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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/12/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 2517/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 2517/2024 tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco D'Alessandro, (c.f. – PEC C.F._2
, Email_1
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difeso dagli Avv.ti Barbara Gattuso, (c.f. - PEC C.F._4
e Alessandro Cancellieri, (c.f. – PEC Email_2 C.F._5
, Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del
2.12.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 7.10.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.5.2024, il signor – premesso che, dalla convivenza more Pt_1 uxorio con era nata una figlia, (n. a LI – Perù - il Controparte_1 Persona_1
pagina 1 di 8 5.6.2015) e che, a seguito dell'interruzione della relazione e, in difetto di accordo, sia sugli aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale che sulle questioni prettamente economiche, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, reietta e disattesa ogni contraria istanza, argomentazione svolta ed eccezione sollevata: I) la minore , nata a Roma il [...] a [...]
LI (Perù) CF: , sia affidata ad ambo i genitori, con esercizio congiunto C.F._6 della responsabilità genitoriale, riconoscendo l'esercizio disgiunto di detta responsabilità solo per le questioni afferenti la gestione delle richieste e delle formalità inerenti la formazione scolastica ed extrascolastica, nonché per le prestazioni medico-sanitarie e, in ogni caso, per le questioni afferenti l'ordinaria amministrazione (ivi compresa l'organizzazione del tempo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore), con collocazione prevalente della minore presso l'abitazione della madre. II) la minore starà con il padre per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 allorquando sarà accompagnata a casa dalla madre, nonché il fine settimana alternato con la madre dal venerdì sera alle 16.00 fino alla domenica sera alle 21.00, espressamente includente il pernotto della minore presso il padre.
Durante le festività del calendario, la minore trascorrerà ad anni alterni Persona_1 con la mamma e il papà un periodo di 6 (sei) giorni continuativi, durante le vacanze natalizie e indicativamente dal 24/12 al 30/12 compreso e dal 31/12 al 05/01 compreso;
il giorno dell'epifania ad anni alterni con la mamma o con il papà e così anche le altre festività: Santa
Pasqua, Lunedì dell'Angelo; 25/04; 01/05; 02/06; 02/11; 08/12. Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni anche non continuativi con il padre da individuarsi nei mesi di giugno, luglio e settembre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e un ulteriore periodo di 15 (quindici) giorni continuativi nel mese di agosto tassativamente così stabilito:
Periodo I dal 01/08 al 15/08 incluso e Periodo II dal 16/08 al 31/08 incluso. Durante tali festività il genitore che avrà seco la minore, è onerato di comunicare all'altro gli spostamenti e le eventuali sistemazioni abitative diverse da quelle della propria residenza anagrafica, nonché favorire almeno una volta al giorno la comunicazione, telefonica o videotelefonica, tra la minore e il genitore distante. III)il papà provvederà a corrispondere un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, salvo che nelle more lo stesso non maturi una stabile capacità reddituale che consenta una maggiore entità del contributo al mantenimento, oltre a partecipare alle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo di intesa in uso presso l'intestato Tribunale di Velletri, nella misura del 20%, tenuto conto della maggiore capacità economica e reddituale della madre, che vi provvederà nella misura dell'80%; pagina 2 di 8 In ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese di lite, competenze e onorari professionali per aver occasionato con la propria condotta l'instaurazione del presente giudizio.”.
2. Si costitutiva in giudizio la signora contestando in toto le pretese di parte ricorrente e CP_1 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: IN
VIA PRINCIPALE: a) che la minore sia affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 conseguente esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
b) Stabilire che la residenza anagrafica e abituale della minore sia presso l'abitazione materna;
c) Determinare le modalità di frequentazione padre -figlia, prevedendo incontri protetti e supervisionati dai Servizi Sociali, in considerazione della condizione psicologica paterna;
d) Disporre una regolamentazione flessibile degli incontri padre -figlia che tenga conto dell'età della minore con la seguente modalità: I) la minore , nata a Roma il [...] a [...]ù) CF: Persona_1
, sia affidata ad ambo i genitori, con collocazione prevalente della minore C.F._6 presso l'abitazione della madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, riconoscendo l'esercizio disgiunto di detta responsabilità solo per le questioni afferenti la gestione delle richieste e delle formalità inerenti la formazione scolastica ed extrascolastica, nonché per le prestazioni medico -sanitarie e, in ogni caso, per le questioni afferenti l'ordinaria amministrazione
(ivi compresa l'organizzazione del tempo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore); II) La minore starà con il padre per due fine settimana, alternati con la madre, dal venerdì dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle 21:00. Durante la settimana nel quale non è previsto il weekend con il padre, la minore starà con lo stesso, anche presso la nonna paterna, per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 allorquando sarà accompagnata a casa dalla madre. Durante la settimana in cui, invece, è previsto il weekend, la minore starà con il padre in un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 20:00. Resta salva la facoltà di organizzare il diritto di visita in maniera diversa secondo preavviso di almeno 24 ore prima che i genitori si daranno reciprocamente e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore.
Durante le festività del calendario, la minore trascorrerà ad anni alterni Persona_1 con la mamma e il papà il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, così come il 31 dicembre ed il primo gennaio ed il giorno dell'epifania e così anche le altre festività: Santa Pasqua, Lunedì dell'Angelo; 25/04; 01/05; 02/06; 02/11; 08/12. Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà
15 giorni con ciascun genitore, nell'arco dei 3 mesi di vacanze scolastiche, da accordare di anno in anno in base a esigenze reciproche. Durante tali festività il genitore che avrà seco la minore, è onerato di comunicare all'altro gli spostamenti e le eventuali sistemazioni abitative diverse da pagina 3 di 8 quelle della propria residenza anagrafica, nonché favorire almeno una volta al giorno la comunicazione, telefonica o videotelefonica, tra la minore e il genitore distante. III) il papà provvederà a corrispondere un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 3 50,00
(trecentocinquanta /00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo di intesa in uso presso l'intestato Tribunale di Velletri, nella misura del 50%. V) I genitori si prestano il consenso al rilascio del passaporto per la minore. Nel caso la minore debba effettuare viaggi all'estero, i genitori si impegnano a comunicare all'atro genitore con un congruo preavviso la meta del viaggio rinunciando, ora per allora, alla richiesta di contribuzione di qualsivoglia onere connesso allo spostamento e alla sistemazione alberghiera della minore.
Analogamente, tutti gli spostamenti della minore che siano determinati da esigenze lavorative/ricreative/logistiche della mamma, dovranno essere preventivamente comunicate con il papà. e) Il tutto con vittoria delle spese di lite.”.
3. All'udienza del 19.11.2025, il giudice delegato alla trattazione della causa, dopo l'audizione delle parti, ha formulato una proposta conciliativa avente a oggetto un regime di affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e previsione di un calendario di visite del padre con w/e alternato dal venerdì dopo scuola al lunedì con accompagnamento nonché nel w/e di competenza materno due giorni con pernottamento e accompagnamento a casa della madre per l'orario di cena e un giorno infrasettimanale con pernottamento nel w/e di competenza paterna con accompagnamento il giorno successivo dopo cena, disciplina dei tempi di visita durante le vacanze estive per un totale di giorni 30 anche nn consecutivi da concordare il 31.5. di ogni anno le festività natalizie come da provvedimenti interinali festività pasquali alternate per tre giorni con ciascun genitore previsione dell'AU richiesto dal padre in ragione della capacità economica erogato a favore della madre tenuto conto dei redditi percepiti dalle parti e salvo conguaglio in ragione dell'entità del medesimo da accertare all'esito di verifiche presso il CAF. Impegno a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità per dipanare la conflittualità presente. Spese di lite compensate”.
4. Dopo un breve rinvio richiesto dalle parti per la verifica e definizione dell'accordo, alla successiva udienza del 1°.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ricorrente e resistente hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo bonario sulla scorta della proposta conciliativa del giudice e alle seguenti condizioni: I) la minore , nata il [...] a [...]ù) Persona_1
CF: , sarà affidata ad ambo i genitori, con collocazione prevalente della C.F._6 minore presso l'abitazione della madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, riconoscendo l'esercizio disgiunto di detta responsabilità solo per questioni di ordinaria pagina 4 di 8 amministrazione ricadenti nel tempo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore;
II) la minore starà con il padre per un week-end a settimane alterne, decorrenti dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, allorquando il padre l'accompagnerà nuovamente a scuola;
la minore starà con il padre alternativamente un giorno infrasettimanale, inteso come permanenza con pernotto, e per due giorni infrasettimanali, con due pernotti, dall'uscita di scuola fino al mattino del giorno seguente allorquando la minore sarà riaccompagnata a scuola. Precisamente, nelle settimane in cui il padre osserverà il proprio fine settimana con la minore, questa trascorrerà con il medesimo due pomeriggi consecutivi, nelle giornate di mercoledì e giovedì, con pernotto limitato al mercoledì, svolgentesi il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì sera, allorquando sarà riaccompagnata dal padre presso la casa materna per l'ora di cena o in diverso orario concordato tra le parti. Nelle settimane in cui la minore starà, nel fine settimana con la madre, trascorrerà con il Per_1 padre due pomeriggi infrasettimanali, mercoledì e giovedì, con due pernotti presso di lui, svolgentesi dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola direttamente. Durante le festività del calendario, la minore Persona_1
trascorrerà ad anni alterni con la mamma e il papà un periodo di 6 (sei) giorni
[...] continuativi, durante le vacanze natalizie e indicativamente dal 24/12 al 30/12 compreso e dal
31/12 al 05/01 compreso;
il giorno dell'epifania ad anni alterni con la mamma o con il papà e così anche le altre festività: Santa Pasqua, Lunedì dell'Angelo; 25/04; 01/05; 02/06; 02/11; 08/12.
Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni anche non continuativi con il padre da individuarsi nei mesi di giugno, luglio e settembre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e un ulteriore periodo di 15 (quindici) giorni continuativi nel mese di agosto tassativamente così stabilito: Periodo I dal 01/08 al 15/08 incluso e “Periodo II” dal 16/08 al 31/08 incluso. Durante tali festività il genitore che avrà seco la minore, è onerato di comunicare all'altro gli spostamenti e le eventuali sistemazioni abitative diverse da quella della propria residenza anagrafica, nonché favorire almeno una volta a giorni la comunicazione, telefonica o videotelefonica, tra la minore e il genitore distante. Per il giorno del compleanno della piccola la stessa lo trascorrerà ad anni alterni con ambo i genitori, i quali, fin d'ora si Per_1 impegnano a favorire la frequentazione con l'altro nel giorno antecedente o successivo al giorno del compleanno, derogando, ora per allora, all'ordinario diritto di visita, in aggiunta e non in sottrazione di giorni. Parimenti la minore trascorrerà con il proprio genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo. Tale articolazione del diritto di visita resta subordinato alle diverse esigenze lavorative dei genitori, nonché in peculiare considerazione delle esigenze della minore di volta in volta rappresentate/comunicate dai rispettivi genitori. III) I genitori si impegnano l'un pagina 5 di 8 l'altro a comunicare via cavo o messaggistica Whatsapp, per tutte le questioni afferenti la minore, ivi compresi gli spostamenti della stessa ove avvengano durante la permanenza della stessa presso l'un l'altra. Del Pari, i viaggi nel territorio nazionale o all'estero dovranno essere preceduti da preventiva informativa e programmazione. IV) Ambo i genitori si prestano reciprocamente il consenso a fornire alla minore un contatto telefonico o video chiamata quotidiana, a semplice richiesta della minore o del genitore non collocatario. V) Tenuto conto della diversa capacità reddituale dei genitori, il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento un importo pari alla somma di euro 250,00 mensili. Tale somma sarà pari all'importo dell'assegno unico che sarà dal padre richiesto previa esibizione della sua certificazione ISEE, con immediato riversamento in favore della madre, oltre al conguaglio necessario per integrare l'importo fino alla concorrenza della somma stabilita di euro 250,00. Tale assegno, in base alla stima prudenziale operata dal CAF, ammonterebbe ad € 199,00 mensili. Il padre, inoltre, parteciperà alle spese straordinarie, come indicate e disciplinate dal protocollo di intesa in uso presso l'intestato
Tribunale di Velletri, nella misura di 50% pro capite. Le parti reciprocamente concordano che il padre non parteciperà alle spese per rette scolastiche dovute a Istituti Privati. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, espressamente dichiarano di aver concertato e voluto le sopra esposte condizioni a definizione del giudizio. Con la sottoscrizione del presente accordo, i procuratori rinunciano alla solidarietà professionale.
5. Dato l'accordo raggiunto, il giudice delegato, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
6. Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda all'interesse preminente della figlia minore, tenuto conto dell'età, sia con riferimento al suo diritto alla bigenitorialità che ai contributi economici in suo favore e, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
7. L'esito della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra i signori e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione e, per l'effetto: affida la minore , nata il [...] a [...]ù) CF: Persona_1
, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della minore presso C.F._6
pagina 6 di 8 l'abitazione della madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, riconoscendo l'esercizio disgiunto di detta responsabilità solo per questioni di ordinaria amministrazione ricadenti nel tempo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore;
dispone che la minore starà con il padre per un week-end a settimane alterne, decorrenti dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, allorquando il padre l'accompagnerà nuovamente a scuola;
la minore starà con il padre alternativamente un giorno infrasettimanale, inteso come permanenza con pernotto,
e per due giorni infrasettimanali, con due pernotti, dall'uscita di scuola fino al mattino del giorno seguente allorquando la minore sarà riaccompagnata a scuola. Precisamente, nelle settimane in cui il padre osserverà il proprio fine settimana con la minore, questa trascorrerà con il medesimo due pomeriggi consecutivi, nelle giornate di mercoledì e giovedì, con pernotto limitato al mercoledì, svolgentesi il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì sera, allorquando sarà riaccompagnata dal padre presso la casa materna per l'ora di cena o in diverso orario concordato tra le parti. Nelle settimane in cui la minore starà, nel fine settimana con la madre, trascorrerà con il padre due pomeriggi infrasettimanali, mercoledì e giovedì, Per_1 con due pernotti presso di lui, svolgentesi dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola direttamente. Durante le festività del calendario, la minore trascorrerà ad anni alterni con la mamma e il papà Persona_1 un periodo di 6 (sei) giorni continuativi, durante le vacanze natalizie e indicativamente dal
24/12 al 30/12 compreso e dal 31/12 al 05/01 compreso;
il giorno dell'epifania ad anni alterni con la mamma o con il papà e così anche le altre festività: Santa Pasqua, Lunedì dell'Angelo;
25/04; 01/05; 02/06; 02/11; 08/12. Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni anche non continuativi con il padre da individuarsi nei mesi di giugno, luglio e settembre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e un ulteriore periodo di 15 (quindici) giorni continuativi nel mese di agosto tassativamente così stabilito: Periodo I dal 01/08 al 15/08 incluso e “Periodo II” dal 16/08 al 31/08 incluso. Durante tali festività il genitore che avrà seco la minore, è onerato di comunicare all'altro gli spostamenti e le eventuali sistemazioni abitative diverse da quella della propria residenza anagrafica, nonché favorire almeno una volta a giorni la comunicazione, telefonica o videotelefonica, tra la minore e il genitore distante. Per il giorno del compleanno della piccola la stessa lo trascorrerà ad anni alterni con ambo i Per_1 genitori, i quali, fin d'ora si impegnano a favorire la frequentazione con l'altro nel giorno antecedente o successivo al giorno del compleanno, derogando, ora per allora, all'ordinario diritto di visita, in aggiunta e non in sottrazione di giorni. Parimenti la minore trascorrerà con il proprio genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo. Tale articolazione del diritto di visita pagina 7 di 8 resta subordinato alle diverse esigenze lavorative dei genitori, nonché in peculiare considerazione delle esigenze della minore di volta in volta rappresentate/comunicate dai rispettivi genitori. Dispone che: i genitori si impegnano l'un l'altro a comunicare via cavo o messaggistica Whatsapp, per tutte le questioni afferenti la minore, ivi compresi gli spostamenti della stessa ove avvengano durante la permanenza della stessa presso l'un l'altra. Del Pari, i viaggi nel territorio nazionale o all'estero dovranno essere preceduti da preventiva informativa e programmazione;
i genitori si prestano reciprocamente il consenso a fornire alla minore un contatto telefonico o video chiamata quotidiana, a semplice richiesta della minore o del genitore non collocatario;
tenuto conto della diversa capacità reddituale dei genitori, il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento un importo pari alla somma di euro 250,00 mensili. Tale somma sarà pari all'importo dell'assegno unico che sarà dal padre richiesto previa esibizione della sua certificazione ISEE, con immediato riversamento in favore della madre, oltre al conguaglio necessario per integrare l'importo fino alla concorrenza della somma stabilita di euro 250,00. Tale assegno, in base alla stima prudenziale operata dal CAF, ammonterebbe ad € 199,00 mensili. Il padre, inoltre, parteciperà alle spese straordinarie, come indicate e disciplinate dal protocollo di intesa in uso presso l'intestato Tribunale di Velletri, nella misura di 50% pro capite. Prende atto che le parti reciprocamente concordano che il padre non parteciperà alle spese per rette scolastiche dovute a Istituti Privati.
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 2517/2024 tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco D'Alessandro, (c.f. – PEC C.F._2
, Email_1
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difeso dagli Avv.ti Barbara Gattuso, (c.f. - PEC C.F._4
e Alessandro Cancellieri, (c.f. – PEC Email_2 C.F._5
, Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del
2.12.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 7.10.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.5.2024, il signor – premesso che, dalla convivenza more Pt_1 uxorio con era nata una figlia, (n. a LI – Perù - il Controparte_1 Persona_1
pagina 1 di 8 5.6.2015) e che, a seguito dell'interruzione della relazione e, in difetto di accordo, sia sugli aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale che sulle questioni prettamente economiche, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, reietta e disattesa ogni contraria istanza, argomentazione svolta ed eccezione sollevata: I) la minore , nata a Roma il [...] a [...]
LI (Perù) CF: , sia affidata ad ambo i genitori, con esercizio congiunto C.F._6 della responsabilità genitoriale, riconoscendo l'esercizio disgiunto di detta responsabilità solo per le questioni afferenti la gestione delle richieste e delle formalità inerenti la formazione scolastica ed extrascolastica, nonché per le prestazioni medico-sanitarie e, in ogni caso, per le questioni afferenti l'ordinaria amministrazione (ivi compresa l'organizzazione del tempo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore), con collocazione prevalente della minore presso l'abitazione della madre. II) la minore starà con il padre per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 allorquando sarà accompagnata a casa dalla madre, nonché il fine settimana alternato con la madre dal venerdì sera alle 16.00 fino alla domenica sera alle 21.00, espressamente includente il pernotto della minore presso il padre.
Durante le festività del calendario, la minore trascorrerà ad anni alterni Persona_1 con la mamma e il papà un periodo di 6 (sei) giorni continuativi, durante le vacanze natalizie e indicativamente dal 24/12 al 30/12 compreso e dal 31/12 al 05/01 compreso;
il giorno dell'epifania ad anni alterni con la mamma o con il papà e così anche le altre festività: Santa
Pasqua, Lunedì dell'Angelo; 25/04; 01/05; 02/06; 02/11; 08/12. Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni anche non continuativi con il padre da individuarsi nei mesi di giugno, luglio e settembre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e un ulteriore periodo di 15 (quindici) giorni continuativi nel mese di agosto tassativamente così stabilito:
Periodo I dal 01/08 al 15/08 incluso e Periodo II dal 16/08 al 31/08 incluso. Durante tali festività il genitore che avrà seco la minore, è onerato di comunicare all'altro gli spostamenti e le eventuali sistemazioni abitative diverse da quelle della propria residenza anagrafica, nonché favorire almeno una volta al giorno la comunicazione, telefonica o videotelefonica, tra la minore e il genitore distante. III)il papà provvederà a corrispondere un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, salvo che nelle more lo stesso non maturi una stabile capacità reddituale che consenta una maggiore entità del contributo al mantenimento, oltre a partecipare alle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo di intesa in uso presso l'intestato Tribunale di Velletri, nella misura del 20%, tenuto conto della maggiore capacità economica e reddituale della madre, che vi provvederà nella misura dell'80%; pagina 2 di 8 In ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese di lite, competenze e onorari professionali per aver occasionato con la propria condotta l'instaurazione del presente giudizio.”.
2. Si costitutiva in giudizio la signora contestando in toto le pretese di parte ricorrente e CP_1 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: IN
VIA PRINCIPALE: a) che la minore sia affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 conseguente esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
b) Stabilire che la residenza anagrafica e abituale della minore sia presso l'abitazione materna;
c) Determinare le modalità di frequentazione padre -figlia, prevedendo incontri protetti e supervisionati dai Servizi Sociali, in considerazione della condizione psicologica paterna;
d) Disporre una regolamentazione flessibile degli incontri padre -figlia che tenga conto dell'età della minore con la seguente modalità: I) la minore , nata a Roma il [...] a [...]ù) CF: Persona_1
, sia affidata ad ambo i genitori, con collocazione prevalente della minore C.F._6 presso l'abitazione della madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, riconoscendo l'esercizio disgiunto di detta responsabilità solo per le questioni afferenti la gestione delle richieste e delle formalità inerenti la formazione scolastica ed extrascolastica, nonché per le prestazioni medico -sanitarie e, in ogni caso, per le questioni afferenti l'ordinaria amministrazione
(ivi compresa l'organizzazione del tempo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore); II) La minore starà con il padre per due fine settimana, alternati con la madre, dal venerdì dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle 21:00. Durante la settimana nel quale non è previsto il weekend con il padre, la minore starà con lo stesso, anche presso la nonna paterna, per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21.00 allorquando sarà accompagnata a casa dalla madre. Durante la settimana in cui, invece, è previsto il weekend, la minore starà con il padre in un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 20:00. Resta salva la facoltà di organizzare il diritto di visita in maniera diversa secondo preavviso di almeno 24 ore prima che i genitori si daranno reciprocamente e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore.
Durante le festività del calendario, la minore trascorrerà ad anni alterni Persona_1 con la mamma e il papà il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, così come il 31 dicembre ed il primo gennaio ed il giorno dell'epifania e così anche le altre festività: Santa Pasqua, Lunedì dell'Angelo; 25/04; 01/05; 02/06; 02/11; 08/12. Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà
15 giorni con ciascun genitore, nell'arco dei 3 mesi di vacanze scolastiche, da accordare di anno in anno in base a esigenze reciproche. Durante tali festività il genitore che avrà seco la minore, è onerato di comunicare all'altro gli spostamenti e le eventuali sistemazioni abitative diverse da pagina 3 di 8 quelle della propria residenza anagrafica, nonché favorire almeno una volta al giorno la comunicazione, telefonica o videotelefonica, tra la minore e il genitore distante. III) il papà provvederà a corrispondere un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 3 50,00
(trecentocinquanta /00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo di intesa in uso presso l'intestato Tribunale di Velletri, nella misura del 50%. V) I genitori si prestano il consenso al rilascio del passaporto per la minore. Nel caso la minore debba effettuare viaggi all'estero, i genitori si impegnano a comunicare all'atro genitore con un congruo preavviso la meta del viaggio rinunciando, ora per allora, alla richiesta di contribuzione di qualsivoglia onere connesso allo spostamento e alla sistemazione alberghiera della minore.
Analogamente, tutti gli spostamenti della minore che siano determinati da esigenze lavorative/ricreative/logistiche della mamma, dovranno essere preventivamente comunicate con il papà. e) Il tutto con vittoria delle spese di lite.”.
3. All'udienza del 19.11.2025, il giudice delegato alla trattazione della causa, dopo l'audizione delle parti, ha formulato una proposta conciliativa avente a oggetto un regime di affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e previsione di un calendario di visite del padre con w/e alternato dal venerdì dopo scuola al lunedì con accompagnamento nonché nel w/e di competenza materno due giorni con pernottamento e accompagnamento a casa della madre per l'orario di cena e un giorno infrasettimanale con pernottamento nel w/e di competenza paterna con accompagnamento il giorno successivo dopo cena, disciplina dei tempi di visita durante le vacanze estive per un totale di giorni 30 anche nn consecutivi da concordare il 31.5. di ogni anno le festività natalizie come da provvedimenti interinali festività pasquali alternate per tre giorni con ciascun genitore previsione dell'AU richiesto dal padre in ragione della capacità economica erogato a favore della madre tenuto conto dei redditi percepiti dalle parti e salvo conguaglio in ragione dell'entità del medesimo da accertare all'esito di verifiche presso il CAF. Impegno a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità per dipanare la conflittualità presente. Spese di lite compensate”.
4. Dopo un breve rinvio richiesto dalle parti per la verifica e definizione dell'accordo, alla successiva udienza del 1°.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ricorrente e resistente hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo bonario sulla scorta della proposta conciliativa del giudice e alle seguenti condizioni: I) la minore , nata il [...] a [...]ù) Persona_1
CF: , sarà affidata ad ambo i genitori, con collocazione prevalente della C.F._6 minore presso l'abitazione della madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, riconoscendo l'esercizio disgiunto di detta responsabilità solo per questioni di ordinaria pagina 4 di 8 amministrazione ricadenti nel tempo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore;
II) la minore starà con il padre per un week-end a settimane alterne, decorrenti dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, allorquando il padre l'accompagnerà nuovamente a scuola;
la minore starà con il padre alternativamente un giorno infrasettimanale, inteso come permanenza con pernotto, e per due giorni infrasettimanali, con due pernotti, dall'uscita di scuola fino al mattino del giorno seguente allorquando la minore sarà riaccompagnata a scuola. Precisamente, nelle settimane in cui il padre osserverà il proprio fine settimana con la minore, questa trascorrerà con il medesimo due pomeriggi consecutivi, nelle giornate di mercoledì e giovedì, con pernotto limitato al mercoledì, svolgentesi il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì sera, allorquando sarà riaccompagnata dal padre presso la casa materna per l'ora di cena o in diverso orario concordato tra le parti. Nelle settimane in cui la minore starà, nel fine settimana con la madre, trascorrerà con il Per_1 padre due pomeriggi infrasettimanali, mercoledì e giovedì, con due pernotti presso di lui, svolgentesi dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola direttamente. Durante le festività del calendario, la minore Persona_1
trascorrerà ad anni alterni con la mamma e il papà un periodo di 6 (sei) giorni
[...] continuativi, durante le vacanze natalizie e indicativamente dal 24/12 al 30/12 compreso e dal
31/12 al 05/01 compreso;
il giorno dell'epifania ad anni alterni con la mamma o con il papà e così anche le altre festività: Santa Pasqua, Lunedì dell'Angelo; 25/04; 01/05; 02/06; 02/11; 08/12.
Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni anche non continuativi con il padre da individuarsi nei mesi di giugno, luglio e settembre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e un ulteriore periodo di 15 (quindici) giorni continuativi nel mese di agosto tassativamente così stabilito: Periodo I dal 01/08 al 15/08 incluso e “Periodo II” dal 16/08 al 31/08 incluso. Durante tali festività il genitore che avrà seco la minore, è onerato di comunicare all'altro gli spostamenti e le eventuali sistemazioni abitative diverse da quella della propria residenza anagrafica, nonché favorire almeno una volta a giorni la comunicazione, telefonica o videotelefonica, tra la minore e il genitore distante. Per il giorno del compleanno della piccola la stessa lo trascorrerà ad anni alterni con ambo i genitori, i quali, fin d'ora si Per_1 impegnano a favorire la frequentazione con l'altro nel giorno antecedente o successivo al giorno del compleanno, derogando, ora per allora, all'ordinario diritto di visita, in aggiunta e non in sottrazione di giorni. Parimenti la minore trascorrerà con il proprio genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo. Tale articolazione del diritto di visita resta subordinato alle diverse esigenze lavorative dei genitori, nonché in peculiare considerazione delle esigenze della minore di volta in volta rappresentate/comunicate dai rispettivi genitori. III) I genitori si impegnano l'un pagina 5 di 8 l'altro a comunicare via cavo o messaggistica Whatsapp, per tutte le questioni afferenti la minore, ivi compresi gli spostamenti della stessa ove avvengano durante la permanenza della stessa presso l'un l'altra. Del Pari, i viaggi nel territorio nazionale o all'estero dovranno essere preceduti da preventiva informativa e programmazione. IV) Ambo i genitori si prestano reciprocamente il consenso a fornire alla minore un contatto telefonico o video chiamata quotidiana, a semplice richiesta della minore o del genitore non collocatario. V) Tenuto conto della diversa capacità reddituale dei genitori, il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento un importo pari alla somma di euro 250,00 mensili. Tale somma sarà pari all'importo dell'assegno unico che sarà dal padre richiesto previa esibizione della sua certificazione ISEE, con immediato riversamento in favore della madre, oltre al conguaglio necessario per integrare l'importo fino alla concorrenza della somma stabilita di euro 250,00. Tale assegno, in base alla stima prudenziale operata dal CAF, ammonterebbe ad € 199,00 mensili. Il padre, inoltre, parteciperà alle spese straordinarie, come indicate e disciplinate dal protocollo di intesa in uso presso l'intestato
Tribunale di Velletri, nella misura di 50% pro capite. Le parti reciprocamente concordano che il padre non parteciperà alle spese per rette scolastiche dovute a Istituti Privati. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, espressamente dichiarano di aver concertato e voluto le sopra esposte condizioni a definizione del giudizio. Con la sottoscrizione del presente accordo, i procuratori rinunciano alla solidarietà professionale.
5. Dato l'accordo raggiunto, il giudice delegato, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
6. Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda all'interesse preminente della figlia minore, tenuto conto dell'età, sia con riferimento al suo diritto alla bigenitorialità che ai contributi economici in suo favore e, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
7. L'esito della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra i signori e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione e, per l'effetto: affida la minore , nata il [...] a [...]ù) CF: Persona_1
, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della minore presso C.F._6
pagina 6 di 8 l'abitazione della madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, riconoscendo l'esercizio disgiunto di detta responsabilità solo per questioni di ordinaria amministrazione ricadenti nel tempo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore;
dispone che la minore starà con il padre per un week-end a settimane alterne, decorrenti dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, allorquando il padre l'accompagnerà nuovamente a scuola;
la minore starà con il padre alternativamente un giorno infrasettimanale, inteso come permanenza con pernotto,
e per due giorni infrasettimanali, con due pernotti, dall'uscita di scuola fino al mattino del giorno seguente allorquando la minore sarà riaccompagnata a scuola. Precisamente, nelle settimane in cui il padre osserverà il proprio fine settimana con la minore, questa trascorrerà con il medesimo due pomeriggi consecutivi, nelle giornate di mercoledì e giovedì, con pernotto limitato al mercoledì, svolgentesi il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì sera, allorquando sarà riaccompagnata dal padre presso la casa materna per l'ora di cena o in diverso orario concordato tra le parti. Nelle settimane in cui la minore starà, nel fine settimana con la madre, trascorrerà con il padre due pomeriggi infrasettimanali, mercoledì e giovedì, Per_1 con due pernotti presso di lui, svolgentesi dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola direttamente. Durante le festività del calendario, la minore trascorrerà ad anni alterni con la mamma e il papà Persona_1 un periodo di 6 (sei) giorni continuativi, durante le vacanze natalizie e indicativamente dal
24/12 al 30/12 compreso e dal 31/12 al 05/01 compreso;
il giorno dell'epifania ad anni alterni con la mamma o con il papà e così anche le altre festività: Santa Pasqua, Lunedì dell'Angelo;
25/04; 01/05; 02/06; 02/11; 08/12. Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni anche non continuativi con il padre da individuarsi nei mesi di giugno, luglio e settembre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e un ulteriore periodo di 15 (quindici) giorni continuativi nel mese di agosto tassativamente così stabilito: Periodo I dal 01/08 al 15/08 incluso e “Periodo II” dal 16/08 al 31/08 incluso. Durante tali festività il genitore che avrà seco la minore, è onerato di comunicare all'altro gli spostamenti e le eventuali sistemazioni abitative diverse da quella della propria residenza anagrafica, nonché favorire almeno una volta a giorni la comunicazione, telefonica o videotelefonica, tra la minore e il genitore distante. Per il giorno del compleanno della piccola la stessa lo trascorrerà ad anni alterni con ambo i Per_1 genitori, i quali, fin d'ora si impegnano a favorire la frequentazione con l'altro nel giorno antecedente o successivo al giorno del compleanno, derogando, ora per allora, all'ordinario diritto di visita, in aggiunta e non in sottrazione di giorni. Parimenti la minore trascorrerà con il proprio genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo. Tale articolazione del diritto di visita pagina 7 di 8 resta subordinato alle diverse esigenze lavorative dei genitori, nonché in peculiare considerazione delle esigenze della minore di volta in volta rappresentate/comunicate dai rispettivi genitori. Dispone che: i genitori si impegnano l'un l'altro a comunicare via cavo o messaggistica Whatsapp, per tutte le questioni afferenti la minore, ivi compresi gli spostamenti della stessa ove avvengano durante la permanenza della stessa presso l'un l'altra. Del Pari, i viaggi nel territorio nazionale o all'estero dovranno essere preceduti da preventiva informativa e programmazione;
i genitori si prestano reciprocamente il consenso a fornire alla minore un contatto telefonico o video chiamata quotidiana, a semplice richiesta della minore o del genitore non collocatario;
tenuto conto della diversa capacità reddituale dei genitori, il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento un importo pari alla somma di euro 250,00 mensili. Tale somma sarà pari all'importo dell'assegno unico che sarà dal padre richiesto previa esibizione della sua certificazione ISEE, con immediato riversamento in favore della madre, oltre al conguaglio necessario per integrare l'importo fino alla concorrenza della somma stabilita di euro 250,00. Tale assegno, in base alla stima prudenziale operata dal CAF, ammonterebbe ad € 199,00 mensili. Il padre, inoltre, parteciperà alle spese straordinarie, come indicate e disciplinate dal protocollo di intesa in uso presso l'intestato Tribunale di Velletri, nella misura di 50% pro capite. Prende atto che le parti reciprocamente concordano che il padre non parteciperà alle spese per rette scolastiche dovute a Istituti Privati.
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19.12.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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