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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1972/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Giani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1972/2023 R.G. promossa da:
in persona del curatore dott. (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliato in via Serbelloni 13 – Milano presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Fabrizio Pellegrini, codice fiscale , fax 02 8909 3298, PEC CodiceFiscale_1
che lo rappresenta e lo difende per decreto di autorizzazione Email_1
a stare in giudizio in data 28.12.2022 del GD Dott. Sergio Rossetti ed in forza di procura, agli atti
ATTORE contro con sede sociale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 Tower A - 20124 Controparte_1
Milano, capitale sociale € 21.277.874.388,48 i.v. - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI - CP_1 P.IVA_2 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e P. IVA
- Aderente al Fondo Interbancario e al di P.IVA_3 Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea CP_4
Fioretti del Foro di Roma (cod. fis. ) in virtù di procura generale alle liti per CodiceFiscale_2 atto notaio di Bologna rep. 115840 del 29.10.2010 ed elettivamente domiciliata nel suo Per_1 studio in Milano, via Larga 19 (indirizzo pec da considerarsi domicilio Email_2 digitale a cui effettuare in via esclusiva ogni notificazione ai sensi di legge)
CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare ex artt. 49 D.Lgs. 270/1999 e 67 e ss. L.F.
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.12.2024 hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come da fogli depositati telematicamente, che si ritrascrivono qui di seguito.
pagina 1 di 17
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previe le pronunzie e le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sia in rito, sia in merito, di parte convenuta:
A) nel merito: dichiarare inefficaci e revocare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 67 commi 2 e 3
l.fall., gli accrediti intervenuti sul conto corrente n. 30024805 intestato a presso Parte_1 la come dettagliatamente indicati nella narrativa dell'atto di citazione ed ivi Controparte_1 contrassegnati con i nn. da 1. a 51., per la somma complessiva di Euro 904.252, pari alla loro complessiva frazione solutoria, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di legge o di giustizia;
B) nel merito: condannare per l'effetto la alla restituzione in favore della Controparte_1
Procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 comma 3 l.fall., della stessa somma di Euro 904.252, in quanto pari alla differenza tra l'ammontare massimo delle pretese della banca nel periodo in considerazione e le sue residue pretese alla data di apertura del concorso, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di legge o di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
C) in ogni caso: con favore delle spese e dei compensi di avvocato”.
Conclusioni di parte convenuta
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarate inammissibili tutte le allegazioni nuove svolte nella seconda memoria del fallimento e disposto, se del caso, supplemento di CTU sulla base dei quesiti integrativi richiesti dalla convenuta all'udienza del 15.10.2024 e con nota del proprio CTP del 18.10.2024,
- nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande della parte attrice in quanto carenti dal punto di vista assertivo e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto;
- in via di mero subordine, nella non creduta ipotesi di rimesse ritenute revocabili, circoscrivere l'obbligo restitutorio in applicazione del criterio di cui all'art. 70 comma 3 L.F.
Con vittoria di spese e compenso di causa”.
.
***
Svolgimento del giudizio
Il con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data Parte_1
09.01.2023 ha convenuto in giudizio rassegnando le conclusioni di cui in Controparte_1 epigrafe.
Alla prima udienza celebrata in data 09.05.2023 (essendo la causa ancora disciplinata dal “vecchio rito”, ante riforma Cartabia), venivano assegnati su richiesta delle parti i termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con fissazione di udienza in prosecuzione al 10.10.2023.
Seguivano il deposito di:
- memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. da parte del TO;
Parte_1
- memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. da parte di entrambi i contradditori;
- memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. da parte di entrambi i contradditori.
pagina 2 di 17 Con ordinanza emessa in data 30.10.2023 (comunicata in data 02.11.2023), a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2023 veniva disposta ctu contabile, nominando C.T.U. il dott. Per_2
[...]
Il quesito assegnato al CTU è il seguente: “previo tentativo di conciliazione ex art. 198 co. 1 cpc, individui il C.T.U., letti gli atti e i documenti prodotti in giudizio e assunte le necessarie informazioni (e, ove vi sia assenso delle parti, previa acquisizione di ulteriore documentazione) esperita ogni opportuna indagine sulla base dei documenti agli atti e nei limiti di cui all'art. 198 co. 2 c.p.c., per il solo contratto di conto corrente di corrispondenza n. 30024805 per cui è causa intrattenuto da con con riferimento al periodo individuato in atti e riportato in premessa: Parte_1 CP_1
- i saldi iniziali e i saldi finali;
- le linee di credito contrattuali regolate sul conto corrente e i limiti quantitativi e temporali delle stesse;
-le rimesse regolate sui conti correnti, evidenziando quelle che hanno eventualmente comportato una riduzione della esposizione della cliente verso la banca (per conto scoperto perché non affidato o per rientro dall'extra affidato del conto) percentualmente significativa (almeno del 10% della differenza tra massima esposizione debitoria e saldo finale) e stabile nel tempo (per almeno 3 giorni lavorativi;
quindi da escludersi la natura solutoria delle rimesse cui hanno fatto seguito nei tre giorni successivi prelievi uguali o superiori)
- la massima esposizione debitoria della cliente verso la banca nel periodo considerato;
- la differenza tra l'ammontare massimo del credito della banca verso la cliente nel periodo considerato e il credito della banca alla data di pubblicazione nel registro delle imprese della presentazione della domanda di concordato preventivo;
Il Consulente tenga conto delle seguenti linee guida:
1. utilizzo -con riferimento ai movimenti ultragiornalieri - del concetto di saldo disponibile, in ragione della successione cronologica dei movimenti indicati negli estratti conto così riclassificati:
a) considerazione, in relazione alle operazioni di accredito della data contabile, per i versamenti in contanti, anche a titolo di anticipazione, per gli accrediti di assegni circolari emessi dalla stessa banca, per gli accrediti di assegni bancari tratti sulla stessa agenzia presso la quale è acceso il conto, nonché per gli accrediti di giroconti da altri conti dello stesso correntista, di bonifici e di interessi attivi, e per tutti i titoli in relazione ai quali risulti che la abbia effettuato CP_5 l'incasso immediato per conto del correntista;
b) considerazione della data di valuta per le ulteriori operazioni di accredito, quali i versamenti degli altri assegni o degli altri titoli non ad incasso immediato, per gli accrediti di effetti e per gli accrediti di anticipi di varia natura;
c) considerazione, in relazione alle operazioni di addebito, della data contabile, per i prelevamenti in contanti o a mezzo assegni, per i richiami di assegni e/o di effetti, per le disposizioni di pagamento, per i giroconti da altri conti del medesimo correntista, per i bonifici e per gli addebiti di spese interessi e competenze”.
All'udienza del 12.12.2023 il CTU prestava il giuramento di rito e veniva assegnato l'incarico peritale come da quesito che precede, nel contraddittorio tra le parti, così dichiarando a verbale i difensori: “I difensori non hanno nulla da riferire o precisare rispetto al quesito, il cui contenuto viene pertanto ritenuto esaustivo”.
Assegnati i termini per l'espletamento della ctu e deposito dell'elaborato finale, veniva fissata udienza in prosecuzione al 18.06.2024.
All'udienza del 18.06.2024 la difesa del (che non aveva nominato consulente di parte) Parte_1 constatato che l'elaborato finale del CTU conteneva, all'esito dei rilievi del CTP della banca convenuta, conclusioni parzialmente diverse dal primo elaborato (c.d. bozza di ctu), chiedeva assegnarsi termini per formulare compiutamente i propri rilievi alla ctu e per chiamare il CTU a chiarimenti.
La difesa della banca, per l'ipotesi di assegnazione in favore del TO di termine per Parte_1 osservazioni alla ctu, domandava a sua volta termine per controreplica.
Con ordinanza del 13.07.2024 venivano, quindi, assegnati termini alle parti e al CTU per integrare l'elaborato finale, con fissazione di udienza di comparizione dei difensori, nonché di CTU e CTP della banca convenuta al 15.10.2024, come segue:
“
1.ASSEGNA al CTU termine sino al 31.07.2024 per depositare nota integrativa al fine di:
pagina 3 di 17
1.1 meglio esplicitare, proseguendo nella esemplificazione offerta, il ragionamento contenuto negli ultimi due capoversi di pag. 8 dell'elaborato finale;
1.2 specificare se l'elaborato finale si è discostato dal quesito originario e indicarne le differenze e le ragioni;
1.3 esplicitare se si ravvisa nella specie un affidamento/fido/apertura di credito il cui utilizzo è stato verificato sulla scorta della documentazione agli atti, stante le conclusioni di segno contrario del enunciante anche in occasione Parte_1 dell'udienza di conferimento incarico;
1.4 esplicitare per l'ipotesi di conto corrente con affidamento/fido/apertura di credito (nella specie parrebbe una apertura di credito per euro 500.000) come è stata operata la verifica in tema di soglia di consistenza, quantificazione della rimessa e stabilità/durevolezza;
2. ASSEGNA successivo termine al ME TO (che non ha nominato un proprio CTP) sino al 13.09.2024 per depositare una propria nota autorizzata volta esclusivamente a formulare le proprie osservazioni relativamente all'elaborato finale del CTU nonché alla nota a chiarimento del CTU di cui al punto 1) che precede;
3. ASSEGNA termine alla banca convenuta sino al 27.09.2024 per deposito di nota nella quale indicare:
3.1 le osservazioni già formulate rispetto alla bozza che reputa ancora attuali e non superate dall'elaborato finale;
3.2 le eventuali osservazioni “nuove” che discendono dalla nota a chiarimenti del CTU di cui al punto 1) che precede;
3.3 eventuali repliche alle deduzioni della difesa del di cui al punto 2) che precede;
Parte_1 FISSA udienza del 15.10.2024 alle ore 11,15 per prosecuzione discussione sulla ctu, disponendo la comparizione personale del CTU e del CTP della banca, nel corso della quale i difensori potranno illustrare le note di cui sopra e il CTU potrà essere chiamato direttamente a chiarimenti per i profili necessitanti ulteriori informazioni”.
Seguivano:
-il deposito della nota integrativa del CTU;
-il deposito delle note autorizzate da parte del ME TO e della banca convenuta.
All'udienza del 15.10.2024 la difesa del chiedeva disporsi ulteriore integrazione della ctu, al Parte_1 fine di operare supplemento di verifica peritale non contemplata nel quesito originario e, in via subordinata, domandando fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Anche la difesa della banca chiedeva disporsi supplemento peritale, secondo perimetro di indagine difforme da quello oggetto nel quesito del ctu a suo tempo assunto con l'adesione di tutti i contraddittori.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.10.2024, con ordinanza del 18.11.2024 il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 03.12.2024 rigettando le richieste di integrazione della ctu.
Alla udienza del 03.12.2024 i difensori precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe;
non essendovi stata alcuna rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche, seguiva il deposito di comparse conclusionali e repliche da parte di entrambi i contradditori ex art. 190
c.p.c. e all'esito la causa è stata trasmessa al giudice per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel merito
In ordine alla domanda revocatoria svolta da parte attrice
OV premettere ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, che qui ci occupa, che: la dichiarazione dello stato di insolvenza di con sentenza del 14.01.2020, poi Parte_1 ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999 con decreto del 19.03.2020, è seguita al precedente deposito di domanda di concordato preventivo con riserva pagina 4 di 17 depositato in data 05.02.2018, dichiarata inammissibile, alla quale era seguita una seconda domanda di concordato preventivo in data 18.04.2019. Quanto alla procedura di A.S. il commissario straordinario trasmetteva al MISE il programma di risanamento - avente carattere liquidatorio - il 22.05.2020, e nella successiva data del 10.11.2021 dava atto della sua incompleta esecuzione alla scadenza.
Il Tribunale dichiarava, quindi, con sentenza ai sensi dell'art. 69 e ss. del D. Lgs. 270/99 in data
17.12.2021, il fallimento di , odierno TO, nominando curatore l'ex commissario Parte_1 straordinario dott. . Parte_2
In tale contesto opera pertanto -ai fini della dichiarazione d'inefficacia dei pagamenti liquidi ed esigibili effettuati dalla debitrice poi fallita- l'art. 49 D.Lgs. 270/1999, che richiama il combinato disposto di cui all'art. 67 comma 2 L.F. e all'art. 69 bis comma 2 L.F., che prevede ai fini dell'accoglimento dell'azione promossa dal che: Parte_3
a) i pagamenti siano avvenuti nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo presso il Registro delle Imprese (c.d. periodo sospetto);
b) il creditore fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento del pagamento
(c.d. scientia decotionis).
E segnatamente, quanto al requisito sub lettera a):
- con riferimento alla c.d. consecutio, si consideri che per effetto dell'art. 69bis L.F. nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento (dovendosi ampliare la portata della norma anche alla fattispecie di concordato seguito da apertura di un'amministrazione straordinaria, come ricavabile incidentaliter dalle pronunce T.Treviso 3.05.2007 e T. Novara 17.12.2012, interrogatesi sull'applicabilità di tale disciplina alle procedure apertesi sotto la vigenza delle precedenti norme), i termini di cui all'art.67, comma 2 L.F. devono farsi decorrere dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese: trattasi di norma applicativa dell'ormai consolidato principio di consecuzione delle procedure. E segnatamente si consideri che il principio della c.d. “retrodatazione” risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, quanto alla fattispecie che qui ci occupa secondo la disciplina applicabile ratione temporis, trattandosi sostanzialmente dell'espressione di un medesimo stato di insolvenza sotteso alla procedura minore di regolazione della crisi così come al fallimento, tanto che Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25728 del 14/12/2016 ha affermato che “L'art. 69 bis l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, laddove dispone che, se alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, commi 1 e 2, e 69 l.fall. decorrono «dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese», trova applicazione, in forza del comma 3 del citato art. 33, ai procedimenti di concordato preventivo introdotti «dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione» e, quindi, per effetto dei termini a ritroso previsti dal menzionato art. 67, anche agli atti pregiudizievoli compiuti prima della sua stessa entrata in vigore, senza, peraltro, che tale conseguenza lo esponga a possibili censure di incostituzionalità, per disparità di trattamento, rispetto alle procedure aperte in epoca anteriore alla data predetta: la norma, infatti, sia pure con riguardo alla data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese, ha recepito il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali che, nell'interpretazione giurisprudenziale, già assegnava rilevanza, ai fini del computo del periodo sospetto, alla data di presentazione della domanda di concordato (ove la procedura fosse stata poi ammessa) per essere la sentenza di fallimento l'atto terminale di un procedimento comunque sorretto dalla successivamente accertata insolvenza dell'imprenditore.” Infine, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8970 del 29/03/2019 ha con chiarezza evidenziato che “Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente pagina 5 di 17 prima dell'introduzione dell'art. 69 bis, comma 2, l.fall., per effetto dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato
e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169 l.fall.”.
Nella specie, la consecutio tra procedure si evince dall'iter come esposto dal e risultante Parte_1 dalla documentazione prodotta:
- come anticipato in apertura, con domanda depositata il 05.02.2018 e pubblicata nel registro delle imprese di Milano in data 08.02.2018 (Cfr. visura storica - doc. 2, fasc. TO), Parte_1 chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione di una definitiva proposta, del piano e della documentazione prevista per legge, ovvero di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione;
-la società, integrata la documentazione e presentata la definitiva proposta in termini di continuità, veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto in data 05.07.2018;
-l'articolata procedura che ne derivava, con una prima dichiarazione di inammissibilità per mancato raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione di tale proposta il 28.03.2019 e la contestuale rinuncia della società alla domanda, la presentazione di una seconda domanda di concordato preventivo in continuità aziendale il 18.04.2019 e la nuova ammissione del 30.05.2019 ed una seconda dichiarazione di inammissibilità per mancato raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione, non andava a buon fine;
-in sede di tale ultima dichiarazione di inammissibilità, accertata la sussistenza dei requisiti per la sottoposizione di all'amministrazione straordinaria, il Tribunale di Milano ne Parte_1 dichiarava l'insolvenza con sentenza depositata e pubblicata nel registro delle imprese il 14.01.2020, nominando commissario giudiziale il dottor (Cfr. doc.8, fasc. TO); Parte_2 con successivo decreto del 19.03.2020 ne dichiarava aperta la procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 270/99 (Cfr. doc. 9, fasc. TO);
-il commissario straordinario, come riferito in apertura, trasmetteva al MISE il programma di risanamento - avente carattere liquidatorio - il 22.05.2020, e nella successiva data del 10.11.2021 dava atto della sua incompleta esecuzione alla scadenza;
-Il Tribunale dichiarava conseguentemente, con sentenza ai sensi dell'art. 69 e ss. del D.Lgs. 270/99 del 17.12.2021, il fallimento di nominando curatore l'ex straordinario dottor Parte_1 Parte_3
(Cfr. doc.10, fasc. TO). Parte_2
Sussiste, pertanto, un'ipotesi di consecutio tra la domanda di concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento, con conseguente verificazione dei presupposti presi in considerazione dagli artt. 69 bis comma 2 l.fall. e 49 comma 2 del decreto sopra richiamato.
- con riferimento alle rimesse e alla loro natura solutoria
Premessa
In primis giova rammentare che ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F., sono soggetti a revoca i cd. atti normali (pagamenti effettuati per estinguere un debito o atti costitutivi di diritti di prelazione compiuti per debiti contestualmente creati) effettuati nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, a condizione che il curatore [oppure il Commissario] provi la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto destinatario del fallimento [oppure della procedura di AS].
In secondo luogo, per espressa previsione legislativa (art. 67, comma 3, lett. b L.F.), le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca, vengono sottratte all'azione revocatoria.
pagina 6 di 17 Questa ipotesi di esenzione subordina chiaramente la revocabilità delle rimesse alla loro natura solutoria: in caso di rimesse meramente ripristinatorie, infatti, non si può discorrere in termini di reale riduzione dell'esposizione debitoria, la quale si realizza unicamente laddove l'operazione possegga un'attitudine estintiva dell'obbligazione in funzione della quale è stata compiuta. Ne discende che, per quanto a una prima lettura la norma – per come formulata – non si riferisca più a concetti previgentemente valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità quali quelli di “affidamento” e
“conto scoperto” (si veda Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 28/02/2007 “In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, incombe al curatore del fallimento l'onere di fornire la prova della natura solutoria del versamento, nonchè del presupposto della stessa, costituito dall'esistenza di uno scoperto del conto”, nonché Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14087 del 01/10/2002 “Le rimesse sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito sono revocabili, ex art. 67 legge fall., tutte le volte in cui il conto stesso, all'atto della rimessa, risulti "scoperto": sia perché, non essendo assistito da apertura di credito, presenti un saldo a debito del cliente;
sia perché il pur consentito indebitamento abbia ecceduto i limiti del fido convenzionalmente accordato al correntista. In tale situazione, secondo la distribuzione dell'onere probatorio sancita dal citato art. 67, alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua esecuzione nel periodo
"sospetto", e della "scientia decoctionis" da parte della banca, mentre quest'ultima ha l'onere di provare la natura non solutoria del versamento, eventualmente documentando l'esistenza, all'epoca, di un contratto di apertura di credito in ampliamento rispetto a quella precedentemente concessa”), gli stessi continuano ad essere evocati implicitamente sulla base di una lettura attenta della stessa, in combinato disposto con gli artt. 67, comma 2 e 70, comma 3 L.F.
Più precisamente, il riferimento operato dall'art. 67, comma 2 L.F. a pagamenti di debiti liquidi ed
“esigibili” evoca un concetto di solutorietà (sul punto si veda Cass. 3.07.2013, n. 16610 “Le rimesse intervenute sul conto corrente, che presenti un saldo negativo, sono revocabili, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall. (nella formulazione anteriore al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto qualsiasi versamento effettuato in presenza di un debito scaduto ed immediatamente esigibile costituisce un pagamento (totale o parziale) di quel debito;
né il fatto che il debitore abbia successivamente continuato ad operare sul conto può far venir meno l'effetto solutorio già realizzato, a meno che non vi sia la prova che il denaro versato sia rimasto nella disponibilità del correntista (come accade nelle cd. partite bilanciate”); parimenti, l'art. 70, comma 3, imponendo al terzo che ha operato le rimesse sul conto corrente bancario la restituzione di una somma pari alla differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal fallito nel periodo sospetto e il saldo finale, si ispira alla teoria del “massimo scoperto”).
Conseguentemente, si può ritenere che l'attuale disciplina in punto di revocabilità delle rimesse bancarie richiede un vaglio delle rimesse che tenga conto del loro carattere solutorio (presuntivamente ritenuto sussistente in presenza di pagamenti effettuati su un conto scoperto, che presenti un saldo negativo oltre i limiti dell'affidamento, a tal punto che di recente la giurisprudenza di legittimità ha richiesto alla banca la prova di un'esplicita pattuizione idonea a comprovare la natura non solutoria delle rimesse ove affluite su un conto scoperto, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13175 del 30/06/2020, nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19751 del 09/08/2017) e dell'effetto di riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria eventualmente prodotto, nella consapevolezza che l'importo revocabile delle rimesse rispettose di questi requisiti ex art. 67 L.F. non può oltrepassare il tetto massimo recato dal quantum calcolato sulla base del criterio di cui all'art. 70, comma 3 L.F.
D'altra parte, è evidente che se le rimesse intervengono su un conto corrente affidato, si tratterà di un mero ripristino della provvista nei limiti dell'affidamento, senza portata solutoria.
pagina 7 di 17 In ogni caso, per effetto della riforma legislativa intervenuta nel 2005 (D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80), i requisiti determinanti in sede di selezione delle rimesse solutorie sono dati dalla consistenza e dalla durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria operata dalle stesse. In assenza di definizioni positive, negli anni la giurisprudenza ha fornito un apporto interpretativo di tali due concetti, ponendosi quale premessa ermeneutica il superamento di una valutazione atomistica delle singole rimesse, isolatamente considerate, in favore di una considerazione complessiva o di durata. Così ragionando, l'entità della consistenza viene valutata in relazione al rientro complessivo ottenuto per effetto di più movimenti, da valutarsi non tanto in termini quantitativi quanto qualitativi, non assoluti ma relativi (in relazione all'entità complessiva dell'esposizione bancaria).
Si registrano quindi diversi approcci di merito che hanno guardato, di volta in volta, a vari strumenti e modalità mutuate dalla tecnica bancaria. Quanto alla durevolezza, essa deve essere intesa in termini di non transitorietà, sotto un'ottica finalistica, ossia guardando all'intenzione delle parti, verificando se quest'ultima era diretta ad abbattere concretamente e definitivamente l'esposizione del correntista, poi fallito. Sul punto, di rilievo è la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano 27.03.2008 ha statuito che
“Nell'interpretazione del significato dell'aggettivo durevole contenuto nell'art. 67, terzo comma, lett. b) l. fall. occorre fare riferimento al concetto di stabilità nel tempo dell'effetto solutorio;
soltanto il versamento (con effetto riduttivo consistente) che non venga compensato da successivi prelevamenti è caratterizzato dalla durevole riduzione dell'esposizione debitoria. Si deve fare ricorso necessariamente
a un criterio relativo e non assoluto dipendente dalla valutazione della frequenza delle movimentazioni del conto”.
Facendo applicazione delle predette norme al caso in esame, si osserva che la domanda “revocatoria fallimentare” sia meritevole di accoglimento, non essendo fondata l'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. b) L.F. opposta dalla banca convenuta, la quale esclude dall'oggetto dell'azione revocatoria le rimesse effettuate su conto corrente bancario nella misura in cui non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria di GDM SPA nei confronti della banca, per le ragioni di cui ai paragrafi che seguono.
Nel caso di specie
In ordine all'arco temporale delle rimesse per le quali è causa Il ME TO ha proposto una domanda di revocatoria ex artt. 67, co. 3, lett. b) e 70 L.F. avente ad oggetto le rimesse bancarie affluite sul conto corrente n. 30024805, dall'8.08.2017 all'8.02.2018 (semestre antecedente alla pubblicazione, nel registro delle imprese di Milano, della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo dell'8.02.2018) e individuate nel periodo compreso tra il 31.01.2018 – 08.02.2018. Il saldo debitorio passivo del conto corrente alla data del 31.01.2018 risulta pari ad euro 919.312,49 mentre alla data dell'8.02.2018 il saldo risulta essersi ridotto ad euro 393.120,60.
Con l'atto introduttivo della presente causa, il curatore impugnava tutti gli accrediti ivi indicati al paragrafo I.2, sull'assunto che risultassero, al netto dei giroconti e di altre operazioni di minore importo, avere avuto funzione solutoria per l'ammontare complessivo di euro 904.252, ai sensi dell'art. 67 commi 2 e 3 l.fall., in quanto affluiti su un conto corrente con saldo costantemente passivo e scoperto, con conseguente riconducibilità degli stessi alla categoria dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e con inapplicabilità dell'esenzione stabilita dall'art. 67 comma 3 lett. b) l.fall., ed in situazione di consapevolezza da parte della banca della situazione di insolvenza del proprio correntista. Si richiedeva, per l'effetto della dichiarazione di inefficacia degli accrediti, la condanna di alla restituzione della medesima somma di euro 904.252, indicandosi in misura di euro CP_1
pagina 8 di 17 1.582.066 la differenza tra l'esposizione debitoria complessiva, che le rimesse in conto corrente hanno contribuito a ripianare, alla data del 31 gennaio 2018, e il loro ammontare residuo alla data di pubblicazione della domanda di preconcordato nel registro delle imprese.
La cornice temporale di riferimento e le operazioni ivi risultanti quanto alla domanda che qui ci occupa, sulla scorta degli estratti conto prodotti con l'atto introduttivo e come da documentazione esaminata dal CTU non sono stati oggetto di contestazione da parte della banca convenuta.
La banca convenuta contestata piuttosto che la verifica debba essere effettata tenendo conto, come saldo finale delle pretese della banca dell'esposizione del conto corrente insinuata al passivo della procedura, pari a -€ 2.874.823,25 e in comparsa conclusionale così riferisce: “In riferimento alla verifica della differenza fra la pretesa massima e quella alla data della procedura, ex art. 70 L.F., si ritiene che la verifica debba essere effettata tenendo conto, come saldo finale delle pretese della banca dell'esposizione del conto corrente insinuata al passivo della procedura, pari a -€ 2.874.823,25”(Cfr. pag. 13) e che: “la corretta ricostruzione del saldo del conto corrente, tenuto conto dell'esposizione insinuata al passivo (della procedura di amministrazione straordinaria) era pari a - euro 2.874.823,25
(cfr. doc. 12 di parte attrice) e non vi è stata alcuna riduzione del saldo, ma al contrario c'è stato un incremento del saldo debitore (rispetto al saldo a debito al 31.01.2018 pari a - euro 919.320,98)” (Cfr. pag. 19).
Tale assunto era stato esposto anche in occasione delle osservazioni alla prima “bozza” di ctu (seguita dall'elaborato finale del 19.04.2024 c.d. prima ctu), limitandosi, tuttavia, il CTU a non condividere la prospettazione in esame, affermando di essersi “attenuto a quanto richiesto dal G.I. nel quesito peritale”. Medesima conclusione viene svolta dal CTU, in tema, nella c.d. seconda ctu (ossia l'elaborato del 31.07.2024).
La prospettazione della banca (che ove fondata non avrebbe neppure determinato l'avvio della ctu) è erronea, in quanto confutata dallo stesso dato testuale della norma qui applicata.
In tema sono condivisibili, invece, le conclusioni del TO ove ha ribadito che la Parte_1 movimentazione del conto corrente successiva alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo non rileva, sia perché, dal punto di vista formale, la disposizione dell'art. 69 bis comma 2
l.fall. riguarda i soli pagamenti di debiti effettuati nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato, sia perché, dal punto di vista sostanziale, l'incremento del saldo debitore in corso di preconcordato è derivato non da nuove operazioni, ma da registrazioni di ulteriori crediti della stessa banca per riaddebiti di effetti impagati, commissioni e spese, ed estinzione di finanziamenti, e non - in ogni caso - da successivi utilizzi del correntista. Si reputa quindi erronea l'elaborazione offerta dalla banca anche a pag. 12 della comparsa conclusionale, ove senza peraltro richiamare precedenti in termini, si limita ad affermare che la giurisprudenza limiterebbe il calcolo del differenziale tra il massimo scoperto e il saldo “alla data del fallimento” e richiamando l'importo esposto nella insinuazione al passivo (saldo negativo di euro
2.874.823,25); è infatti evidente che, nella specie, il dato di riferimento debba essere collocato all'epoca della domanda prenotativa di concordato, non rilevando la successiva ammissione al passivo ancorata ad una cornice temporale successiva ed estranea rispetto al perimetro della fattispecie normativa qui operante.
In ordine agli esiti dell'attività peritale utilizzabili per la presente decisione
Non si può sottacere che le “risposte” degli elaborati peritali siano state “ondivaghe”. Ed infatti:
pagina 9 di 17 -nella prima “bozza” datata 19.02.2024 il CTU concludeva che le rimesse erano revocabili per euro 899.154,43;
-il , considerato evidentemente le conclusioni a sé “favorevoli” della predetta bozza peritale Parte_1 non presentava alcuna osservazione;
-la a mezzo del suo perito, presentava invece osservazioni, principalmente in ragioni del fido CP_5 risultante dalla documentazione agli atti e non considerato dal CTU;
-nella c.d. prima ctu (elaborato finale), il consulente d'ufficio rettificava la propria analisi, escludendo la revocabilità per euro 899.154,43 e formulando, quindi, due ipotesi quanto alle rimesse solutorie passibili di revoca:
prima ipotesi (revocabile: euro 444.965,16)
seconda ipotesi (revocabile: euro 288.285,22)
-nella c.d. seconda ctu, il CTU ha mutato parzialmente le conclusioni affermando che l'ipotesi da confermarsi sia unicamente la prima.
In tale contesto la difesa della banca, in principalità, ha domandato il rigetto dell'azione, in via gradata ha chiesto riconoscersi quale posta da revocare quella di cui alla predetta seconda ipotesi (euro 288.285,22) e in via di ulteriore subordine ha domandato limitarsi l'accoglimento della pretesa del ad euro 199.034,43 (“terza ipotesi”); scenario non elaborato dal CTU, ma esposto (per la Parte_1 prima volta) dalla banca convenuta nelle note del 25.10.2024 e ricostruito come da prospetto qui riportato:
pagina 10 di 17 Tanto premesso, applicati i principi giurisprudenziali di cui in apertura (paragrafo “Premessa”) sono condivisibili le conclusioni del CTU di cui alla c.d. seconda ctu, ove ha individuato l'importo revocabile oggetto di condanna di restituzione in favore del TO in euro 444.965,16. Parte_1
Si condivide, infatti, il predetto ragionamento in quanto scevro da vizi logici giuridici, ove in primis ha individuato il quantum delle rimesse consistenti, essendo tale importo pari al 10% della differenza tra la massima esposizione debitoria nel periodo sospetto e il saldo finale, come da importi esposti nella c.d. prima ctu (Cfr. pagg. 10 e ss.) e confermati nella seconda ctu: massima esposizione debitoria nel periodo: euro 919.320,98 (saldo iniziale al 01.02.2018) saldo finale (al 08.02.2018, data di pubblicazione della domanda di concordato nel R.I.): euro 393.121,56
Differenza: euro 526.199,42
Rimesse consistenti=10% della differenza euro 52.619,94
Risultano, altresì, condivisibili le conclusioni del CTU in punto di durevolezza delle rimesse, quantificate complessivamente in euro 899.154,43
Tanto osservato si consideri, tuttavia, che l'art. 70 comma 3 LF pone un limite alla restituzione, la quale non può superare “la differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso”, come da calcolo che segue:
Rimesse revocabili euro 899.154,43
Differenza massima esposizione/saldo finale euro 526.199,42
Nella fattispecie in esame si deve considerare, ulteriormente, che vi è apertura di credito sul c/c per cui
è causa, così osservando il CTU:
pagina 11 di 17 L'accoglimento della domanda del ME TO deve, pertanto, essere limitato al predetto importo di euro 444.965,16.
Con riferimento alle diverse conclusioni alle quali sono pervenuti i contraddittori, si rinvia al paragrafo seguente.
In ordine al rigetto delle conclusioni della banca convenuta
-con riferimento alla domanda in via gradata (domanda di euro 288.285,22)
Si deve osservare che il ragionamento del CTU, come compiutamente illustrato nella c.d. seconda ctu, rispondendo alla richiesta di chiarimenti formulata dal Tribunale, sia scevro da vizi, pienamente condivisibile e conforme, peraltro, al quesito assegnato.
E pertanto erroneo l'assunto della banca convenuta ove già in sede di perizia aveva affermato che la soccombenza fosse da riconoscersi per il solo importo di euro 288.285,22.
La contestazione della banca nasce dalla verifica degli addebiti complessivamente intervenuti nei tre giorni successivi all'accredito di ciascuna delle rimesse, come individuati dal CTU nel prospetto che segue:
Secondo, infatti, il riferito criterio logico prima ancora che giuridico, solo una volta accertati i requisiti di consistenza e durevolezza, sarà possibile procedere alla verifica in ordine alla natura solutoria ovvero ripristinatoria della rimessa.
Indagine peritale che è stata infatti espletata secondo il quesito già in uso in Sezione e al quale ci si è conformati nei precedenti giurisprudenziali emessi (Cfr. tra gli altri, sentenza emessa in data
28.12.2022 causa RG n. 22142/2015 G.U. dott. Luca Giani).
pagina 12 di 17 Si riporta lo stralcio di interesse (Cfr. pag. 12 della seconda c.t.u.): “Alla luce delle osservazioni del CTP di parte convenuta lo scrivente, tenendo debitamente in considerazione la presenza del fido di
Euro 500.000, ha considerato opportuno fornire due ipotesi alternative di calcolo:
i in un primo caso, la verifica della riduzione della rimessa per effetto degli addebiti intervenuti nei tre giorni successivi all'accredito - finalizzata ad accertare i correlati requisiti della “consistenza” e della “durevolezza” - è stata effettuata sull'intero importo dell'accredito (rimessa), prescindendo dalla natura solutoria ovvero ripristinatoria attribuibile a tale accredito - in considerazione della presenza del fido -;
ii nel secondo caso, la verifica della riduzione della rimessa per effetto degli addebiti intervenuti nei tre giorni successivi all'accredito è stata invece effettuata solo sulla eventuale quota solutoria della rimessa precedentemente individuata.
Lo scrivente, cogliendo l'occasione del chiarimento chiesto dalla S.V. Ill.ma, riferisce che, ad una più attenta analisi, tra le due indicate nella CTU depositata ritiene più corretta la metodologia riportata sub punto 1), posto che:
1. gli addebiti intervenuti nei tre giorni successivi a quelli di rilevazione della rimessa non possono che essere portati a riduzione dell'intero importo dell'accredito (rimessa “LORDA”) e non già della sola quota avente natura solutoria;
2. l'analisi circa la natura solutoria ovvero ripristinatoria della rimessa va necessariamente condotta solo una volta accertati i requisiti di consistenza e durevolezza;
Nel caso di specie, le rimesse consistenti sono state individuate negli accrediti contabilizzati:
-in data 01/02/2018 per Euro 288.285,22, cui sono seguiti, nei tre giorni successivi addebiti per Euro
89.250,79;
-in data 06/02/2018 per Euro 610.869,21, cui sono seguiti, nei tre giorni successivi addebiti per Euro
404.564,43.
In entrambi i casi attenzionati, le rimesse, anche al netto dei pagamenti successivamente intervenuti, risultano superare la soglia di significatività individuata, secondo i criteri indicati dal G.I., in Euro
52.619,94.
-con riferimento alla domanda in via di ulteriore subordine (domanda: euro 199.034,43) Anche tale domanda è infondata, con conseguente conferma dell'accoglimento della richiesta del per il maggior importo (euro 444.965,16), in quanto quantificazione alla quale perviene la Parte_1 difesa della banca convenuta in palese violazione del perimetro del quesito peritale e di principi di cui alla statuizione assunta alle pagine che precedono.
Con riferimento al rigetto delle maggiori pretese del TO Parte_1
Tanto statuito, si deve constatare che il non ha aderito alle conclusioni del CTU di cui alla Parte_1
“seconda ctu”, esaminata alle pagine che precedono e recepite nella presente decisione, affermando invece di vantare un maggior credito restitutorio.
Ed in particolare:
-nel foglio di precisazione delle conclusioni il petitum è indicato in euro 904.252,00;
-nelle conclusionali, tardivamente, la difesa del ME TO giunge a domandare la restituzione del maggior importo di euro 944.811,80 (maggiore, infatti, dell'originario petitum) sull'assunto che
“tutte le rimesse impugnate abbiano avuto natura solutoria (…) essendo affluite su un conto corrente con saldo debitore iniziale solo formalmente assistito da un'apertura di credito, peraltro ammontante alla minor somma di euro 500.000”.
pagina 13 di 17 La tesi del ME TO può essere così sintetizzata:
- l'esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett b) L.F. non opererebbe nella specie in quanto:
- il correntista non avrebbe, in concreto, effettuato prelevamenti e pagamenti inerenti svolgimento di attività di impresa in favore di terzi;
- le somme “accreditate” sul conto corrente sarebbero state utilizzate unicamente per estinguere/ridurre dei preesistenti crediti della banca medesima per finanziamenti non regolati in conto corrente, insinuati poi al passivo dell'amministrazione straordinaria per la differenza non coperta. Il ha dedotto, quindi, ravvisarsi il “congelamento” del conto, essendo le somme accreditate Parte_1 destinate ad una finalizzazione del rapporto al rientro nella massima misura possibile.
Tali assunti sono infondati.
La verifica in ordine alla sussistenza della esistenza di una apertura di credito, come precede, era oggetto del quesito peritale e il CTU vi ha provveduto, constatandone la presenza. L'asserito “congelamento” è stato genericamente dedotto dal ME TO nel termine di cui alle preclusioni assertive.
In ogni caso, le evidenze documentali di causa hanno dimostrato che sono state effettuate operazioni nei confronti di terzi. E segnatamente si consideri che: nell'arco temporale delle rimesse contestate sono stati registrati unitamente agli accrediti, addebiti per:
- € 8.090,73 (01.02.2018); pagamento rata mutuo;
- € 72.951,18 (31.01.2018); riba impagata;
- € 32.499,57; pagamento rata mutuo;
- € 369.820,73 (06.02.2018); anticipo estero.
Dalla lettura dello stesso atti di citazione si evince che “anche disimpegnata dell'estratto conto al 28.02.2018” tra il 09.02.2018 e il 31.03.2018 (periodo non oggetto di causa) si continuano a registrare accrediti e addebiti.
Per le medesime ragioni, non può essere neppure accolta la pretesa del (Cfr. pag. 11 della Parte_1 comparsa conclusionale), ove giunge ad affermare che le rimesse revocabili sarebbero, in via gradata, revocabili nella misura di euro 899.154,43; in tema si richiama, per evitare ripetizioni, quanto statuito alle pagine che precedono all'esito dell'esame della c.d. seconda ctu, che ha confermato la sussistenza di una apertura di credito e la conseguente espunzione delle rimesse ripristinatorie.
In ordine al presupposto soggettivo
OV osservare che in base alla formulazione letterale dell'art. 67 comma 2 L.F. l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. che il creditore fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore grava, nel caso che qui ci occupa, in capo al Curatore. Secondo la giurisprudenza di legittimità, alla quale si intende aderire, il Curatore deve, infatti, offrire la prova raggiungibile anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. che la scientia decotionis in capo al soggetto convenuto in revocatoria fosse effettiva, non potendo essa essere espressa in termini meramente potenziali (Cfr. tra le altre, Cass. 12.11.2013 n.
25379; Cass.
2.11.2017 n. 26061; Cass. 30.06.2020 n. 13169). Quanto al requisito sub lettera b) di cui all'elenco riportato in apertura (Cfr. pag. 5) si consideri in particolare, come statuito dalla Sezione intestataria, che:
“la revocatoria nei confronti delle banche presenta delle caratteristiche peculiari, dipendenti sostanzialmente dalla natura dei soggetti coinvolti.
Primariamente, in punto di elemento soggettivo, è indiscutibile che le banche possiedono un bagaglio informativo tale da ritenerle maggiormente capaci di conoscenza dello stato di “salute” finanziaria del debitore, e quindi di una sua eventuale insolvenza, visti gli strumenti di analisi a loro disposizione
pagina 14 di 17 nonché la costante vigilanza che operano sulla loro clientela: ciò agevola il curatore nella prova della scientia decoctionis in capo alla banca, dovendosi altresì rilevare che la giurisprudenza di legittimità si esprime in questo contesto in termini di “presunzioni e conoscibilità”. In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (Cass. n. 3336/2015).
Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 526 del 14/01/2016) ritiene che “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c…”). Si è poi affermato che (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3081 del 08/02/2018) “In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati.” (conforme Sez. 1, Ordinanza n. 3854 del 08/02/2019). Viene richiesto un concreto collegamento tra l'istituto di credito ed i sintomi conoscibili, per un soggetto giuridico di ordinaria prudenza ed avvedutezza, del predetto stato;
ne consegue che va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l'impresa, alla occasionalità ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all'epoca dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento, fattori i quali conducono a ritenere che il soggetto professionale (in quanto operatore bancario altamente qualificato), facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore. In altri termini, in tema di revocatoria fallimentare, il principio secondo il quale grava sul curatore
l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la probabilità della "scientia decoctionis" deve trovare il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, avuto anche riguardo all'eventuale esistenza di rapporti professionali consolidati, in specie esistenti.
Al fine dell'accertamento della scientia decoctionis occorre conferire rilevanza peculiare alla condizione professionale dell'accipiens, onde la misura della diligenza esigibile dal soggetto bancario va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all'onere di informazione tipico del relativo settore di operatività, in ottica di vigilanza prudenziale sullo stato finanziario dell'impresa affidata. In tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore può desumersi dalla natura di agente economico qualificato, tale da consentire al terzo
l'acquisizione di informazioni ordinariamente non accessibili ai comuni operatori e dunque dalla peculiare capacità di percepire, nella situazione in cui si era trovato concretamente ad operare, i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (Cfr. decreto causa di opposizione allo stato passivo n. 18975/2022, emesso in data 14.07.2022, est. dott. . Persona_3
Venendo al caso che qui ci occupa, si deve concludere che il Curatore ha assolto a tale onere probatorio.
In tema si reputa utile, innanzitutto, richiamare quanto riferito in aperture in ordine all'iter dei provvedimenti che hanno portato alla dichiarazione di insolvenza e all'apertura della procedura di pagina 15 di 17 amministrazione straordinaria (e da ultimo al ), dovendosi valorizzare la circostanza che le Parte_1 rimesse per le quali è causa sono collocate temporalmente quasi in corrispondenza con l'apertura della domanda di concordato con riserva, allorquando era oramai conclamato che la società non potesse più operare sul mercato senza accedere ad un piano di risanamento in sede concorsuale, stante le ingenti passività e l'incapacità di farvi fronte con mezzi ordinari.
Conoscibilità in capo alla banca, operatore qualificato, derivante in particolare dall'esame dei bilanci. E segnatamente si consideri che:
-il solo bilancio non utilizzabile, ai fini del presente vaglio, è quello relativo all'esercizio chiuso al
31.12.2017 in quanto approvato in data 31.10.2018 e quindi fuori dal periodo sospetto;
-i bilanci precedenti già erano idonei a ravvisare la situazione patrimoniale ed economica compromessa di (Cfr. esercizi 2013-2015 e 2016); Parte_1 il bilancio 2016 (depositato in data 13.11.2017) e quindi in epoca antecedente le due rimesse per le quali è causa (collocate nel febbraio 2018) evidenziava infatti un risultato economico negativo;
bilancio dal quale si evince una situazione patrimoniale dell'impresa assai preoccupante, registrando una perdita di Euro 3.473.211, un fatturato in calo di oltre Euro 20 milioni, una posizione finanziaria netta negativa di oltre Euro 29 milioni, ed un margine di tesoreria del pari negativo, in situazione di stabile illiquidità.
Come da consolidato indirizzo di legittimità qui condiviso, deve rammentarsi che “la qualità di operatore qualificato del creditore, quale impresa autorizzata all'esercizio del credito è, in effetti, aspetto il cui necessario riscontro, in punto di accertamento della sussistenza della scientia decoctionis, si trova da tempi lontani evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte. Al riguardo, si possono tra le altre compulsare le decisioni di Cass., n. 11696/2020, già citata;
di Cass., 27 ottobre
2017, n. 25635; di Cass., 8 febbraio 2018, n. 3081; di Cass., 29 luglio 2014, n.17208; di Cass., 4 febbraio 20018, n. 2557; di Cass., 2 novembre 2017, n. 26061. Ivi ricorre, in specie, la particolare sottolineatura che la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività” (Cfr. Cass. 26681.2021). L'istituto bancario deve ritenersi un creditore particolarmente qualificato poiché possiede tutti gli strumenti idonei a interpretare i dati “rivelatori” -primi fra tutti, i bilanci di esercizio- della gravità della situazione finanziaria in cui versa un proprio debitore.
Ferme le risultanze di bilancio, si consideri, in ogni caso, che la notevole esposizione debitoria maturata, in costanza di rapporto contrattuale, costituisse una ulteriore ragione per ritenere che quest'ultima fosse a conoscenza della situazione in cui versava la propria debitrice. Non vi è dubbio, infatti, che sul piano dell'id quod plerumque accidit, un andamento costantemente negativo dei conti corrente, come è accaduto nel caso che qui ci occupa, rappresenti un forte incentivo per un istituto bancario per effettuare più scrupolosi e approfonditi controlli sulla situazione del proprio debitore.
Nel caso di specie - se si considera che nel corso del semestre sospetto è arrivata a registrare un'esposizione debitoria massima pari a euro 919.320,98 - pare ragionevole ritenere che l'istituto bancario non potesse trascurare le evidenze di conto e conseguentemente effettuasse monitoraggi continui.
Si deve, quindi, concludere che l'inequivocità dei dati di bilancio, la professionalità della banca convenuta nella lettura degli stessi e la notevole esposizione debitoria accumulata nel tempo, costituiscano la prova del presupposto della cd scientia decoctionis in capo alla convenuta CP_1
pagina 16 di 17 ***
La banca convenuta viene pertanto condannata alla restituzione dell'importo di cui alle rimesse, come sopra statuito, oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo, con rigetto, invece, del
“maggior danno” richiesto in citazione (ed invero non espressamente richiesto in sede di precisazione delle conclusioni), stante la genericità dell'allegazione e l'assenza di un conteggio e prospetto relativo al periodo e ai tassi di raffronto di interesse.
Spese di lite
Il ME TO è vittorioso nei termini di cui al dispositivo, tuttavia, si deve constatare come il sia parzialmente soccombente quanto alla maggior pretesa invocata anche dopo Parte_1 l'espletamento della c.t.u. ed invero formulando (in conclusionale) la pretesa di importo financo maggiore dell'originario petitum. Sussistono pertanto ragioni per compensare le spese di lite tra le parti per 1/3 e per porre i restanti 2/3 a carico della convenuta stante la prevalente soccombenza. CP_5
In ragione del valore della causa e fatta applicazione dei compensi medi (per fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), muovendo così da un importo a titolo di spese di lite di complessivi euro 29.193,00, si dispone la compensazione delle predette spese tra le parti per 1/3 e viene quindi condanna la banca convenuta al pagamento dei restanti 2/3 pari ad euro 19.462,00 oltre
15% per rimborso spese generali, oltre Cassa e Iva, oltre refusione di CU e marca.
Pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto emesso in pari data in euro 5.116,32 oltre
Cassa e Iva, a carico del nella misura di 1/3 (euro 1.705,44) e della banca convenuta per 2/3 Parte_1
(euro 3.410,88).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) REVOCA, in parziale accoglimento della domanda dell'TO Parte_1 proposta nei confronti della convenuta ai sensi degli artt. 49 D.Lgs.
[...] Controparte_1
270/1999 e 67 e ss. L.F., in favore della massa dei creditori del ME TO le rimesse bancarie effettuate dal 01.02.2018 al 08.02.2018, per le quali è causa, per l'importo complessivo individuato in euro 444.965,16 come meglio descritto in narrativa;
2) CONDANNA per l'effetto del capo 1) che precede la banca convenuta alla restituzione in favore del TO della predetta somma di euro 444.965,16 oltre interessi legali dalla Parte_1 notifica della citazione al saldo;
3) compensate le spese di lite per 1/3, CONDANNA la convenuta alla refusione in favore CP_5 del TO del restante importo, pari ad euro 19.462,00 oltre 15% per rimborso spese Parte_1 generali, oltre Cassa e Iva, oltre refusione di CU (euro 1.686,00) e marca (euro 27,00);
4) pone definitivamente a carico del TO per 1/3 e della banca convenuta per i restanti Parte_1
2/3, le spese di ctu tecnico-contabile liquidate in favore del dott. e così, Persona_2 quanto ai rapporti interni, per euro 1.705,44 in capo al TO e per euro 3.410,88 in Parte_1 capo alla banca convenuta, oltre accessori di legge come da separato decreto emesso in pari data.
Milano, così deciso in data 24.03.2025.
Il Giudice
dott. Luca Giani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Giani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1972/2023 R.G. promossa da:
in persona del curatore dott. (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliato in via Serbelloni 13 – Milano presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Fabrizio Pellegrini, codice fiscale , fax 02 8909 3298, PEC CodiceFiscale_1
che lo rappresenta e lo difende per decreto di autorizzazione Email_1
a stare in giudizio in data 28.12.2022 del GD Dott. Sergio Rossetti ed in forza di procura, agli atti
ATTORE contro con sede sociale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 Tower A - 20124 Controparte_1
Milano, capitale sociale € 21.277.874.388,48 i.v. - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI - CP_1 P.IVA_2 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e P. IVA
- Aderente al Fondo Interbancario e al di P.IVA_3 Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea CP_4
Fioretti del Foro di Roma (cod. fis. ) in virtù di procura generale alle liti per CodiceFiscale_2 atto notaio di Bologna rep. 115840 del 29.10.2010 ed elettivamente domiciliata nel suo Per_1 studio in Milano, via Larga 19 (indirizzo pec da considerarsi domicilio Email_2 digitale a cui effettuare in via esclusiva ogni notificazione ai sensi di legge)
CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare ex artt. 49 D.Lgs. 270/1999 e 67 e ss. L.F.
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.12.2024 hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come da fogli depositati telematicamente, che si ritrascrivono qui di seguito.
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Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previe le pronunzie e le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sia in rito, sia in merito, di parte convenuta:
A) nel merito: dichiarare inefficaci e revocare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 67 commi 2 e 3
l.fall., gli accrediti intervenuti sul conto corrente n. 30024805 intestato a presso Parte_1 la come dettagliatamente indicati nella narrativa dell'atto di citazione ed ivi Controparte_1 contrassegnati con i nn. da 1. a 51., per la somma complessiva di Euro 904.252, pari alla loro complessiva frazione solutoria, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di legge o di giustizia;
B) nel merito: condannare per l'effetto la alla restituzione in favore della Controparte_1
Procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 comma 3 l.fall., della stessa somma di Euro 904.252, in quanto pari alla differenza tra l'ammontare massimo delle pretese della banca nel periodo in considerazione e le sue residue pretese alla data di apertura del concorso, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di legge o di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
C) in ogni caso: con favore delle spese e dei compensi di avvocato”.
Conclusioni di parte convenuta
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarate inammissibili tutte le allegazioni nuove svolte nella seconda memoria del fallimento e disposto, se del caso, supplemento di CTU sulla base dei quesiti integrativi richiesti dalla convenuta all'udienza del 15.10.2024 e con nota del proprio CTP del 18.10.2024,
- nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande della parte attrice in quanto carenti dal punto di vista assertivo e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto;
- in via di mero subordine, nella non creduta ipotesi di rimesse ritenute revocabili, circoscrivere l'obbligo restitutorio in applicazione del criterio di cui all'art. 70 comma 3 L.F.
Con vittoria di spese e compenso di causa”.
.
***
Svolgimento del giudizio
Il con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data Parte_1
09.01.2023 ha convenuto in giudizio rassegnando le conclusioni di cui in Controparte_1 epigrafe.
Alla prima udienza celebrata in data 09.05.2023 (essendo la causa ancora disciplinata dal “vecchio rito”, ante riforma Cartabia), venivano assegnati su richiesta delle parti i termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con fissazione di udienza in prosecuzione al 10.10.2023.
Seguivano il deposito di:
- memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. da parte del TO;
Parte_1
- memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. da parte di entrambi i contradditori;
- memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. da parte di entrambi i contradditori.
pagina 2 di 17 Con ordinanza emessa in data 30.10.2023 (comunicata in data 02.11.2023), a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2023 veniva disposta ctu contabile, nominando C.T.U. il dott. Per_2
[...]
Il quesito assegnato al CTU è il seguente: “previo tentativo di conciliazione ex art. 198 co. 1 cpc, individui il C.T.U., letti gli atti e i documenti prodotti in giudizio e assunte le necessarie informazioni (e, ove vi sia assenso delle parti, previa acquisizione di ulteriore documentazione) esperita ogni opportuna indagine sulla base dei documenti agli atti e nei limiti di cui all'art. 198 co. 2 c.p.c., per il solo contratto di conto corrente di corrispondenza n. 30024805 per cui è causa intrattenuto da con con riferimento al periodo individuato in atti e riportato in premessa: Parte_1 CP_1
- i saldi iniziali e i saldi finali;
- le linee di credito contrattuali regolate sul conto corrente e i limiti quantitativi e temporali delle stesse;
-le rimesse regolate sui conti correnti, evidenziando quelle che hanno eventualmente comportato una riduzione della esposizione della cliente verso la banca (per conto scoperto perché non affidato o per rientro dall'extra affidato del conto) percentualmente significativa (almeno del 10% della differenza tra massima esposizione debitoria e saldo finale) e stabile nel tempo (per almeno 3 giorni lavorativi;
quindi da escludersi la natura solutoria delle rimesse cui hanno fatto seguito nei tre giorni successivi prelievi uguali o superiori)
- la massima esposizione debitoria della cliente verso la banca nel periodo considerato;
- la differenza tra l'ammontare massimo del credito della banca verso la cliente nel periodo considerato e il credito della banca alla data di pubblicazione nel registro delle imprese della presentazione della domanda di concordato preventivo;
Il Consulente tenga conto delle seguenti linee guida:
1. utilizzo -con riferimento ai movimenti ultragiornalieri - del concetto di saldo disponibile, in ragione della successione cronologica dei movimenti indicati negli estratti conto così riclassificati:
a) considerazione, in relazione alle operazioni di accredito della data contabile, per i versamenti in contanti, anche a titolo di anticipazione, per gli accrediti di assegni circolari emessi dalla stessa banca, per gli accrediti di assegni bancari tratti sulla stessa agenzia presso la quale è acceso il conto, nonché per gli accrediti di giroconti da altri conti dello stesso correntista, di bonifici e di interessi attivi, e per tutti i titoli in relazione ai quali risulti che la abbia effettuato CP_5 l'incasso immediato per conto del correntista;
b) considerazione della data di valuta per le ulteriori operazioni di accredito, quali i versamenti degli altri assegni o degli altri titoli non ad incasso immediato, per gli accrediti di effetti e per gli accrediti di anticipi di varia natura;
c) considerazione, in relazione alle operazioni di addebito, della data contabile, per i prelevamenti in contanti o a mezzo assegni, per i richiami di assegni e/o di effetti, per le disposizioni di pagamento, per i giroconti da altri conti del medesimo correntista, per i bonifici e per gli addebiti di spese interessi e competenze”.
All'udienza del 12.12.2023 il CTU prestava il giuramento di rito e veniva assegnato l'incarico peritale come da quesito che precede, nel contraddittorio tra le parti, così dichiarando a verbale i difensori: “I difensori non hanno nulla da riferire o precisare rispetto al quesito, il cui contenuto viene pertanto ritenuto esaustivo”.
Assegnati i termini per l'espletamento della ctu e deposito dell'elaborato finale, veniva fissata udienza in prosecuzione al 18.06.2024.
All'udienza del 18.06.2024 la difesa del (che non aveva nominato consulente di parte) Parte_1 constatato che l'elaborato finale del CTU conteneva, all'esito dei rilievi del CTP della banca convenuta, conclusioni parzialmente diverse dal primo elaborato (c.d. bozza di ctu), chiedeva assegnarsi termini per formulare compiutamente i propri rilievi alla ctu e per chiamare il CTU a chiarimenti.
La difesa della banca, per l'ipotesi di assegnazione in favore del TO di termine per Parte_1 osservazioni alla ctu, domandava a sua volta termine per controreplica.
Con ordinanza del 13.07.2024 venivano, quindi, assegnati termini alle parti e al CTU per integrare l'elaborato finale, con fissazione di udienza di comparizione dei difensori, nonché di CTU e CTP della banca convenuta al 15.10.2024, come segue:
“
1.ASSEGNA al CTU termine sino al 31.07.2024 per depositare nota integrativa al fine di:
pagina 3 di 17
1.1 meglio esplicitare, proseguendo nella esemplificazione offerta, il ragionamento contenuto negli ultimi due capoversi di pag. 8 dell'elaborato finale;
1.2 specificare se l'elaborato finale si è discostato dal quesito originario e indicarne le differenze e le ragioni;
1.3 esplicitare se si ravvisa nella specie un affidamento/fido/apertura di credito il cui utilizzo è stato verificato sulla scorta della documentazione agli atti, stante le conclusioni di segno contrario del enunciante anche in occasione Parte_1 dell'udienza di conferimento incarico;
1.4 esplicitare per l'ipotesi di conto corrente con affidamento/fido/apertura di credito (nella specie parrebbe una apertura di credito per euro 500.000) come è stata operata la verifica in tema di soglia di consistenza, quantificazione della rimessa e stabilità/durevolezza;
2. ASSEGNA successivo termine al ME TO (che non ha nominato un proprio CTP) sino al 13.09.2024 per depositare una propria nota autorizzata volta esclusivamente a formulare le proprie osservazioni relativamente all'elaborato finale del CTU nonché alla nota a chiarimento del CTU di cui al punto 1) che precede;
3. ASSEGNA termine alla banca convenuta sino al 27.09.2024 per deposito di nota nella quale indicare:
3.1 le osservazioni già formulate rispetto alla bozza che reputa ancora attuali e non superate dall'elaborato finale;
3.2 le eventuali osservazioni “nuove” che discendono dalla nota a chiarimenti del CTU di cui al punto 1) che precede;
3.3 eventuali repliche alle deduzioni della difesa del di cui al punto 2) che precede;
Parte_1 FISSA udienza del 15.10.2024 alle ore 11,15 per prosecuzione discussione sulla ctu, disponendo la comparizione personale del CTU e del CTP della banca, nel corso della quale i difensori potranno illustrare le note di cui sopra e il CTU potrà essere chiamato direttamente a chiarimenti per i profili necessitanti ulteriori informazioni”.
Seguivano:
-il deposito della nota integrativa del CTU;
-il deposito delle note autorizzate da parte del ME TO e della banca convenuta.
All'udienza del 15.10.2024 la difesa del chiedeva disporsi ulteriore integrazione della ctu, al Parte_1 fine di operare supplemento di verifica peritale non contemplata nel quesito originario e, in via subordinata, domandando fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Anche la difesa della banca chiedeva disporsi supplemento peritale, secondo perimetro di indagine difforme da quello oggetto nel quesito del ctu a suo tempo assunto con l'adesione di tutti i contraddittori.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.10.2024, con ordinanza del 18.11.2024 il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 03.12.2024 rigettando le richieste di integrazione della ctu.
Alla udienza del 03.12.2024 i difensori precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe;
non essendovi stata alcuna rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche, seguiva il deposito di comparse conclusionali e repliche da parte di entrambi i contradditori ex art. 190
c.p.c. e all'esito la causa è stata trasmessa al giudice per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel merito
In ordine alla domanda revocatoria svolta da parte attrice
OV premettere ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, che qui ci occupa, che: la dichiarazione dello stato di insolvenza di con sentenza del 14.01.2020, poi Parte_1 ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999 con decreto del 19.03.2020, è seguita al precedente deposito di domanda di concordato preventivo con riserva pagina 4 di 17 depositato in data 05.02.2018, dichiarata inammissibile, alla quale era seguita una seconda domanda di concordato preventivo in data 18.04.2019. Quanto alla procedura di A.S. il commissario straordinario trasmetteva al MISE il programma di risanamento - avente carattere liquidatorio - il 22.05.2020, e nella successiva data del 10.11.2021 dava atto della sua incompleta esecuzione alla scadenza.
Il Tribunale dichiarava, quindi, con sentenza ai sensi dell'art. 69 e ss. del D. Lgs. 270/99 in data
17.12.2021, il fallimento di , odierno TO, nominando curatore l'ex commissario Parte_1 straordinario dott. . Parte_2
In tale contesto opera pertanto -ai fini della dichiarazione d'inefficacia dei pagamenti liquidi ed esigibili effettuati dalla debitrice poi fallita- l'art. 49 D.Lgs. 270/1999, che richiama il combinato disposto di cui all'art. 67 comma 2 L.F. e all'art. 69 bis comma 2 L.F., che prevede ai fini dell'accoglimento dell'azione promossa dal che: Parte_3
a) i pagamenti siano avvenuti nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo presso il Registro delle Imprese (c.d. periodo sospetto);
b) il creditore fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento del pagamento
(c.d. scientia decotionis).
E segnatamente, quanto al requisito sub lettera a):
- con riferimento alla c.d. consecutio, si consideri che per effetto dell'art. 69bis L.F. nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento (dovendosi ampliare la portata della norma anche alla fattispecie di concordato seguito da apertura di un'amministrazione straordinaria, come ricavabile incidentaliter dalle pronunce T.Treviso 3.05.2007 e T. Novara 17.12.2012, interrogatesi sull'applicabilità di tale disciplina alle procedure apertesi sotto la vigenza delle precedenti norme), i termini di cui all'art.67, comma 2 L.F. devono farsi decorrere dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese: trattasi di norma applicativa dell'ormai consolidato principio di consecuzione delle procedure. E segnatamente si consideri che il principio della c.d. “retrodatazione” risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, quanto alla fattispecie che qui ci occupa secondo la disciplina applicabile ratione temporis, trattandosi sostanzialmente dell'espressione di un medesimo stato di insolvenza sotteso alla procedura minore di regolazione della crisi così come al fallimento, tanto che Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25728 del 14/12/2016 ha affermato che “L'art. 69 bis l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, laddove dispone che, se alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, commi 1 e 2, e 69 l.fall. decorrono «dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese», trova applicazione, in forza del comma 3 del citato art. 33, ai procedimenti di concordato preventivo introdotti «dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione» e, quindi, per effetto dei termini a ritroso previsti dal menzionato art. 67, anche agli atti pregiudizievoli compiuti prima della sua stessa entrata in vigore, senza, peraltro, che tale conseguenza lo esponga a possibili censure di incostituzionalità, per disparità di trattamento, rispetto alle procedure aperte in epoca anteriore alla data predetta: la norma, infatti, sia pure con riguardo alla data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese, ha recepito il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali che, nell'interpretazione giurisprudenziale, già assegnava rilevanza, ai fini del computo del periodo sospetto, alla data di presentazione della domanda di concordato (ove la procedura fosse stata poi ammessa) per essere la sentenza di fallimento l'atto terminale di un procedimento comunque sorretto dalla successivamente accertata insolvenza dell'imprenditore.” Infine, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8970 del 29/03/2019 ha con chiarezza evidenziato che “Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente pagina 5 di 17 prima dell'introduzione dell'art. 69 bis, comma 2, l.fall., per effetto dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato
e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169 l.fall.”.
Nella specie, la consecutio tra procedure si evince dall'iter come esposto dal e risultante Parte_1 dalla documentazione prodotta:
- come anticipato in apertura, con domanda depositata il 05.02.2018 e pubblicata nel registro delle imprese di Milano in data 08.02.2018 (Cfr. visura storica - doc. 2, fasc. TO), Parte_1 chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione di una definitiva proposta, del piano e della documentazione prevista per legge, ovvero di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione;
-la società, integrata la documentazione e presentata la definitiva proposta in termini di continuità, veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto in data 05.07.2018;
-l'articolata procedura che ne derivava, con una prima dichiarazione di inammissibilità per mancato raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione di tale proposta il 28.03.2019 e la contestuale rinuncia della società alla domanda, la presentazione di una seconda domanda di concordato preventivo in continuità aziendale il 18.04.2019 e la nuova ammissione del 30.05.2019 ed una seconda dichiarazione di inammissibilità per mancato raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione, non andava a buon fine;
-in sede di tale ultima dichiarazione di inammissibilità, accertata la sussistenza dei requisiti per la sottoposizione di all'amministrazione straordinaria, il Tribunale di Milano ne Parte_1 dichiarava l'insolvenza con sentenza depositata e pubblicata nel registro delle imprese il 14.01.2020, nominando commissario giudiziale il dottor (Cfr. doc.8, fasc. TO); Parte_2 con successivo decreto del 19.03.2020 ne dichiarava aperta la procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 270/99 (Cfr. doc. 9, fasc. TO);
-il commissario straordinario, come riferito in apertura, trasmetteva al MISE il programma di risanamento - avente carattere liquidatorio - il 22.05.2020, e nella successiva data del 10.11.2021 dava atto della sua incompleta esecuzione alla scadenza;
-Il Tribunale dichiarava conseguentemente, con sentenza ai sensi dell'art. 69 e ss. del D.Lgs. 270/99 del 17.12.2021, il fallimento di nominando curatore l'ex straordinario dottor Parte_1 Parte_3
(Cfr. doc.10, fasc. TO). Parte_2
Sussiste, pertanto, un'ipotesi di consecutio tra la domanda di concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento, con conseguente verificazione dei presupposti presi in considerazione dagli artt. 69 bis comma 2 l.fall. e 49 comma 2 del decreto sopra richiamato.
- con riferimento alle rimesse e alla loro natura solutoria
Premessa
In primis giova rammentare che ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F., sono soggetti a revoca i cd. atti normali (pagamenti effettuati per estinguere un debito o atti costitutivi di diritti di prelazione compiuti per debiti contestualmente creati) effettuati nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, a condizione che il curatore [oppure il Commissario] provi la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto destinatario del fallimento [oppure della procedura di AS].
In secondo luogo, per espressa previsione legislativa (art. 67, comma 3, lett. b L.F.), le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca, vengono sottratte all'azione revocatoria.
pagina 6 di 17 Questa ipotesi di esenzione subordina chiaramente la revocabilità delle rimesse alla loro natura solutoria: in caso di rimesse meramente ripristinatorie, infatti, non si può discorrere in termini di reale riduzione dell'esposizione debitoria, la quale si realizza unicamente laddove l'operazione possegga un'attitudine estintiva dell'obbligazione in funzione della quale è stata compiuta. Ne discende che, per quanto a una prima lettura la norma – per come formulata – non si riferisca più a concetti previgentemente valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità quali quelli di “affidamento” e
“conto scoperto” (si veda Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 28/02/2007 “In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, incombe al curatore del fallimento l'onere di fornire la prova della natura solutoria del versamento, nonchè del presupposto della stessa, costituito dall'esistenza di uno scoperto del conto”, nonché Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14087 del 01/10/2002 “Le rimesse sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito sono revocabili, ex art. 67 legge fall., tutte le volte in cui il conto stesso, all'atto della rimessa, risulti "scoperto": sia perché, non essendo assistito da apertura di credito, presenti un saldo a debito del cliente;
sia perché il pur consentito indebitamento abbia ecceduto i limiti del fido convenzionalmente accordato al correntista. In tale situazione, secondo la distribuzione dell'onere probatorio sancita dal citato art. 67, alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua esecuzione nel periodo
"sospetto", e della "scientia decoctionis" da parte della banca, mentre quest'ultima ha l'onere di provare la natura non solutoria del versamento, eventualmente documentando l'esistenza, all'epoca, di un contratto di apertura di credito in ampliamento rispetto a quella precedentemente concessa”), gli stessi continuano ad essere evocati implicitamente sulla base di una lettura attenta della stessa, in combinato disposto con gli artt. 67, comma 2 e 70, comma 3 L.F.
Più precisamente, il riferimento operato dall'art. 67, comma 2 L.F. a pagamenti di debiti liquidi ed
“esigibili” evoca un concetto di solutorietà (sul punto si veda Cass. 3.07.2013, n. 16610 “Le rimesse intervenute sul conto corrente, che presenti un saldo negativo, sono revocabili, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall. (nella formulazione anteriore al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto qualsiasi versamento effettuato in presenza di un debito scaduto ed immediatamente esigibile costituisce un pagamento (totale o parziale) di quel debito;
né il fatto che il debitore abbia successivamente continuato ad operare sul conto può far venir meno l'effetto solutorio già realizzato, a meno che non vi sia la prova che il denaro versato sia rimasto nella disponibilità del correntista (come accade nelle cd. partite bilanciate”); parimenti, l'art. 70, comma 3, imponendo al terzo che ha operato le rimesse sul conto corrente bancario la restituzione di una somma pari alla differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal fallito nel periodo sospetto e il saldo finale, si ispira alla teoria del “massimo scoperto”).
Conseguentemente, si può ritenere che l'attuale disciplina in punto di revocabilità delle rimesse bancarie richiede un vaglio delle rimesse che tenga conto del loro carattere solutorio (presuntivamente ritenuto sussistente in presenza di pagamenti effettuati su un conto scoperto, che presenti un saldo negativo oltre i limiti dell'affidamento, a tal punto che di recente la giurisprudenza di legittimità ha richiesto alla banca la prova di un'esplicita pattuizione idonea a comprovare la natura non solutoria delle rimesse ove affluite su un conto scoperto, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13175 del 30/06/2020, nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19751 del 09/08/2017) e dell'effetto di riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria eventualmente prodotto, nella consapevolezza che l'importo revocabile delle rimesse rispettose di questi requisiti ex art. 67 L.F. non può oltrepassare il tetto massimo recato dal quantum calcolato sulla base del criterio di cui all'art. 70, comma 3 L.F.
D'altra parte, è evidente che se le rimesse intervengono su un conto corrente affidato, si tratterà di un mero ripristino della provvista nei limiti dell'affidamento, senza portata solutoria.
pagina 7 di 17 In ogni caso, per effetto della riforma legislativa intervenuta nel 2005 (D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80), i requisiti determinanti in sede di selezione delle rimesse solutorie sono dati dalla consistenza e dalla durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria operata dalle stesse. In assenza di definizioni positive, negli anni la giurisprudenza ha fornito un apporto interpretativo di tali due concetti, ponendosi quale premessa ermeneutica il superamento di una valutazione atomistica delle singole rimesse, isolatamente considerate, in favore di una considerazione complessiva o di durata. Così ragionando, l'entità della consistenza viene valutata in relazione al rientro complessivo ottenuto per effetto di più movimenti, da valutarsi non tanto in termini quantitativi quanto qualitativi, non assoluti ma relativi (in relazione all'entità complessiva dell'esposizione bancaria).
Si registrano quindi diversi approcci di merito che hanno guardato, di volta in volta, a vari strumenti e modalità mutuate dalla tecnica bancaria. Quanto alla durevolezza, essa deve essere intesa in termini di non transitorietà, sotto un'ottica finalistica, ossia guardando all'intenzione delle parti, verificando se quest'ultima era diretta ad abbattere concretamente e definitivamente l'esposizione del correntista, poi fallito. Sul punto, di rilievo è la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano 27.03.2008 ha statuito che
“Nell'interpretazione del significato dell'aggettivo durevole contenuto nell'art. 67, terzo comma, lett. b) l. fall. occorre fare riferimento al concetto di stabilità nel tempo dell'effetto solutorio;
soltanto il versamento (con effetto riduttivo consistente) che non venga compensato da successivi prelevamenti è caratterizzato dalla durevole riduzione dell'esposizione debitoria. Si deve fare ricorso necessariamente
a un criterio relativo e non assoluto dipendente dalla valutazione della frequenza delle movimentazioni del conto”.
Facendo applicazione delle predette norme al caso in esame, si osserva che la domanda “revocatoria fallimentare” sia meritevole di accoglimento, non essendo fondata l'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. b) L.F. opposta dalla banca convenuta, la quale esclude dall'oggetto dell'azione revocatoria le rimesse effettuate su conto corrente bancario nella misura in cui non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria di GDM SPA nei confronti della banca, per le ragioni di cui ai paragrafi che seguono.
Nel caso di specie
In ordine all'arco temporale delle rimesse per le quali è causa Il ME TO ha proposto una domanda di revocatoria ex artt. 67, co. 3, lett. b) e 70 L.F. avente ad oggetto le rimesse bancarie affluite sul conto corrente n. 30024805, dall'8.08.2017 all'8.02.2018 (semestre antecedente alla pubblicazione, nel registro delle imprese di Milano, della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo dell'8.02.2018) e individuate nel periodo compreso tra il 31.01.2018 – 08.02.2018. Il saldo debitorio passivo del conto corrente alla data del 31.01.2018 risulta pari ad euro 919.312,49 mentre alla data dell'8.02.2018 il saldo risulta essersi ridotto ad euro 393.120,60.
Con l'atto introduttivo della presente causa, il curatore impugnava tutti gli accrediti ivi indicati al paragrafo I.2, sull'assunto che risultassero, al netto dei giroconti e di altre operazioni di minore importo, avere avuto funzione solutoria per l'ammontare complessivo di euro 904.252, ai sensi dell'art. 67 commi 2 e 3 l.fall., in quanto affluiti su un conto corrente con saldo costantemente passivo e scoperto, con conseguente riconducibilità degli stessi alla categoria dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e con inapplicabilità dell'esenzione stabilita dall'art. 67 comma 3 lett. b) l.fall., ed in situazione di consapevolezza da parte della banca della situazione di insolvenza del proprio correntista. Si richiedeva, per l'effetto della dichiarazione di inefficacia degli accrediti, la condanna di alla restituzione della medesima somma di euro 904.252, indicandosi in misura di euro CP_1
pagina 8 di 17 1.582.066 la differenza tra l'esposizione debitoria complessiva, che le rimesse in conto corrente hanno contribuito a ripianare, alla data del 31 gennaio 2018, e il loro ammontare residuo alla data di pubblicazione della domanda di preconcordato nel registro delle imprese.
La cornice temporale di riferimento e le operazioni ivi risultanti quanto alla domanda che qui ci occupa, sulla scorta degli estratti conto prodotti con l'atto introduttivo e come da documentazione esaminata dal CTU non sono stati oggetto di contestazione da parte della banca convenuta.
La banca convenuta contestata piuttosto che la verifica debba essere effettata tenendo conto, come saldo finale delle pretese della banca dell'esposizione del conto corrente insinuata al passivo della procedura, pari a -€ 2.874.823,25 e in comparsa conclusionale così riferisce: “In riferimento alla verifica della differenza fra la pretesa massima e quella alla data della procedura, ex art. 70 L.F., si ritiene che la verifica debba essere effettata tenendo conto, come saldo finale delle pretese della banca dell'esposizione del conto corrente insinuata al passivo della procedura, pari a -€ 2.874.823,25”(Cfr. pag. 13) e che: “la corretta ricostruzione del saldo del conto corrente, tenuto conto dell'esposizione insinuata al passivo (della procedura di amministrazione straordinaria) era pari a - euro 2.874.823,25
(cfr. doc. 12 di parte attrice) e non vi è stata alcuna riduzione del saldo, ma al contrario c'è stato un incremento del saldo debitore (rispetto al saldo a debito al 31.01.2018 pari a - euro 919.320,98)” (Cfr. pag. 19).
Tale assunto era stato esposto anche in occasione delle osservazioni alla prima “bozza” di ctu (seguita dall'elaborato finale del 19.04.2024 c.d. prima ctu), limitandosi, tuttavia, il CTU a non condividere la prospettazione in esame, affermando di essersi “attenuto a quanto richiesto dal G.I. nel quesito peritale”. Medesima conclusione viene svolta dal CTU, in tema, nella c.d. seconda ctu (ossia l'elaborato del 31.07.2024).
La prospettazione della banca (che ove fondata non avrebbe neppure determinato l'avvio della ctu) è erronea, in quanto confutata dallo stesso dato testuale della norma qui applicata.
In tema sono condivisibili, invece, le conclusioni del TO ove ha ribadito che la Parte_1 movimentazione del conto corrente successiva alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo non rileva, sia perché, dal punto di vista formale, la disposizione dell'art. 69 bis comma 2
l.fall. riguarda i soli pagamenti di debiti effettuati nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato, sia perché, dal punto di vista sostanziale, l'incremento del saldo debitore in corso di preconcordato è derivato non da nuove operazioni, ma da registrazioni di ulteriori crediti della stessa banca per riaddebiti di effetti impagati, commissioni e spese, ed estinzione di finanziamenti, e non - in ogni caso - da successivi utilizzi del correntista. Si reputa quindi erronea l'elaborazione offerta dalla banca anche a pag. 12 della comparsa conclusionale, ove senza peraltro richiamare precedenti in termini, si limita ad affermare che la giurisprudenza limiterebbe il calcolo del differenziale tra il massimo scoperto e il saldo “alla data del fallimento” e richiamando l'importo esposto nella insinuazione al passivo (saldo negativo di euro
2.874.823,25); è infatti evidente che, nella specie, il dato di riferimento debba essere collocato all'epoca della domanda prenotativa di concordato, non rilevando la successiva ammissione al passivo ancorata ad una cornice temporale successiva ed estranea rispetto al perimetro della fattispecie normativa qui operante.
In ordine agli esiti dell'attività peritale utilizzabili per la presente decisione
Non si può sottacere che le “risposte” degli elaborati peritali siano state “ondivaghe”. Ed infatti:
pagina 9 di 17 -nella prima “bozza” datata 19.02.2024 il CTU concludeva che le rimesse erano revocabili per euro 899.154,43;
-il , considerato evidentemente le conclusioni a sé “favorevoli” della predetta bozza peritale Parte_1 non presentava alcuna osservazione;
-la a mezzo del suo perito, presentava invece osservazioni, principalmente in ragioni del fido CP_5 risultante dalla documentazione agli atti e non considerato dal CTU;
-nella c.d. prima ctu (elaborato finale), il consulente d'ufficio rettificava la propria analisi, escludendo la revocabilità per euro 899.154,43 e formulando, quindi, due ipotesi quanto alle rimesse solutorie passibili di revoca:
prima ipotesi (revocabile: euro 444.965,16)
seconda ipotesi (revocabile: euro 288.285,22)
-nella c.d. seconda ctu, il CTU ha mutato parzialmente le conclusioni affermando che l'ipotesi da confermarsi sia unicamente la prima.
In tale contesto la difesa della banca, in principalità, ha domandato il rigetto dell'azione, in via gradata ha chiesto riconoscersi quale posta da revocare quella di cui alla predetta seconda ipotesi (euro 288.285,22) e in via di ulteriore subordine ha domandato limitarsi l'accoglimento della pretesa del ad euro 199.034,43 (“terza ipotesi”); scenario non elaborato dal CTU, ma esposto (per la Parte_1 prima volta) dalla banca convenuta nelle note del 25.10.2024 e ricostruito come da prospetto qui riportato:
pagina 10 di 17 Tanto premesso, applicati i principi giurisprudenziali di cui in apertura (paragrafo “Premessa”) sono condivisibili le conclusioni del CTU di cui alla c.d. seconda ctu, ove ha individuato l'importo revocabile oggetto di condanna di restituzione in favore del TO in euro 444.965,16. Parte_1
Si condivide, infatti, il predetto ragionamento in quanto scevro da vizi logici giuridici, ove in primis ha individuato il quantum delle rimesse consistenti, essendo tale importo pari al 10% della differenza tra la massima esposizione debitoria nel periodo sospetto e il saldo finale, come da importi esposti nella c.d. prima ctu (Cfr. pagg. 10 e ss.) e confermati nella seconda ctu: massima esposizione debitoria nel periodo: euro 919.320,98 (saldo iniziale al 01.02.2018) saldo finale (al 08.02.2018, data di pubblicazione della domanda di concordato nel R.I.): euro 393.121,56
Differenza: euro 526.199,42
Rimesse consistenti=10% della differenza euro 52.619,94
Risultano, altresì, condivisibili le conclusioni del CTU in punto di durevolezza delle rimesse, quantificate complessivamente in euro 899.154,43
Tanto osservato si consideri, tuttavia, che l'art. 70 comma 3 LF pone un limite alla restituzione, la quale non può superare “la differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso”, come da calcolo che segue:
Rimesse revocabili euro 899.154,43
Differenza massima esposizione/saldo finale euro 526.199,42
Nella fattispecie in esame si deve considerare, ulteriormente, che vi è apertura di credito sul c/c per cui
è causa, così osservando il CTU:
pagina 11 di 17 L'accoglimento della domanda del ME TO deve, pertanto, essere limitato al predetto importo di euro 444.965,16.
Con riferimento alle diverse conclusioni alle quali sono pervenuti i contraddittori, si rinvia al paragrafo seguente.
In ordine al rigetto delle conclusioni della banca convenuta
-con riferimento alla domanda in via gradata (domanda di euro 288.285,22)
Si deve osservare che il ragionamento del CTU, come compiutamente illustrato nella c.d. seconda ctu, rispondendo alla richiesta di chiarimenti formulata dal Tribunale, sia scevro da vizi, pienamente condivisibile e conforme, peraltro, al quesito assegnato.
E pertanto erroneo l'assunto della banca convenuta ove già in sede di perizia aveva affermato che la soccombenza fosse da riconoscersi per il solo importo di euro 288.285,22.
La contestazione della banca nasce dalla verifica degli addebiti complessivamente intervenuti nei tre giorni successivi all'accredito di ciascuna delle rimesse, come individuati dal CTU nel prospetto che segue:
Secondo, infatti, il riferito criterio logico prima ancora che giuridico, solo una volta accertati i requisiti di consistenza e durevolezza, sarà possibile procedere alla verifica in ordine alla natura solutoria ovvero ripristinatoria della rimessa.
Indagine peritale che è stata infatti espletata secondo il quesito già in uso in Sezione e al quale ci si è conformati nei precedenti giurisprudenziali emessi (Cfr. tra gli altri, sentenza emessa in data
28.12.2022 causa RG n. 22142/2015 G.U. dott. Luca Giani).
pagina 12 di 17 Si riporta lo stralcio di interesse (Cfr. pag. 12 della seconda c.t.u.): “Alla luce delle osservazioni del CTP di parte convenuta lo scrivente, tenendo debitamente in considerazione la presenza del fido di
Euro 500.000, ha considerato opportuno fornire due ipotesi alternative di calcolo:
i in un primo caso, la verifica della riduzione della rimessa per effetto degli addebiti intervenuti nei tre giorni successivi all'accredito - finalizzata ad accertare i correlati requisiti della “consistenza” e della “durevolezza” - è stata effettuata sull'intero importo dell'accredito (rimessa), prescindendo dalla natura solutoria ovvero ripristinatoria attribuibile a tale accredito - in considerazione della presenza del fido -;
ii nel secondo caso, la verifica della riduzione della rimessa per effetto degli addebiti intervenuti nei tre giorni successivi all'accredito è stata invece effettuata solo sulla eventuale quota solutoria della rimessa precedentemente individuata.
Lo scrivente, cogliendo l'occasione del chiarimento chiesto dalla S.V. Ill.ma, riferisce che, ad una più attenta analisi, tra le due indicate nella CTU depositata ritiene più corretta la metodologia riportata sub punto 1), posto che:
1. gli addebiti intervenuti nei tre giorni successivi a quelli di rilevazione della rimessa non possono che essere portati a riduzione dell'intero importo dell'accredito (rimessa “LORDA”) e non già della sola quota avente natura solutoria;
2. l'analisi circa la natura solutoria ovvero ripristinatoria della rimessa va necessariamente condotta solo una volta accertati i requisiti di consistenza e durevolezza;
Nel caso di specie, le rimesse consistenti sono state individuate negli accrediti contabilizzati:
-in data 01/02/2018 per Euro 288.285,22, cui sono seguiti, nei tre giorni successivi addebiti per Euro
89.250,79;
-in data 06/02/2018 per Euro 610.869,21, cui sono seguiti, nei tre giorni successivi addebiti per Euro
404.564,43.
In entrambi i casi attenzionati, le rimesse, anche al netto dei pagamenti successivamente intervenuti, risultano superare la soglia di significatività individuata, secondo i criteri indicati dal G.I., in Euro
52.619,94.
-con riferimento alla domanda in via di ulteriore subordine (domanda: euro 199.034,43) Anche tale domanda è infondata, con conseguente conferma dell'accoglimento della richiesta del per il maggior importo (euro 444.965,16), in quanto quantificazione alla quale perviene la Parte_1 difesa della banca convenuta in palese violazione del perimetro del quesito peritale e di principi di cui alla statuizione assunta alle pagine che precedono.
Con riferimento al rigetto delle maggiori pretese del TO Parte_1
Tanto statuito, si deve constatare che il non ha aderito alle conclusioni del CTU di cui alla Parte_1
“seconda ctu”, esaminata alle pagine che precedono e recepite nella presente decisione, affermando invece di vantare un maggior credito restitutorio.
Ed in particolare:
-nel foglio di precisazione delle conclusioni il petitum è indicato in euro 904.252,00;
-nelle conclusionali, tardivamente, la difesa del ME TO giunge a domandare la restituzione del maggior importo di euro 944.811,80 (maggiore, infatti, dell'originario petitum) sull'assunto che
“tutte le rimesse impugnate abbiano avuto natura solutoria (…) essendo affluite su un conto corrente con saldo debitore iniziale solo formalmente assistito da un'apertura di credito, peraltro ammontante alla minor somma di euro 500.000”.
pagina 13 di 17 La tesi del ME TO può essere così sintetizzata:
- l'esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett b) L.F. non opererebbe nella specie in quanto:
- il correntista non avrebbe, in concreto, effettuato prelevamenti e pagamenti inerenti svolgimento di attività di impresa in favore di terzi;
- le somme “accreditate” sul conto corrente sarebbero state utilizzate unicamente per estinguere/ridurre dei preesistenti crediti della banca medesima per finanziamenti non regolati in conto corrente, insinuati poi al passivo dell'amministrazione straordinaria per la differenza non coperta. Il ha dedotto, quindi, ravvisarsi il “congelamento” del conto, essendo le somme accreditate Parte_1 destinate ad una finalizzazione del rapporto al rientro nella massima misura possibile.
Tali assunti sono infondati.
La verifica in ordine alla sussistenza della esistenza di una apertura di credito, come precede, era oggetto del quesito peritale e il CTU vi ha provveduto, constatandone la presenza. L'asserito “congelamento” è stato genericamente dedotto dal ME TO nel termine di cui alle preclusioni assertive.
In ogni caso, le evidenze documentali di causa hanno dimostrato che sono state effettuate operazioni nei confronti di terzi. E segnatamente si consideri che: nell'arco temporale delle rimesse contestate sono stati registrati unitamente agli accrediti, addebiti per:
- € 8.090,73 (01.02.2018); pagamento rata mutuo;
- € 72.951,18 (31.01.2018); riba impagata;
- € 32.499,57; pagamento rata mutuo;
- € 369.820,73 (06.02.2018); anticipo estero.
Dalla lettura dello stesso atti di citazione si evince che “anche disimpegnata dell'estratto conto al 28.02.2018” tra il 09.02.2018 e il 31.03.2018 (periodo non oggetto di causa) si continuano a registrare accrediti e addebiti.
Per le medesime ragioni, non può essere neppure accolta la pretesa del (Cfr. pag. 11 della Parte_1 comparsa conclusionale), ove giunge ad affermare che le rimesse revocabili sarebbero, in via gradata, revocabili nella misura di euro 899.154,43; in tema si richiama, per evitare ripetizioni, quanto statuito alle pagine che precedono all'esito dell'esame della c.d. seconda ctu, che ha confermato la sussistenza di una apertura di credito e la conseguente espunzione delle rimesse ripristinatorie.
In ordine al presupposto soggettivo
OV osservare che in base alla formulazione letterale dell'art. 67 comma 2 L.F. l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. che il creditore fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore grava, nel caso che qui ci occupa, in capo al Curatore. Secondo la giurisprudenza di legittimità, alla quale si intende aderire, il Curatore deve, infatti, offrire la prova raggiungibile anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. che la scientia decotionis in capo al soggetto convenuto in revocatoria fosse effettiva, non potendo essa essere espressa in termini meramente potenziali (Cfr. tra le altre, Cass. 12.11.2013 n.
25379; Cass.
2.11.2017 n. 26061; Cass. 30.06.2020 n. 13169). Quanto al requisito sub lettera b) di cui all'elenco riportato in apertura (Cfr. pag. 5) si consideri in particolare, come statuito dalla Sezione intestataria, che:
“la revocatoria nei confronti delle banche presenta delle caratteristiche peculiari, dipendenti sostanzialmente dalla natura dei soggetti coinvolti.
Primariamente, in punto di elemento soggettivo, è indiscutibile che le banche possiedono un bagaglio informativo tale da ritenerle maggiormente capaci di conoscenza dello stato di “salute” finanziaria del debitore, e quindi di una sua eventuale insolvenza, visti gli strumenti di analisi a loro disposizione
pagina 14 di 17 nonché la costante vigilanza che operano sulla loro clientela: ciò agevola il curatore nella prova della scientia decoctionis in capo alla banca, dovendosi altresì rilevare che la giurisprudenza di legittimità si esprime in questo contesto in termini di “presunzioni e conoscibilità”. In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (Cass. n. 3336/2015).
Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 526 del 14/01/2016) ritiene che “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c…”). Si è poi affermato che (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3081 del 08/02/2018) “In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati.” (conforme Sez. 1, Ordinanza n. 3854 del 08/02/2019). Viene richiesto un concreto collegamento tra l'istituto di credito ed i sintomi conoscibili, per un soggetto giuridico di ordinaria prudenza ed avvedutezza, del predetto stato;
ne consegue che va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l'impresa, alla occasionalità ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all'epoca dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento, fattori i quali conducono a ritenere che il soggetto professionale (in quanto operatore bancario altamente qualificato), facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore. In altri termini, in tema di revocatoria fallimentare, il principio secondo il quale grava sul curatore
l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la probabilità della "scientia decoctionis" deve trovare il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, avuto anche riguardo all'eventuale esistenza di rapporti professionali consolidati, in specie esistenti.
Al fine dell'accertamento della scientia decoctionis occorre conferire rilevanza peculiare alla condizione professionale dell'accipiens, onde la misura della diligenza esigibile dal soggetto bancario va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all'onere di informazione tipico del relativo settore di operatività, in ottica di vigilanza prudenziale sullo stato finanziario dell'impresa affidata. In tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore può desumersi dalla natura di agente economico qualificato, tale da consentire al terzo
l'acquisizione di informazioni ordinariamente non accessibili ai comuni operatori e dunque dalla peculiare capacità di percepire, nella situazione in cui si era trovato concretamente ad operare, i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (Cfr. decreto causa di opposizione allo stato passivo n. 18975/2022, emesso in data 14.07.2022, est. dott. . Persona_3
Venendo al caso che qui ci occupa, si deve concludere che il Curatore ha assolto a tale onere probatorio.
In tema si reputa utile, innanzitutto, richiamare quanto riferito in aperture in ordine all'iter dei provvedimenti che hanno portato alla dichiarazione di insolvenza e all'apertura della procedura di pagina 15 di 17 amministrazione straordinaria (e da ultimo al ), dovendosi valorizzare la circostanza che le Parte_1 rimesse per le quali è causa sono collocate temporalmente quasi in corrispondenza con l'apertura della domanda di concordato con riserva, allorquando era oramai conclamato che la società non potesse più operare sul mercato senza accedere ad un piano di risanamento in sede concorsuale, stante le ingenti passività e l'incapacità di farvi fronte con mezzi ordinari.
Conoscibilità in capo alla banca, operatore qualificato, derivante in particolare dall'esame dei bilanci. E segnatamente si consideri che:
-il solo bilancio non utilizzabile, ai fini del presente vaglio, è quello relativo all'esercizio chiuso al
31.12.2017 in quanto approvato in data 31.10.2018 e quindi fuori dal periodo sospetto;
-i bilanci precedenti già erano idonei a ravvisare la situazione patrimoniale ed economica compromessa di (Cfr. esercizi 2013-2015 e 2016); Parte_1 il bilancio 2016 (depositato in data 13.11.2017) e quindi in epoca antecedente le due rimesse per le quali è causa (collocate nel febbraio 2018) evidenziava infatti un risultato economico negativo;
bilancio dal quale si evince una situazione patrimoniale dell'impresa assai preoccupante, registrando una perdita di Euro 3.473.211, un fatturato in calo di oltre Euro 20 milioni, una posizione finanziaria netta negativa di oltre Euro 29 milioni, ed un margine di tesoreria del pari negativo, in situazione di stabile illiquidità.
Come da consolidato indirizzo di legittimità qui condiviso, deve rammentarsi che “la qualità di operatore qualificato del creditore, quale impresa autorizzata all'esercizio del credito è, in effetti, aspetto il cui necessario riscontro, in punto di accertamento della sussistenza della scientia decoctionis, si trova da tempi lontani evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte. Al riguardo, si possono tra le altre compulsare le decisioni di Cass., n. 11696/2020, già citata;
di Cass., 27 ottobre
2017, n. 25635; di Cass., 8 febbraio 2018, n. 3081; di Cass., 29 luglio 2014, n.17208; di Cass., 4 febbraio 20018, n. 2557; di Cass., 2 novembre 2017, n. 26061. Ivi ricorre, in specie, la particolare sottolineatura che la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività” (Cfr. Cass. 26681.2021). L'istituto bancario deve ritenersi un creditore particolarmente qualificato poiché possiede tutti gli strumenti idonei a interpretare i dati “rivelatori” -primi fra tutti, i bilanci di esercizio- della gravità della situazione finanziaria in cui versa un proprio debitore.
Ferme le risultanze di bilancio, si consideri, in ogni caso, che la notevole esposizione debitoria maturata, in costanza di rapporto contrattuale, costituisse una ulteriore ragione per ritenere che quest'ultima fosse a conoscenza della situazione in cui versava la propria debitrice. Non vi è dubbio, infatti, che sul piano dell'id quod plerumque accidit, un andamento costantemente negativo dei conti corrente, come è accaduto nel caso che qui ci occupa, rappresenti un forte incentivo per un istituto bancario per effettuare più scrupolosi e approfonditi controlli sulla situazione del proprio debitore.
Nel caso di specie - se si considera che nel corso del semestre sospetto è arrivata a registrare un'esposizione debitoria massima pari a euro 919.320,98 - pare ragionevole ritenere che l'istituto bancario non potesse trascurare le evidenze di conto e conseguentemente effettuasse monitoraggi continui.
Si deve, quindi, concludere che l'inequivocità dei dati di bilancio, la professionalità della banca convenuta nella lettura degli stessi e la notevole esposizione debitoria accumulata nel tempo, costituiscano la prova del presupposto della cd scientia decoctionis in capo alla convenuta CP_1
pagina 16 di 17 ***
La banca convenuta viene pertanto condannata alla restituzione dell'importo di cui alle rimesse, come sopra statuito, oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo, con rigetto, invece, del
“maggior danno” richiesto in citazione (ed invero non espressamente richiesto in sede di precisazione delle conclusioni), stante la genericità dell'allegazione e l'assenza di un conteggio e prospetto relativo al periodo e ai tassi di raffronto di interesse.
Spese di lite
Il ME TO è vittorioso nei termini di cui al dispositivo, tuttavia, si deve constatare come il sia parzialmente soccombente quanto alla maggior pretesa invocata anche dopo Parte_1 l'espletamento della c.t.u. ed invero formulando (in conclusionale) la pretesa di importo financo maggiore dell'originario petitum. Sussistono pertanto ragioni per compensare le spese di lite tra le parti per 1/3 e per porre i restanti 2/3 a carico della convenuta stante la prevalente soccombenza. CP_5
In ragione del valore della causa e fatta applicazione dei compensi medi (per fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), muovendo così da un importo a titolo di spese di lite di complessivi euro 29.193,00, si dispone la compensazione delle predette spese tra le parti per 1/3 e viene quindi condanna la banca convenuta al pagamento dei restanti 2/3 pari ad euro 19.462,00 oltre
15% per rimborso spese generali, oltre Cassa e Iva, oltre refusione di CU e marca.
Pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto emesso in pari data in euro 5.116,32 oltre
Cassa e Iva, a carico del nella misura di 1/3 (euro 1.705,44) e della banca convenuta per 2/3 Parte_1
(euro 3.410,88).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) REVOCA, in parziale accoglimento della domanda dell'TO Parte_1 proposta nei confronti della convenuta ai sensi degli artt. 49 D.Lgs.
[...] Controparte_1
270/1999 e 67 e ss. L.F., in favore della massa dei creditori del ME TO le rimesse bancarie effettuate dal 01.02.2018 al 08.02.2018, per le quali è causa, per l'importo complessivo individuato in euro 444.965,16 come meglio descritto in narrativa;
2) CONDANNA per l'effetto del capo 1) che precede la banca convenuta alla restituzione in favore del TO della predetta somma di euro 444.965,16 oltre interessi legali dalla Parte_1 notifica della citazione al saldo;
3) compensate le spese di lite per 1/3, CONDANNA la convenuta alla refusione in favore CP_5 del TO del restante importo, pari ad euro 19.462,00 oltre 15% per rimborso spese Parte_1 generali, oltre Cassa e Iva, oltre refusione di CU (euro 1.686,00) e marca (euro 27,00);
4) pone definitivamente a carico del TO per 1/3 e della banca convenuta per i restanti Parte_1
2/3, le spese di ctu tecnico-contabile liquidate in favore del dott. e così, Persona_2 quanto ai rapporti interni, per euro 1.705,44 in capo al TO e per euro 3.410,88 in Parte_1 capo alla banca convenuta, oltre accessori di legge come da separato decreto emesso in pari data.
Milano, così deciso in data 24.03.2025.
Il Giudice
dott. Luca Giani
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