulle spese stante la contumacia del . CP_1
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
— della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Nulla sulle spese .Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia