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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/07/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 883/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 883 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2017 promossa da
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Salvatore come da procura in atti,
APPELLANTE nei confronti di
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, e (C.F. , entrambi _2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Calvi come da procura in atti,
APPELLATI nonché di
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._2
Andrea Frassanito
APPELLATA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025, da intendersi qui integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
La società in persona del l.r.p.t. , nonché Controparte_1 _2 CP_3
e , con distinti atti di citazione, notificati in data 18.11.2002,
[...] _2 proponevano opposizione avverso il D.I. nr. 72/02, emesso, su ricorso di
[...]
(cui succedeva la ), il 17.09.2002 e Controparte_4 Parte_1 notificato l'11.10.2002, con il quale il Tribunale di Lecce -Sezione Distaccata di Nardò- aveva ingiunto alla società correntista e ai garanti, per questi ultimi nei limiti delle prestate fideiussioni, il pagamento della somma di €.225.719,47, oltre interessi legali e spese del monitorio. Gli opponenti chiedevano dichiararsi la nullità del contratto di c/c per falsità della firma apparentemente apposta dal legale rappresentante della e la Controparte_1 nullità dell'obbligazione accessoria di fideiussione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nei due giudizi avverso la medesima ingiunzione (RG n.462/2002 promosso da CP_3
e RG n. 461/2002 promosso da e ) si costituiva
[...] Controparte_1 _2
, chiedendo il rigetto delle opposizioni e la condanna Controparte_4 degli opponenti al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.
Disposta la riunione dei giudizi, la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e perizia calligrafica, che accertava l'autenticità della firma apposta dal l.r. di sul Controparte_1 contratto di conto corrente n. 10144R; all'esito veniva disposta ed espletata CTU tecnico- contabile al fine di ricostruire il rapporto di conto corrente, cui seguiva la relativa integrazione. In data 30.12.2014 si costituiva a seguito di incorporazione di _5
. Controparte_4
Precisate le conclusioni all'udienza del 12.10.2015, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie autorizzate e decisa, a seguito di discussione orale, con sentenza n. 2273 emessa dal Tribunale di Lecce il 31.05.2017, pubblicata in pari data, che accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendolo fondato su un documento rappresentativo del contratto di c/c nullo per contrarietà a norme imperative di legge, dichiarando i contratti autonomi di garanzia sottoscritti dai sigg.ri e _2 CP_3 nulli per nullità derivata. Rigettava, altresì, la domanda di pagamento della banca e compensava le spese di lite e di CTU.
2 Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello Parte_1
deducendo l'erroneità della stessa per i motivi che verranno di seguito esaminati.
[...]
Instaurato il contraddittorio, si sono ritualmente costituiti, con distinte comparse, CP_1
e , nonché chiedendo il rigetto dell'appello in
[...] _2 Controparte_3 quanto infondato, e la condanna della al pagamento delle spese del primo grado di CP_4 giudizio, con vittoria anche di quelle della presente fase.
Con ordinanza del 7.05.2017 la Corte, accogliendo la richiesta formulata dalla ha CP_4 disposto l'integrazione di CTU econometrica, demandando al consulente la determinazione del saldo dare-avere sulla base di ipotesi alternative di calcolo, cioè a seconda che il contratto di c/c intercorso tra le parti debba essere ritenuto: 1) valido, nonostante la mancanza di firma della banca;
2) sanato ex tunc con la sua produzione in giudizio da parte della banca;
3) valido, ma solo con efficacia ex nunc.
All'udienza del 24.05.2018 l'appellata ha proposto querela di falso Controparte_1 incidentale, ex art. 355 e ss. c.p.c., avverso il documento rappresentativo del contratto di conto corrente n.10144R e la Corte di Appello, con ordinanza del 13.6.2018, ha sospeso il giudizio ai fini della riassunzione della causa di falso innanzi al Tribunale di Lecce.
Con sentenza 1560/2024, pubblicata in data 26.04.2024, il Tribunale di Lecce ha rigettato la querela di falso.
A seguito della riassunzione del giudizio di appello da parte di Parte_1
espletata la integrazione della disposta consulenza tecnica e precisate le conclusioni
[...] all'udienza del 16.04.2025, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto nullo il contratto di conto corrente per mancata sottoscrizione da parte della e per mancato accordo sugli elementi essenziali del CP_4 contratto, deducendo che il primo giudice avrebbe fondato la decisione sulla sentenza n.
5919/2016 della Suprema Corte (per la quale il contratto di c/c privo di sottoscrizione del procuratore della banca, da ritenere nullo ex art. 117 TUB, acquisirebbe efficacia solo dal momento della produzione in giudizio del contratto da parte del soggetto non firmatario, ossia ex nunc), in contrasto con tutta la precedente giurisprudenza della stessa Corte sul punto.
Reputa l'appellante che, in materia di validità del contratto bancario sottoscritto solo dal cliente, la produzione in giudizio del contratto medesimo, nonché l'adozione di
3 comportamenti concludenti posti in essere da entrambe le parti contrattuali e documentati per iscritto, realizzino un valido equipollente della sottoscrizione mancante, con la conseguenza che si è in presenza di un contratto perfettamente valido tra le parti, rientrante nella tipologia dei contratti monofirma, legittimi ed efficaci, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito successiva al 2016.
Evidenzia che, nella fattispecie, la banca opposta ha prodotto in giudizio sia il contratto di conto corrente, sia gli estratti conto, che costituiscono valido equipollente alla sottoscrizione mancante.
Il motivo è fondato.
Nella fattispecie, la dedotta nullità attiene alla violazione dell'art. 117 c.1 e 3 TUB per mancata sottoscrizione del funzionario di banca.
La banca ha prodotto in giudizio il modulo datato 31 ottobre 2002, contenente il contratto di conto corrente privo di sottoscrizione del funzionario delegato.
Deve osservarsi che il contrasto giurisprudenziale, sorto negli ultimi anni in materia di nullità dei contratti c.d. monofirma per violazione dell'art. 117 c.1 e 3 TUB per mancata sottoscrizione del funzionario di banca, è stato ormai superato dalla sentenza n. 898 del
16.12.2018 delle SS.UU., con affermazione di principio di diritto che, sebbene emesso in relazione ad un contratto di intermediazione finanziaria, è all'evidenza applicabile a tutti i contratti bancari. Con tale sentenza le Sezioni Unite hanno modificato l'orientamento giurisprudenziale di cui alla pronuncia n. 5919/2016 (richiamata dal Tribunale nella sentenza del 2017), che riteneva nullo per difetto di forma il contratto privo della sottoscrizione dell'intermediario, considerata requisito ab sustantiam (veds. sentenze gemelle n. 5919/2016
e n. 8395/2016; nello stesso senso anche Cass. n.7068/2016).
In particolare, le SS.UU. della Suprema Corte con la citata sentenza n.898 del 16.12.2018 hanno chiarito che il vincolo di forma di cui all'art. 23 TUF (la cui prescrizione è sovrapponibile all'art. 117 T.U.B.) va inteso secondo quella che è la funzione propria della norma, ossia di nullità posta nell'interesse di protezione esclusiva del cliente, e non richiamando automaticamente la disciplina generale della nullità. Tale requisito deve ritenersi dunque rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto, rechi la sottoscrizione del cliente e a questi venga consegnata una copia del contratto, potendo risultare il consenso della banca dai comportamenti concludenti dalla stessa tenuti (quali l'apertura di conto corrente, la produzione in giudizio di contabili, estratti conto, etc.).
4 In tal guisa è stata esclusa la nullità per difetto di forma, affermando il principio secondo il quale la produzione in giudizio del contratto monofirma realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex tunc.
Da tale orientamento, pienamente condiviso da questa Corte, non vi è motivo di discostarsi nella fattispecie in esame. Pertanto, il deposito in giudizio del documento sottoscritto dal cliente ha integrato le condizioni necessarie e sufficienti per far ritenere validamente perfezionato il contratto de quo con efficacia ex tunc.
Né può ravvisarsi una formale revoca del consenso espresso dalla società correntista con la sottoscrizione del contratto di conto corrente nr. 10144/R nel rifiuto, opposto dal legale rappresentante dello stesso, alla richiesta di sottoscrizione di nuovo e diverso accordo sulle condizioni contrattuali. Ed invero, il rifiuto opposto dal legale rappresentante della società alla richiesta di sottoscrivere un nuovo accordo su interessi ed accessori implica solo l'inesistenza di un tale secondo accordo, ma non priva di valore il contratto di apertura di conto corrente per cui è causa, in precedenza regolarmente sottoscritto dallo stesso.
In considerazione di quanto innanzi, il contratto di conto corrente nr. 10144/R deve ritenersi perfezionato al 2.11.2011, data di apertura del rapporto indicata nell'estratto conto, come emerge dagli estratti conto depositati in giudizio dalla banca opposta.
2. – In considerazione di quanto innanzi ritenuto, resta assorbito il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante deduce, in subordine, che il Tribunale ha errato nel ritenere che la banca non potesse agire in via contrattuale per il pagamento delle somme richieste in via monitoria, avendo l'onere di introdurre domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, essendo al contrario tale domanda restitutoria implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo.
3. - Quanto alla determinazione delle somme che competono alla banca, occorre procedere ad esaminare la fondatezza delle pretese della stessa, esaminando il terzo motivo di appello, relativo alla sussistenza o meno di accordo in ordine alle condizioni e agli oneri da applicare al conto corrente.
In particolare la banca censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto nulle le pattuizioni del conto corrente, per essere stato il relativo contratto nell'ottobre 2001 sottoscritto in bianco dallo quale legale rappresentante di e _2 Controparte_1 successivamente completato con l'inserimento delle condizioni economiche ad opera del personale di Banca Antonveneta.
In particolare, l'appellante lamenta:
5 3.1 – L'errata valutazione del corredo probatorio, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto rilevanti le dichiarazioni del teste , non presente al momento della Testimone_1 sottoscrizione, del tutto generiche e costituenti mere supposizioni, perché afferenti a circostanze sconosciute allo stesso, non valorizzando, invece, quelle del teste , Testimone_2 unico teste presente al momento della sottoscrizione, dalle quali sarebbe emerso che il contratto de quo era stato sottoscritto nella sua interezza nel settembre 2001 e che la sua operatività era stata differita di qualche giorno a causa di alcuni protesti cambiari e segnalazioni pregiudizievoli a carico della società correntista.
Sarebbe emerso altresì che la sovrapposizione della data del 31.10.2001 su quella dattiloscritta del 22.04.2002 si era resa necessaria al fine di correggere un mero errore materiale del funzionario della banca.
L'apposizione della data del 31.10.2001 risulterebbe inequivocabilmente, oltre che dagli esiti delle indagini penali, dallo specimen di firma recante la stessa data (specimen e contratto vengono sottoscritti alla stessa data) e dalla circostanza dell'emissione di diversi assegni bancari, nonché dell'utilizzo del conto corrente da parte della società correntista sin dai primi giorni del mese di novembre.
3.2 L'errata estensione della nullità parziale del contratto di c/c, per mancanza di pattuizioni delle condizioni economiche ad esso relative, all'intero contratto ex art. 1419 c.c.
Avrebbe in particolare errato il primo giudice a dichiarare detta nullità ex officio, cioè senza alcuna allegazione da parte degli opponenti e in assenza di prova sul punto.L'estensione della nullità di singole pattuizioni contrattuali all'intero impianto contrattuale, in deroga al principio di conservazione degli atti negoziali di cui al citato articolo, richiede, infatti, la prova rigorosa che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole viziate da nullità, prova che nella fattispecie gli opponenti non avrebbero in alcun modo fornito.
3.3 L'errata ritenuta inapplicabilità dell'art. 117 TUB al contratto di c/c de quo.
Deduce la banca che la nullità del contratto per inesistenza o indeterminatezza delle condizioni economiche, nell'ipotesi di pattuizione di tassi di interesse ultralegali, afferisce esclusivamente la parte relativa alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto che viene espunta dal regolamento contrattuale e sostituita con la disciplina legale in virtù del meccanismo di cui all'art. 117 TUB. Pertanto, la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi inserita nel contratto di c/c sottoscritto dallo comporterebbe la _2 determinazione degli interessi al tasso legale e non la nullità dell'intero contratto.
La censura è fondata nei limiti di quanto di seguito precisato.
6 Deve premettersi che non si rinviene, nella decisione impugnata, alcuna errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
In particolare, correttamente il primo giudice ha valorizzato quanto dichiarato dal teste
, dipendente della confermato dal teste , anch'egli dipendente, Testimone_1 CP_4 Tes_3 dalle quali è risultato che in data 31.10.2001 lo sottoscrisse il contratto di conto _2 corrente completo solo della parte prestampata, mentre le pattuizioni economiche furono dal personale della inserite successivamente, ossia in data 22.4.2002. (veds. anche quanto CP_4 rilevato dal CTU dott. ). Per_1
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 117 comma 3 TUB “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo” e, ai sensi dei commi 4 e 7, la mancata determinazione in forma scritta del “tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” determina l'applicazione del “tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali…”.
Sulla corretta interpretazione di tale norma si è pronunciato il Giudice di legittimità equiparando, ai fini della violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, l'ipotesi in cui il tasso dell'operazione sia indicato mediante clausole contrattuali che non consentano di interpretare univocamente le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, senza possibilità di determinarlo sulla base di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a quella in cui nel contratto manchi la relativa pattuizione (“..sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello sui si è formata la volontà dell'utilizzatore”; veds. Cass. 21/03/2011,
n. 6364, in tema di contratti di locazione finanziaria).
A tanto consegue l'applicazione della sanzione prevista dal successivo comma 7 lett.
a) dell'art. 117, che ridetermina il tasso di interesse nella misura di quello nominale minimo
BOT vigente nei dodici mesi precedenti alla stipulazione del contratto.
Orbene, è evidente che il comma 7 dell'art. 117 TUB dispone la sostituzione con il tasso nominale dei B.O.T. solo in ipotesi di inosservanza del comma 4, ossia nel caso (ricorrente nella fattispecie in esame sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi e dall'esame dei documenti) di mancata indicazione del tasso al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente, regolarmente redatto in forma scritta.
Pertanto, atteso il rigetto della querela di falso intervenuto con sentenza del Tribunale di
Lecce n.1560/2024, vanno ritenute nulle solo le clausole di pattuizione delle condizioni
7 economiche del contratto di conto corrente, con conseguente sostituzione di tali clausole con i tassi previsti dall'articolo 117 comma 7 lettera a) del decreto legislativo numero 385/1993 ed eliminando tutte le commissioni mi ricorda le spese e la capitalizzazione.
Vanno pertanto recepiti i calcoli in tal senso sviluppati dal CTU dott. che, all'esito di Per_1 motivazione qui recepita in quanto tecnicamente corretta ed immune da vizi logici, dopo aver esaminato il rapporto dal 2.11.2001 (data indicata nell'estratto conto quale data di apertura del rapporto) al 9.04.2002 (data di revoca dell'affidamento), ha rideterminato il saldo a debito sul conto corrente in €. 208.340,87 alla data del 30.06.2002, importo al quale è pervenuto applicando appunto il tasso ex art.117 TUB ed eliminando tutte le commissioni, le spese e la capitalizzazione (cfr. integrazione alla relazione tecnica, alleg. 6).
4. - In considerazione di quanto innanzi, resta assorbito anche il quarto motivo di appello, con il quale la lamenta la mancata valorizzazione delle risultanze della CTU espletata CP_4 in primo grado nella parte in cui il consulente ha determinato il saldo debitore del c/c in €
229.453.70, cioè in misura addirittura superiore alla domanda monitoria (€ 225.719,47).
5. - Con il quinto motivo di appello si censura infine la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, pur avendo qualificato come autonomi i contratti di fideiussione sottoscritti da e , ha dichiarato la nullità derivata degli stessi per violazione dei canoni di _2 CP_3 correttezza e buona fede. La censura resta assorbita da quanto innanzi ritenuto: essendosi esclusa la nullità del contratto di apertura di conto corrente c.d. monofirma sulla base dell'orientamento ormai consolidato della Cassazione a sezioni unite del 2018, non può essere ravvisata alcuna nullità derivata dei contratti autonomi di garanzia. Né ricorrono altre condizioni o motivi per una tale statuizione.
6. - All'accoglimento dell'appello consegue l'obbligo di questa Corte di disciplinare in modo unitario le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio sulla base dell'esito complessivo dello stesso, come chiarito dalla Cassazione con orientamento oramai consolidato.
Sul punto reputa la Corte che i compensi processuali debbano essere compensati tra le parti nella misura del 50% in considerazione del mutato orientamento della Cassazione sul contratto c.d. monofirma (S.U. del 2018) dopo l'introduzione del presente contenzioso
(iniziato in primo grado nel 2002), nonché del parziale accoglimento dell'opposizione a D.I. con conseguente riduzione dell'importo dovuto, mentre per il restante 50% vanno poste a carico degli opponenti, debitori di oltre euro 200.000,00, in applicazione del principio di soccombenza. I compensi vengono determinati come da dispositivo che segue, tenendosi conto del valore della controversia, dell'attività espletata e dei valori di legge prossimi ai medi
8 vigenti ratione temporis, con distrazione in favore dell'Avvocato Salvatore, dichiaratosi antistatario.
Le spese delle CTU espletate in entrambi i gradi del giudizio vanno in via definitiva poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, essendo state espletate nell'interesse di entrambe ad una corretta determinazione dei rapporti dare-avere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione in riassunzione notificato il 25.06.2024 nei confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e , e in parziale modifica della _2 Controparte_3 sentenza n. 2273/2017 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 72/2002, condanna la società ed i garanti e , nei limiti delle Controparte_1 Parte_2 Controparte_3 fideiussioni dagli stessi prestate, al pagamento, in solido tra loro ed in favore di
[...]
, della somma di euro 208.340,87, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 domanda monitoria al soddisfo;
2) dichiara compensati tra le parti spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50%; condanna la società ed i garanti e Controparte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Avv. Giampaolo Salvatore, Controparte_3 dichiaratosi difensore antistatario di , del restante 50%, il Parte_1 quale ultimo viene liquidato in euro 6.620,00 per il primo grado di giudizio, di cui euro
120,00 per spese ed euro 6.500,00 per compensi, nonché in euro 7.585,00 per il presente grado, di cui euro 585,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi;
pone le spese delle c.t.u. espletate nei due gradi di giudizio in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Lecce, il 22 luglio 2025
Il Presidente est.
dr.ssa Anna Rita Pasca
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa Anna Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Riccardo Mele consigliere dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 883 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2017 promossa da
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Salvatore come da procura in atti,
APPELLANTE nei confronti di
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, e (C.F. , entrambi _2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Calvi come da procura in atti,
APPELLATI nonché di
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._2
Andrea Frassanito
APPELLATA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025, da intendersi qui integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
La società in persona del l.r.p.t. , nonché Controparte_1 _2 CP_3
e , con distinti atti di citazione, notificati in data 18.11.2002,
[...] _2 proponevano opposizione avverso il D.I. nr. 72/02, emesso, su ricorso di
[...]
(cui succedeva la ), il 17.09.2002 e Controparte_4 Parte_1 notificato l'11.10.2002, con il quale il Tribunale di Lecce -Sezione Distaccata di Nardò- aveva ingiunto alla società correntista e ai garanti, per questi ultimi nei limiti delle prestate fideiussioni, il pagamento della somma di €.225.719,47, oltre interessi legali e spese del monitorio. Gli opponenti chiedevano dichiararsi la nullità del contratto di c/c per falsità della firma apparentemente apposta dal legale rappresentante della e la Controparte_1 nullità dell'obbligazione accessoria di fideiussione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nei due giudizi avverso la medesima ingiunzione (RG n.462/2002 promosso da CP_3
e RG n. 461/2002 promosso da e ) si costituiva
[...] Controparte_1 _2
, chiedendo il rigetto delle opposizioni e la condanna Controparte_4 degli opponenti al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.
Disposta la riunione dei giudizi, la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e perizia calligrafica, che accertava l'autenticità della firma apposta dal l.r. di sul Controparte_1 contratto di conto corrente n. 10144R; all'esito veniva disposta ed espletata CTU tecnico- contabile al fine di ricostruire il rapporto di conto corrente, cui seguiva la relativa integrazione. In data 30.12.2014 si costituiva a seguito di incorporazione di _5
. Controparte_4
Precisate le conclusioni all'udienza del 12.10.2015, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie autorizzate e decisa, a seguito di discussione orale, con sentenza n. 2273 emessa dal Tribunale di Lecce il 31.05.2017, pubblicata in pari data, che accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendolo fondato su un documento rappresentativo del contratto di c/c nullo per contrarietà a norme imperative di legge, dichiarando i contratti autonomi di garanzia sottoscritti dai sigg.ri e _2 CP_3 nulli per nullità derivata. Rigettava, altresì, la domanda di pagamento della banca e compensava le spese di lite e di CTU.
2 Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello Parte_1
deducendo l'erroneità della stessa per i motivi che verranno di seguito esaminati.
[...]
Instaurato il contraddittorio, si sono ritualmente costituiti, con distinte comparse, CP_1
e , nonché chiedendo il rigetto dell'appello in
[...] _2 Controparte_3 quanto infondato, e la condanna della al pagamento delle spese del primo grado di CP_4 giudizio, con vittoria anche di quelle della presente fase.
Con ordinanza del 7.05.2017 la Corte, accogliendo la richiesta formulata dalla ha CP_4 disposto l'integrazione di CTU econometrica, demandando al consulente la determinazione del saldo dare-avere sulla base di ipotesi alternative di calcolo, cioè a seconda che il contratto di c/c intercorso tra le parti debba essere ritenuto: 1) valido, nonostante la mancanza di firma della banca;
2) sanato ex tunc con la sua produzione in giudizio da parte della banca;
3) valido, ma solo con efficacia ex nunc.
All'udienza del 24.05.2018 l'appellata ha proposto querela di falso Controparte_1 incidentale, ex art. 355 e ss. c.p.c., avverso il documento rappresentativo del contratto di conto corrente n.10144R e la Corte di Appello, con ordinanza del 13.6.2018, ha sospeso il giudizio ai fini della riassunzione della causa di falso innanzi al Tribunale di Lecce.
Con sentenza 1560/2024, pubblicata in data 26.04.2024, il Tribunale di Lecce ha rigettato la querela di falso.
A seguito della riassunzione del giudizio di appello da parte di Parte_1
espletata la integrazione della disposta consulenza tecnica e precisate le conclusioni
[...] all'udienza del 16.04.2025, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto nullo il contratto di conto corrente per mancata sottoscrizione da parte della e per mancato accordo sugli elementi essenziali del CP_4 contratto, deducendo che il primo giudice avrebbe fondato la decisione sulla sentenza n.
5919/2016 della Suprema Corte (per la quale il contratto di c/c privo di sottoscrizione del procuratore della banca, da ritenere nullo ex art. 117 TUB, acquisirebbe efficacia solo dal momento della produzione in giudizio del contratto da parte del soggetto non firmatario, ossia ex nunc), in contrasto con tutta la precedente giurisprudenza della stessa Corte sul punto.
Reputa l'appellante che, in materia di validità del contratto bancario sottoscritto solo dal cliente, la produzione in giudizio del contratto medesimo, nonché l'adozione di
3 comportamenti concludenti posti in essere da entrambe le parti contrattuali e documentati per iscritto, realizzino un valido equipollente della sottoscrizione mancante, con la conseguenza che si è in presenza di un contratto perfettamente valido tra le parti, rientrante nella tipologia dei contratti monofirma, legittimi ed efficaci, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito successiva al 2016.
Evidenzia che, nella fattispecie, la banca opposta ha prodotto in giudizio sia il contratto di conto corrente, sia gli estratti conto, che costituiscono valido equipollente alla sottoscrizione mancante.
Il motivo è fondato.
Nella fattispecie, la dedotta nullità attiene alla violazione dell'art. 117 c.1 e 3 TUB per mancata sottoscrizione del funzionario di banca.
La banca ha prodotto in giudizio il modulo datato 31 ottobre 2002, contenente il contratto di conto corrente privo di sottoscrizione del funzionario delegato.
Deve osservarsi che il contrasto giurisprudenziale, sorto negli ultimi anni in materia di nullità dei contratti c.d. monofirma per violazione dell'art. 117 c.1 e 3 TUB per mancata sottoscrizione del funzionario di banca, è stato ormai superato dalla sentenza n. 898 del
16.12.2018 delle SS.UU., con affermazione di principio di diritto che, sebbene emesso in relazione ad un contratto di intermediazione finanziaria, è all'evidenza applicabile a tutti i contratti bancari. Con tale sentenza le Sezioni Unite hanno modificato l'orientamento giurisprudenziale di cui alla pronuncia n. 5919/2016 (richiamata dal Tribunale nella sentenza del 2017), che riteneva nullo per difetto di forma il contratto privo della sottoscrizione dell'intermediario, considerata requisito ab sustantiam (veds. sentenze gemelle n. 5919/2016
e n. 8395/2016; nello stesso senso anche Cass. n.7068/2016).
In particolare, le SS.UU. della Suprema Corte con la citata sentenza n.898 del 16.12.2018 hanno chiarito che il vincolo di forma di cui all'art. 23 TUF (la cui prescrizione è sovrapponibile all'art. 117 T.U.B.) va inteso secondo quella che è la funzione propria della norma, ossia di nullità posta nell'interesse di protezione esclusiva del cliente, e non richiamando automaticamente la disciplina generale della nullità. Tale requisito deve ritenersi dunque rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto, rechi la sottoscrizione del cliente e a questi venga consegnata una copia del contratto, potendo risultare il consenso della banca dai comportamenti concludenti dalla stessa tenuti (quali l'apertura di conto corrente, la produzione in giudizio di contabili, estratti conto, etc.).
4 In tal guisa è stata esclusa la nullità per difetto di forma, affermando il principio secondo il quale la produzione in giudizio del contratto monofirma realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex tunc.
Da tale orientamento, pienamente condiviso da questa Corte, non vi è motivo di discostarsi nella fattispecie in esame. Pertanto, il deposito in giudizio del documento sottoscritto dal cliente ha integrato le condizioni necessarie e sufficienti per far ritenere validamente perfezionato il contratto de quo con efficacia ex tunc.
Né può ravvisarsi una formale revoca del consenso espresso dalla società correntista con la sottoscrizione del contratto di conto corrente nr. 10144/R nel rifiuto, opposto dal legale rappresentante dello stesso, alla richiesta di sottoscrizione di nuovo e diverso accordo sulle condizioni contrattuali. Ed invero, il rifiuto opposto dal legale rappresentante della società alla richiesta di sottoscrivere un nuovo accordo su interessi ed accessori implica solo l'inesistenza di un tale secondo accordo, ma non priva di valore il contratto di apertura di conto corrente per cui è causa, in precedenza regolarmente sottoscritto dallo stesso.
In considerazione di quanto innanzi, il contratto di conto corrente nr. 10144/R deve ritenersi perfezionato al 2.11.2011, data di apertura del rapporto indicata nell'estratto conto, come emerge dagli estratti conto depositati in giudizio dalla banca opposta.
2. – In considerazione di quanto innanzi ritenuto, resta assorbito il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante deduce, in subordine, che il Tribunale ha errato nel ritenere che la banca non potesse agire in via contrattuale per il pagamento delle somme richieste in via monitoria, avendo l'onere di introdurre domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito, essendo al contrario tale domanda restitutoria implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo.
3. - Quanto alla determinazione delle somme che competono alla banca, occorre procedere ad esaminare la fondatezza delle pretese della stessa, esaminando il terzo motivo di appello, relativo alla sussistenza o meno di accordo in ordine alle condizioni e agli oneri da applicare al conto corrente.
In particolare la banca censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto nulle le pattuizioni del conto corrente, per essere stato il relativo contratto nell'ottobre 2001 sottoscritto in bianco dallo quale legale rappresentante di e _2 Controparte_1 successivamente completato con l'inserimento delle condizioni economiche ad opera del personale di Banca Antonveneta.
In particolare, l'appellante lamenta:
5 3.1 – L'errata valutazione del corredo probatorio, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto rilevanti le dichiarazioni del teste , non presente al momento della Testimone_1 sottoscrizione, del tutto generiche e costituenti mere supposizioni, perché afferenti a circostanze sconosciute allo stesso, non valorizzando, invece, quelle del teste , Testimone_2 unico teste presente al momento della sottoscrizione, dalle quali sarebbe emerso che il contratto de quo era stato sottoscritto nella sua interezza nel settembre 2001 e che la sua operatività era stata differita di qualche giorno a causa di alcuni protesti cambiari e segnalazioni pregiudizievoli a carico della società correntista.
Sarebbe emerso altresì che la sovrapposizione della data del 31.10.2001 su quella dattiloscritta del 22.04.2002 si era resa necessaria al fine di correggere un mero errore materiale del funzionario della banca.
L'apposizione della data del 31.10.2001 risulterebbe inequivocabilmente, oltre che dagli esiti delle indagini penali, dallo specimen di firma recante la stessa data (specimen e contratto vengono sottoscritti alla stessa data) e dalla circostanza dell'emissione di diversi assegni bancari, nonché dell'utilizzo del conto corrente da parte della società correntista sin dai primi giorni del mese di novembre.
3.2 L'errata estensione della nullità parziale del contratto di c/c, per mancanza di pattuizioni delle condizioni economiche ad esso relative, all'intero contratto ex art. 1419 c.c.
Avrebbe in particolare errato il primo giudice a dichiarare detta nullità ex officio, cioè senza alcuna allegazione da parte degli opponenti e in assenza di prova sul punto.L'estensione della nullità di singole pattuizioni contrattuali all'intero impianto contrattuale, in deroga al principio di conservazione degli atti negoziali di cui al citato articolo, richiede, infatti, la prova rigorosa che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole viziate da nullità, prova che nella fattispecie gli opponenti non avrebbero in alcun modo fornito.
3.3 L'errata ritenuta inapplicabilità dell'art. 117 TUB al contratto di c/c de quo.
Deduce la banca che la nullità del contratto per inesistenza o indeterminatezza delle condizioni economiche, nell'ipotesi di pattuizione di tassi di interesse ultralegali, afferisce esclusivamente la parte relativa alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto che viene espunta dal regolamento contrattuale e sostituita con la disciplina legale in virtù del meccanismo di cui all'art. 117 TUB. Pertanto, la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi inserita nel contratto di c/c sottoscritto dallo comporterebbe la _2 determinazione degli interessi al tasso legale e non la nullità dell'intero contratto.
La censura è fondata nei limiti di quanto di seguito precisato.
6 Deve premettersi che non si rinviene, nella decisione impugnata, alcuna errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
In particolare, correttamente il primo giudice ha valorizzato quanto dichiarato dal teste
, dipendente della confermato dal teste , anch'egli dipendente, Testimone_1 CP_4 Tes_3 dalle quali è risultato che in data 31.10.2001 lo sottoscrisse il contratto di conto _2 corrente completo solo della parte prestampata, mentre le pattuizioni economiche furono dal personale della inserite successivamente, ossia in data 22.4.2002. (veds. anche quanto CP_4 rilevato dal CTU dott. ). Per_1
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 117 comma 3 TUB “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo” e, ai sensi dei commi 4 e 7, la mancata determinazione in forma scritta del “tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” determina l'applicazione del “tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali…”.
Sulla corretta interpretazione di tale norma si è pronunciato il Giudice di legittimità equiparando, ai fini della violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, l'ipotesi in cui il tasso dell'operazione sia indicato mediante clausole contrattuali che non consentano di interpretare univocamente le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, senza possibilità di determinarlo sulla base di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a quella in cui nel contratto manchi la relativa pattuizione (“..sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello sui si è formata la volontà dell'utilizzatore”; veds. Cass. 21/03/2011,
n. 6364, in tema di contratti di locazione finanziaria).
A tanto consegue l'applicazione della sanzione prevista dal successivo comma 7 lett.
a) dell'art. 117, che ridetermina il tasso di interesse nella misura di quello nominale minimo
BOT vigente nei dodici mesi precedenti alla stipulazione del contratto.
Orbene, è evidente che il comma 7 dell'art. 117 TUB dispone la sostituzione con il tasso nominale dei B.O.T. solo in ipotesi di inosservanza del comma 4, ossia nel caso (ricorrente nella fattispecie in esame sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi e dall'esame dei documenti) di mancata indicazione del tasso al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente, regolarmente redatto in forma scritta.
Pertanto, atteso il rigetto della querela di falso intervenuto con sentenza del Tribunale di
Lecce n.1560/2024, vanno ritenute nulle solo le clausole di pattuizione delle condizioni
7 economiche del contratto di conto corrente, con conseguente sostituzione di tali clausole con i tassi previsti dall'articolo 117 comma 7 lettera a) del decreto legislativo numero 385/1993 ed eliminando tutte le commissioni mi ricorda le spese e la capitalizzazione.
Vanno pertanto recepiti i calcoli in tal senso sviluppati dal CTU dott. che, all'esito di Per_1 motivazione qui recepita in quanto tecnicamente corretta ed immune da vizi logici, dopo aver esaminato il rapporto dal 2.11.2001 (data indicata nell'estratto conto quale data di apertura del rapporto) al 9.04.2002 (data di revoca dell'affidamento), ha rideterminato il saldo a debito sul conto corrente in €. 208.340,87 alla data del 30.06.2002, importo al quale è pervenuto applicando appunto il tasso ex art.117 TUB ed eliminando tutte le commissioni, le spese e la capitalizzazione (cfr. integrazione alla relazione tecnica, alleg. 6).
4. - In considerazione di quanto innanzi, resta assorbito anche il quarto motivo di appello, con il quale la lamenta la mancata valorizzazione delle risultanze della CTU espletata CP_4 in primo grado nella parte in cui il consulente ha determinato il saldo debitore del c/c in €
229.453.70, cioè in misura addirittura superiore alla domanda monitoria (€ 225.719,47).
5. - Con il quinto motivo di appello si censura infine la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, pur avendo qualificato come autonomi i contratti di fideiussione sottoscritti da e , ha dichiarato la nullità derivata degli stessi per violazione dei canoni di _2 CP_3 correttezza e buona fede. La censura resta assorbita da quanto innanzi ritenuto: essendosi esclusa la nullità del contratto di apertura di conto corrente c.d. monofirma sulla base dell'orientamento ormai consolidato della Cassazione a sezioni unite del 2018, non può essere ravvisata alcuna nullità derivata dei contratti autonomi di garanzia. Né ricorrono altre condizioni o motivi per una tale statuizione.
6. - All'accoglimento dell'appello consegue l'obbligo di questa Corte di disciplinare in modo unitario le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio sulla base dell'esito complessivo dello stesso, come chiarito dalla Cassazione con orientamento oramai consolidato.
Sul punto reputa la Corte che i compensi processuali debbano essere compensati tra le parti nella misura del 50% in considerazione del mutato orientamento della Cassazione sul contratto c.d. monofirma (S.U. del 2018) dopo l'introduzione del presente contenzioso
(iniziato in primo grado nel 2002), nonché del parziale accoglimento dell'opposizione a D.I. con conseguente riduzione dell'importo dovuto, mentre per il restante 50% vanno poste a carico degli opponenti, debitori di oltre euro 200.000,00, in applicazione del principio di soccombenza. I compensi vengono determinati come da dispositivo che segue, tenendosi conto del valore della controversia, dell'attività espletata e dei valori di legge prossimi ai medi
8 vigenti ratione temporis, con distrazione in favore dell'Avvocato Salvatore, dichiaratosi antistatario.
Le spese delle CTU espletate in entrambi i gradi del giudizio vanno in via definitiva poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, essendo state espletate nell'interesse di entrambe ad una corretta determinazione dei rapporti dare-avere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione in riassunzione notificato il 25.06.2024 nei confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e , e in parziale modifica della _2 Controparte_3 sentenza n. 2273/2017 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 72/2002, condanna la società ed i garanti e , nei limiti delle Controparte_1 Parte_2 Controparte_3 fideiussioni dagli stessi prestate, al pagamento, in solido tra loro ed in favore di
[...]
, della somma di euro 208.340,87, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1 domanda monitoria al soddisfo;
2) dichiara compensati tra le parti spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50%; condanna la società ed i garanti e Controparte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Avv. Giampaolo Salvatore, Controparte_3 dichiaratosi difensore antistatario di , del restante 50%, il Parte_1 quale ultimo viene liquidato in euro 6.620,00 per il primo grado di giudizio, di cui euro
120,00 per spese ed euro 6.500,00 per compensi, nonché in euro 7.585,00 per il presente grado, di cui euro 585,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi;
pone le spese delle c.t.u. espletate nei due gradi di giudizio in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Lecce, il 22 luglio 2025
Il Presidente est.
dr.ssa Anna Rita Pasca
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