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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18 marzo 2024, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'avv. Francesca Rita La Greca (C.F. ), con studio in Cesano Maderno C.F._2
(MB), via Fratelli Kennedy n. 12
e
1 2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...]
con l'avv. Roberta Pellegrini (C.F. ) con studio in Arese (MI), viale Nuvolari C.F._4
n. 3/F
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI MINORI:
1) nato a [...], il [...] Parte_3
2) nata a [...], il [...] Parte_4
b) tra le parti è intervenuta precedente regolamentazione in forza di decreto del Tribunale di
Como n. cron. 9290/2022 del 17 giugno 2022 (R.G.V.G. n. 3483/2021) letta l'istanza in corso di causa congiuntamente proposta dalle parti sopraindicate, depositata il 31 luglio 2025, volta a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente, datate 29 luglio 2025:
1) I figli minori e resteranno affidati in maniera condivisa ad Parte_3 Parte_4
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza formale, a tutti i fini anagrafici, sanitari ed amministrativi, presso la madre.
2) La casa familiare di MI SC (CO), via E. Montale n. 1, comprensiva di cantina e box e tutto quanto l'arreda (dati catastali: foglio 4, particella/mappale 4045, sub 18 e foglio 4, particella/mappale 4045, sub 44), resta assegnata alla signora che è subentrata nel Parte_2
relativo contratto di locazione a far data dal 1° maggio 2022, con canone mensile di euro 500,00.
In caso di mancato rinnovo del contratto di locazione in essere o comunque di disdetta da parte della Proprietà, il signor si obbliga a reperire una sistemazione abitativa per i figli Parte_1
e per l'ex compagna analoga all'attuale per caratteristiche e dimensioni, situata nelle vicinanze della casa familiare e di gradimento della signora e si obbliga, altresì, a farsi carico Parte_2 delle spese di trasloco dei mobili presenti e dei costi per l'acquisto dell'arredamento mancante.
Inoltre, il signor si obbliga, ove richiesto, a fare da garante rispetto al contratto di Parte_1
locazione che la signora dovesse andare a sottoscrivere o a reperire persona idonea a Parte_2
rivestire il ruolo di garante. Il signor si obbliga a farsi carico dell'eventuale Parte_1
2 differenza dovuta a titolo di canone di locazione (se maggiore di euro 500,00) e a titolo di spese condominiali se maggiori di quelle sostenute per la casa familiare di MI SC (CO), via
E. Montale n.
1. Analogamente, il signor si obbliga a farsi carico dell'eventuale Parte_1
differenza nel caso in cui il canone di locazione della casa familiare di MI SC (CO), via
E. Montale n. 1 dovesse essere aumentato in occasione del rinnovo del contratto di locazione.
3) Il padre terrà con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, come segue:
A. a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, riportandoli a casa entro le ore 20.30. Finché i bambini frequenteranno il catechismo di sabato, il padre preleverà ciascun figlio all'uscita del rispettivo corso di catechismo o preleverà il figlio che ha catechismo al termine della lezione e l'altro figlio alle ore 10.00 dalla abitazione della mamma o, eventualmente, dalla casa del nonno materno o dalla casa della nonna materna.
Nel periodo in cui non c'è catechismo, il padre terrà con sé i figli a partire dal venerdì pomeriggio, dopo la fine della scuola o dei campi estivi o, se non gli sarà possibile per impegni lavorativi, passerà a prenderli alla fine del proprio lavoro ma comunque prima di cena;
B. un pomeriggio infrasettimanale, previo accordo con l'altro genitore e preavviso di almeno 48 ore, dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
il padre provvederà a riaccompagnare i figli entro le ore 20.30;
C. durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per tre settimane anche non consecutive (ma in ogni caso ogni periodo sarà di almeno 7 giorni consecutivi), con impegno del padre a concordare con la madre il periodo delle vacanze entro il 30 aprile di ciascun anno e con l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo di soggiorno.
I genitori si impegnano a consentire sempre quotidianamente il contatto telefonico tra i figli e l'altro genitore quando gli stessi si trovano nelle località di vacanza.
Le Parti danno atto che i due minori, ove lo desiderino, potranno trascorrere ulteriori periodi di villeggiatura con i nonni, a condizione che questi si rendano sempre facilmente contattabili da entrambi i genitori e consentano ai minori di parlare quotidianamente con ciascun genitore. In caso contrario, il genitore escluso od ostacolato potrà opporsi a che i bambini trascorrano le vacanze con i nonni. I nonni si impegnano a fornire prima della partenza dei minori tutti i recapiti utili;
D. durante le vacanze natalizie, alternandosi con la madre, di anno in anno, il periodo dalla fine della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'inizio della scuola. Il genitore che terrà i figli nel secondo periodo (a partire dal 31 dicembre), trascorrerà con i figli la giornata di Santo
Stefano.
3 Si concorda sin d'ora che nel 2025 il padre trascorrerà con i bambini il periodo dal 31 dicembre all'inizio della scuola e il giorno di Santo Stefano;
E. durante le vacanze pasquali, alternandosi con la madre, di anno in anno, il periodo dalla fine della scuola sino alla ripresa, salvo diverso accordo;
F. ogni altro periodo di sospensione scolastica (ponti e festività calendarizzate) verrà suddiviso tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
4) Fermo quanto sopra, qualora per problemi di salute dei minori o altri impedimenti degli stessi o per problemi di salute di un genitore, non sia possibile rispettare le modalità ed i tempi di visita sopra indicati, le Parti si impegnano ad accordarsi di volta in volta tra loro in modo da provvedere al recupero dei giorni di visita non goduti.
5) Ciascun genitore potrà trascorrere ogni anno con i figli il giorno del rispettivo compleanno nonché il giorno della festa del papà e della mamma, con modalità ed orari da concordarsi tra i genitori, così come avrà facoltà di partecipare alla festa eventualmente organizzata dall'altro/a per il compleanno dei minori e per ogni altra ricorrenza che li riguardi, compartecipando alle relative spese, ovvero di organizzare diversa modalità di festeggiamento del compleanno o della ricorrenza in via autonoma.
6) Le Parti si impegnano a rivedere concordemente in futuro le modalità di visita padre-figli di cui al precedente punto 3 allorquando gli impegni lavorativi o le condizioni di salute della signora risultassero incompatibili con le suddette tempistiche ora stabilite. Pt_2
7) Ciascun genitore potrà comunicare con i figli (mediante telefono, fisso o mobile, o videochiamata anche tramite computer) nelle giornate in cui gli stessi pernotteranno con l'altro genitore o con altri familiari, almeno una volta al giorno, o più volte in caso di necessità. L'altro genitore si obbliga a consentire le chiamate.
Il contatto telefonico del padre con i due minori dovrà avvenire al numero di cellulare della madre.
Il padre si impegna a rendersi reperibile e contattabile agevolmente al telefono o via WhatsApp.
8) Le Parti si impegnano a non privare i figli del rapporto affettivo con i parenti dell'altro genitore.
9) Le Parti danno atto dell'attuale stato di disoccupazione del signor che dichiara Pt_1 che nelle more è impegnato nell'acquisizione del titolo abilitante per la patente di guida di taxi.
Essendo attualmente percettore di Naspi, il signor verserà alla signora a Pt_1 Parte_2
titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nessun mese escluso, a far tempo da luglio 2025 la somma mensile di euro 350,00 mediante
4 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. L'importo del mantenimento mensile per la prole, a far tempo dal gennaio 2026, verrà elevato ad euro 500,00 (euro 250,00= per ciascuno figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e l'ammontare dello stesso verrà rivisto tra le Parti in ragione della futura stabilizzazione della posizione lavorativa del signor Pt_1
Il padre continuerà a comparteciperà alle spese straordinarie secondo il protocollo del
[...]
Tribunale di Como, che sarà via via in vigore, nella misura del 75% fino a dicembre 2025 mentre a far tempo dal gennaio 2026 comparteciperà nella misura del 50%.
Le Parti concordano che suddivideranno tra loro al 50% le spese per la mensa scolastica dei figli a far tempo dal prossimo anno scolastico 2025-2026.
10) L'Assegno Unico, attualmente ammontante ad euro 470,80, resterà di spettanza nella misura del 100% della madre mentre le detrazioni per i figli a carico sono da intendersi al 50% tra i genitori.
11) Quanto alla definizione dei reciproci rapporti di dare/avere, le Parti, nel confermare di aver regolamentato le pendenze tra loro in essere a titolo di arretati del mantenimento ordinario, in forza del decreto del Tribunale di Como n. cron. 9290/2022 del 17/06/2022 e del successivo decreto del Tribunale di Como del 16/10/2024, dal mese di novembre 2024 al mese di febbraio
2025 concordano che le somme di competenza paterna ancora dovute ad integrazione del mantenimento ordinario dal mese di marzo 2025 sino al mese di giugno 2025 (pari ad euro 568,49 per marzo 2025; euro 568,49 per aprile 2025; euro 581,35 per maggio 2025; euro 581,35 per giugno 2025, per un totale di euro 2.299,68) saranno corrisposte dal signor alla signora Pt_1
entro il mese di dicembre 2025. Con riguardo alla quota delle spese straordinarie pregresse Pt_2
ancora da rimborsare dal signor alla signora nella misura del 75% (ad oggi euro Pt_1 Pt_2
Part 375,00 per saldo di pre e post scuola;
euro 37,50 per gita di euro 25,50 per gita di Pt_3
euro 263,25 per oratorio estivo;
euro 52,50 per materiale scolastico, per un totale dovuto da Pt_1
di euro 753,75) e gli importi pro quota per spese c.d extra assegno future, dovute fino a
[...]
dicembre 2025, ove non prontamente rimborsabili a semplice richiesta materna, verranno tutte corrisposte dal padre alla madre entro il mese di dicembre 2025. Dal gennaio 2026 le spese extra assegno, come sopra stabilito, verranno, poi, sostenute dalle Parti nella misura del 50% ciascuna.
Si conferma quanto già concordato tra le Parti circa il fatto che il rimborso dovrà avvenire entro i
10 giorni successivi alla documentazione della spesa ovvero, a richiesta dell'altro genitore,
l'importo della quota dovuta (e documentata) verrà versato per la data in cui deve avvenire il pagamento ove si tratti di esborsi superiori ad euro 150,00 (centocinquanta/00).
12) Le Parti danno atto che la signora attualmente svolge una attività lavorativa con Pt_2
contratto a tempo determinato e, pertanto, si impegnano a rivedere le presenti condizioni
5 economiche nel caso in cui il contratto di lavoro non dovesse essere rinnovato e la signora Pt_2
verserà in stato di disoccupazione, con o senza trattamento di Naspi, o nel caso in cui dovesse reperire un lavoro meno retribuito, anche in ragione dei recenti sopravvenuti problemi di salute della stessa.
13) Le Parti acconsentono al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
14) Le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le Parti.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 16.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18 marzo 2024, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'avv. Francesca Rita La Greca (C.F. ), con studio in Cesano Maderno C.F._2
(MB), via Fratelli Kennedy n. 12
e
1 2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...]
con l'avv. Roberta Pellegrini (C.F. ) con studio in Arese (MI), viale Nuvolari C.F._4
n. 3/F
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI MINORI:
1) nato a [...], il [...] Parte_3
2) nata a [...], il [...] Parte_4
b) tra le parti è intervenuta precedente regolamentazione in forza di decreto del Tribunale di
Como n. cron. 9290/2022 del 17 giugno 2022 (R.G.V.G. n. 3483/2021) letta l'istanza in corso di causa congiuntamente proposta dalle parti sopraindicate, depositata il 31 luglio 2025, volta a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente, datate 29 luglio 2025:
1) I figli minori e resteranno affidati in maniera condivisa ad Parte_3 Parte_4
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza formale, a tutti i fini anagrafici, sanitari ed amministrativi, presso la madre.
2) La casa familiare di MI SC (CO), via E. Montale n. 1, comprensiva di cantina e box e tutto quanto l'arreda (dati catastali: foglio 4, particella/mappale 4045, sub 18 e foglio 4, particella/mappale 4045, sub 44), resta assegnata alla signora che è subentrata nel Parte_2
relativo contratto di locazione a far data dal 1° maggio 2022, con canone mensile di euro 500,00.
In caso di mancato rinnovo del contratto di locazione in essere o comunque di disdetta da parte della Proprietà, il signor si obbliga a reperire una sistemazione abitativa per i figli Parte_1
e per l'ex compagna analoga all'attuale per caratteristiche e dimensioni, situata nelle vicinanze della casa familiare e di gradimento della signora e si obbliga, altresì, a farsi carico Parte_2 delle spese di trasloco dei mobili presenti e dei costi per l'acquisto dell'arredamento mancante.
Inoltre, il signor si obbliga, ove richiesto, a fare da garante rispetto al contratto di Parte_1
locazione che la signora dovesse andare a sottoscrivere o a reperire persona idonea a Parte_2
rivestire il ruolo di garante. Il signor si obbliga a farsi carico dell'eventuale Parte_1
2 differenza dovuta a titolo di canone di locazione (se maggiore di euro 500,00) e a titolo di spese condominiali se maggiori di quelle sostenute per la casa familiare di MI SC (CO), via
E. Montale n.
1. Analogamente, il signor si obbliga a farsi carico dell'eventuale Parte_1
differenza nel caso in cui il canone di locazione della casa familiare di MI SC (CO), via
E. Montale n. 1 dovesse essere aumentato in occasione del rinnovo del contratto di locazione.
3) Il padre terrà con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, come segue:
A. a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, riportandoli a casa entro le ore 20.30. Finché i bambini frequenteranno il catechismo di sabato, il padre preleverà ciascun figlio all'uscita del rispettivo corso di catechismo o preleverà il figlio che ha catechismo al termine della lezione e l'altro figlio alle ore 10.00 dalla abitazione della mamma o, eventualmente, dalla casa del nonno materno o dalla casa della nonna materna.
Nel periodo in cui non c'è catechismo, il padre terrà con sé i figli a partire dal venerdì pomeriggio, dopo la fine della scuola o dei campi estivi o, se non gli sarà possibile per impegni lavorativi, passerà a prenderli alla fine del proprio lavoro ma comunque prima di cena;
B. un pomeriggio infrasettimanale, previo accordo con l'altro genitore e preavviso di almeno 48 ore, dall'uscita da scuola fino a dopo cena;
il padre provvederà a riaccompagnare i figli entro le ore 20.30;
C. durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per tre settimane anche non consecutive (ma in ogni caso ogni periodo sarà di almeno 7 giorni consecutivi), con impegno del padre a concordare con la madre il periodo delle vacanze entro il 30 aprile di ciascun anno e con l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo di soggiorno.
I genitori si impegnano a consentire sempre quotidianamente il contatto telefonico tra i figli e l'altro genitore quando gli stessi si trovano nelle località di vacanza.
Le Parti danno atto che i due minori, ove lo desiderino, potranno trascorrere ulteriori periodi di villeggiatura con i nonni, a condizione che questi si rendano sempre facilmente contattabili da entrambi i genitori e consentano ai minori di parlare quotidianamente con ciascun genitore. In caso contrario, il genitore escluso od ostacolato potrà opporsi a che i bambini trascorrano le vacanze con i nonni. I nonni si impegnano a fornire prima della partenza dei minori tutti i recapiti utili;
D. durante le vacanze natalizie, alternandosi con la madre, di anno in anno, il periodo dalla fine della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'inizio della scuola. Il genitore che terrà i figli nel secondo periodo (a partire dal 31 dicembre), trascorrerà con i figli la giornata di Santo
Stefano.
3 Si concorda sin d'ora che nel 2025 il padre trascorrerà con i bambini il periodo dal 31 dicembre all'inizio della scuola e il giorno di Santo Stefano;
E. durante le vacanze pasquali, alternandosi con la madre, di anno in anno, il periodo dalla fine della scuola sino alla ripresa, salvo diverso accordo;
F. ogni altro periodo di sospensione scolastica (ponti e festività calendarizzate) verrà suddiviso tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
4) Fermo quanto sopra, qualora per problemi di salute dei minori o altri impedimenti degli stessi o per problemi di salute di un genitore, non sia possibile rispettare le modalità ed i tempi di visita sopra indicati, le Parti si impegnano ad accordarsi di volta in volta tra loro in modo da provvedere al recupero dei giorni di visita non goduti.
5) Ciascun genitore potrà trascorrere ogni anno con i figli il giorno del rispettivo compleanno nonché il giorno della festa del papà e della mamma, con modalità ed orari da concordarsi tra i genitori, così come avrà facoltà di partecipare alla festa eventualmente organizzata dall'altro/a per il compleanno dei minori e per ogni altra ricorrenza che li riguardi, compartecipando alle relative spese, ovvero di organizzare diversa modalità di festeggiamento del compleanno o della ricorrenza in via autonoma.
6) Le Parti si impegnano a rivedere concordemente in futuro le modalità di visita padre-figli di cui al precedente punto 3 allorquando gli impegni lavorativi o le condizioni di salute della signora risultassero incompatibili con le suddette tempistiche ora stabilite. Pt_2
7) Ciascun genitore potrà comunicare con i figli (mediante telefono, fisso o mobile, o videochiamata anche tramite computer) nelle giornate in cui gli stessi pernotteranno con l'altro genitore o con altri familiari, almeno una volta al giorno, o più volte in caso di necessità. L'altro genitore si obbliga a consentire le chiamate.
Il contatto telefonico del padre con i due minori dovrà avvenire al numero di cellulare della madre.
Il padre si impegna a rendersi reperibile e contattabile agevolmente al telefono o via WhatsApp.
8) Le Parti si impegnano a non privare i figli del rapporto affettivo con i parenti dell'altro genitore.
9) Le Parti danno atto dell'attuale stato di disoccupazione del signor che dichiara Pt_1 che nelle more è impegnato nell'acquisizione del titolo abilitante per la patente di guida di taxi.
Essendo attualmente percettore di Naspi, il signor verserà alla signora a Pt_1 Parte_2
titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nessun mese escluso, a far tempo da luglio 2025 la somma mensile di euro 350,00 mediante
4 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. L'importo del mantenimento mensile per la prole, a far tempo dal gennaio 2026, verrà elevato ad euro 500,00 (euro 250,00= per ciascuno figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e l'ammontare dello stesso verrà rivisto tra le Parti in ragione della futura stabilizzazione della posizione lavorativa del signor Pt_1
Il padre continuerà a comparteciperà alle spese straordinarie secondo il protocollo del
[...]
Tribunale di Como, che sarà via via in vigore, nella misura del 75% fino a dicembre 2025 mentre a far tempo dal gennaio 2026 comparteciperà nella misura del 50%.
Le Parti concordano che suddivideranno tra loro al 50% le spese per la mensa scolastica dei figli a far tempo dal prossimo anno scolastico 2025-2026.
10) L'Assegno Unico, attualmente ammontante ad euro 470,80, resterà di spettanza nella misura del 100% della madre mentre le detrazioni per i figli a carico sono da intendersi al 50% tra i genitori.
11) Quanto alla definizione dei reciproci rapporti di dare/avere, le Parti, nel confermare di aver regolamentato le pendenze tra loro in essere a titolo di arretati del mantenimento ordinario, in forza del decreto del Tribunale di Como n. cron. 9290/2022 del 17/06/2022 e del successivo decreto del Tribunale di Como del 16/10/2024, dal mese di novembre 2024 al mese di febbraio
2025 concordano che le somme di competenza paterna ancora dovute ad integrazione del mantenimento ordinario dal mese di marzo 2025 sino al mese di giugno 2025 (pari ad euro 568,49 per marzo 2025; euro 568,49 per aprile 2025; euro 581,35 per maggio 2025; euro 581,35 per giugno 2025, per un totale di euro 2.299,68) saranno corrisposte dal signor alla signora Pt_1
entro il mese di dicembre 2025. Con riguardo alla quota delle spese straordinarie pregresse Pt_2
ancora da rimborsare dal signor alla signora nella misura del 75% (ad oggi euro Pt_1 Pt_2
Part 375,00 per saldo di pre e post scuola;
euro 37,50 per gita di euro 25,50 per gita di Pt_3
euro 263,25 per oratorio estivo;
euro 52,50 per materiale scolastico, per un totale dovuto da Pt_1
di euro 753,75) e gli importi pro quota per spese c.d extra assegno future, dovute fino a
[...]
dicembre 2025, ove non prontamente rimborsabili a semplice richiesta materna, verranno tutte corrisposte dal padre alla madre entro il mese di dicembre 2025. Dal gennaio 2026 le spese extra assegno, come sopra stabilito, verranno, poi, sostenute dalle Parti nella misura del 50% ciascuna.
Si conferma quanto già concordato tra le Parti circa il fatto che il rimborso dovrà avvenire entro i
10 giorni successivi alla documentazione della spesa ovvero, a richiesta dell'altro genitore,
l'importo della quota dovuta (e documentata) verrà versato per la data in cui deve avvenire il pagamento ove si tratti di esborsi superiori ad euro 150,00 (centocinquanta/00).
12) Le Parti danno atto che la signora attualmente svolge una attività lavorativa con Pt_2
contratto a tempo determinato e, pertanto, si impegnano a rivedere le presenti condizioni
5 economiche nel caso in cui il contratto di lavoro non dovesse essere rinnovato e la signora Pt_2
verserà in stato di disoccupazione, con o senza trattamento di Naspi, o nel caso in cui dovesse reperire un lavoro meno retribuito, anche in ragione dei recenti sopravvenuti problemi di salute della stessa.
13) Le Parti acconsentono al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
14) Le spese legali del presente giudizio si intendono compensate tra le Parti.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 16.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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