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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11213 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 1.5.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12809 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
Parte_1
(P.IVA con sede legale in Napoli (NA) alla Via S. P.IVA_1
Lucia n. 15, in persona del suo legale rappresentante p.t., Sig.ra
[...]
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._1
01.03.1976, ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 1 separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Limatola
(C.F.: ) e RG PE (C.F.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3
studio sito in Napoli alla Via Santa Lucia n. 15.
OPPONENTE
E
p. iva Controparte_1
n. Rea NA 804350, in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t., dr. (c.f. ), elettivamente Controparte_2 C.F._4
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Umberto Oliveri del Castillo
(c.f.: ) sito in Napoli, Via Vito Fornari n. 4, dal C.F._5
quale è rappresentata, difesa ed assistita giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce al decreto ingiuntivo opposto.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
186.965 a titolo di compenso professionale per l'attività di consulenza fiscale, tenuta della contabilità, consulenza ed assistenza contrattuale per la gestione, registrazione e concessione dei marchi.
L'opponente ha dedotto che:
sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 2 mai ha conferito alcun incarico all'opposta di consulenza ed assistenza contrattuale per la gestione, registrazione e concessione dei marchi;
il credito vantato è comunque prescritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2956 n. 2 c.c.;
la somma richiesta è priva di ogni giustificazione;
nell'attività di consulenza fiscale la ha Controparte_3
commesso gravi e reiterati inadempimenti;
per tali negligenze l'opponente si è ritrovata con un'esposizione debitoria nei confronti degli enti dall'Agenzia delle Entrate di oltre
220.000,00 euro;
nel mese di ottobre 2021 veniva comunicato alla
[...]
la revoca di qualsivoglia incarico conferito dalla Controparte_4
in materia di consulenza fiscale Parte_1
e/o tributaria a far data dal 01.01.2022;
la stessa, però, rifiutava di restituire all'opponente la documentazione contabile mettendola nell'impossibilità di svolgere gli adempimenti relativi;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto e, in via riconvenzionale, condannarsi l'opposta al risarcimento dei danni causati, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che:
risulta esservi in atti, per espressa ammissione della controparte, la sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 3 prova dell'esistenza del rapporto di consulenza contabile, fiscale e commerciale;
si allega copia della corrispondenza telematica, nonché copia dei contratti redatti e stipulati con l'assistenza esclusiva della
[...]
; CP_3
si evidenzia, inoltre, che la , ha tenuto la contabilità ed CP_3
ha gestito la fiscalità della opponente, anche con il versamento degli
F24, come risulta dalla corrispondenza telematica che si allega;
la domanda riconvenzionale proposta è generica ed indeterminata;
tutta la documentazione contabile e fiscale, posseduta solo in copia dall'odierna opposta, è stata integralmente consegnata;
controparte, comunque, aveva tutta la documentazione contabile originale;
il credito vantato è stato determinato in ragione dei parametri previsti dalle tariffe professionali;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
Tanto premesso si osserva, preliminarmente, che l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente è inammissibile.
L'art. 2956 n. 2 c.c., infatti, costituisce una presunzione di pagamento che, per pacifica giurisprudenza, è incompatibile con l'ammissione di non aver pagato alcunché.
sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 4 Venendo al merito va detto che non è contestato come l'opposto abbia curato la contabilità dell'opponente.
La richiesta del compenso di € 3.190 complessivi appare adeguata.
L'opponente ha, poi, documentalmente provato, mediante la produzione di contratti e corrispondenza elettronica, di aver provveduto al deposito del marchio “ ” e di aver redatto Parte_1
una serie di contratti relativi alla concessione dell'utilizzo di tale marchio ad alcune aziende.
Tale attività è stata svolta in assenza di pattuizione scritta del compenso e va, pertanto, liquidata dal giudicante.
Orbene, in caso di liquidazione da parte del giudice, il comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha previsto, in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali, che il compenso venga determinato sulla base dei parametri istituiti con Decreto n. 140 del 22 agosto 2012.
Il comma 6 dell'art. 1 del suindicato decreto, a sua volta, prevede che l'assenza della prova del preventivo massimo di cui all'art. 9, comma
4, terzo periodo, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
Alla fattispecie sarà, pertanto, applicabile l'art. 26 del Decreto n. 140 del 22 agosto 2012 con riferimento al punto 8.1 della tabella che sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 5 prevede la liquidazione a percentuale sul corrispettivo pattuito.
Le attività liquidabili ed i relativi compensi, applicando i valori medi
(coefficiente 1,375), sono i seguenti:
Contratto Lungomare valore € 168.000 = € 2.310;
Contratto Stella valore € 396.000 = € 5.445;
Contratto Antica Pizzeria valore € 168.000 = € 2.310;
Contratto AN valore € 440.000 = € 6.050.
Calendario studentesse, trattandosi di varie attività la somma richiesta di € 650 è corretta.
L'opposizione, pertanto, va accolta e l'opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposto, della somma totale di € 19.955 oltre IVA, s.g. e CP ed interessi al tasso ex d.lgs. 231/02.
Per quanto, infine, riguarda la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno si osserva che per la mancata consegna della documentazione contabile pende altro giudizio mentre per gli illeciti lamentati si osserva che la domanda è del tutto generica e sfornita di prova.
La domanda, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.
sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 6 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 1437/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25/02/2022 proposta da nei Parte_1
confronti di con atto di Controparte_1
citazione notificato il 22.7.22, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 19.955 oltre IVA, s.g. e CP ed interessi al tasso ex d.lgs. 231/02;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.077 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 1.12.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 12809/22 r.g. pag. 7