Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,
composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1980/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 21 maggio 2025, promossa in questo grado
DA
( C.F. ), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
( P.I. ), elettivamente domiciliato in via Libertà n. 110, Vita ( TP ), presso lo Controparte_1 P.IVA_1
studio dell'avv. Pasquale Perricone che lo rappresentata e difende , per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' PP: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 5 maggio 2021, il Tribunale di Trapani respingeva le proposte opposizioni da nei confronti della avverso le ordinanze ingiunzioni Prot. n. Parte_1 Controparte_3
M_IT PR_TPUTG 0018612 e n. M_ITPR_TPUTG 0018686, per l'emissione di assegni bancari senza la necessaria copertura e nulla disponeva per le spese del giudizio stante che l'Amministrazione si era costituito con un proprio funzionario.
Esponeva il primo giudice che all'opponente, con le ordinanze–ingiunzione impugnate, era stata contestata la violazione dell'art. 2 della L. 386/1990, per l'emissione di assegni privi di copertura parziale o totale.
L'opponente, pur non contestando la sussistenza dell'elemento oggettivo della violazione, affermava la sussistenza della sua idoneità, per la coesistenza di alcune circostanze esteriori e successive, alla integrazione della fattispecie.
Tuttavia, in difetto dei presupposti di legge al fine di tale esclusione, sfuggiva al sindacato del giudice ogni valutazione in ordine alla "opportunità" e alla "attualità" di una sanzione amministrativa applicata nel rispetto dei limiti previsti dalle conferenti norme.
Con riferimento alla concessione dei benefici previsti della L 689/1981, rilevava che era stato correttamente applicato, ove era stato possibile (ossia in relazione agli assegni emessi in data 30.4.15
– ordinanza prot. 18621 ) il disposto dell'art. 8 l. 689/81.
Quanto all'invocato disposto dell'art. 11 L. 689/1981 - a tenore del quale nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione,
all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche - osservava che l'Amministrazione aveva dato conto delle valutazioni svolte per l'individuazione delle sanzioni applicabili che apparivano congrue, avuto riguardo proprio ai criteri indicati nella predetta norma.
Infatti, era evidente l'elevato valore delle scoperture (su sette titoli, l'importo era superiore ai 50 mila euro in quattro casi, e risultavano emessi assegni per importi di € 100.000,00 e 400.000,00): il che aveva pure comportato la sanzione accessoria di cui all'art. 5 commi 1 e 2 (cfr. ord. Prot. 18686).
Non erano stati trascurati i dedotti pagamenti parziali, ma ne era stata correttamente denunziata l'insufficienza ai fini di cui all'art. 8 l. 386/90. 4
Peraltro, si trattava di pagamenti successivi alla consumazione delle violazioni, la cui gravità e reiterazione giustificava anche l'applicazione delle sanzioni interdittive, sebbene per intervalli di tempo limitati, nei termini esplicitati dalle impugnate ordinanze.
Né, infine, in presenza di una esplicita affermazione della parte opponente circa la disponibilità di ampie poste attive (quali ad esempio il citato credito verso l'appaltante), poteva essere accolta la richiesta subordinata di rateizzazione che, proprio a tenore dell'art. 26 l. 689/81, poteva essere disposta solo in favore dell'interessato che si trovava in condizioni economiche disagiate, circostanza nella specie non provata.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che il primo Giudice Parte_1
aveva considerato “congrue” le sanzioni applicabili facendo riferimento esclusivamente all'elevato valore delle scoperture non tenendo in alcun conto il suo comportamento consistente nell'avere posto in essere dei pagamenti parziali e transatto la quasi totalità degli assegni in oggetto.
Osservava che non aveva mai avuto contestate violazioni concernenti gli assegni né le aveva avuti successivamente ai fatti in oggetto.
Osservava che il primo giudice aveva esposto in sentenza che “Non sono stati dunque trascurati i dedotti pagamenti parziali, ma ne è stata correttamente denunziata l'insufficienza ai fini di cui all'art. 8 l. 386/90.”
I pagamenti parziali (seppur ritenuti insufficienti ai fini dell'art. 8, L. 386/90) tuttavia valorizzavano positivamente la sua opera svolta per l'eliminazione e l'attenuazione delle conseguenze della violazione, ma il primo giudice non li aveva presi in considerazione al fine di calmierare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 2, c. 2, L. 386/90 e le sanzioni accessorie previste dagli art. 5 e 5-bis.
Il primo Giudice neppure aveva ritenuto che la successiva transazione concordata con CP_4
(verso la quale erano state emesse assegni per € 670.000,00 a fronte delle complessive €
[...]
684.345,86 contestate) di fatto aveva quasi azzerato il contenzioso degli assegni e rappresentava quindi un motivo valido per valorizzare positivamente la sua opera svolta per l'eliminazione e l'attenuazione delle conseguenze della violazione.
Con riferimento anche alla parte successivo della sentenza nella quale si esponeva : “Peraltro, trattasi di pagamenti successivi alla consumazione delle violazioni, la cui gravità e reiterazione certamente giustificava anche l'applicazione delle sanzioni interdittive, sebbene per intervalli di tempo limitati, nei termini esplicitati dalle impugnate ordinanze” il Giudice aveva preso atto che si era adoperato fattivamente per arginare le conseguenze della violazione. 5
Osservava che, ai sensi dell'art. 5 e 5-bis della L. 386/90, l'emissione di assegno senza provvista comportava anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie previste dai punti a, b e c, non potevano avere una durata inferiore a due mesi, né superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non poteva avere una durata inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.
Se era vero che il Prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, teneva conto della gravità dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi, al Giudice, ove la norma indicava un minimo e un massimo della sanzione, spettava
(ex art. 11, L. 689/81) il potere discrezionale di determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Il Giudice se aveva tenuto conto del suo comportamento fattivo e collaborativo finalizzato ad arginare le conseguenze della violazione (fatti tutti evidenziati anche alla stessa in sede Controparte_3
di memorie difensive) poteva valutare e valorizzare l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui ai punti a, b e c nella durata di mesi 2 (due) e il divieto di emettere assegni in anni 2
(due) ma invece aveva ritenuto (errando) che il suo sindacato “sfugge” ad ogni valutazione in ordine alla opportunità e alla attualità della sanzione commettendo un errore logico che non gli aveva permesso di calmierare la stessa sanzione.
Nella specie, quindi, gli andava applicata la sanzione pecuniaria (conseguente alla violazione dell'art. 2, L. 386/90) nel minimo previsto dall'art. 2 L. 386/90, comma 2 (Lire due milioni).
Con riguardo alle sanzioni accessorie previste dall'art. 5 e 5-bis in relazione ai punti a, b e c, tenuto conto del suo comportamento, gli andava applicata la sanzione nel minimo di mesi 2 e il divieto di emettere assegni nel minimo di anni 2 ( primo motivo ).
Erroneamente il primo giudice non aveva ammesso le prove testimoniali a mezzo di
[...]
, amministratore della di amministratore Tes_1 Parte_2 Testimone_2
della entrambe interessati come controparti all'operazione economica da cui Controparte_4
erano scaturiti l'emissione degli assegni. 6
Con dette testimonianze avrebbe provato la circostanza inerente l'opera dallo stesso svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche ( secondo motivo ).
In tema di sanzioni amministrative, allorché erano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, era applicabile il concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale richiedeva l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni .
Il primo Giudice aveva dato atto che gli assegni erano stati emessi tutti nell'ambito di una unica operazione economica (gli assegni della - poi transatti - si trovano in entrambe le Controparte_4
ordinanze ingiunzione) e aveva motivato nei seguenti termini: “Ebbene, nella specie risulta correttamente applicato, ove è stato possibile (ossia in relazione agli assegni emessi in data 30.4.15 –
ordinanza prot. 18621 -) il disposto dell'art. 8 l. 689/81”.
Il giudice riteneva, in altri termini, che al caso di specie era applicabile l'art. 8, L. 689/81, sussistendone le caratteristiche legali, ma nell'applicare la norma commetteva un errore: avrebbe dovuto tener conto di tutti gli assegni (senza distinguerli in due ordinanze ingiunzione) ed applicare la sanzione prevista per la violazione più grave (lire 12 milioni = € 6.197,00), aumentata sino al triplo
(€ 18.591), motivo per cui la eventuale sanzione massima da applicare nel caso di specie (sempre che il giudice volesse applicare il massimo della sanzione) era € 18.591,00 e non € 25.842 come risultava dalla somma delle due ordinanze ingiunzione de quo ( terzo motivo ).
La si costituiva in giudizio ed esponeva che l'avverso appello era Controparte_5
infondato.
Rilevava che le ragioni poste da controparte a fondamento dell'odierna impugnazione erano – al pari dei motivi di opposizione in primo grado - irrilevanti, in quanto, al momento dell'emissione dei titoli di credito, il avrebbe dovuto avere la necessaria copertura bancaria. Pt_1
La circostanza che giustificava l'insufficienza di fondi per la copertura dei titoli con ragioni di natura economico-gestionale dimostrava che la disponibilità nei conti non era sufficiente o, comunque, certa al momento dell'emissione degli assegni e, pertanto, si configurava la violazione di cui all'art. 2 della
Legge n. 386 del 1990.
Al momento dell'emissione dei titoli di credito, l'appellante si era impegnato a garantire la copertura degli stessi, secondo le norme che regolavano l'emissione degli assegni bancari. 7
Qualora gli accadimenti atmosferici avevano compromesso l'attività gestionale dell'azienda, i titoli di credito non avrebbero dovuto essere emessi, in mancanza di debita copertura.
In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista, violava il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale non si atteneva al dovere di controllare l'andamento del proprio conto bancario, al fine di assicurare che in ogni momento vi era disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all'incasso.
Qualora gli assegni fossero stati restituiti, come affermato, non avrebbero potuto essere posti all'incasso e, quindi, segnalati alla competente . CP_3
In ultimo, esponeva che senza idonea quietanza dimostrante il pagamento dell'importo facciale, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, l'appellante non poteva essere liberato dalle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge n. 386 del 1990.
La aveva esaminato le memorie difensive presentate dall'appellante e riportato nel CP_3
provvedimento impugnato le motivazioni per cui non erano state idonee a determinare l'archiviazione dei procedimenti stessi.
In merito al terzo e ultimo motivo di appello, l'appellante sosteneva che gli assegni erano stati emessi tutti nell'ambito di una unica operazione economica e, di conseguenza, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina del concorso formale ex art. 8, L. 689/81.
Rilevava che “in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presupponeva l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte”, come, nel caso di specie, di emanazione di più assegni bancari senza la necessaria copertura.
All'odierna udienza del 21 maggio 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Si rileva, in punto di fatto, che in data 26/06/2019 alla venivano notificate dal Prefetto Controparte_1
della Provincia di le seguenti ordinanze ingiunzione di pagamento: CP_3
1) Prot. n. M_IT PR_TPUTG 0018621 emessa dal Prefetto della Provincia di il 12.3.2019 CP_3
avente ad oggetto la violazione dell'art. 2 della Legge 386/1990 in relazione agli assegni:
n. 0277485728, emesso il 30.4.2015 di € 5.452,45 in favore di;
Parte_3 8
n. 0277485730, emesso il 20.4.2015 di € 100.000,00 in favore di Controparte_4
Per effetto della violazione il Prefetto comminava la sanzione pecuniaria di € 6.219,00 e le sanzioni accessorie:
divieto emettere assegni: mesi 60; interdizione dall'esercizio di attività professionale o imprenditoriale: mesi 24; interdizione esercizio uffici direttivi persone giuridiche e imprese: mesi 24;
incapacità contrarre con la Pubblica Amministrazione: mesi 24;
2)Prot. n. M_IT PR_TPUTG 0018686 emessa dal Prefetto della Provincia di il 12.3.2019 CP_3
avente ad oggetto la violazione dell'art. 2 della Legge 386/1990 in relazione agli assegni:
n. 0052466108, emesso il 20.3.2015 di € 329,18 in favore di;
Controparte_6
assegno n. 0052466551, emesso il 1.4.2015 di € 8.564,23 in favore di
[...]
Parte_4
assegno n. 0277488402, emesso il 10.3.2015 di € 70.000,00 in favore di Controparte_4
assegno n. 027748840310, emesso il 30.05.2015 di € 100.000,00 in favore di;
Controparte_4
assegno n. 0277488405 emesso il 13.3.2015 di € 400.000,00 in favore di Controparte_4
Per effetto della violazione il Prefetto comminava la sanzione pecuniaria di € 19.623,00, e le sanzioni accessorie:
Divieto emettere assegni: mesi 60;
Interdizione dall'esercizio di attività professionale o imprenditoriale: mesi 24;
Interdizione esercizio uffici direttivi persone giuridiche e imprese: mesi 24;
Incapacità contrarre con la Pubblica Amministrazione: mesi 24.
Tanto premesso si osserva che l'art. 2 della Legge 15/12/1990, n. 386, concernente l'emissione di assegno senza provvista, prevede che:
1.Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni).
2. Se l'importo dell'assegno è superiore a euro 10.329 (lire venti milioni) o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 6.197 (lire dodici milioni).
L'art. 5 della Legge 15/12/1990, n. 386, in materia di sanzioni amministrative accessorie prevede che: 9
la violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a euro 2.582 (lire cinque milioni).
L'art.
5-bis della Legge 15/12/1990, n. 386, concernente gli effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie, prevede che :
1.L'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente,
il soggetto della capacità di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali è
richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.
2.L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacità del soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
3. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, né superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può
avere una durata inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.
5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravità dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi.
L'art. 11 . 24/11/1981, n. 689 prevede che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
E' pacifico che l'appellante successivamente all'emissione di assegni senza provvista, ha posto in essere dei pagamenti parziali e transatto con la verso la quale erano stati emessi Controparte_4
assegni per € 670.000,00 a fronte delle complessive € 684.345,86 contestate) la quasi totalità degli assegni in oggetto, transazione che di fatto aveva quasi azzerato il contenzioso degli assegni.
Tuttavia manca la prova che la transazione abbia avuto effettiva esecuzione. 10
E' pure pacifico, in assenza di contestazione specifica da parte dell'PP , che l'appellante non ha mai avuto contestate violazioni concernenti gli assegni né le ha avute successivamente ai fatti in oggetto.
Ritiene tuttavia la Corte che, tenuto conto dell'importo estremamente elevato di taluni assegni e del fatto che il comportamento dell'appellante si innesta in una serie di condotte di analogo contenuto, che dette condotte, di cui alle ordinanze opposte, vanno qualificate come oggettivamente gravi, in termini di particolare intensità dell'elemento soggettivo.
Il comportamento successivo dell'appellante ai fatti in oggetto non può ritenersi sintomo univoco di resipiscenza ma piuttosto appare diretto ad evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita, sia sul piano economico che sul piano della reputazione commerciale e,
conseguentemente, appare irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni.
In definitiva ritiene la Corte che, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 l. n. 689 del 1981,sia la misura della sanzioni economiche che la misura delle sanzioni accessorie determinate dal Prefetto
sono corrette e, conseguentemente, correttamente il primo giudice ha rigettato le opposizioni proposte.
Va pertanto rigettato il primo motivo di appello.
Il secondo motivo di appello - concernente la richiesta di assunzione della prova testimoniale non accolta dal primo giudice- va del pari rigettato vertendo la prova richiesta su circostanza di fatto pacifiche e non contestate dall'PP.
Con riferimento al terzo motivo di appello, concernente l'omessa applicazione della disciplina della continuazione con riferimento a tutte le violazione di cui alle due ordinanze impugnate, si osserva che è pacifico che in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile l'art. 81 cpv cod. pen.
relativo alla continuazione ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell'art. 8 legge 689/81 che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. Ne deriva che non è configurabile la continuazione in caso di contestazione di plurime emissioni di assegni senza provvista o senza autorizzazione, in quanto l'art. 5 legge 15 dicembre
1990, n. 386, come mod. dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, regolamenta il caso di plurime emissioni di assegni senza autorizzazione o senza provvista, al solo fine di aggravare il trattamento sanzionatorio di ulteriori sanzioni amministrative accessorie, analogamente a quanto stabilito, per la cosiddetta reiterazione degli illeciti amministrativi, dall'art. 8 bis legge n. 689 del 1981( Cass.
n. 12844 del 21/05/2008 ). 11
Invero la continuazione è applicabile solo nel caso in cui, con più azioni od omissioni, risultino violate le norme sanzionatorie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (Cass.
n. 5204 del 07/03/2007).
Va pertanto rigettato il terzo motivo di appello.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto del disposto di cui all'art. 91
c.p.c. e si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
nei confronti della , avverso la sentenza resa in data 5 Controparte_1 Controparte_5
maggio 2021 dal Tribunale di Trapani,
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 21 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE