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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/11/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3756/2021
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3756/2021 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. David Levi del Foro di C.F._2
Milano, presso il cui studio hanno eletto domicilio, giusta procura in atti
ATTORI E
(già ), (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Domenico Iodice del Foro di Torino, presso il cui studio sito in Torino, via Palmieri, 36 ha eletto domicilio, giusta procura in atti CONVENUTA E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. Giovanni Merlino del Foro di Torre Annunziata, presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO Oggetto: contratto di assicurazione – annullamento polizza. CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato in data 09.07.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni sia della parte convenuta che del terzo chiamato, previe le declaratorie necessarie e consequenziali: In via principale
pagina 1 di 11
1. Accertare e dichiarare la nullità e pertanto la conseguente invalidità e inefficacia della Polizza, peri i motivi meglio argomentati in narrativa.
2. Accertata e dichiarata la nullità nonché l'invalidità e inefficacia della Polizza, condannare alla restituzione in favore delle Parti Attrici della somma pari ad CP_1
Euro 100.000,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) versata dal de cuius a titolo di premio assicurativo, il tutto per i motivi meglio descritti in narrativa;
In via subordinata
1. Accertare e dichiarare l'annullabilità e pertanto la conseguente invalidità e inefficacia della Polizza, peri i motivi meglio argomentati in narrativa.
2. Accertata e dichiarata l'annullabilità nonché l'invalidità e inefficacia della Polizza, condannare alla restituzione in favore delle Parti Attrici della somma CP_1 pari ad Euro 100.000,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) versata dal de cuius a titolo di premio assicurativo, il tutto per i motivi meglio descritti in narrativa;
In ogni caso:
- con vittoria di compensi professionali del giudizio, nonché delle spese tutte, oltre accessori e spese generali al 15%. In via istruttoria:
• Con riferimento alle domandi di annullamento per incapacità naturale del Signor
, disporsi CTU medica al fine di accertare l'incapacità di intendere Persona_1
e di volere del Signor;
Persona_1
• Con riferimento poi al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (R.G. N. 3760/2021– Giudice Dott.ssa Del Prete) che trae origine dalla azione monitoria instaurata dagli odierni attori contro la Controparte_4
per ottenere i documenti
[...] Controparte_5 relativi al soggiorno del Sig. presso la predetta struttura dal 2013 Persona_1 al 2019: in assenza della messa a disposizione da parte della del suddetto CP_4 documento, ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Controparte_6
, con sede legale in via Sant'Antonio da Padova, 13 – 81100 Caserta
[...]
(Ce), P.I. e C.F.: , l'esibizione della “copia con attestazione di conformità P.IVA_2 degli ingressi e delle uscite del Sig. dal 2013 al 2019”. Per_1
Per parte convenuta richiamate quelle di cui alla memoria Controparte_7 istruttoria depositata in data 13 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a Controparte_2
per il motivo, di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare improcedibile la
[...] domanda In via preliminare, laddove il Tribunale ritenga che il disconoscimento sia stato operato correttamente, chiede che sia disposto il giudizio di Controparte_2 verificazione sulle firme disconosciute. pagina 2 di 11 nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande di parte attrice e per l'effetto disporne il rigetto in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi, in cui il Giudice accolga le domande di parte attrice, condannando a restituire il premio versato dal signor Controparte_2
, si chiede che il signor sia dichiarata tenuto e Persona_1 Controparte_3 condannato a corrispondere in favore di la prestazione Controparte_2 ricevuta pari alla somma di € 95.712,80, o il maggiore o minore importo, di cui la Compagnia sarà chiamata a rispondere, determinata in corso di giudizio, comprese eventuali spese legali. Con vittoria di competenze ed oneri di lite.” Per il terzo chiamato come precisate a verbale del 15.07.2025:
“1) accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza delle domande attrici, e, comunque, rigettarle integralmente;
2) Accertare e dichiarare la inammissibilità, improponibilità e l'infondatezza della domanda di garanzia proposta nei confronti del Sig. dalla convenuta Controparte_3 società , rigettandola integralmente;
Controparte_7
3) condannare gli attori, o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 21.04.2021, ed Parte_1 Parte_2 qualificatisi eredi legittimi di (nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Vimercate il 28/8/2019), convenivano in giudizio la società Controparte_7
chiedendo che fosse dichiarata la nullità/annullabilità/invalidità ed inefficacia
[...] della polizza n. 20000523035, denominata "Exclusive Insurance", sottoscritta il 3/11/2017 da presso la filiale di Ercolano del Persona_1 Controparte_8
, e conseguentemente la condanna della società convenuta alla restituzione della
[...] somma di € 100.000, versata dal de cuius a titolo di premio. A sostegno delle loro domande, gli attori deducevano:
• l'incapacità di intendere e di volere del loro congiunto al momento della sottoscrizione della polizza, in quanto affetto da grave forma del morbo di Parkinson;
• l'apocrifia delle firme apposte sulla polizza, come risultanti da perizia grafologica di parte della Dott.ssa che le ha ritenute incompatibili con la grafia Persona_2 patologica di;
Persona_1
• la violazione dell'art. 643 c.p. (circonvenzione di incapace) con conseguente nullità del contratto ex art. 1418 c.c.;
• in subordine, l'annullabilità del contratto per incapacità naturale ex art. 775 c.c., configurando la polizza una donazione indiretta.
pagina 3 di 11 Si costituiva in giudizio la società (successivamente Controparte_7 incorporata in , la quale contestava integralmente le Controparte_9 domande attrici eccependo:
• il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione in relazione alla pretesa inefficacia del contratto di polizza ai sensi dell'art. 775 c.c.;
• la carenza del disconoscimento sotto il profilo formale in quanto gli attori non hanno specificato le firme che intendono disconoscere;
• la regolarità dell'operazione, compiuta dal sig. presso la filiale alla Per_1 presenza della gerente sig.ra mediante apposizione di firme Parte_3 grafometriche;
• l'assenza di fondamento dell'eccezione relativa all'eccepita incapacità di intendere e volere di;
Persona_1
• l'infondatezza delle domande attrici inerenti la nullità della polizza in quanto il contratto sarebbe stato concluso per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di incapace, in quanto sfornita di prove sugli elementi costitutivi dell'ipotizzato reato che sarebbe stato compiuto;
• in ordine alla asserita configurazione di una donazione indiretta della polizza vita eccepisce in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione in relazione alla pretesa inefficacia del contratto di polizza ai sensi dell'art. 775 c.c.; in ogni caso, afferma la natura assicurativa delle polizze in oggetto e con essa il conseguente trattamento fiscale e civilistico e la non configurabilità della stessa come donazione diretta né indiretta in quanto manca l'elemento costitutivo dell'arricchimento contestuale del terzo per effetto della stipula. Ha chiesto, pertanto, autorizzarsi la chiamata in causa di (indicato Controparte_3 quale beneficiario della suddetta polizza) per manleva;
in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della stessa e per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda;
in via preliminare, laddove il Tribunale ritenga che il disconoscimento sia stato correttamente attuato disporsi il giudizio di verificazione sulle firme disconosciute;
nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate e, in via subordinata, dichiarare tenuto e condannato a tenere indenne la compagnia Controparte_3
Su richiesta della convenuta, la prima udienza veniva differita ex art. 269 c.p.c. onde consentire la chiamata in causa del terzo Controparte_3
Si costituiva ritualmente il sig. il quale impugnava e contestava Controparte_3 integralmente le domande attrici, eccependone l'assoluta inammissibilità ed infondatezza. Il terzo chiamato contestava, inoltre, il fondamento della chiamata in manleva deducendo che, qualora fosse stato dimostrato da parte attrice che, al momento della sottoscrizione della polizza vita la volontà del de cuius fosse stata viziata da incapacità di intendere e di volere, la responsabilità della stipula del contratto di polizza sarebbe stata da ascriversi esclusivamente alla convenuta. All'udienza del 12.01.2023 parte attrice e parte convenuta chiedevano disporsi i termini istruttori ex art. 183 VI co. c.p.c.; il terzo chiamato chiedeva invece fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 4 di 11 Il Tribunale concedeva i termini richiesti e rinviava il procedimento all'udienza di ammissione prove. Nel corso di tale udienza, questo Giudice invitava le parti a depositare brevi note esplicative sulle questioni preliminari sollevate dalle parti. Con ordinanza in data 07.02.2024, ritenuta la questione preliminare decidibile unitamente al merito, accoglieva la richiesta di disconoscimento della firma di cui all'art. 241 c.p.c. formulata dagli attori;
rigettava l'istanza diretta ad ottenere l'ordine di esibizione documentale di cui all'art. 210 c.p.c. formulata dalla medesima parte attrice;
rigettava altresì le istanze di ammissione della prova per testi del terzo chiamato e disponeva l'espletamento di C.T.U. grafologica, nominando allo scopo la Dr.ssa Per_3
[...]
Espletata la CTU, all'udienza del 15/7/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente esaminarsi la questione della legittimazione processuale delle parti in ragione delle domande preliminari svolte dalla convenuta e dalla terza chiamata. 1) Quanto alla legittimazione attiva degli attori, essi si qualificano come eredi legittimi del sig. e, in tale qualità, impugnano la polizza vita sottoscritta dal Persona_1 de cuius. La convenuta e il terzo chiamato eccepiscono la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di parte attrice, sostenendo che la polizza, essendo di tipo "Unit Linked", attribuisce al beneficiario designato un diritto proprio ex art. 1920 c.c., sicché le somme liquidate non rientrano nell'asse ereditario. Nel caso di specie, la polizza presenta le caratteristiche tipiche del contratto di assicurazione sulla vita, con designazione di beneficiario per il caso morte. Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 26606 del 21/12/2016), “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima". Tuttavia, la circostanza che il beneficiario acquisti un diritto proprio non preclude automaticamente la legittimazione degli eredi a far valere i vizi del contratto che ne determinino la nullità. Strettamente connessa alla questione della legittimazione è quella dell'interesse ad agire degli attori. Invero, la giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che, per poter esperire l'azione di nullità, debba sussistere un concreto interesse del soggetto ad agire, interesse che dovrà essere dimostrato dall'attore secondo le norme generali ed in riferimento all'art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2447/2014). Tuttavia, tale interesse sussiste quando la declaratoria di nullità sia idonea a produrre effetti favorevoli nella sfera giuridica di parte attrice. pagina 5 di 11 Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto:
• l'apocrifia delle firme apposte sulla polizza;
• l'incapacità di intendere e di volere del contraente al momento della sottoscrizione;
• la violazione dell'art. 643 c.p. con conseguente nullità per contrasto con norma imperativa;
• l'annullabilità per incapacità naturale ex art. 775 c.c. Tali domande, se accolte, determinerebbero evidentemente la caducazione del contratto con conseguente obbligo di restituzione del premio versato (€ 100.000,00) che tornerebbe a far parte dell'asse ereditario. Ne consegue che gli attori hanno, pertanto, un interesse concreto e attuale alla proposizione dell'azione. Quindi, contrariamente a quanto eccepito dalle convenute, gli attori sono legittimati a proporre le domande di nullità e annullabilità del contratto assicurativo, avendo un interesse concreto e attuale alla caducazione del contratto che comporterebbe la reimmissione delle somme nell'asse ereditario. La circostanza che il beneficiario acquisti un diritto proprio ex art. 1920 c.c. non esclude quindi la legittimazione degli eredi quando si contesti la validità stessa del contratto da cui il diritto deriva. 2) La convenuta ha, inoltre, eccepito il proprio difetto di Controparte_9 legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione formulata da parte attrice - relativa alla pretesa inefficacia del contratto di polizza ai sensi dell'art. 775 c.c. -, atteso che la prestazione risulta eseguita a favore del terzo beneficiario designato dalla contraente. Tale eccezione deve essere respinta per le seguenti ragioni. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, occorre distinguere tra legittimazione passiva (quale condizione dell'azione) e titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in giudizio. La legittimazione passiva consiste nell'astratta idoneità del soggetto a stare in giudizio come convenuto in relazione al rapporto sostanziale dedotto in causa. Essa si fonda sull'affermazione dell'attore circa l'esistenza di un rapporto giuridico tra sé e il convenuto, indipendentemente dal fatto che tale rapporto effettivamente sussista e che il convenuto ne sia realmente titolare. La legittimazione processuale va tenuta distinta dalla titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva, che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata: quando l'attore conviene in giudizio un soggetto prospettandolo come parte del rapporto sostanziale controverso, sussiste la legittimazione passiva del convenuto anche qualora questi non sia effettivamente titolare del rapporto. L'eccezione con cui il convenuto deduce di non essere il soggetto obbligato nel rapporto sostanziale, pur se formalmente qualificata come difetto di legittimazione passiva, va correttamente riqualificata dal giudice come eccezione di difetto di titolarità passiva del pagina 6 di 11 rapporto giuridico controverso, trattandosi di questione di merito e non di condizione dell'azione. Sulla base delle allegazioni delle parti nel presente giudizio, è Controparte_7 certamente legittimata passivamente, atteso che la legittimazione passiva dell'accipiens sussiste in capo al soggetto che ha materialmente ricevuto i pagamenti di cui si chiede la ripetizione. La circostanza che gli attori non conoscessero l'identità del beneficiario della polizza porta a ritenere che i medesimi abbiano correttamente individuato nel soggetto che ha ricevuto il premio (la compagnia assicurativa) il soggetto passivamente legittimato per l'eventuale restituzione in caso di accoglimento delle domande di nullità/annullabilità. Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta deve essere respinta, sussistendo in capo ad la piena Controparte_9 legittimazione a contraddire alle domande proposte, in quanto controparte contrattuale del rapporto assicurativo di cui si chiede la nullità/annullabilità e soggetto che ha materialmente ricevuto il premio di cui si chiede l'eventuale restituzione. La chiamata in causa di quale beneficiario della polizza è stata Controparte_3 correttamente disposta dalla convenuta ai fini di manleva, ma ciò non incide sulla legittimazione passiva principale della compagnia assicuratrice. Infatti, come affermato anche da giurisprudenza maggioritaria, quando sia accertata la falsità della sottoscrizione apposta sulla proposta di polizza, il contratto è nullo per mancanza di consenso ai sensi degli artt. 1325 n. 1 e 1418 comma 2 c.c., e, in tal caso, nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. è passivamente legittimato anche il soggetto che ha materialmente ricevuto la somma non dovuta. Ciò chiarito e venendo all'esame del merito, la questione centrale del giudizio attiene all'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla polizza da . Persona_1
Sul punto, la consulenza tecnica d'ufficio è stata svolta con operazioni peritali presso lo studio del CTU e presso la sede di in Milano, con l'estrazione delle Controparte_7 firme grafometriche e l'analisi della documentazione cartacea di comparazione. La relazione, redatta dalla dott.ssa con metodologia rigorosa e Persona_3 scientificamente corretta, ha concluso inequivocabilmente per l'autenticità delle firme contenute sul documento di polizza sottoscritto dal de cuius. Invero, il CTU, dopo aver analizzato le firme grafometriche in verifica e quelle di comparazione, sia grafometriche che su supporto cartaceo, ha concluso che "la grafia e la sottoscrizione apposta sull'originale della polizza sottoscritta presso Controparte_7
il 3.11.2017 attribuita a appartiene al medesimo
[...] Persona_1
"(cfr. pag.97 relazione peritale) Persona_1
In particolare, l'analisi tecnica ha evidenziato:
• la concordanza del modello scelto (corsivo calligrafico con personali interpretazioni);
• la concordanza delle dimensioni e proporzioni tra le varie lettere;
• l'analogia nel rapporto con il rigo di base virtuale;
• la congruenza nei rinforzi pressori;
pagina 7 di 11 • la coerenza nell'accelerazione all'avvio e nei finali di parola;
• la corrispondenza dei tratti aerei nel numero e nelle posizioni;
• la piena coerenza dei grafici degli spostamenti, della velocità e della pressione. Il CTU ha inoltre fornito una spiegazione scientificamente fondata delle differenze qualitative riscontrate tra le firme in verifica e alcune comparative cartacee, riconducendole agli effetti della terapia farmacologica per il morbo di Parkinson, che può determinare fasi "on" e "off" con diversa qualità del tracciato grafico. Ritiene il giudicante che le conclusioni del CTU appaiono tecnicamente ineccepibili e condivisibili. Gli attori hanno altresì dedotto l'incapacità di intendere e di volere di Per_1 al momento della sottoscrizione della polizza.
[...]
In merito alla supposta incapacità naturale, incombe sugli attori l'onere di provare che le facoltà psichiche del contraente erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e quindi il formarsi di una volontà cosciente;
lo stato emotivo conseguente alla consapevolezza di essere affetto da grave malattia non comporta, di per sé, una situazione di incapacità naturale e non rileva ai fini dell'annullabilità del contratto, ove non risulti provato che esso abbia inciso sulla sfera psico-intellettiva del soggetto producendo un vero e proprio squilibrio mentale. Nel caso di specie, la documentazione medica prodotta dagli attori, pur attestando che era affetto da morbo di Parkinson, non dimostra che al momento della Per_1 sottoscrizione della polizza (3/11/2017) egli si trovasse in stato di incapacità di intendere e di volere. Al contrario, emerge dalla documentazione agli atti che:
• si recò personalmente presso la filiale bancaria;
Per_1
• fu identificato dalla gerente;
Parte_3
• sottoscrisse contestualmente anche due fondi di investimento;
• circa un mese e mezzo prima della sottoscrizione della polizza (22/9/2017) aveva sottoscritto un atto notarile di vendita immobiliare. Ancora, gli attori hanno invocato la nullità del contratto per violazione dell'art. 643 c.p. L'onere di provare la sussistenza dei presupposti della nullità è posto a carico della parte che la deduce, sicché, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., laddove non sia raggiunta adeguata prova della sussistenza di tali presupposti, il contratto non può reputarsi nullo. Nel corso dell'istruttoria effettuata nel presente giudizio, non è emerso alcun elemento da cui inferire la sussistenza in di una situazione psicologica di fragilità Per_1 psichica condizionante l'altrui opera di suggestione, né risulta provata alcuna condotta di circonvenzione da parte della banca o di terzi. In subordine, gli attori hanno invocato l'annullabilità del contratto ex art. 775 c.c., configurando la polizza come donazione indiretta. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, la polizza "Unit Linked" sottoscritta dall'Ing. costituisce un prodotto assicurativo a carattere finanziario e, in Per_1 quanto tale, non può configurare una donazione né diretta né indiretta. pagina 8 di 11 Inoltre, anche volendo ipotizzare la configurabilità di una donazione indiretta, presupposto per l'annullabilità sarebbe la prova dell'incapacità di intendere e di volere del donante nel momento in cui è stata fatta la donazione, prova che gli attori, come già sopra argomentato, non hanno fornito. Dalla documentazione contrattuale prodotta emerge che la polizza sottoscritta il 3/11/2017 è una polizza di tipo "unit linked" a vita intera con versamento unico di € 100.000,00, collegata a fondi interni assicurativi. Specificamente, il contraente ha scelto il "Percorso Protetto 2017", costituito dal fondo interno "Exclusive Protetto 2017". Come risulta dalle Condizioni Contrattuali (art. 1.1), la polizza prevede che "in caso di decesso dell'Assicurato, dac si impegna a pagare un capitale ai Controparte_2
Beneficiari scelti dall' secondo quanto previsto all'articolo 13 “Prestazione CP_10 assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato". L'art. 13.1 specifica che "se il decesso dell'Assicurato avviene dopo un anno dalla decorrenza delle coperture assicurative, il valore totale delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote collegate al contratto per il loro valore unitario" e tale valore "è aumentato della percentuale riportata nella tabella" che varia dal 25% (per età 18-35 anni) all'1% (oltre 66 anni), con un massimo di € 50.000,00. La questione della qualificazione giuridica delle polizze unit linked è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, essendo necessario distinguere tra contratti che mantengono natura assicurativa e contratti che costituiscono meri prodotti finanziari. In particolare, la giurisprudenza distingue tra:
• polizze "guaranteed unit linked", che garantiscono la restituzione del capitale con possibilità di maggiorazione minima;
• polizze "partial guaranteed unit linked", che riconoscono una garanzia di restituzione parziale dei premi versati;
• polizze "unit linked pure", dove il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato senza alcuna garanzia. Solo per le prime due tipologie l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento. Nel caso di specie, la polizza sottoscritta da presenta Persona_1 inequivocabilmente natura di contratto di assicurazione sulla vita per le seguenti ragioni:
1. Presenza del rischio demografico: La polizza prevede espressamente che in caso di decesso dell'assicurato il capitale liquidato ai beneficiari sia aumentato di una percentuale variabile in funzione dell'età del decesso (dall'1% al 25%, con massimo di € 50.000,00). Tale maggiorazione, parametrata all'età dell'assicurato, dimostra che l'assicuratore assume su di sé un rischio demografico effettivo, dovendo corrispondere una somma aggiuntiva rispetto al mero controvalore delle quote in caso di morte prematura.
2. Funzione previdenziale: Come emerge dall'art. 13 delle Condizioni Contrattuali, la prestazione è collegata al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (il pagina 9 di 11 decesso) e non costituisce mera restituzione del valore dell'investimento finanziario.
3. Garanzia di protezione: Il "Percorso Protetto 2017" scelto dal contraente prevede una strategia di protezione dell'investimento volta a mantenere il valore delle quote superiore ad un livello minimo (floor), con accordo di protezione stipulato con Banca IMI S.p.A.
4. Disciplina applicabile: La polizza è regolata dal Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005) e dalle norme del codice civile in materia di assicurazione sulla vita. Accertata la natura assicurativa della polizza, ne discendono conseguenze decisive in ordine ai diritti del beneficiario designato. L'art. 1920 c.c. stabilisce che "per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione". Tale norma è ulteriormente specificata dall'art. 12.3 delle Condizioni Contrattuali della polizza, che espressamente prevede: "In virtù del contratto assicurativo, il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.). Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario". Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, "nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima" (Cass. Civ. n. 26606 del 21/12/2016). La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che le polizze vita sono escluse dall'asse ereditario in quanto il beneficiario acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione ex art. 1920 c.c., indipendente dall'eredità. Come emerge da consolidato orientamento della Suprema Corte, richiamato anche in numerose pronunce di merito, “l'atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta tra quelle previste, si caratterizza quale negozio inter vivos con effetti post mortem nel senso che “la morte dell'assicurato segna il riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione assicurativa e del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione….dalla mancata designazione discenderebbero, altrimenti, l'ingresso del credito nel patrimonio dell'assicurato e la successiva devoluzione agli eredi iure successionis”. (cfr. S.S.U.U. della Suprema Corte con la sentenza nr. 11421/21 resa in data 30.4.21). In conclusione, le domande attrici devono essere rigettate. La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato inequivocabilmente l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da;
non è stata fornita prova dell'incapacità di Persona_1 intendere e di volere del contraente al momento della sottoscrizione;
del pari, non risulta provata alcuna condotta di circonvenzione. pagina 10 di 11 La convenuta ha formulato domanda di manleva nei Controparte_9 confronti del terzo chiamato chiedendo che questi sia condannato a Controparte_3 tenerla indenne dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento delle domande attrici. Tuttavia, stante il rigetto integrale delle domande principali proposte dagli attori, viene meno il presupposto stesso della domanda di manleva, che era subordinata all'eventuale soccombenza della convenuta nel giudizio principale. Applicando il principio dell'assorbimento, non sussiste la necessità di esaminare nel merito la fondatezza della domanda di garanzia, risultando la stessa priva di oggetto a seguito del rigetto delle domande attrici. Le spese di lite seguono la soccombenza, nondimeno, stante il rigetto delle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio nella misura di ½ nei confronti di e Controparte_9 vengono regolate come in dispositivo;
mentre sono poste a carico degli attori quelle relative al terzo chiamato. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna, essendo stata espletata nell'interesse di tutte le parti ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) rigetta integralmente le domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di Controparte_9
2) condanna e in solido, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di che si liquidano nell'importo Controparte_9 complessivo di Euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed iva nella misura di legge che devono intendersi compensate nella misura di ½ tra le parti, ponendo la restante somma di Euro 7.051,50 a carico degli attori, oltre spese generali 15%, cpa ed iva nella misura di legge;
3)condanna e in solido, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di , che si liquidano in € 8328,00, per onorari, Controparte_3 oltre spese generali 15%, cpa ed iva nella misura di legge, con distrazione nei confronti del procuratore antistatario;
4) pone le spese di CTU nella misura già liquidata con decreto del G.I. in data 01.04.2025 a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna.
Monza, 27.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3756/2021 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. David Levi del Foro di C.F._2
Milano, presso il cui studio hanno eletto domicilio, giusta procura in atti
ATTORI E
(già ), (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Domenico Iodice del Foro di Torino, presso il cui studio sito in Torino, via Palmieri, 36 ha eletto domicilio, giusta procura in atti CONVENUTA E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. Giovanni Merlino del Foro di Torre Annunziata, presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO Oggetto: contratto di assicurazione – annullamento polizza. CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato in data 09.07.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni sia della parte convenuta che del terzo chiamato, previe le declaratorie necessarie e consequenziali: In via principale
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1. Accertare e dichiarare la nullità e pertanto la conseguente invalidità e inefficacia della Polizza, peri i motivi meglio argomentati in narrativa.
2. Accertata e dichiarata la nullità nonché l'invalidità e inefficacia della Polizza, condannare alla restituzione in favore delle Parti Attrici della somma pari ad CP_1
Euro 100.000,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) versata dal de cuius a titolo di premio assicurativo, il tutto per i motivi meglio descritti in narrativa;
In via subordinata
1. Accertare e dichiarare l'annullabilità e pertanto la conseguente invalidità e inefficacia della Polizza, peri i motivi meglio argomentati in narrativa.
2. Accertata e dichiarata l'annullabilità nonché l'invalidità e inefficacia della Polizza, condannare alla restituzione in favore delle Parti Attrici della somma CP_1 pari ad Euro 100.000,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) versata dal de cuius a titolo di premio assicurativo, il tutto per i motivi meglio descritti in narrativa;
In ogni caso:
- con vittoria di compensi professionali del giudizio, nonché delle spese tutte, oltre accessori e spese generali al 15%. In via istruttoria:
• Con riferimento alle domandi di annullamento per incapacità naturale del Signor
, disporsi CTU medica al fine di accertare l'incapacità di intendere Persona_1
e di volere del Signor;
Persona_1
• Con riferimento poi al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (R.G. N. 3760/2021– Giudice Dott.ssa Del Prete) che trae origine dalla azione monitoria instaurata dagli odierni attori contro la Controparte_4
per ottenere i documenti
[...] Controparte_5 relativi al soggiorno del Sig. presso la predetta struttura dal 2013 Persona_1 al 2019: in assenza della messa a disposizione da parte della del suddetto CP_4 documento, ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Controparte_6
, con sede legale in via Sant'Antonio da Padova, 13 – 81100 Caserta
[...]
(Ce), P.I. e C.F.: , l'esibizione della “copia con attestazione di conformità P.IVA_2 degli ingressi e delle uscite del Sig. dal 2013 al 2019”. Per_1
Per parte convenuta richiamate quelle di cui alla memoria Controparte_7 istruttoria depositata in data 13 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a Controparte_2
per il motivo, di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare improcedibile la
[...] domanda In via preliminare, laddove il Tribunale ritenga che il disconoscimento sia stato operato correttamente, chiede che sia disposto il giudizio di Controparte_2 verificazione sulle firme disconosciute. pagina 2 di 11 nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande di parte attrice e per l'effetto disporne il rigetto in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi, in cui il Giudice accolga le domande di parte attrice, condannando a restituire il premio versato dal signor Controparte_2
, si chiede che il signor sia dichiarata tenuto e Persona_1 Controparte_3 condannato a corrispondere in favore di la prestazione Controparte_2 ricevuta pari alla somma di € 95.712,80, o il maggiore o minore importo, di cui la Compagnia sarà chiamata a rispondere, determinata in corso di giudizio, comprese eventuali spese legali. Con vittoria di competenze ed oneri di lite.” Per il terzo chiamato come precisate a verbale del 15.07.2025:
“1) accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza delle domande attrici, e, comunque, rigettarle integralmente;
2) Accertare e dichiarare la inammissibilità, improponibilità e l'infondatezza della domanda di garanzia proposta nei confronti del Sig. dalla convenuta Controparte_3 società , rigettandola integralmente;
Controparte_7
3) condannare gli attori, o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 21.04.2021, ed Parte_1 Parte_2 qualificatisi eredi legittimi di (nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Vimercate il 28/8/2019), convenivano in giudizio la società Controparte_7
chiedendo che fosse dichiarata la nullità/annullabilità/invalidità ed inefficacia
[...] della polizza n. 20000523035, denominata "Exclusive Insurance", sottoscritta il 3/11/2017 da presso la filiale di Ercolano del Persona_1 Controparte_8
, e conseguentemente la condanna della società convenuta alla restituzione della
[...] somma di € 100.000, versata dal de cuius a titolo di premio. A sostegno delle loro domande, gli attori deducevano:
• l'incapacità di intendere e di volere del loro congiunto al momento della sottoscrizione della polizza, in quanto affetto da grave forma del morbo di Parkinson;
• l'apocrifia delle firme apposte sulla polizza, come risultanti da perizia grafologica di parte della Dott.ssa che le ha ritenute incompatibili con la grafia Persona_2 patologica di;
Persona_1
• la violazione dell'art. 643 c.p. (circonvenzione di incapace) con conseguente nullità del contratto ex art. 1418 c.c.;
• in subordine, l'annullabilità del contratto per incapacità naturale ex art. 775 c.c., configurando la polizza una donazione indiretta.
pagina 3 di 11 Si costituiva in giudizio la società (successivamente Controparte_7 incorporata in , la quale contestava integralmente le Controparte_9 domande attrici eccependo:
• il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione in relazione alla pretesa inefficacia del contratto di polizza ai sensi dell'art. 775 c.c.;
• la carenza del disconoscimento sotto il profilo formale in quanto gli attori non hanno specificato le firme che intendono disconoscere;
• la regolarità dell'operazione, compiuta dal sig. presso la filiale alla Per_1 presenza della gerente sig.ra mediante apposizione di firme Parte_3 grafometriche;
• l'assenza di fondamento dell'eccezione relativa all'eccepita incapacità di intendere e volere di;
Persona_1
• l'infondatezza delle domande attrici inerenti la nullità della polizza in quanto il contratto sarebbe stato concluso per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di incapace, in quanto sfornita di prove sugli elementi costitutivi dell'ipotizzato reato che sarebbe stato compiuto;
• in ordine alla asserita configurazione di una donazione indiretta della polizza vita eccepisce in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione in relazione alla pretesa inefficacia del contratto di polizza ai sensi dell'art. 775 c.c.; in ogni caso, afferma la natura assicurativa delle polizze in oggetto e con essa il conseguente trattamento fiscale e civilistico e la non configurabilità della stessa come donazione diretta né indiretta in quanto manca l'elemento costitutivo dell'arricchimento contestuale del terzo per effetto della stipula. Ha chiesto, pertanto, autorizzarsi la chiamata in causa di (indicato Controparte_3 quale beneficiario della suddetta polizza) per manleva;
in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della stessa e per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda;
in via preliminare, laddove il Tribunale ritenga che il disconoscimento sia stato correttamente attuato disporsi il giudizio di verificazione sulle firme disconosciute;
nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate e, in via subordinata, dichiarare tenuto e condannato a tenere indenne la compagnia Controparte_3
Su richiesta della convenuta, la prima udienza veniva differita ex art. 269 c.p.c. onde consentire la chiamata in causa del terzo Controparte_3
Si costituiva ritualmente il sig. il quale impugnava e contestava Controparte_3 integralmente le domande attrici, eccependone l'assoluta inammissibilità ed infondatezza. Il terzo chiamato contestava, inoltre, il fondamento della chiamata in manleva deducendo che, qualora fosse stato dimostrato da parte attrice che, al momento della sottoscrizione della polizza vita la volontà del de cuius fosse stata viziata da incapacità di intendere e di volere, la responsabilità della stipula del contratto di polizza sarebbe stata da ascriversi esclusivamente alla convenuta. All'udienza del 12.01.2023 parte attrice e parte convenuta chiedevano disporsi i termini istruttori ex art. 183 VI co. c.p.c.; il terzo chiamato chiedeva invece fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 4 di 11 Il Tribunale concedeva i termini richiesti e rinviava il procedimento all'udienza di ammissione prove. Nel corso di tale udienza, questo Giudice invitava le parti a depositare brevi note esplicative sulle questioni preliminari sollevate dalle parti. Con ordinanza in data 07.02.2024, ritenuta la questione preliminare decidibile unitamente al merito, accoglieva la richiesta di disconoscimento della firma di cui all'art. 241 c.p.c. formulata dagli attori;
rigettava l'istanza diretta ad ottenere l'ordine di esibizione documentale di cui all'art. 210 c.p.c. formulata dalla medesima parte attrice;
rigettava altresì le istanze di ammissione della prova per testi del terzo chiamato e disponeva l'espletamento di C.T.U. grafologica, nominando allo scopo la Dr.ssa Per_3
[...]
Espletata la CTU, all'udienza del 15/7/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente esaminarsi la questione della legittimazione processuale delle parti in ragione delle domande preliminari svolte dalla convenuta e dalla terza chiamata. 1) Quanto alla legittimazione attiva degli attori, essi si qualificano come eredi legittimi del sig. e, in tale qualità, impugnano la polizza vita sottoscritta dal Persona_1 de cuius. La convenuta e il terzo chiamato eccepiscono la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di parte attrice, sostenendo che la polizza, essendo di tipo "Unit Linked", attribuisce al beneficiario designato un diritto proprio ex art. 1920 c.c., sicché le somme liquidate non rientrano nell'asse ereditario. Nel caso di specie, la polizza presenta le caratteristiche tipiche del contratto di assicurazione sulla vita, con designazione di beneficiario per il caso morte. Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 26606 del 21/12/2016), “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima". Tuttavia, la circostanza che il beneficiario acquisti un diritto proprio non preclude automaticamente la legittimazione degli eredi a far valere i vizi del contratto che ne determinino la nullità. Strettamente connessa alla questione della legittimazione è quella dell'interesse ad agire degli attori. Invero, la giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che, per poter esperire l'azione di nullità, debba sussistere un concreto interesse del soggetto ad agire, interesse che dovrà essere dimostrato dall'attore secondo le norme generali ed in riferimento all'art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2447/2014). Tuttavia, tale interesse sussiste quando la declaratoria di nullità sia idonea a produrre effetti favorevoli nella sfera giuridica di parte attrice. pagina 5 di 11 Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto:
• l'apocrifia delle firme apposte sulla polizza;
• l'incapacità di intendere e di volere del contraente al momento della sottoscrizione;
• la violazione dell'art. 643 c.p. con conseguente nullità per contrasto con norma imperativa;
• l'annullabilità per incapacità naturale ex art. 775 c.c. Tali domande, se accolte, determinerebbero evidentemente la caducazione del contratto con conseguente obbligo di restituzione del premio versato (€ 100.000,00) che tornerebbe a far parte dell'asse ereditario. Ne consegue che gli attori hanno, pertanto, un interesse concreto e attuale alla proposizione dell'azione. Quindi, contrariamente a quanto eccepito dalle convenute, gli attori sono legittimati a proporre le domande di nullità e annullabilità del contratto assicurativo, avendo un interesse concreto e attuale alla caducazione del contratto che comporterebbe la reimmissione delle somme nell'asse ereditario. La circostanza che il beneficiario acquisti un diritto proprio ex art. 1920 c.c. non esclude quindi la legittimazione degli eredi quando si contesti la validità stessa del contratto da cui il diritto deriva. 2) La convenuta ha, inoltre, eccepito il proprio difetto di Controparte_9 legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione formulata da parte attrice - relativa alla pretesa inefficacia del contratto di polizza ai sensi dell'art. 775 c.c. -, atteso che la prestazione risulta eseguita a favore del terzo beneficiario designato dalla contraente. Tale eccezione deve essere respinta per le seguenti ragioni. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, occorre distinguere tra legittimazione passiva (quale condizione dell'azione) e titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in giudizio. La legittimazione passiva consiste nell'astratta idoneità del soggetto a stare in giudizio come convenuto in relazione al rapporto sostanziale dedotto in causa. Essa si fonda sull'affermazione dell'attore circa l'esistenza di un rapporto giuridico tra sé e il convenuto, indipendentemente dal fatto che tale rapporto effettivamente sussista e che il convenuto ne sia realmente titolare. La legittimazione processuale va tenuta distinta dalla titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva, che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata: quando l'attore conviene in giudizio un soggetto prospettandolo come parte del rapporto sostanziale controverso, sussiste la legittimazione passiva del convenuto anche qualora questi non sia effettivamente titolare del rapporto. L'eccezione con cui il convenuto deduce di non essere il soggetto obbligato nel rapporto sostanziale, pur se formalmente qualificata come difetto di legittimazione passiva, va correttamente riqualificata dal giudice come eccezione di difetto di titolarità passiva del pagina 6 di 11 rapporto giuridico controverso, trattandosi di questione di merito e non di condizione dell'azione. Sulla base delle allegazioni delle parti nel presente giudizio, è Controparte_7 certamente legittimata passivamente, atteso che la legittimazione passiva dell'accipiens sussiste in capo al soggetto che ha materialmente ricevuto i pagamenti di cui si chiede la ripetizione. La circostanza che gli attori non conoscessero l'identità del beneficiario della polizza porta a ritenere che i medesimi abbiano correttamente individuato nel soggetto che ha ricevuto il premio (la compagnia assicurativa) il soggetto passivamente legittimato per l'eventuale restituzione in caso di accoglimento delle domande di nullità/annullabilità. Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta deve essere respinta, sussistendo in capo ad la piena Controparte_9 legittimazione a contraddire alle domande proposte, in quanto controparte contrattuale del rapporto assicurativo di cui si chiede la nullità/annullabilità e soggetto che ha materialmente ricevuto il premio di cui si chiede l'eventuale restituzione. La chiamata in causa di quale beneficiario della polizza è stata Controparte_3 correttamente disposta dalla convenuta ai fini di manleva, ma ciò non incide sulla legittimazione passiva principale della compagnia assicuratrice. Infatti, come affermato anche da giurisprudenza maggioritaria, quando sia accertata la falsità della sottoscrizione apposta sulla proposta di polizza, il contratto è nullo per mancanza di consenso ai sensi degli artt. 1325 n. 1 e 1418 comma 2 c.c., e, in tal caso, nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. è passivamente legittimato anche il soggetto che ha materialmente ricevuto la somma non dovuta. Ciò chiarito e venendo all'esame del merito, la questione centrale del giudizio attiene all'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla polizza da . Persona_1
Sul punto, la consulenza tecnica d'ufficio è stata svolta con operazioni peritali presso lo studio del CTU e presso la sede di in Milano, con l'estrazione delle Controparte_7 firme grafometriche e l'analisi della documentazione cartacea di comparazione. La relazione, redatta dalla dott.ssa con metodologia rigorosa e Persona_3 scientificamente corretta, ha concluso inequivocabilmente per l'autenticità delle firme contenute sul documento di polizza sottoscritto dal de cuius. Invero, il CTU, dopo aver analizzato le firme grafometriche in verifica e quelle di comparazione, sia grafometriche che su supporto cartaceo, ha concluso che "la grafia e la sottoscrizione apposta sull'originale della polizza sottoscritta presso Controparte_7
il 3.11.2017 attribuita a appartiene al medesimo
[...] Persona_1
"(cfr. pag.97 relazione peritale) Persona_1
In particolare, l'analisi tecnica ha evidenziato:
• la concordanza del modello scelto (corsivo calligrafico con personali interpretazioni);
• la concordanza delle dimensioni e proporzioni tra le varie lettere;
• l'analogia nel rapporto con il rigo di base virtuale;
• la congruenza nei rinforzi pressori;
pagina 7 di 11 • la coerenza nell'accelerazione all'avvio e nei finali di parola;
• la corrispondenza dei tratti aerei nel numero e nelle posizioni;
• la piena coerenza dei grafici degli spostamenti, della velocità e della pressione. Il CTU ha inoltre fornito una spiegazione scientificamente fondata delle differenze qualitative riscontrate tra le firme in verifica e alcune comparative cartacee, riconducendole agli effetti della terapia farmacologica per il morbo di Parkinson, che può determinare fasi "on" e "off" con diversa qualità del tracciato grafico. Ritiene il giudicante che le conclusioni del CTU appaiono tecnicamente ineccepibili e condivisibili. Gli attori hanno altresì dedotto l'incapacità di intendere e di volere di Per_1 al momento della sottoscrizione della polizza.
[...]
In merito alla supposta incapacità naturale, incombe sugli attori l'onere di provare che le facoltà psichiche del contraente erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e quindi il formarsi di una volontà cosciente;
lo stato emotivo conseguente alla consapevolezza di essere affetto da grave malattia non comporta, di per sé, una situazione di incapacità naturale e non rileva ai fini dell'annullabilità del contratto, ove non risulti provato che esso abbia inciso sulla sfera psico-intellettiva del soggetto producendo un vero e proprio squilibrio mentale. Nel caso di specie, la documentazione medica prodotta dagli attori, pur attestando che era affetto da morbo di Parkinson, non dimostra che al momento della Per_1 sottoscrizione della polizza (3/11/2017) egli si trovasse in stato di incapacità di intendere e di volere. Al contrario, emerge dalla documentazione agli atti che:
• si recò personalmente presso la filiale bancaria;
Per_1
• fu identificato dalla gerente;
Parte_3
• sottoscrisse contestualmente anche due fondi di investimento;
• circa un mese e mezzo prima della sottoscrizione della polizza (22/9/2017) aveva sottoscritto un atto notarile di vendita immobiliare. Ancora, gli attori hanno invocato la nullità del contratto per violazione dell'art. 643 c.p. L'onere di provare la sussistenza dei presupposti della nullità è posto a carico della parte che la deduce, sicché, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., laddove non sia raggiunta adeguata prova della sussistenza di tali presupposti, il contratto non può reputarsi nullo. Nel corso dell'istruttoria effettuata nel presente giudizio, non è emerso alcun elemento da cui inferire la sussistenza in di una situazione psicologica di fragilità Per_1 psichica condizionante l'altrui opera di suggestione, né risulta provata alcuna condotta di circonvenzione da parte della banca o di terzi. In subordine, gli attori hanno invocato l'annullabilità del contratto ex art. 775 c.c., configurando la polizza come donazione indiretta. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, la polizza "Unit Linked" sottoscritta dall'Ing. costituisce un prodotto assicurativo a carattere finanziario e, in Per_1 quanto tale, non può configurare una donazione né diretta né indiretta. pagina 8 di 11 Inoltre, anche volendo ipotizzare la configurabilità di una donazione indiretta, presupposto per l'annullabilità sarebbe la prova dell'incapacità di intendere e di volere del donante nel momento in cui è stata fatta la donazione, prova che gli attori, come già sopra argomentato, non hanno fornito. Dalla documentazione contrattuale prodotta emerge che la polizza sottoscritta il 3/11/2017 è una polizza di tipo "unit linked" a vita intera con versamento unico di € 100.000,00, collegata a fondi interni assicurativi. Specificamente, il contraente ha scelto il "Percorso Protetto 2017", costituito dal fondo interno "Exclusive Protetto 2017". Come risulta dalle Condizioni Contrattuali (art. 1.1), la polizza prevede che "in caso di decesso dell'Assicurato, dac si impegna a pagare un capitale ai Controparte_2
Beneficiari scelti dall' secondo quanto previsto all'articolo 13 “Prestazione CP_10 assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato". L'art. 13.1 specifica che "se il decesso dell'Assicurato avviene dopo un anno dalla decorrenza delle coperture assicurative, il valore totale delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote collegate al contratto per il loro valore unitario" e tale valore "è aumentato della percentuale riportata nella tabella" che varia dal 25% (per età 18-35 anni) all'1% (oltre 66 anni), con un massimo di € 50.000,00. La questione della qualificazione giuridica delle polizze unit linked è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, essendo necessario distinguere tra contratti che mantengono natura assicurativa e contratti che costituiscono meri prodotti finanziari. In particolare, la giurisprudenza distingue tra:
• polizze "guaranteed unit linked", che garantiscono la restituzione del capitale con possibilità di maggiorazione minima;
• polizze "partial guaranteed unit linked", che riconoscono una garanzia di restituzione parziale dei premi versati;
• polizze "unit linked pure", dove il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato senza alcuna garanzia. Solo per le prime due tipologie l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento. Nel caso di specie, la polizza sottoscritta da presenta Persona_1 inequivocabilmente natura di contratto di assicurazione sulla vita per le seguenti ragioni:
1. Presenza del rischio demografico: La polizza prevede espressamente che in caso di decesso dell'assicurato il capitale liquidato ai beneficiari sia aumentato di una percentuale variabile in funzione dell'età del decesso (dall'1% al 25%, con massimo di € 50.000,00). Tale maggiorazione, parametrata all'età dell'assicurato, dimostra che l'assicuratore assume su di sé un rischio demografico effettivo, dovendo corrispondere una somma aggiuntiva rispetto al mero controvalore delle quote in caso di morte prematura.
2. Funzione previdenziale: Come emerge dall'art. 13 delle Condizioni Contrattuali, la prestazione è collegata al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (il pagina 9 di 11 decesso) e non costituisce mera restituzione del valore dell'investimento finanziario.
3. Garanzia di protezione: Il "Percorso Protetto 2017" scelto dal contraente prevede una strategia di protezione dell'investimento volta a mantenere il valore delle quote superiore ad un livello minimo (floor), con accordo di protezione stipulato con Banca IMI S.p.A.
4. Disciplina applicabile: La polizza è regolata dal Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005) e dalle norme del codice civile in materia di assicurazione sulla vita. Accertata la natura assicurativa della polizza, ne discendono conseguenze decisive in ordine ai diritti del beneficiario designato. L'art. 1920 c.c. stabilisce che "per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione". Tale norma è ulteriormente specificata dall'art. 12.3 delle Condizioni Contrattuali della polizza, che espressamente prevede: "In virtù del contratto assicurativo, il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.). Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario". Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, "nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima" (Cass. Civ. n. 26606 del 21/12/2016). La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che le polizze vita sono escluse dall'asse ereditario in quanto il beneficiario acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione ex art. 1920 c.c., indipendente dall'eredità. Come emerge da consolidato orientamento della Suprema Corte, richiamato anche in numerose pronunce di merito, “l'atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta tra quelle previste, si caratterizza quale negozio inter vivos con effetti post mortem nel senso che “la morte dell'assicurato segna il riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione assicurativa e del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione….dalla mancata designazione discenderebbero, altrimenti, l'ingresso del credito nel patrimonio dell'assicurato e la successiva devoluzione agli eredi iure successionis”. (cfr. S.S.U.U. della Suprema Corte con la sentenza nr. 11421/21 resa in data 30.4.21). In conclusione, le domande attrici devono essere rigettate. La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato inequivocabilmente l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da;
non è stata fornita prova dell'incapacità di Persona_1 intendere e di volere del contraente al momento della sottoscrizione;
del pari, non risulta provata alcuna condotta di circonvenzione. pagina 10 di 11 La convenuta ha formulato domanda di manleva nei Controparte_9 confronti del terzo chiamato chiedendo che questi sia condannato a Controparte_3 tenerla indenne dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento delle domande attrici. Tuttavia, stante il rigetto integrale delle domande principali proposte dagli attori, viene meno il presupposto stesso della domanda di manleva, che era subordinata all'eventuale soccombenza della convenuta nel giudizio principale. Applicando il principio dell'assorbimento, non sussiste la necessità di esaminare nel merito la fondatezza della domanda di garanzia, risultando la stessa priva di oggetto a seguito del rigetto delle domande attrici. Le spese di lite seguono la soccombenza, nondimeno, stante il rigetto delle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio nella misura di ½ nei confronti di e Controparte_9 vengono regolate come in dispositivo;
mentre sono poste a carico degli attori quelle relative al terzo chiamato. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna, essendo stata espletata nell'interesse di tutte le parti ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) rigetta integralmente le domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di Controparte_9
2) condanna e in solido, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di che si liquidano nell'importo Controparte_9 complessivo di Euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed iva nella misura di legge che devono intendersi compensate nella misura di ½ tra le parti, ponendo la restante somma di Euro 7.051,50 a carico degli attori, oltre spese generali 15%, cpa ed iva nella misura di legge;
3)condanna e in solido, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di , che si liquidano in € 8328,00, per onorari, Controparte_3 oltre spese generali 15%, cpa ed iva nella misura di legge, con distrazione nei confronti del procuratore antistatario;
4) pone le spese di CTU nella misura già liquidata con decreto del G.I. in data 01.04.2025 a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna.
Monza, 27.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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